D.M. 7-6-93

MINISTERO DELLA SANITA’

DECRETO 7 giugno 1993

Riconoscimento dell’idoneità del diploma di laurea in medicina veterinaria ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione scientifica sui farmaci per uso umano.

IL MINISTRO DELLA SANITA’

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/28/CEE, in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 9 del suddetto decreto legislativo, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle discipline ivi indicate;

Rilevato che il succitato comma stabilisce, altresì, che il Ministero della sanità può, con proprio decreto, riconoscere come idonei altri diplomi di laurea o altri diplomi di livello universitario;

Considerato che il diploma di laurea in medicina veterinaria, non previsto tra quelli ammessi, fornisce conoscenze generali di base sufficienti ad acquisire la preparazione necessaria anche per lo svolgimento dell’attività di informazione sui farmaci per uso umano;

Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere come idoneo, per l’attività di informatore scientifico, il diploma di laurea in medicina veterinaria,

Decreta

Art. 1

Ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è riconosciuto come idoneo, ai fini dello stesso articolo, il diploma di laurea in medicina veterinaria.

Art. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1993

Il Ministro: Garavaglia

Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco