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Liberalizzazioni, novità e conferme a partire dagli equivalenti

Ci sono diverse conferme ma anche molte novità inaspettate nell’articolo 11 del decreto liberalizzazioni spedito ieri dalla commissione industria del Senato al voto dell’aula.

Intanto sparisce l’obbligo per il medico di scrivere sulla ricetta la dicitura «sostituibile con equivalente generico». Il prescrittore è comunque tenuto a ricordare al paziente l’eventuale presenza in commercio di alternative equivalenti. L’Aifa, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012, «revisiona le attuali modalità di confezionamento» per identificare «confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare».

Si stabilisce, poi, il criterio di una farmacia ogni 3.300 abitanti. Le eccedenze fanno scattare una ulteriore sede quando viene superato il 50% di tale valore. In aggiunta regioni e province autonome, sentite le Asl, possono istituire ulteriori sedi fino a un massimo del 5% sul totale delle farmacie risultanti dal nuovo quorum nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti internazionali e nelle aree autostradali dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non siano già presenti altre farmacie entro i 400 metri di distanza.

Si conferma la possibilità di prolungare le aperture oltre turni e orari obbligatori. Consentiti sconti su tutti i farmaci a carico del paziente, con adeguata informazione alla clientela.

Sul fronte parafarmacie sparisce la soglia dei 12.500 abitanti per la commercializzazione dei farmaci di fascia C che perderanno l’obbligo di prescrizione. Autorizzata anche la vendita di farmaci veterinari, con o senza prescrizione. Consentita infine l’allestimento «di preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica».

29 febbraio 2012 – DoctorNews

Articolo 11, i passaggi salienti dell’emendamento congiunto

Quorum. Si stabilisce una farmacia ogni 3.300 abitanti. Le eccedenze fanno scattare una ulteriore sede quando viene superato il 50% di tale valore. In aggiunta regioni e province autonome, sentite le Asl, possono istituire ulteriori sedi fino a un massimo del 5% sul totale delle farmacie risultanti dal nuovo quorum nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti internazionali e nelle aree autostradali dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non siano già presenti altre farmacie entro i 400 metri di distanza; aperture in deroga anche nei centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 10mila metri quadri, purché non ci siano già farmacie a una distanza di 1.500 metri.

Piante organiche. Rischia di diventare un giallo. Il Pd, certamente su indicaz

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