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STRUMENTI DI CONTROLLO A DISTANZA DELL’ATTIVITA’ DEI LAVORATORI

Il codice civile riconosce l’imprenditore/datore di lavoro quale “capo dell’impresa da cui dipendono gerarchicamente i collaboratori che gli conferiscono il potere di dettare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro”, che i lavoratori sono tenuti a rispettare, pena l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) disciplina i diversi tipi di controllo esercitabili dal datore di lavoro sul luogo del lavoro, individuando i limiti sui seguenti principi:

                                          I.                        Un rigoroso divieto di taluni controlli ritenuti lesivi dei diritti inviolabili;

                                       II.                        L’attenuazione del divieto in presenza di determinate condizioni;

                                    III.

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