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Aifa convoca le aziende. Rinegoziazione prezzo farmaci.

L’obiettivo è risparmiare 500 milioni. Le aziende farmaceutiche coinvolte nella negoziazione avranno tre opzioni:
– o abbasseranno i prezzi a livello di quello di riferimento per il rimborso (che sarà quello più basso all’interno del raggruppamento);
– lasciare lo stesso prezzo e rimborsare con il pay back la differenza tra il loro prezzo e il prezzo di rimborso;
– non abbassare il prezzo, rifiutare anche il pay back e scegliere di passare in fascia C.

Comunicato AIFA 03/09/2015

Convocazioni ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015 (03/09/2015)

Ordini del giorno relativi alle convocazioni disposte ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.

In allegato:

  • Ordine del giorno – Convocazioni ai sensi dell’art. 48, comma 33-bis, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, introdotto dall’art. 9-ter, comma 11, del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015
  • Ordine del giorno – Convocazioni ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. 158/2012, convertito dalla L. 189/2012, come modificato dall’art. 9-ter, comma 10, lettera b) del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015

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Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per  beni  e  servizi, dispositivi medici e farmaci). [L. 125/2015]

– 1. Fermo restando  quanto  previsto dall’articolo 15, comma 13, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di  pagamento  dei  debiti  e  di  obbligo  di fattura elettronica  di  cui,  rispettivamente,  al  decreto-legge  8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 giugno 2013, n. 64,  e  al  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:

  1. a) per l’acquisto dei beni e servizi di cui  alla  tabella  A allegata  al  presente  decreto,  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione  dei contratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i  prezzi  unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto  a  quelli  contenuti nei contratti in essere, e senza che  ciò  comporti  modifica  della durata del contratto, al fine di conseguire  una  riduzione  su  base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;
  2. b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto  del tetto  di  spesa  regionale  per  l’acquisto  di  dispositivi  medici fissato,   coerentemente   con   la   composizione   pubblico-privata dell’offerta, con accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015  e  da  aggiornare con cadenza biennale, fermo restando  il  tetto  di  spesa  nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio  sanitario  nazionale sono tenuti  a  proporre  ai  fornitori  di  dispositivi  medici  una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di  acquisto,  rispetto  a quelli contenuti nei contratti in essere,  senza  che  cio’  comporti modifica della durata del contratto stesso.

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Redazione Fedaisf

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