Primo Piano

Azienda Usl di Bologna: Regolamento d’accesso per ISF per prevenire fenomeni diffusi di tipo corruttivo/collusivo e le tecniche di marketing

Risultati immagini per ausl bologna

L’azienda USL Bologna ha emanato ieri, 11 luglio 2017, le nuove “Linee Guida per regolamentare l’accesso da parte di professionisti che svolgono attività di informazione tecnico scientifica di farmaci, dispositivi, prodotti dietetici e prodotti per lattanti” (Deliberazione n. 222 del 29/06/2017).

Ovviamente è un florilegio diffamatorio sia nei confronti degli Informatori Scientifici sia dei Medici. Affermano infatti che “numerose indagini dimostrano che i rapporti fra prescrittori e informatori rappresentano ambiti in cui sono molto diffusi fenomeni di tipo corruttivo/collusivo“. Quali indagini? Quelle di Pasimafi dove non è coinvolto alcun informatore. A noi sembra molto frequente l’illecito proprio di chi emana questi editti, e sono sotto gli occhi di tutti!

Riportiamo i passi salienti, rimandando la lettura integrale al documento allegato.


Le modalità di accesso e di esercizio dell’attività di pubblicità dei farmaci e dei dispositivi medici presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale assumono un’importanza fondamentale nella definizione delle strategie di governance, in considerazione del potenziale rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l’attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti.

Numerose indagini dimostrano che i rapporti fra prescrittori e informatori rappresentano ambiti in cui sono molto diffusi fenomeni di tipo corruttivo/collusivo, laddove la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario è indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc.. Viceversa, può accadere che sia il sanitario a costringere l’informatore alla dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.

Evidenti sono le implicazioni etiche correlate a tale tipologia di rapporti. Quando, infatti, ai bisogni dell’utente, al rispetto della legalità e all’interesse pubblico al buon andamento del servizio, vengono anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi di personali, l’informazione scientifica può perdere di vista il suo principale obiettivo che è quello di supportare e migliorare lo stato di salute della popolazione.

Risultati immagini per corruzione in sanitàAlla luce delle premesse di cui sopra ed in linea con le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel Piano Triennale 2017-2019 per la Prevenzione della Corruzione, l’Azienda Usl di Bologna ha previsto quale misura di prevenzione della corruzione, l’adozione delle presenti Linee Guida per regolamentare l’informazione scientifica presso le strutture aziendali.

Le presenti linee guida disciplinano le modalità di accesso e di incontro tra i professionisti dell’Azienda U.S.L. di Bologna e i soggetti incaricati a svolgere attività di informazione scientifica in materia di farmaci, dispositivi medici, prodotti nutraceutici, prodotti omeopatici ed altri prodotti o tecnologie riconducibili agli ambiti clinico e farmaceutico. Dette attività di informazione devono essere organizzate e svolte in conformità alle indicazioni regionali e alle presenti Linee Guida che costituiscono misura di promozione della trasparenza a vantaggio degli utenti.

Le presenti Linee Guida intendono assicurare:

  • – la corretta informazione scientifica sul farmaco, sui prodotti nutraceutici, omeopatici e sui dispositivi medici, quale elemento strategico riconosciuto per una scelta appropriata e razionale e per un utilizzo efficiente nella pratica medica;
  • – la regolare continuità assistenziale a beneficio degli utenti;
  • – la trasparenza nei rapporti tra medici prescrittori, imprese farmaceutiche e Azienda USL, attraverso l’adozione di modalità operative uniformi per tutto l’ambito aziendale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.

Le visite individuali degli Informatori Scientifici, che costituiscono un’eccezione agli incontri collegiali, possono avvenire esclusivamente su appuntamento, previa condivisione da parte del dirigente medico/sanitario interessato con il Direttore di struttura sovraordinato, dandone comunicazione al Direttore di Dipartimento/Distretto.

Saranno possibili massimo 5 visite individuali annue e solo su appuntamento, tra l’Informatore Scientifico e il medico prescrittore.
Sono sempre preferibili le visite collegiali,  anche multidisciplinari,  che non hanno  limite annuo.

E’ in capo al Direttore della Unità Operativa complessa la definizione delle giornate e delle fasce orarie di ricevimento degli Informatori Scientifici da concordarsi con i dirigenti della propria Unità Operativa e da comunicare al Direttore di Dipartimento/ Distretto o loro delegati.

  • Al di fuori dei locali individuati per gli incontri sarà affissa la locandina informativa di cui agli allegati 1 e 2.
  • La scelta della locandina da utilizzare è rimessa al Direttore di UOC.
  • I locali adibiti agli incontri, le giornate e le fasce orarie di ricevimento, dovranno essere comunicati dai Direttori di Dipartimento/Distretto o loro delegati alla UOC Anticorruzione, Trasparenza e Privacy all’indirizzo Prevenzione.corruzione@ausl.bologna.it che provvederà alla loro pubblicazione nella Apposita Sezione sul sito Web Aziendale

Risultati immagini per borsa con soldiGli Informatori Scientifici del farmaco e i rappresentanti di dispositivi medici, prodotti nutraceutici e omeopatici devono esibire il proprio tesserino di riconoscimento, di cui agli artt. 3 e 4 , eventualmente unito a documento identificativo personale in corso di validità, anche quando si accingono a svolgere attività di informazione presso Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) che svolgono la loro attività presso le strutture aziendali.

L’attività di informazione rivolta ai MMG e PLS negli studi convenzionati presso le Case della Salute deve essere organizzata e svolta in modo da non sovrapporsi all’attività assistenziale.

Ciascun MMG e PLS stabilisce l’intervallo orario entro il quale tale attività può essere condotta e definisce le modalità di ricevimento. Tale orario è:

  • individuato in modo da non coincidere né mai sovrapporsi all’orario di apertura dell’ambulatorio ai pazienti;
  • comunicato, a cura del medico interessato, al Direttore del Distretto territorialmente competente o suo delegato;
  • indicato chiaramente tramite apposizione di avviso in prossimità degli studi medici convenzionati, unitamente alla dicitura: le attività di informazione scientifica del farmaco non sono consentite durante gli orari di visita dei pazienti.

Qualora il medico decida, invece, di ricevere gli Informatori su appuntamento, senza individuare apposite fasce orarie, dovrà comunicare tale modalità al Direttore del Distretto territorialmente competente o suo delegato.

  • Per svolgere attività informativa, gli Informtatori Scientifici dovranno identificarsi all’interno delle strutture dell’Azienda USL di Bologna tenendo ben visibile il tesserino di riconoscimento (contenente una fotografia, nome e cognome, logo aziendale, ruolo professionale) ed esibendo, su richiesta degli operatori interni,  un documento di riconoscimento.
    Lo stesso obbligo è previsto per l’attività di informazione scientifica presso i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta delle Case della Salute dell’Azienda USL di Bologna.
  • Per ottenere il tesserino di riconoscimento le aziende farmaceutiche dovranno accreditarsi tramite il portale E-R Salute . Al termine dell’operazione di accreditamento per ciascun Informatore autorizzato verranno creati un codice identificativo univoco regionale e il tesserino di riconoscimento. In caso di variazione dei dati questi dovranno essere aggiornati tempestivamente nella piattaforma regionale dall’azienda farmaceutica: verrà così rilasciato un nuovo tesserino con i dati aggiornati.
  • Il portale regionale produrrà l’elenco aggiornato degli Informatori scientifici autorizzati a svolgere l’attività di informazione.

Sperimentazione del Registro Visite Informatori Scientifici. Presso l’UO Rianimazione del Dipartimento Emergenza e Urgenza, di Cardiologia del Dipartimento Medico e presso il  Distretto San Lazzaro – Dipartimento Cure Primarie, fino al 30 settembre 2017, sarà previsto l’obbligo di compilazione di un Registro delle visite degli Informatori Scientifici, che verrà inviato  successivamente all’UO Anticorruzione Trasparenza e Privacy dell’Azienda.

Limiti all’attività di informazione scientifica
•    Gli Informatori scientifici non potranno, tramite visite individuali,  presentare lo stesso prodotto per più di cinque volte all’anno ad ogni medico interessato alla prescrizione, salvi i casi di comunicazione di informazioni rilevanti riguardanti il farmaco.
•    Durante gli incontri potranno essere ceduti, da ogni azienda farmaceutica, solo i prodotti gratuiti oggetto dell’incontro e per un valore massimo annuo complessivo, a beneficiario, di 20 euro.
•    Il materiale informativo eccedente il complessivo limite annuo di 20 euro potrà essere ceduto solo in favore della Direzione dell’Azienda.
•    Il numero dei campioni gratuiti non potrà essere superiore:
–    a 2 per visita e 8 annui, nei primi 18 mesi di commercializzazione;
–    a 4 per visita e 10 annui, superati i 18 mesi di commercializzazione.
Convegni corsi e congressi  organizzati o sponsorizzati dalle imprese farmaceutiche: nuove modalità
•    L’impresa farmaceutica potrà organizzare o sponsorizzare un corso, un convegno o un congresso solo previa richiesta di autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, sentito il parere della Regione Emilia-Romagna.
•    Il personale sanitario che intende partecipare dovrà comunicarlo preventivamente all’Azienda USL di Bologna.
•    L’impresa farmaceutica dovrà comunicare all’Azienda USL di Bologna  l’elenco del personale medico partecipante.

AUSL Bologna. Linee Guida per l’accesso da parte di professionisti che svolgono attività di informazione scientifica

Indicazioni applicative in merito alla Dgr n. 2309/2016

Bologna S.Orsola-“Disposizioni in materia di informazione tecnico scientifica”

Emilia-Romagna.dgr-2309-2016

ANAC.Linee Guida Codic Comportamento SSN. (in fondo a pag. 10)

Art. 122 D.Lgs. 219/06

6. Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.

Art. 126

Il Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing dell’impresa farmaceutica.

Davigo:

Lei ripete spesso che l’Anac di Raffaele Cantone serve a poco: non crede nella prevenzione anticorruzione?

Non credo che la corruzione si combatta con questo tipo di prevenzione, che previene poco o nulla. I problemi si prevengono conoscendoli, e la corruzione si conosce solo facendo le indagini, gli arresti e i processi, non controllando la regolarità delle pratiche amministrative e burocratiche. L’esperienza insegna che, quando uno vuole delinquere, sta molto attento a curare la forma per lasciare tutte le carte a posto.

 

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco