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ISF in farmacia

Ci sono aziende che impongono all’ISF di visitare le farmacia allo scopo di raccogliere informazioni sui propri farmaci e chi li prescrive e raccogliere ordini.

È una pratica lecita?

Per rispondere occorre rifarci alle disposizioni di legge. Innanzitutto al D.Lgs. 219/06 che all’art. 121, comma 1, dice che “La pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale [RCP]. La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri”. Già questo enunciazione ci sembra molto chiara.

Inoltre l’art. 122 impone che “Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono” e all’art. 126 si precisa che “il Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing dell’impresa farmaceutica”.

Nelle LINEE GUIDA DI REGOLAMENTO REGIONALE DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO, approvate il 20 aprile 2006 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al punto 6 si dice “Non è consentito, agli operatori del SSN e delle farmacie convenzionate, fornire agli informatori scientifici né indicazioni relative alle abitudini prescrittive dei medici né informazioni inerenti le procedure di acquisto dei medicinali”. Le linee guida sono state recepite in tutti i “Regolamenti Regionali”

Il Codice Deontologico di Farmindustria dice che “Fa parte dell’attività dell’informatore scientifico del farmaco verificare ed adoperarsi per assicurare la reperibilità dei prodotti sia nelle farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione” e prosegue “L’informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni aventi attinenza con l’utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun’altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato

L’AIFA sostiene inoltre (Prot. AG/106373.P) che emerge l’importanza dell’attività dell’ISF che, al fine di porre l’attenzione sulla funzione sociale dei farmaci nella tutela della pubblica salute, deve conservare un alto grado di autonomia nell’espletamento del servizio informativo ai medici, nell’intento di non essere condizionato da interessi commerciali meramente privati.

Infine la Corte di cassazione con la sentenza 19394/2014 rigettando il ricorso di una nota casa farmaceutica, sentenzia che l’ISF anche se qualificato nero su bianco con contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che svolga prevalentemente l’attività di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio, in sostanza non può vendere farmaci in farmacia.

Quindi, tornando al requisito iniziale, cioè se è consentito agli ISF raccogliere informazioni sui propri farmaci e chi li prescrive e raccogliere ordini, la risposta è assolutamente NO.
Se ad un ISF è chiesto un tale comportamento illegale, deve farsi rilasciare una disposizione scritta con la quale deve recarsi dai Carabinieri dei NAS e denunciare la cosa per non rendersi complice dell’illecito o, peggio, permettere all’azienda, se scoperta, di scaricare la colpa sull’ISF indicando un tale comportamento come un’iniziativa dell’ISF stesso. Una recente legge (legge 179/2017) introduce la protezione per i dipendenti di imprese private che segnalano agli organismi di vigilanza comportamenti illeciti o corruttivi aziendali previsti dai modelli organizzativi 231.

In farmacia non ospedaliera pertanto l’ISF può assicurarsi che sia presente il farmaco della propria azienda e illustrare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), in sostanza il foglietto illustrativo. Null’altro.
Ovviamente parliamo di farmaci prescrivibili dal medico.

Redazione

Notizie correlate: LEGGE 30 novembre 2017, n. 179

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