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Codice Farmindustria, medici tra vecchia e nuova trasparenza

E’ stato annunciato nei giorni scorsi con grande enfasi l’adozione da parte di Farmindustria di un Codice di trasparenza che a partire dal 30 giugno prossimo imporrà di pubblicare i nominativi dei medici che collaborano con le aziende farmaceutiche nonché i dati di partecipazione ai convegni e gli emolumenti erogati per collaborazioni e consulenze.

Tutto chiaro e tutto giusto. Soltanto che la grande innovazione epocale riguarda semmai i medici convenzionati – nonché gli universitari e i liberi professionisti – in quanto nei confronti dei dirigenti medici a rapporto di dipendenza le regole sulla trasparenza esistono da parecchio tempo.

Infatti l’articolo 53 del Dlgs 165/2001 prescrive che gli incarichi extraistituzionali devono essere preventivamente autorizzati dall’Azienda che «verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi». La procedura per l’autorizzazione è disciplinata dai commi da 7 a 10. È pur vero che il precedente comma 6 prevede una serie di fattispecie per le quali non necessita la autorizzazione e, tra di esse, le lettere c) e f-bis) individuano rispettivamente la «partecipazione a convegni e seminari» e attività di «di docenza e di ricerca scientifica».

Quello che però non è evidentemente noto – e si spera che non sia ignorato dai soggetti interessati direttamente – è che il successivo comma 11 stabilisce con chiarezza che «entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici».

Questo comma è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 42, lettera e) della legge n. 190 del 6 novembre 2012, cioè dalla legge che ha dettato disposizione in tema di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Questa precisazione – e il contesto normativo da cui sorge – non è di poca importanza perché il Legislatore, pur riconoscendo che le attività di cui al comma 6 costituiscono espressione della libera manifestazione del pensiero tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, conferisce comunque al comma stesso un debito di trasparenza. Si precisa, inoltre, che il comma 13 impone alle amministrazioni di appartenenza di «comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica… i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11». Quindi, riassumendo, le attività svolte in favore delle case farmaceutiche sono esenti da autorizzazione ma non – almeno da tre anni – dall’obbligo di rendicontazione che grava sui soggetti privati e da quello di comunicazione che grava sulla azienda di appartenenza.

Un’ultima osservazione. Il Codice di trasparenza prevede il previo consenso del medico e non prevede sanzioni mentre le disposizioni contenute nell’articolo 53 sono ovviamente un obbligo giuridico incondizionato.

Le News del Sole 24Ore – 04/05/2016 [da Federfarma]

Notizie correlate: Art.li 51-57 D.Lgs. 30/03/2001 n° 165

Legge n. 190 del 6 novembre 2012

Articolo 21 della Costituzione

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Redazione Fedaisf

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