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Farmaci e leggitimità costituzionale

Superamento del tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica a carico del SSN – Obbligo per i produttori dei farmaci di fascia A di praticare sul prezzo di vendita uno sconto del 6,8 per cento da trasferire al distributore e da questi al farmacista ed obbligo di ridefinizione della quota di spettanza al produttore 

§ –  Il sacrificio imposto ai produttori dalle norme impugnate non è, pertanto, tale da determinare una illegittima lesione della libertà di iniziativa economica. La sfera di autonomia privata, d’altra parte, non riceve dall’ordinamento una protezione assoluta, sì che la sua lamentata compressione nella determinazione del prezzo non è costituzionalmente illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti. Nella specie, con l’imposizione dello sconto ai produttori, il legislatore persegue, in maniera né sproporzionata né inidonea, l’obiettivo di realizzare il contenimento della spesa sanitaria in vista del fine di utilità sociale costituito dalla garanzia del più ampio godimento del diritto alla assistenza farmaceutica, lasciando comunque all’imprenditore un più ridotto ma ragionevole margine di utile.
 
SENTENZA N. 279
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Annibale MARINI Presidente
– Franco BILE Giudice
– Giovanni Maria FLICK “
– Francesco AMIRANTE “
– Ugo DE SIERVO “
– Romano VACCARELLA “
– Paolo MADDALENA “
– Alfio FINOCCHIARO “
– Alfonso QUARANTA “
– Franco GALLO “
– Luigi MAZZELLA “
– Gaetano SILVESTRI “
– Sabino CASSESE “
– Maria Rita SAULLE “
– Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 (Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, promosso con ordinanza del 26 luglio 2005 dal Giudice di pace di Borgo San Lorenzo, nel procedimento civile vertente tra A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. e la Farmacia centrale dott. Francesco Carlà Campa, iscritta al n. 576 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti l’atto di costituzione della A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., gli atti di intervento della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma) e del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento fuori termine della Bracco s.p.a. e della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a.;
udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per la A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Massimo Luciani per la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma), l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari per la Bracco s.p.a. e Federico Sorrentino per la Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a.
Ritenuto in fatto
1. – Il Giudice di pace di Borgo San Lorenzo, con ordinanza del 26 luglio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e p

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