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Co.Co.Co. Lavoro: autonomi, economicamente dipendenti o dipendenti tout court?

Il jobs act dice che i contratti a progetto sono “superati”; restano tuttavia in vigore le collaborazioni coordinate e continuative. Le collaborazioni, poi, si distinguono in due diverse categorie: le collaborazioni “coordinate” e le collaborazioni “organizzate”. Le prime permangono nell’alveo dell’autonomia e della parasubordinazione, le seconde a partire dal 1° gennaio 2016 sono equiparate al lavoro subordinato e per esse devono valere le medesime regole e i medesimi trattamenti applicati ai lavoratori dipendenti, subordinati

Area pro labour | 2 dicembre 2015 | Il Fatto Quotidiano

di Avv. giuslavorista Velia Addonizio*

I contratti a progetto non ci sono più: a partire dal 25 giugno di quest’anno non esiste più la possibilità di stipulare un contratto a progetto mentre restano in vigore, fino al loro compimento, quei contratti conclusi prima di detta data. Il jobs act dice che i contratti a progetto sono “superati”; restano tuttavia in vigore le collaborazioni coordinate e continuative (art. 52 d.lgs. n. 81 del 2015).

Secondo la riforma le collaborazioni, poi, si distinguono in due diverse categorie: le collaborazioni “coordinate” e le collaborazioni “organizzate”. Le prime permangono nell’alveo dell’autonomia e della parasubordinazione, le seconde a partire dal 1° gennaio 2016 sono equiparate al lavoro subordinato e per esse devono valere le medesime regole e i medesimi trattamenti applicati ai lavoratori dipendenti, subordinati.Ciò significa che anche i collaboratori etero-organizzati andranno ricompresi nel calcolo del numero dell’organico del datore di lavoro; che sarà estesa la previdenza (malattia, infortuni, maternità, cassa integrazione, indennità di disoccupazione Naspi e Asdi (solo per citare i principali istituti); che spetteranno loro le ferie, che potrebbero godere di Rol (riduzione orario di lavoro), permessi retribuiti, tredicesima e quattordicesima mensilità, del Trattamento di fine rapporto, se i contratti collettivi estenderanno la loro efficacia anche a tali collaborazioni.

Per godere degli stessi diritti e dei medesimi doveri di un lavoratore dipendente, il futuro collaboratore dovrà prestare la sua opera in maniera esclusivamente personale e continuativa, con modalità di esecuzione organizzate dal committente (datore di lavoro), anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro; dovrà, in pratica, prestare il suo lavoro in una condizione di “soggezione organizzativa” al suo datore di lavoro-committente.

Gli effetti di tale inclusione dei collaboratori etero-organizzati nelle tutele del lavoro dipendente non possono essere misurati oggi, ciò che ora è necessario e rilevante chiarire riguarda l’individuazione dei criteri di differenziazione tra una “collaborazione coordinata” ed una “collaborazione organizzata”, vista la sostanziale diversità di trattamento retributivo e normativo che il legislatore riserva alle due figure lavorative.

Se lavoro fornendo un’attività in modo esclusivamente personale, senza avvalermi di nessun altro, presso un determinato luogo non scelto autonomamente, con un’organizzazione totalmente predisposta dal committente, con orari prefissati sempre dal datore di lavoro, avrò diritto al medesimo trattamento riservato ai lavoratori dipendenti.

Viceversa se la prestazione di lavoro coordinato è prevalentemente, ma non esclusivamente, personale, cioè se si coinvolgono anche propri collaboratori in misura comunque inferiore e limitata, si resta nel campo del lavoro parasubordinato/autonomo.

Non rientrano, comunque nella categoria delle “collaborazioni organizzate” e, dunque, non potranno essere equiparate alle prestazioni di lavoro dipendente le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali occorre l’iscrizione ad albi professioni; così come sono escluse le attività di amministrazione e controllo delle società e le attività di partecipazione a collegi e commissioni. Non sono considerate “collaborazioni organizzate” neppure quelle prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. Infine i contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi potranno prevedere di escludere che talune specifiche collaborazioni non rientrano tra quelle equiparabili al lavoro dipendente, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative.

In conclusione a partire dal 1° gennaio 2016 non basterà la vecchia lettera di assunzione per sapere e capire di essere stati assunti come dipendenti e quali sono i nostri diritti e doveri, quali leggi regolano il nostro rapporto di lavoro. A partire dal prossimo anno varrà la pena di sapere e capire se abbiamo una “collaborazione organizzata” e se questa non è tra quelle escluse dal beneficio della equiparazione al lavoro dipendente.

Come dicono gli scout: buona caccia!

Velia Addonizio.* Sono avvocato giuslavorista ed esercito a Milano, sempre pro lavoratori. Se potessi  fare riferimento ad una citazione per presentarmi riporterei il brano di J.K. Ingram, economista e poeta nato in Irlanda nel 1823, che si intitola Address on work and the workman (1880): “La prospettiva in cui gli economisti… considerano abitualmente la posizione del lavoratore è molto limitata e quindi è falsa. Si parla di lavoro come se si trattasse di un’entità indipendente, che si può scindere dalla persona del lavoratore. Esso viene trattato come una merce, come grano o cotone, mentre la componente umana, i bisogni umani, la natura umana ed i sentimenti umani vengono quasi completamente ignorati”.

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In presenza di un contratto collettivo nazionale che disciplini specificatamente un determinato settore, le aziende non potranno essere certe che i contratti stipulati in esecuzione di tale accordo collettivo non potranno essere impugnati dai lavoratori. Questi ultimi, cioè, potranno rivolgersi al giudice per chiedere che accerti che i rapporti non erano di lavoro autonomo, ma di lavoro subordinato. E la contestazione probabilmente avrà successo perché tale rapporto implicherà una prestazione svolta all’interno dell’azienda, con modalità temporali predefinite, utilizzando strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro e con una retribuzione predefinita e fissa. (studio Cassone. Read more: http://www.studiocassone.it/news/nuovi-contratti-collaborazione-organizzata-mittente#ixzz3tHFal04w)

Il D.L. del 15/06/2015, n. 81, ha abrogato il contratto a progetto e dato vita ad una nuova forma contrattuale, definita “collaborazione organizzata dal committente“, alla quale – qualora le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» – troverà applicazione tutta la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

In realtà, l’attuale normativa consente la stipulazione di validi contratti di lavoro autonomo in ipotesi che prima, invece, erano, nella maggior parte dei casi,  vietate. Ci riferiamo ai contratti di durata, a tempo determinato o indeterminato, il cui oggetto non sia soltanto la realizzazione di un’opera, per esempio lo sviluppo di un software (articolo 61 del D.lgs 276/2003, «progetto»), ma anche un’attività manuale o intellettuale (cioè un servizio – articolo 2222 –  al pari degli articoli 1677 in tema di appalto o 1559 e 1570 in tema di somministrazione), che comporti la realizzazione di una prestazione continuativa (una consulenza, lo sviluppo della funzione commerciale), oppure periodica (la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza tecnica). E’ necessario quindi che tale prestazione non sia organizzata dal committente, nel senso che il prestatore di lavoro deve essere sempre libero nel determinare il se ed il quando svolgere la propria prestazione, seppure in adempimento dell’obbligazione assunta. (ACTIWORK consulenza lavoro)

N.B.: COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI prima del JOBS ACT: I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale. Autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente; la retribuzione deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

Redazione Fedaisf

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