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Il Regolamento d’Informazione Scientifica in Campania

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

 

 

Lo svolgimento delle attività degli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) all’interno della struttura e dei servizi pubblici viene assicurato ed agevolato dalle Direzioni Sanitarie dell’AASSLL, delle Università e dell’Ist. Pascale.

A tal fine è consentito l’utilizzo per l’informazione al medico solo di materiale depositato presso l’AIFA (art. 120, D. L.vo 219/06).

Ad ogni visita gli ISF devono consegnare al medico,per ciascun medicinale presentato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e delle condizioni e limitazioni alle quali prodotto può essere posto con onere a carico del SSN.

La consegna della RCP (riassunto  delle caratteristiche del prodotto) (art. 122, D. L.vo 219/06) non è necessaria se il medico è già in possesso di una pubblicazione riportante le caratteristiche del prodotto o se non sono intervenute  variazioni rispetto al testo incluso nella pubblicazione predetta (art. 120, D. L.vo 219/06).

Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti per gli ISF in materia di farmacovigilanza nel caso delle attività di informazione, soprattutto in caso di farmaci di recente introduzione sul mercato e sottoposto a monitoraggio intensivo, deve essere effettuata la necessaria sensibilizzazione del personale sanitario agli obblighi dalle norme contenuti nel D.Lgs 95/03.

Considerato che il farmaco rappresenta un bene sanitario indispensabile per la prevenzione ed il ripristino della salute e che l’ambito farmaceutico rappresenta uno dei punti fondamentali nel processo della qualità percepita della vita da parte dei cittadini.

Considerato che le risorse che vengono destinate dal Servizio Sanitario Regionale richiedono una attenta e continua verifica di qualità, eticità e razionalità di utilizzo per le quali la Regione Campania ha avviato azioni finalizzate alla appropriatezza di impiego e al contenimento della spesa farmaceutica, ai sensi del D.Lgs. 347/2001 convertito in legge 405/2001.

Considerato che l’informazione scientific

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Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco