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PER GLI INFORMATORI ANCHE LA CORRUZIONE

Insieme al «comparaggio», cioè alla fraudolenta diffusione di medicinali, vanno contestati gli altri delitti

A chi commette il reato di comparaggio, cioè a chi dà o riceve denaro allo scopo di agevolare la diffusione di prodotti farmaceutici, può essere contestata anche la corruzione. Secondo la prima sezione penale della Cassazione, infatti, tra le due fattispecie non intercorre alcun rapporto di specialità, tale che la commissione dell’uno escluderebbe il secondo, ma è sempre configurabile il concorso formale.
Sulla base di queste motivazioni la Suprema corte, con la sentenza 42750/07, ha respinto il ricorso dei componenti di una vera e propria associazione a delinquere che operava in Puglia. Nel corso di una serie di intercettazioni telefoniche era infatti emerso che un medico di base, anche predisponendo ricette false con la firma di altri professionisti e d’intesa con un farmacista, aveva prescritto un numero elevatissimo di prodotti di case farmaceutiche rappresentate dallo stesso medico di base e da altri informatori. Tutto ciò per un lunghissimo periodo e, naturalmente, prescindendo dalle effettive necessità terapeutiche degli assistiti e dietro compenso di consistenti somme di denaro, pari all’8-10 per cento del prezzo dei medicinali prescritti.
Nei confronti dei protagonisti della vicenda, il Gup del tribunale di Foggia aveva emesso sentenza di colpevolezza per associazione a delinquere, corruzione di pubblico ufficiale, truffa in danno del Servizio sanitario nazionale mediante false ricette e comparaggio. Condanne sostanzialmente confermate in appello dai giudici baresi.
La Cassazione ha poi ritenuto infondato il motivo principale del ricorso proposto dagli imputati e cioè che il solo reato di comparaggio avrebbe assorbito tutti gli altri. Secondo il Supremo collegio, nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali, da una parte è vietato all’informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile e, dall’altra, anche a medici e farmacisti è vietato sollecitare o accettare "incentivi" di tale tipo. L’articolo 147 del Dlgs 219/06 punisce tali condotte con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda tra 400 e 1.000 euro.
Se però tali attività sono svolte allo scopo di agevolare la diffusione di specialità farmaceutiche, allora si rientra nell’altra fattispecie, certo simile alla precedente, del comparaggio contemplato dagli articoli 170-172 del Rd 1265/1934. Norme che contengono una cosiddetta clausola di riserva («se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati»).
Inquadrata così la disciplina normativa, la Cassazione, nonostante riconosca la sottile linea di demarcazione tra le due fattispecie contravvenzionali, ritiene comunque applicabile la clausola contenuta nel Rd 1265/1934. E, di conseguenza, non può ritenere che tra il reato di comparaggio e quello di corruzione (articoli 319-321 del Codice penale), realizzato attraverso significative dazioni di denaro, intercorra un rapporto di specialità. In considerazione della diversità del bene giuridico tutelato, infatti, tra le due norme è configurabile il concorso.

Per saperne di più: Il comparaggio

Consiste nel dare o ricevere, anche a titolo di mera promessa, denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico
La clausola di riserva
È quella espressamente stabilita dal comma 2 dell’articolo 170 del Rdlgs 1265/1934 che consente l’applicabilità delle norme sul concorso d

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