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ALTRE LAUREE PER GLI ISF

DECRETO 3 Agosto 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 198 del 27  agosto 2007: “Riconoscimento   dell’idoneita’   di   altre  lauree  ai  fini  dello svolgimento dell’attivita’ di informatore scientifico.

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n.  219, recante l’attuazione  della  direttiva  2001/83/CE (e successive direttive di modifica)  relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE;
 
  Visto,  in  particolare, l’art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo  24 aprile  2006,  n.  219,  il  quale stabilisce che gli informatori  scientifici  devono  essere  in  possesso del diploma di laurea  di  cui  alla  legge  19 novembre  1990,  n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o  di  laurea  magistrale  di  cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno  riferiment medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con  indirizzo  organico  o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche  o  medicina  veterinaria  o  che,  in alternativa, gli informatori   scientifici  devono  essere  in  possesso  del  diploma universitario  in  informazione  scientifica  sul  farmaco  di cui al decreto   ministeriale  30 giugno  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  15 aprile  1994  o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999,
n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;
 
 Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi’ che il Ministro della    salute   puo’,   sentito   il   Ministero   dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca,  con  decreto,  riconoscere come idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione;
 
 Sentito il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
 
 Visto  il  decreto  del  Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  3 novembre  1999,  n.  509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
 
 Visto  il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca  22 ottobre  2004,  n.  270  “Modifiche al regolamento recante   norme   concernenti  l’autonomia  didattica  degli  atenei, approvato  con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509”;
                             
 Decreta:

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