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Toscana: Mmg rimborsa farmaci prescritti in modo fittizio

Il fatto

La Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Toscana (giudice di primo grado) ha condannato un medico di famiglia al pagamento di 3 mila euro in favore dell’azienda sanitaria competente a titolo di risarcimento del danno prodotto, nella qualità di medico convenzionato con il Ssn, per il rimborso di medicinali fittiziamente prescritti. Il sanitario era stato chiamato a rispondere di 128 ricette intestate a suoi assistiti relative a farmaci di una certa azienda farmaceutica che erano state presentate presso farmacie convenzionate collocate in località particolarmente distanti dai luoghi di residenza dei singoli assistiti. Le indagini svolte dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, che aveva interpellato gli assistiti intestatari delle ricette, avevano accertato che gli stessi erano soliti servirsi di farmacie locali o comunque a loro più comode, che alcuni di essi avevano dichiarato di fare uso saltuario delle specialità prescritte mentre altri non avevano mai assunto detti medicinali né avevano ricevuto le prescrizioni e che, infine, tra gli informatori scientifici della società, negli anni in cui le ricette erano state redatte figurava la moglie del medico, che, spedendo le ricette firmate dal marito, aveva in più occasioni personalmente ritirato i farmaci in questione. Il medico ha impugnato la sentenza di primo grado.

Il diritto

Il giudice d’appello ha confermato la pronuncia della sezione giurisdizionale per la regione Toscana. La condotta antigiuridica del Mmg, tenuta nell’ambito del rapporto di servizio sussistente per effetto del suo inserimento, a seguito del convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, nell’organizzazione dello stesso, con conseguenti specifici obblighi e vincoli, risulta evidente se si considera la duplice natura della prescrizione medica su modulario regionale (certificato, per la parte ricognitiva dell’infermità che abilita all’erogazione del medicinale da parte del farmacista, autorizzazione per ciò che concerne l’esercizio da parte dell’assistito alla fruizione del servizio farmaceutico nazionale) e la sua funzione peculiare che è quella di autorizzare l’assunzione di un onere finanziario a carico della Regione, per il tramite della Asl. Consegue da ciò che se la spedizione della ricetta non è effettuata dall’intestatario o da un suo incaricato ma da un terzo estraneo, anche la sua emissione risulta viziata, in quanto è avvenuta, in violazione di obblighi propri del sanitario convenzionato, per finalità diverse dalle specifiche esigenze di cura degli assistiti, per fare ottenere agli stessi, a spese del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui avevano bisogno.

Esito del giudizio

La Corte dei Conti, sezione terza appello, ha confermato la condanna del sanitario per il danno erariale.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net

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