D.L. 15-04-02 n. 63

Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
“Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2002

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Art. 1.
Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione
1. Nell’articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo’ essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l’importo presuntivo delle somme che versera’ ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l’80% delle predette somme.”.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite modalita’ di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.
Art. 2.
Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico
1. L’articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). – 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive da parte delle persone fisiche e delle societa’ o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, e’ effettuato entro il 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, compresa quella unificata, e’ effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non e’ approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento e’ comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche’ quelli relativi all’imposta regionale sulle attivita’ produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell’acconto dovuto e’ versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell’acconto e’ effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.”.
Art. 3.
Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici
1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e’ ridotto del cinque per cento al netto dell’IVA.
2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.
3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali, e’ consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all’estero per l’anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell’anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l’esercizio 2002 non potra’ eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell’esercizio 2001.
5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere il 8% del fatturato annuo.
6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell’anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l’anno 2002 e la stessa spesa relativa all’anno 2001, comportera’, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entita’ del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.
7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli gia’ regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della “protezione complementare” pari ad un anno nel 2002 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialita’ farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.
9. A partire dal 1° gennaio 2003 le confezioni dei farmaci debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonche’ nelle forme consentite di pubblicita’, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta “anatomico-terapeutico-chimica” (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale – se presente – deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo non superiore all’80% di quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e’ consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1° novembre 2002.
Art. 4.
Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanze pubblica
1. Le disposizioni di cui all’articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province autonome per l’anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato dall’accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le percentuali stabilite dall’articolo 85, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 5.
Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato
1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita’ europee dell’11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l’Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorita’ giudiziarie dell’Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e’ sospeso a decorrere dal periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E’ analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell’articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall’attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia alla societa’ conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della societa’ conferitaria. I periodi d’imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutivita’ di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo, in ragione del loro speciale regime giuridico, quanto disposto in tema di fondazioni dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999.
2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilita’ speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ contabili di acquisizione delle relative somme.
Art. 6.
Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle societa’ cooperative
1. L’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
2. Le somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell’articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
3. La ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti dalle societa’ cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
4. In attesa di un piu’ compiuto riordino del trattamento tributario delle societa’ cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle societa’ cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
a) l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e’ elevata al 60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l’applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilita’ dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
5. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle societa’ cooperative e loro consorzi e’ calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformita’ alle disposizioni del comma 4.

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Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco