{"id":232,"date":"2014-05-14T10:37:28","date_gmt":"2014-05-14T08:37:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?page_id=232"},"modified":"2026-05-11T14:11:55","modified_gmt":"2026-05-11T12:11:55","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/statuto\/","title":{"rendered":"Statute"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/statuto\/logo-fedaiisf-ok-parafarmaco\/\" rel=\"attachment wp-att-62396\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-62396\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"141\" height=\"141\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-1022x1024.jpg 1022w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-768x770.jpg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco.jpg 1256w\" sizes=\"auto, (max-width: 141px) 100vw, 141px\" \/><\/a><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Fedaiisf.Atto-costitutivo.notaio.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fedaiisf.Atto costitutivo.notaio<\/a><\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">Statuto<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\">FEDAIISF<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"> Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco<br \/>\n<\/span><\/h2>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Articolo 1 \u2013 Costituzione <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">La Federazione delle Associazioni italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco, in breve FEDAIISF, \u00e8 una Associazione di settore e professionale e costituita da Associazioni nazionali e territoriali e dai coordinamenti regionali degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco cos\u00ec come sono definiti dalla nomenclatura nazionale.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Si intendono &#8220;Associazioni e Coordinamenti territoriali&#8221;, tutte le autonome Organizzazioni presenti, indipendentemente dalla loro denominazione, nel territorio e aderenti a Fedaiisf,<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La Federazione \u00e8 apartitica, asindacale e non ha fini di lucro. La durata della Associazione \u00e8 a tempo indeterminato.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La Federazione ha sede legale presso la residenza del Presidente federale.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La Federazione adotta il logo cos\u00ec come descritto e rappresentato nel modello depositato all\u2019Ufficio Italiano Brevetti e Marchi<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La Federazione pu\u00f2 a sua volta federarsi con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, fermo restando gli scopi istituzionali della Federazione stessa. La Federazione pu\u00f2 stipulare intese con Organizzazioni rappresentative di figure di elevata professionalit\u00e0 del mondo del lavoro subordinato o parasubordinato in ambito parasanitario nel rispetto degli scopi statutari.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 2 &#8211; Finalit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Promuovere la coesione della categoria degli informatori scientifici del farmaco e parafarmaco per consentire una visione univoca ed omogenea della loro professione e motiva e difende i principi dettati dal Codice Deontologico. Indirizza e coordina l&#8217;attivit\u00e0 delle Associazioni e\/o dei Coordinamenti aderenti, al fine del conseguimento degli scopi associativi federali.<\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Promuovere la formazione culturale e professionale degli informatori scientifici del farmaco.<\/li>\n<li>Stipulare e promuove protocolli di intesa con associazioni di categoria, sindacati e strutture sociosanitarie e con organizzazioni e istituzioni di interesse nell\u2019ottica di risolvere le problematiche di tipo professionale.<\/li>\n<li>Aggiornare la categoria di tutte le novit\u00e0 nell&#8217;ambito legislativo, sindacale, sanitario, per svolgere in modo compiuto e consapevole la propria professione.<\/li>\n<li>Confrontarsi con le Istituzioni nazionali affinch\u00e9 l\u2019informazione sia finalizzata all\u2019interesse della collettivit\u00e0 e alla completa affermazione del ruolo dell\u2019Informatore Scientifico. All\u2019uopo tutela e rappresenta gli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco nell\u2019interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze che l\u2019appartenenza a un\u2019Associazione Professionale di per s\u00e9 certifica.<\/li>\n<li>Collaborare con le Autorit\u00e0 e gli organismi competenti, nazionali ed internazionali, concorrendo allo studio ed alla attuazione dei provvedimenti riguardanti l&#8217;attivit\u00e0 di informazione scientifica del farmaco, del parafarmaco e dispositivi medici e sostenendo tutte quelle iniziative di carattere culturale che concorrano a rafforzare la professionalit\u00e0 della categoria.<\/li>\n<li>Confrontarsi con le parti politiche e sociali per la pi\u00f9 corretta definizione e per la pi\u00f9 completa affermazione del ruolo dell&#8217;informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco;<\/li>\n<li>Perseguire il riconoscimento giuridico della professione di Informatore Scientifico del Farmaco e del Parafarmaco con l\u2019istituzione di un Ordine e Albo Professionale.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 3 \u2013 Rapporti tra Fedaiisf e le Organizzazioni aderenti <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Fedaiisf \u00e8 costituita dalle Organizzazioni, nazionali e territoriali, indicate nell&#8217;art. 1, comma 1. Esse perseguono le finalit\u00e0 del presente Statuto e sono, pertanto, i soggetti federati.<\/li>\n<li>La posizione associativa non \u00e8 suscettibile di negoziazione, n\u00e9 \u00e8 trasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell&#8217;Organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e obblighi a terzi.<\/li>\n<li>Lo Statuto federale \u00e8 fonte superiore rispetto alle regole statutarie di ciascuna Associazione Federata ovvero nel caso in cui una norma dello Statuto o Regolamento interno di una Associazione Federata sia in contrasto a quella superiore \u00e8 invalida e pertanto \u00e8 eliminata, abrogata o disapplicata (Art.5).<\/li>\n<li>La competenza delle sezioni delle Associazioni nazionali e delle Associazioni territoriali o dei Coordinamenti territoriale coincide di norma con quella della relativa provincia, salvo i casi in cui pi\u00f9 Organizzazioni territoriali aderenti a Fedaiisf siano gi\u00e0 costituiti nell&#8217;ambito di una stessa provincia. Pi\u00f9 Organizzazioni territoriali possono fondersi nell&#8217;ambito della stessa provincia o della stessa regione.<\/li>\n<li>Ogni Associazione federata ha competenza amministrativa, gestionale e burocratica solo sul territorio di propria competenza.<\/li>\n<li>La competenza regionale e nazionale spetta agli Organi federali.<\/li>\n<li>Il Consiglio Federale individua soluzioni idonee ad incentivare forme di aggregazione tra Associazioni e\/o Coordinamenti territoriali al fine di fornire agli iscritti servizi pi\u00f9 adeguati e a costi inferiori.<\/li>\n<li>Le Associazioni nazionali e territoriali federate con pi\u00f9 di 20 iscritti hanno Statuti o Regolamenti autonomi che normano la loro attivit\u00e0 e la loro organizzazione. In queste norme deve essere sempre individuabile un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. I territori che hanno meno di 20 iscritti sono rappresentati da un Coordinatore territoriale. In mancanza di Organizzazioni federate in una determinata area, l\u2019Esecutivo pu\u00f2 nominare un Referente che rappresenti Fedaiisf e sia punto di riferimento della stessa Fedaiisf per gli Informatori Scientifici nell\u2019area di sua competenza.<\/li>\n<li>Le Organizzazioni federate rappresentano, nell&#8217;ambito delle direttive federali, gli interessi specifici degli iscritti nei relativi territori, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche, sindacali e amministrative. In caso di pi\u00f9 organizzazioni sullo stesso territorio, come nelle Regioni, le stesse Organizzazioni eleggeranno un Coordinamento regionale federale e possono approvare un regolamento interno per le richieste e per la gestione di un contributo da chiedere alle varie sezioni territoriali<\/li>\n<li>I Coordinamenti Regionali federali si strutturano, al minimo di apparati e di adempimenti organizzativi, in relazione alle situazioni locali. Possono chiedere in autonomia alle sezioni territoriali della regione un contributo economico per il proprio sostentamento. Il contributo sar\u00e0 gestito direttamente dal Coordinatore. che ne render\u00e0 conto alle sezioni che costituiscono il Consiglio Regionale.<\/li>\n<li>I Coordinamenti Regionali federali sono retti da Consigli rappresentativi di tutte le Associazioni e di tutti i Coordinamenti territoriali presenti in regione. Il Presidente del Coordinamento Regionale \u00e8 nominato e concordato dai rappresentanti delle sezioni e federate presenti in regione. Se manca l\u2019accordo si proceder\u00e0 all\u2019elezione del Presidente del Coordinamento Regionale. La votazione si svolger\u00e0 sulla base degli iscritti alle sezioni e alle federate regionali al 31 dicembre dell\u2019anno precedente. Ogni ulteriore organizzazione interna al Consiglio Regionale federale pu\u00f2 essere normata da un regolamento regionale approvato dallo stesso Consiglio su proposta del Coordinamento. Copia dei verbali delle assemblee dei Consigli Regionali federali deve essere inviata alla segreteria Fedaiisf ed al Collegio dei Probiviri per il controllo di legittimit\u00e0<\/li>\n<li>Nelle Regioni in cui esiste una sola Associazione o un solo Coordinamento, la stessa dovr\u00e0 assolvere anche al compito di Coordinamento Regionale federale.<\/li>\n<li>Il Coordinamento Regionale federale rappresenta, nell&#8217;ambito delle direttive nazionali, gli interessi specifici degli iscritti nelle relative Regioni, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche, sindacali e amministrative.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 4 \u2013 Nuove Associazioni aderenti <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Le Associazioni e i Coordinamenti che non sono federati a Fedaiisf possono chiedere di farne parte con domanda diretta alla Presidenza di Fedaiisf, corredandola, per il parere di conformit\u00e0 (Art. 16.5), con lo Statuto relativo e con gli eventuali regolamenti, nonch\u00e9 con gli elenchi degli iscritti e dei componenti degli Organi direttivi.<\/li>\n<li>Le domande di adesione di nuove Associazioni e di nuovi Coordinamenti a Fedaiisf sono esaminate dall\u2019Esecutivo e sottoposte al parere vincolante del Collegio dei Probiviri solo per il contenuto relativo alle norme statutarie,<\/li>\n<li>Le domande sono esaminate nella prima riunione dell\u2019Esecutivo, se pervenute alla Federazione almeno 15 giorni prima; in difetto, nella riunione immediatamente successiva.<\/li>\n<li>Sono Associazioni costituenti AIISF e ARISF.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 5 \u2013 Adesione alla Associazione Federale <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>La partecipazione a Fedaiisf delle Organizzazioni territoriali e nazionali indicate nell&#8217;art. 1, comma 1, ha carattere esclusivo e comporta l&#8217;obbligo di accettare e osservare il presente Statuto e le relative norme regolamentari, nonch\u00e9 le delibere dei competenti Organi federali.<\/li>\n<li>In caso di conflitto fra le norme statutarie, lo Statuto Fedaiisf \u00e8 gerarchicamente prevalente (art.3.3)<\/li>\n<li>Le domande di adesione di nuove Associazioni e di nuovi Coordinamenti a Fedaiisf sono esaminate dall\u2019Esecutivo (art.4). \u00c8 Inoltre consentita l\u2019iscrizione di professionisti che operano in settori omogenei di attivit\u00e0, fermo restando gli scopi istituzionali di Fedaiisf (Art. 6.2).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 6 \u2013 Iscritti <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Alle condizioni stabilite dal presente Statuto, possono iscriversi alle singole Associazioni e\/o ai singoli Coordinamenti, tutti gli appartenenti alla &#8220;Categoria degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (IS)&#8221;, anche se sia cessato il loro rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato.<\/li>\n<li>\u00c8 consentita l\u2019iscrizione a coloro che, pur non essendo pi\u00f9 ISF ma gi\u00e0 precedentemente iscritti, hanno trovato collocazione in un settore omogeneo di attivit\u00e0.<\/li>\n<li>\u00c8 causa di non iscrivibilit\u00e0 alle Associazioni e\/o ai Coordinamenti svolgere attivit\u00e0 contrarie agli scopi di Fedaiisf, o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.<\/li>\n<li>Gli IS possono iscriversi all&#8217;Associazione e\/o al Coordinamento territoriale nel cui ambito geografico svolgono, la propria attivit\u00e0 professionale. In caso di attivit\u00e0 su pi\u00f9 province, l\u2019IS dovr\u00e0 iscriversi nella provincia di residenza. Se non \u00e8 presente nessuna Organizzazione nella provincia di residenza o in quella vicina, l\u2019IS potr\u00e0 iscriversi a livello nazionale secondo le modalit\u00e0 stabilite dall\u2019Esecutivo. Possono mantenere l&#8217;iscrizione all&#8217;Associazione territoriale i pensionati gi\u00e0 precedentemente iscritti, senza soluzione di continuit\u00e0, come IS in servizio, per un massimo di cinque anni. Essi potranno godere di tutte le prerogative previste dal presente Statuto salvo ricoprire cariche esecutive monocratiche. Possono invece ricoprire la carica di Presidente dei Probiviri. Nel caso il pensionato arrivi al quinto anno dal pensionamento mentre ricopre una carica federale, pu\u00f2 terminare il mandato. Dopo il quinto anno dal pensionamento, il pensionato pu\u00f2 rimanere associato ma non pu\u00f2 ricoprire cariche elettive. La quota associativa per i pensionati sar\u00e0 stabilita dall\u2019Esecutivo in misura ridotta.<\/li>\n<li>Coloro che continuano un rapporto di lavoro, pur essendo titolari di pensione, sono considerati IS in attivit\u00e0 a tutti gli effetti.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 7 \u2013 Quote associative<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>La quota associativa annuale di iscrizione, che ogni Organizzazione federata deve applicare ai propri iscritti, \u00e8 unitaria ed \u00e8 stabilita dal Congresso Federale in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale.<\/li>\n<li>Fedaiisf pu\u00f2 chiedere eventuali contributi straordinari ed altri interventi finanziari per eccezionali situazioni o necessit\u00e0, nonch\u00e9 per iniziative particolari che la stessa Fedaiisf ritenga di dover intraprendere. Tale eventualit\u00e0 deve essere approvata da almeno i \u2154 dei componenti il Consiglio Federale e ratificata, a maggioranza, dal Congresso Federale. In caso di necessit\u00e0, gravit\u00e0 e urgenza l\u2019Esecutivo si surroga alle decisioni di competenza del Consiglio Federale o del Congresso, fatta salva la successiva ratifica di questi ultimi (art. 16.9)<\/li>\n<li>Le Organizzazioni federate possono chiedere ai propri iscritti (a proprio totale favore) una maggiorazione del contributo annuale associativo, specificandone le particolari esigenze che lo richiedono e dandone comunicazione a Fedaiisf.<\/li>\n<li>Le Organizzazioni federate non possono applicare ai propri iscritti un contributo associativo inferiore a quello determinato dal Congresso Federale Nazionale.<\/li>\n<li>Il Congresso Federale, su proposta del Tesoriere, approva la quota parte della quota annuale associativa di iscrizione dell\u2019associato che ogni Organizzazione federata \u00e8 tenuta a corrispondere a Fedaiisf, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di versamento.<\/li>\n<li>La consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf entro il 31 marzo dell\u2019anno successivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 8 \u2013 Cessazione e Recesso da Fedaiisf <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Costituiscono causa di cessazione di partecipazione a Fedaiisf:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>lo scioglimento dell&#8217;Organizzazione federata aderente;<\/li>\n<li>il recesso volontario, da effettuare con il preavviso di sei mesi da parte dell&#8217;Organizzazione aderente che, tuttavia, resta obbligata a corrispondere i contributi per l&#8217;anno in corso;<\/li>\n<li>la delibera, in tal senso, del Congresso Nazionale Federale con il voto favorevole dei 2\/3 dei suoi componenti;<\/li>\n<li>la radiazione.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell&#8217;Organizzazione aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attivit\u00e0 e passivit\u00e0, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell&#8217;Organizzazione aderente.<\/li>\n<li>Le Organizzazioni aderenti che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere a Fedaiisf, perdono ogni diritto sul patrimonio federale e devono versare le quote associative di competenza dell\u2019ultimo anno certificato alla stessa Fedaiisf<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 9 \u2013 Organizzazione <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Gli Organi Federali di Fedaiisf sono:\n<ol>\n<li>il Congresso Nazionale Federale;<\/li>\n<li>il Consiglio Federale;<\/li>\n<li>L\u2019Esecutivo;<\/li>\n<li>il Presidente;<\/li>\n<li>il Vicepresidente;<\/li>\n<li>il Tesoriere;<\/li>\n<li>il Segretario;<\/li>\n<li>Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate.<\/li>\n<li>I Coordinamenti Regionali<\/li>\n<li>il Garante<\/li>\n<li>il Collegio Nazionale dei Probiviri.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Quando una norma del presente Statuto o dei Regolamenti federali usa l&#8217;espressione &#8220;cariche federali&#8221;, essa deve intendersi riferita esclusivamente agli Organi sopra indicati.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 10 \u2013 Commissioni <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>La Federazione pu\u00f2 costituire Commissioni o altri Organismi consultivi per uno specifico settore secondo le modalit\u00e0 stabilite dall\u2019art. 16.7. a.<\/li>\n<li>Alla predetta Commissione e agli Organismi di cui al precedente comma, possono partecipare, in qualit\u00e0 di esperti, senza diritto di voto, anche consulenti esterni.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 11 \u2013 Congresso Federale <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il Congresso, ordinario o straordinario, \u00e8 presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Prima dell\u2019inizio dei lavori, su proposta del Presidente, il Congresso nominer\u00e0, un Segretario e uno o pi\u00f9 Vicesegretari incaricati della verifica dei poteri, della registrazione dei partecipanti e della stesura del verbale e tre o pi\u00f9 scrutatori se il Congresso \u00e8 elettivo. Il Congresso ordinario deve essere tenuto con periodicit\u00e0 annuale, entro i primi sei mesi dell\u2019anno. La nomina di un moderatore da parte del presidente \u00e8 facoltativa.<\/li>\n<li>La convocazione del Congresso, da effettuarsi almeno 30 gg prima della data stabilita, mediante lettera o e-mail con conferma di lettura \u00e8 di competenza del Presidente Federale e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Congresso Nazionale Federale straordinario pu\u00f2 essere convocato dall\u2019Esecutivo per l\u2019elezione del Presidente e del Vicepresidente in caso di dimissioni o revoca del Presidente con contestuale decadenza del Vicepresidente. La convocazione del Congresso straordinario pu\u00f2 altres\u00ec essere richiesta da almeno \u00bc dei componenti del Consiglio Federale, ovvero da almeno 1\/5 delle Associazioni e\/o dei Coordinamenti che, complessivamente, rappresentino almeno il 30% degli iscritti. Il Congresso dovr\u00e0 essere convocato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e si svolger\u00e0 con le modalit\u00e0 previste per il Congresso in via ordinaria. Il Congresso non elettivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, pu\u00f2 svolgersi anche in teleconferenza.<\/li>\n<li>Ogni tre anni elegge il Presidente unitamente al Vicepresidente indicato dallo stesso candidato presidente (art.18 ) e, ogni anno, su proposta del Presidente, ne approva il programma (Art. 17.6), integrato con le proposte congressuali approvate. I Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.<\/li>\n<li>Ogni tre anni, con scheda separata, elegge tre componenti l\u2019Esecutivo. Fra essi, alla sua prima riunione, il Presidente Federale nominer\u00e0 un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate. I Delegati possono esprimere al massimo tre preferenze.<\/li>\n<li>Ogni tre anni elegge, con scheda separata, tre componenti effettivi del Collegio Federale dei Probiviri e due supplenti. I tre pi\u00f9 votati sono eletti componenti effettivi, i due che li seguono, supplenti. Se i tre pi\u00f9 votati provengono dalla stessa Organizzazione federata, il componente che ha ricevuto meno voti dovr\u00e0 lasciare il posto di effettivo al primo dei non eletti di altra Organizzazione. Alla sua prima riunione, da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti, i componenti effettivi il Collegio eleggeranno un Presidente ed un segretario. I Delegati possono esprimere al massimo tre preferenze<\/li>\n<li>Ogni tre anni nomina per acclamazione o alzata di mano il Garante (Art. 22).<\/li>\n<li>Determina le linee di politica generale nazionale e gli obiettivi strategici di Fedaiisf.<\/li>\n<li>Approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, le proposte di modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Federale.<\/li>\n<li>Delibera, con la maggioranza qualificata dei 2\/3 dei votanti, l&#8217;eventuale liquidazione o scioglimento di Fedaiisf, disponendo sulla destinazione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore (Art. 29.4).<\/li>\n<li>Dibatte e approva il Rendiconto consuntivo e preventivo presentato dal Tesoriere. Su proposta dello stesso Tesoriere approver\u00e0 la quota associativa annuale e la sua ripartizione nonch\u00e9 eventuali contributi straordinari. Su proposta dell\u2019Esecutivo, stabilisce inoltre una quota ridotta per coloro che sono in mobilit\u00e0, in CIG, in pensione o si trovano in stato di disoccupazione e le relative modalit\u00e0 e condizioni.<\/li>\n<li>Le delibere congressuali sono valide con la maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.<\/li>\n<li>Decide sui provvedimenti di radiazione proposti dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Per la validit\u00e0 della delibera di radiazione di una Organizzazione federata \u00e8 richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Congresso Nazionale, escludendo dal quorum e dal voto, i consiglieri appartenenti all&#8217;Organizzazione aderente della cui radiazione si discute. Per i singoli iscritti sar\u00e0 valida una maggioranza semplice.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 12 \u2013 Congresso componenti <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il Congresso Nazionale \u00e8 costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dai componenti l\u2019Esecutivo, dai Componenti dei Probiviri, dai Delegati eletti dagli iscritti alle Associazioni e\/o dai Coordinatori dei Coordinamenti Territoriali nell&#8217;ambito delle rispettive Organizzazioni federate e dai Referenti territoriali senza diritto di voto e dal Garante.<\/li>\n<li>Per le Associazioni Nazionali federate sar\u00e0 presente il proprio presidente senza diritto di voto, un delegato per ogni Sezione provinciale della stessa Associazione. Per le Associazioni territoriali sar\u00e0 presente un delegato. Per i Coordinamenti saranno presenti i loro Coordinatori<\/li>\n<li>Ognuno dei Delegati disporr\u00e0, salvo diversa specificazione Statutaria, di tanti voti quanti sono gli iscritti alla Sezione provinciale della propria Associazione nazionale, o iscritti alla propria Associazione territoriale o Coordinamento territoriale.<\/li>\n<li>La consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf (Art. 7.6) entro il 31 marzo dell\u2019anno successivo. In difetto, la consistenza associativa sar\u00e0 ridotta in proporzione dell&#8217;entit\u00e0 della quota omessa rispetto al suo ammontare annuo.<\/li>\n<li>Il mandato ai Delegati ha inizio con il primo Congresso Ordinario o Straordinario dell\u2019anno, e si estende ad ogni Congresso successivo che venga tenuto prima dell&#8217;Ordinario dell\u2019anno successivo.<\/li>\n<li>I nominativi dei delegati, se diversi dal Presidente, dovranno essere comunicati alla segreteria Fedaiisf almeno 20 giorni prima del Congresso. In mancanza di comunicazione, s\u2019intendono Delegati i Presidenti delle sezioni Provinciali delle Associazioni nazionali, i Presidenti delle Associazioni territoriali e i Coordinatori territoriali.<\/li>\n<li>In caso di impedimento del delegato, parteciper\u00e0 alla riunione congressuale un delegato supplente nominato contestualmente al Delegato. Per i Presidenti sar\u00e0 supplente il relativo Vicepresidente.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 13 \u2013 Consiglio Federale <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il Consiglio Federale \u00e8 costituito dai componenti l\u2019Esecutivo Federale (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile Rapporti con le Organizzazioni federate), quali membri di diritto. Fanno parte del Consiglio Federale, se non presenti come coordinatori, i Presidenti delle Associazioni, nazionali o territoriali federate. Essi sono sostituibili dai rispettivi Vicepresidenti in caso di assenza o di impedimento.<\/li>\n<li>Sono componenti di diritto un rappresentante di ogni Coordinamento Regionale Federale. Ogni componente del Consiglio Federale dispone di un voto singolo.<\/li>\n<li>Partecipano alle sedute del Consiglio Federale, senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Garante, il Direttore editoriale del sito Fedaiisf, Il Direttore del Centro Studi ed ogni altro invitato dal presidente dell\u2019Esecutivo utile ai fini degli argomenti in discussione.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 14 \u2013 Consiglio Federale \u2013 compiti <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il Consiglio Federale \u00e8 l&#8217;Organo preposto a dare indicazioni operative per l\u2019attuazione delle linee di politica federale e alle deliberazioni assunte dal Congresso mediante l&#8217;approvazione del programma. \u00c8 presieduto dal Presidente federale che nomina un segretario incaricato alla stesura dei verbali. Il segretario pu\u00f2 anche essere esterno al Consiglio Federale nel qual caso non ha diritto di voto.<\/li>\n<li>Il Consiglio Federale:<\/li>\n<\/ol>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;\">\n<li>pu\u00f2 richiedere la convocazione del Congresso straordinario se ne fanno richiesta almeno 1\/4dei componenti del Consiglio Federale stesso (art. 11.2)<\/li>\n<li>delibera il programma di attivit\u00e0 per il raggiungimento delle linee e degli obiettivi stabiliti nel programma e ne verifica semestralmente la realizzazione;<\/li>\n<li>determina le linee di politica federale e gli obiettivi strategici che si impongono per nuove situazioni contingenti tra un Congresso e l&#8217;altro;<\/li>\n<li>propone al Congresso l&#8217;adesione di Fedaiisf ad altre Organizzazioni nazionali e internazionali di cui all&#8217;art. 1.6;<\/li>\n<li>approva il Regolamento Interno su proposta dell\u2019Esecutivo;<\/li>\n<li>sottopone all\u2019approvazione del Congresso:<\/li>\n<\/ol>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>le modifiche statutarie;<\/li>\n<li>l&#8217;eventuale scioglimento e liquidazione di Fedaiisf;<\/li>\n<li>Elegge il Vicepresidente federale, su proposta del Presidente, in caso di dimissioni o revoca del solo Vicepresidente.<\/li>\n<li>Approva, su proposta dell\u2019Esecutivo, il codice Etico o Deontologico ed eventuali sue modificazioni ed integrazioni;<\/li>\n<li>Ratifica le decisioni dall\u2019Esecutivo prese in particolari casi di necessit\u00e0, gravit\u00e0 e urgenza (Art. 7.2, ultimo periodo, art. 16.9)<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 15 \u2013 Consiglio Federale \u2013 convocazione<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il Consiglio Nazionale Federale \u00e8 convocato dal Presidente Federale e si riunisce, di norma, almeno 2 volte l&#8217;anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno 1\/4 dei componenti del Consiglio.<\/li>\n<li>In quest\u2019ultimo caso, le riunioni del Consiglio Federale dovranno essere convocate entro un minimo di 15 giorni ed un massimo di 30 giorni dalla richiesta.<\/li>\n<li>In ogni caso, il Consiglio Federale dovr\u00e0 essere convocato entro e non oltre 45 giorni dal giorno in cui si \u00e8 concluso il Congresso Nazionale, ordinario o straordinario.<\/li>\n<li>Il Consiglio Federale \u00e8 convocato dal Presidente mediante lettera, fax o e-mail, con conferma di lettura, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a quello fissato per la riunione; nell&#8217;avviso di convocazione dovranno essere indicati l&#8217;ordine del giorno, il luogo, la data e l&#8217;ora stabiliti per la riunione in prima e seconda convocazione. La riunione pu\u00f2 avvenire anche in teleconferenza.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 16 \u2013Esecutivo Nazionale Federale <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>L\u2019Esecutivo nazionale \u00e8 composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Responsabile dei Rapporti con le Organizzazioni federate. Fa parte dell&#8217;Esecutivo con funzioni consultive senza diritto di volto il Garante (art. 22). Deve essere convocato almeno 4 volte all\u2019anno con le stesse modalit\u00e0 espresse dall\u2019art. 15.4. La riunione dell\u2019Esecutivo nazionale pu\u00f2 essere contestuale al Consiglio Federale. Alla sua prima riunione il Presidente nominer\u00e0 un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate.<\/li>\n<li>D\u00e0 attuazione alle delibere e ai programmi del Congresso e del Consiglio Federale; decidendo le modalit\u00e0 di attuazione di questi ultimi;<\/li>\n<li>in coerenza con le deliberazioni congressuali delibera iniziative di intervento e di comportamento nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e verso l&#8217;opinione pubblica. Gestisce inoltre l\u2019attivit\u00e0 federale per il disbrigo degli affari correnti<\/li>\n<li>delibera gli indirizzi per la gestione economica;<\/li>\n<li>approva le proposte di Bilancio preventivo e conto consuntivo predisposte dal Tesoriere e la relazione del Presidente sul programma (allegata al preventivo) e sulle attivit\u00e0 svolte (allegata al consuntivo), da presentare al Congresso Federale per la successiva approvazione da parte del Congresso stesso;<\/li>\n<li>delibera sull&#8217;accoglimento delle domande di adesione a Fedaiisf di nuove Associazioni e\/o Coordinamenti dopo aver acquisito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri sulla coerenza statutaria e\/o dei regolamenti dei richiedenti con lo Statuto federale;<\/li>\n<li>approva e modifica il Regolamento per lo svolgimento dei dibattiti congressuali;<\/li>\n<li>pu\u00f2 costituire gruppi di lavoro o commissioni per problematiche specifiche e temporanee e ne nomina, con facolt\u00e0 di revoca, i componenti; fra essi, in qualit\u00e0 di esperti, possono essere nominati anche consulenti esterni (Art. 10, art. 27.2);<\/li>\n<li>per un migliore espletamento delle attivit\u00e0 di competenza, l\u2019Esecutivo Nazionale, su proposta della Presidenza, pu\u00f2 attribuire a propri componenti o ad altro iscritto deleghe per il coordinamento e la supervisione di specifiche attivit\u00e0 o iniziative non espressamente riservate alla competenza di altri Organi e\/o Commissioni;<\/li>\n<li>propone al Consiglio Federale il Codice Etico e le sue eventuali modifiche e\/o integrazioni;<\/li>\n<li>propone al Consiglio Federale il Regolamento Interno e le sue eventuali modifiche e\/o integrazioni;<\/li>\n<li>si surroga, in caso di necessit\u00e0 e urgenza, alle decisioni di competenza del Consiglio Federale, fatta salva la successiva ratifica di quest&#8217;ultimo;<\/li>\n<li>assume ogni altra deliberazione non espressamente riservata ad altri Organi di Fedaiisf;<\/li>\n<li>propone al Consiglio Federale interventi della Federazione a supporto delle Associazioni in crisi e non in grado di perseguire le finalit\u00e0 associative;<\/li>\n<li>l\u2019Esecutivo decade automaticamente, e contestualmente convoca il Congresso Nazionale straordinario, in caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo del Presidente e nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di almeno 3 dei componenti la Giunta Esecutiva, decade inoltre nel caso il congresso non approvi il rendiconto consuntivo.<\/li>\n<li>nel corso del triennio di durata del mandato, i componenti della Giunta Esecutiva non possono essere eletti, nominati, designati ad altre cariche o incarichi federali.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 17 \u2013 Il Presidente Federale <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il Presidente Federale \u00e8 eletto dal Congresso unitamente al Vicepresidente ogni 3 anni (Art. 11.3). Pu\u00f2 rimanere in carica al massimo per tre mandati anche non consecutivi.<\/li>\n<li>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e ne firma gli atti. Esprime e rappresenta l\u2019immagine della Federazione secondo i principi che essa stessa si \u00e8 assegnata. Inoltre, \u00e8 responsabile, unitamente all\u2019Esecutivo nazionale, nei confronti degli iscritti, del funzionamento generale della Federazione. Ha la rappresentanza legale di Fedaiisf di fronte ai terzi e in giudizio, con facolt\u00e0 di nominare, sentito il parere dell\u2019Esecutivo nazionale e del Consiglio Federale, avvocati e procuratori alle liti;<\/li>\n<li>Sentito l\u2019Esecutivo nazionale, convoca e presiede il Congresso ed il Consiglio Federale;<\/li>\n<li>Sentito l\u2019Esecutivo nazionale, predispone l&#8217;ordine del giorno delle riunioni dei detti Organi collegiali;<\/li>\n<li>ha facolt\u00e0 di assistere, in proprio o tramite proprio delegato, alle Assemblee delle Associazioni e\/o Coordinamenti territoriali o regionali aderenti e federate;<\/li>\n<li>\u00e8 responsabile, unitamente al Tesoriere, della politica economica e finanziaria di Fedaiisf;<\/li>\n<li>effettua la relazione al Congresso sulla gestione dell&#8217;anno trascorso. Si tratta di una relazione vincolante ed obbligatoria. Sentito il parere dell\u2019Esecutivo nazionale, propone al Congresso il programma per l\u2019anno seguente. Si tratta di una relazione vincolante ed obbligatoria. (Art. 11.3).<\/li>\n<li>Il Presidente dovr\u00e0 mettere il Vicepresidente in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 18 \u2013 Il Vicepresidente <\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il Vicepresidente viene eletto insieme al Presidente.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, a tal fine, pu\u00f2 ricevere da quest&#8217;ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.<\/li>\n<li>Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento di quest&#8217;ultimo.<\/li>\n<li>In caso di dimissioni o revoca del Vicepresidente, compete al Presidente indicare il nuovo Vicepresidente e sottoporne la candidatura all\u2019elezione del Consiglio Federale secondo le modalit\u00e0 espresse dall\u2019art. 14.3;<\/li>\n<li>Il Vicepresidente dovr\u00e0 tenersi in costante collegamento con il Presidente in ordine all&#8217;attivit\u00e0 di Fedaiisf.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 19 \u2013 Il Tesoriere <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Singolarmente o congiuntamente con il Presidente di Fedaiisf, nei modi e nei limiti stabiliti da apposita delibera dell\u2019Esecutivo nazionale, autorizza le spese e gli incassi e autorizza gli atti che comportino assunzione di impegni a carattere finanziario o di gestione delle risorse finanziarie di Fedaiisf.<\/li>\n<li>Per ciascun anno solare compila il Bilancio o Rendiconto consuntivo dell&#8217;anno decorso e lo presenta al Presidente ed all\u2019Esecutivo Nazionale per la successiva approvazione da parte dei competenti Organi federali.<\/li>\n<li>I Bilanci, con i relativi allegati, devono essere depositati presso la Segreteria Fedaiisf durante i trenta giorni precedenti la riunione del Congresso Nazionale Federale convocato per approvarli e, contemporaneamente, devono essere trasmessi alle Organizzazioni federate aderenti.<\/li>\n<li>\u00c8 responsabile del tesseramento e dell\u2019esazione delle relative quote di spettanza federale dalle Organizzazioni federate. Contestualmente alle quote associative le Organizzazioni federate dovranno fornire l\u2019elenco dei tesserati in regola con i versamenti. Il tesoriere certificher\u00e0 la consistenza associativa sulla base degli iscritti al 31 dicembre in base alle quote versate entro e non oltre il 31 marzo dell\u2019anno successivo, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf. Il tesoriere \u00e8 poi tenuto a comunicare al Segretario Federale tali elenchi.<\/li>\n<li>Le Organizzazioni federate sono tenute a comunicare, entro il mese di marzo, la propria consistenza patrimoniale ed il proprio rendiconto annuale.<\/li>\n<li>Nel caso che un Congresso Federale dovesse tenersi prima del 31 marzo, la consistenza associativa sar\u00e0 sulla base degli iscritti al 31 dicembre con le quote versate entro questa data.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 20 \u2013 Il Segretario <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>\u00c8 il Responsabile organizzativo;<\/li>\n<li>\u00c8 il responsabile dei rapporti esterni e della stampa nel caso non sia presente un delegato addetto alla stampa;<\/li>\n<li>\u00c8 il Responsabile della stesura dei verbali delle riunioni degli Organi federali; ad eccezione dei verbali congressuali. Tutti gli atti dovranno essere inviati ai componenti le specifiche Assemblee entro 15 giorni dalla riunione. Entro i 15 giorni successivi ogni singolo componente dovr\u00e0 esprimere il suo parere ed inviarlo al Segretario. In mancanza di indicazioni da parte del componente, il verbale sar\u00e0 ritenuto approvato da parte sua.<\/li>\n<li>Predispone le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprime parere sulla regolarit\u00e0 procedurale delle deliberazioni degli Organi decisionali federali.<\/li>\n<li>Deve tenere l\u2019elenco degli iscritti ricevuto dal Tesoriere;<\/li>\n<li>Trasmette alle Organizzazioni Federate i comunicati e le delibere delle Assemblee di cui \u00e8 Segretario.<\/li>\n<li>Detiene e custodisce l\u2019archivio storico e i libri sociali.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 21 \u2013 Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni aderent<\/strong>i.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Mantiene i rapporti con le Organizzazioni federate ne coordina le attivit\u00e0, ne recepisce le istanze e ne fa partecipe l\u2019Esecutivo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Articolo<\/strong><strong>\u00a022 &#8211; GARANTE<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il garante \u00e8 una figura di garanzia facoltativa attivata su proposta dell\u2019Esecutivo Federale con una funzione ausiliaria\u00a0nel rendere pareri su questioni giuridiche\/procedurali o tecniche, garantendo agli associati legalit\u00e0, efficienza e legittimit\u00e0 dell&#8217;azione\u00a0degli Organi Federali.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il garante \u00e8 una figura interna incaricata appunto di garantire gli associati sul rispetto dello statuto, delle regole democratiche e del codice deontologico, assicurando l&#8217;unit\u00e0 e la corretta gestione della federazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 organo statutario di garanzia che interviene per risolvere amichevolmente dei conflitti interni (associati\/organi), raccoglie e valuta segnalazioni di presunte irregolarit\u00e0, d\u00e0 una interpretazione dello Statuto e garantisce la correttezza procedurale e vigila sul rispetto delle norme. Nei casi di irregolarit\u00e0 non risolvibili amichevolmente, segnaler\u00e0 la questione al Collegio dei Probiviri.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Fondamentalmente il Garante vigila affinch\u00e9 la Federazione operi in modo conforme con i fini istituzionali.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Allo scopo di svolgere pienamente le proprie funzioni, il Garante partecipa, senza diritto di voto ma con diritto di parola e funzione consultiva, alle riunioni del Congresso Federale, del Consiglio Federale, e dell\u2019Esecutivo federale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Deve essere un soggetto terzo, non membro di qualsiasi organo federale o associata federata. Il Garante, finch\u00e9 ricopre tale carica, per garantire la propria indipendenza e terziet\u00e0 o conflitti di interesse, \u00e8 esonerato dal pagamento delle quote associative ed \u00e8 sospeso dall\u2019appartenenza ad una associazione federata.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La persona scelta deve avere una comprovata competenza ed esperienza nel campo di riferimento.\u00a0Su proposta dell\u2019Esecutivo e col parere non vincolante del Consiglio Federale, \u00e8 eletto per acclamazione (o alzata di mano, o votazione per numero di iscritti) dall\u2019Assemblea Congressuale. La carica di Garante \u00e8 incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La durata del mandato del Garante \u00e8 di tre anni. Il Garante pu\u00f2 decadere solo per colpa grave su delibera del Collegio Federale dei Probiviri [<em>articolo integrativo approvato dal Congresso Federale il 9 maggio 2026<\/em>]\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 23 \u2013 Collegio Nazionale Federale dei Probiviri<\/strong>.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>a. I Probiviri sono l\u2019organo disciplinare dell\u2019Associazione. b. Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili.<\/li>\n<li>Sono costituiti da 3 componenti pi\u00f9 2 supplenti che subentrano in caso di dimissione o decadenza di un membro effettivo. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti (art. 11.5, 26.9);<\/li>\n<li>Appena dichiarati eletti, si riuniscono ed eleggono al loro interno un Presidente responsabile delle convocazioni e un Segretario responsabile della compilazione dei verbali, delle convocazioni degli indagati e dei testimoni, delle comunicazioni e notificazioni delle sentenze, ivi compresa la comunicazione alle parti dei provvedimenti del Collegio;<\/li>\n<li>In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di qualunque componente del Collegio viene integrato dal primo dei non eletti. Quando, effettuando le integrazioni, non si riesca a ricostituire la maggioranza dei componenti, il Collegio decade e viene totalmente rieletto al primo Congresso Federale utile, in questo caso, fino all\u2019elezione di un nuovo Collegio, ne supplisce la funzione una apposita commissione nominata dal Consiglio Federale.<\/li>\n<li>Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sar\u00e0 eletto, nell&#8217;ambito del Collegio, dai membri effettivi di quest&#8217;ultimo, integrato dal primo dei supplenti non eletto, appositamente convocati dal membro effettivo pi\u00f9 anziano di et\u00e0.<\/li>\n<li>Il Presidente del Collegio Nazionale Federale dei Probiviri o altro componente del Collegio da lui delegato, ha facolt\u00e0 di assistere, senza il diritto di voto, alle riunioni dell\u2019Esecutivo nazionale e del Consiglio Federale. Il Collegio pu\u00f2 assistere con tutti i suoi componenti alle riunioni del Congresso.<\/li>\n<li>Alle riunioni e a tutte le altre attivit\u00e0 istituzionali del Collegio partecipano i membri effettivi, i quali, in caso di loro impedimento, sono sostituiti dai membri supplenti, secondo l&#8217;ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.<\/li>\n<li>I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio Nazionale dei Probiviri devono pervenire al Collegio stesso non oltre 60 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto dei ricorsi o dalla data della eventuale decisione di prima istanza, pena la decadenza.<\/li>\n<li>Il Collegio, salvo i casi di particolare impegno, per i quali pu\u00f2 disporre una proroga, deve decidere entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso e comunicare la sentenza a tutta la Struttura Federale, fatte salve le opportune precauzioni di privacy.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 24 \u2013 Disciplina Federale <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1 &#8211; Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha le seguenti funzioni:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>convocare qualunque Assemblea, qualora chi ne ha l&#8217;obbligo statutario non vi abbia ottemperato.<\/li>\n<li>regola i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra Organi federali;<\/li>\n<li>regola le controversie relative alla disciplina associativa delle Organizzazioni aderenti a Fedaiisf nonch\u00e9, in seconda istanza, dei singoli iscritti;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">2- Ogni singolo iscritto \u00e8 giudicato in prima istanza secondo le norme disciplinari dell\u2019Organizzazione federata;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3- decide sulla legittimit\u00e0 statutaria delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi federali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4 &#8211; fornisce interpretazioni autentiche dello Statuto e ne vigila l&#8217;osservanza, dando comunicazione al Consiglio\u00a0 delle accertate non conformit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5 &#8211; verifica la conformit\u00e0 degli statuti delle Associazioni aderenti, rispetto alle norme dello Statuto federale, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 16.5, segnalando le risultanze della verifica alla Presidenza federale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6 &#8211; Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili, salvo la radiazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 25 \u2013 Procedura <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Tutti i provvedimenti del Collegio devono essere giustificati per iscritto; tutte le notifiche sia dei Probiviri che ai Probiviri, devono essere fatte per raccomandata AR o per posta certificata o e-mail con richiesta di conferma di lettura;<\/li>\n<li>Nel caso in cui si contesti qualunque violazione ad una persona fisica, i Probiviri prima di prendere una decisione devono contestare per iscritto l&#8217;addebito all&#8217;incolpato che deve rispondere per iscritto o chiedere di essere sentito personalmente entro trenta giorni dalla notifica. Nel caso in cui non lo faccia vige la norma del silenzio &#8211; assenso. Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili, salvo il provvedimento di radiazione da Fedaiisf (Art. 11.11, art. 25.1.c, art. 25.2.d).<\/li>\n<li>L&#8217;ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto e di tutte le altre norme emanate dagli Organi federati competenti, non possono essere invocate a titolo di scusa.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 26 \u2013 Sanzioni <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1 &#8211; Gli iscritti che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni degli Organi federali, a seconda della gravit\u00e0 dell&#8217;infrazione, sono passibili delle seguenti sanzioni di natura disciplinare:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>L&#8217;avvertimento.<\/li>\n<li>La sospensione dalla vita associativa per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno.<\/li>\n<li>La radiazione da proporre al Congresso<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">2 &#8211; Gli Organi o Associazioni federate che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto, a seconda della gravit\u00e0 dell&#8217;inadempienza, sono passibili delle seguenti sanzioni:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>diffida;<\/li>\n<li>censura;<\/li>\n<li>dichiarazione di decadenza del direttivo dell\u2019Organizzazione federata:<\/li>\n<li>radiazione da proporre al Congresso. La radiazione \u00e8 proposta in caso di persistente violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 27 \u2013 Principi generali per le Assemblee, Delibere e Votazioni<\/strong>.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>le riunioni collegiali sono validamente costituite quando \u00e8 presente pi\u00f9 della met\u00e0 dei componenti in prima convocazione e con almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione; il Congresso Federale \u00e8 valido in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. Non sono ammesse deleghe fra Sezioni o fra Federate<\/li>\n<li>La convocazione di un Organo collegiale \u00e8 fatta dal suo Presidente (o da altro previsto dallo Statuto: art. 11.1, art. 15.4, art. 16.1) che ne invia l\u2019avviso a coloro che ne hanno diritto, almeno 15 giorni prima della riunione, 30 giorni per il Congresso; nell&#8217;avviso di convocazione dovranno essere indicati l&#8217;ordine del giorno, il luogo, la data e l&#8217;ora stabiliti per la riunione in prima e seconda convocazione.<\/li>\n<li>I verbali di tutte le riunioni devono essere approvati dallo stesso Organo entro 15 giorni dalla riunione (Art. 20.3). Qualsiasi iscritto ne pu\u00f2 chiedere visione.<\/li>\n<li>le delibere e le mozioni sono validamente adottate con almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei voti validi espressi dai presenti, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto. In caso di parit\u00e0 prevale il voto di chi presiede.<\/li>\n<li>Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano nella Giunta Esecutiva e nel Consiglio Federale e secondo le modalit\u00e0 espresse dall\u2019art. 12.2 nel Congresso Nazionale.<\/li>\n<li>possono candidarsi soltanto gli iscritti che abbiano regolarmente versato le quote associative. Alla determinazione del &#8220;quorum&#8221; di iscritti, fissato per esprimere i delegati al Congresso ed i componenti del Consiglio Federale, possono concorrere solo gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi (Art. 7.6).<\/li>\n<li>I componenti gli Organismi federali devono garantire la disponibilit\u00e0 necessaria per prestare la loro attivit\u00e0, pur\u00a0 nel\u00a0 rispetto\u00a0 della propria\u00a0 responsabilit\u00e0 lavorativa, nel precipuo interesse\u00a0 della categoria.<\/li>\n<li>I membri del Consiglio Federale sono dichiarati decaduti o revocati per il mandato in corso, qualora non intervengano a due riunioni in dodici mesi &#8211; tre riunioni per i membri della Giunta Esecutiva &#8211; anche non consecutive. Qualsiasi componente di un Organo collegiale \u00e8 dichiarato decaduto se non in regola con le quote associative.<\/li>\n<li>Tutte le cariche e gli incarichi federali hanno la durata di tre anni. Alla scadenza, le cariche devono essere rinnovate anche se sono state acquisite nel corso del triennio.<\/li>\n<li>I titolari di cariche federali non possono essere eletti per pi\u00f9 di tre mandati anche non consecutivi. In caso il mandato sia stato acquisito nel corso dell\u2019ultimo anno del triennio, ci si potr\u00e0 candidare ancora per tre mandati anche non consecutivi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 28 \u2013 Erogazioni Economiche <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>L&#8217;esercizio di qualsiasi carica o incarico federale \u00e8 un servizio reso alla categoria e pertanto \u00e8 gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.<\/li>\n<li>Il Consiglio Federale, su proposta dell\u2019Esecutivo, pu\u00f2 riconoscere un emolumento ai componenti esterni di una Commissione o di altro Organismo consultivo.<\/li>\n<li>Articolo 28 \u2013 Incompatibilit\u00e0<\/li>\n<li>La carica di Presidente e di Vicepresidente di Fedaiisf \u00e8 incompatibile con quelle di Presidente e\/o di Vicepresidente delle Organizzazioni federate;<\/li>\n<li>La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri \u00e8 incompatibile con ogni altra carica o incarico in Fedaiisf o nelle Organizzazioni federate.<\/li>\n<li>Qualora un candidato alle cariche degli Organi federali risulti eletto ad una carica incompatibile o non cumulabile con altra carica gi\u00e0 ricoperta, l&#8217;acquisizione della nuova carica rimane subordinata alla contestuale rinuncia per dimissioni dalle precedenti cariche incompatibili o non cumulabili.\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 29 \u2013 Incompatibilit\u00e0 <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>La carica di Presidente e di Vicepresidente di Fedaiisf \u00e8 incompatibile con quelle di Presidente e\/o di Vice Presidente delle Organizzazioni federate;<\/li>\n<li>La carica di membro effettivo del Collegio Nazionale dei Probiviri \u00e8 incompatibile con ogni altra carica o incarico in Fedaiisf o nelle Organizzazioni federate.<\/li>\n<li>Qualora un candidato alle cariche degli Organi federali risulti eletto ad una carica incompatibile o non cumulabile con altra carica gi\u00e0 ricoperta, l&#8217;acquisizione della nuova carica rimane subordinata alla contestuale rinuncia per dimissioni dalle precedenti cariche incompatibili o non cumulabili.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 30 \u2013 Modifiche Statutarie, Scioglimento o liquidazione<\/strong>.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte al Congresso con apposita delibera del Consiglio Federale (art. 11.7);<\/li>\n<li>Esse possono, altres\u00ec, essere proposte alla Presidenza del Congresso, entro un&#8217;ora dalla apertura del Congresso stesso, da almeno un quarto dei Delegati che rappresentino, complessivamente, almeno il 30% del totale degli iscritti;<\/li>\n<li>Ciascun membro del Congresso pu\u00f2 presentare, viceversa, emendamenti alle proposte, di cui ai due commi precedenti.<\/li>\n<li>Lo scioglimento di Fedaiisf deve essere proposto al Congresso dal Consiglio Federale (art. 11.8, art. 14.2.f) e approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Congresso Nazionale. La delibera di scioglimento deve contemplare l\u2019elezione di un liquidatore con i relativi poteri. Il liquidatore ha l\u2019obbligo di devolvere il patrimonio, in modo proporzionato agli iscritti, alle Organizzazioni federate superstiti o, in mancanza di queste, ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di questi presupposti, il patrimonio verr\u00e0 destinato ad opere di beneficenza.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 31 \u2013 Patrimonio Sociale <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il patrimonio di Fedaiisf \u00e8 formato:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>dai beni mobili e immobili, da beni d\u2019uso e attrezzature pervenuti in propriet\u00e0 a qualsiasi titolo consentito dalla legge;<\/li>\n<li>dalle eccedenze annue di Bilancio;<\/li>\n<li>da eventuali rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione o da fondi di riserva;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Ogni anno l&#8217;inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato dal Tesoriere e trascritto in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali;<\/li>\n<li>Per il funzionamento dell&#8217;Associazione si provvede con le entrate derivanti:\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>dalle quote di iscrizione;<\/li>\n<li>dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;<\/li>\n<li>dai proventi di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e pubblicitario;<\/li>\n<li>da contributi di Enti pubblici o privati;<\/li>\n<li>da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte dell&#8217;Esecutivo.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>\u00c8 vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Questa norma non si applica nel caso di scioglimento di Fedaiisf (Art. 29.4)<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 32 \u2013 Soci Onorari<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Sono Soci onorari di Fedaiisf coloro che, al raggiungimento dell\u2019et\u00e0 pensionabile, avendo acquisito eccezionali benemerenze verso la Federazione, vengono proclamati tali dal Congresso nazionale, su proposta di un\u2019Organizzazione federata o di qualsiasi altro Organo federale.<\/li>\n<li>Le tessere attestanti il conferimento di queste cariche onorifiche si intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca da parte del Congresso.<\/li>\n<li>I Soci onorari vengono invitati al Congresso nazionale federale senza diritto di voto e a loro spese.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 33 \u2013 Centro Studi <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il Centro Studi \u00e8 organo di consulenza dell\u2019Esecutivo relativamente all&#8217;attivit\u00e0 scientifica della Federazione ed \u00e8 composto dal Direttore del Centro nominato dall\u2019Esecutivo e da studiosi ed esperti selezionati e proposti all\u2019Esecutivo per l\u2019approvazione, ai sensi dell&#8217;articolo 10 e 16, dal Direttore del Centro Studi che ne coordina e dirige l\u2019attivit\u00e0.<\/li>\n<li>I componenti del Centro Studi possono essere sia Soci Ordinari che Consulenti esterni (Artt. 10, 16.5.a, 27.2). I Soci Ordinari svolgono il loro mandato a titolo gratuito.<\/li>\n<li>L\u2019organizzazione del Centro studi in Gruppi o Sottogruppi di Lavoro su argomenti specifici sono indicati dal Regolamento Interno.<\/li>\n<li>Ogni eventuale Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei due terzi (in caso di parit\u00e0, prevale il voto del Coordinatore o Direttore).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Articolo 34<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong>Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento Interno, alle norme vigenti in materia e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">NORME TRANSITORIE<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Per il Congresso Costituente la consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre dell\u2019anno precedente dell\u2019Assemblea congressuale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Tutte le norme del presente Statuto entrano in vigore dopo la conclusione del 1\u00b0 Congresso Nazionale Federale che l\u2019ha approvato. I<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Il presente Statuto \u00e8 stato approvato dal Congresso Federale il 14 giugno 2025<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>Notizie correlate:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Statuto-AIISF-2015.pdf\">AIISF.Statuto.2015<\/a>\u00a0&#8211; <a href=\"https:\/\/acrobat.adobe.com\/id\/urn:aaid:sc:EU:17168285-3f40-446d-ac68-53eb87e708ac\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AIISF Regolamento interno Aiisf\u00a0<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.aisftaa.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Regolamento-Associazione.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Statuto dell\u2019Associazione degli Informatori Scientifici del Farmaco del Trentino Alto Adige<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><em><strong><span style=\"font-size: 18px; color: #000000;\">Perch\u00e9 un&#8217;Associazione di ISF<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong><span style=\"color: #000000;\">Le norme<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Nell&#8217;ordinamento giuridico italiano, l&#8217;associazione \u00e8 una delle forme aggregative disciplinate dalla legge, che ne tutela la libert\u00e0 costitutiva e le forme di attivit\u00e0. L&#8217;associazione ha base personale ed \u00e8 costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale.<\/em><\/p>\n<p><em>La Costituzione italiana, all&#8217;articolo 18, riconosce ad ogni singolo individuo il diritto di associarsi in organismi collettivi dalle svariate finalit\u00e0. &#8220;&#8230;i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;ordinamento italiano identifica nel codice civile due principali categorie nei quali ricondurre le associazioni: associazioni riconosciute come persone giuridiche e associazioni non riconosciute come persone giuridiche.<\/em><\/p>\n<p><em>Sono associazioni con personalit\u00e0 giuridica quegli organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta. L&#8217;acquisizione della personalit\u00e0 giuridica implica l&#8217;acquisizione della piena autonomia dell&#8217;organismo rispetto agli associati sia nei confronti dei soci stessi, che di terzi estranei.<\/em><\/p>\n<p><em>Per le associazioni non riconosciute si tratta di organismi che godono di una capacit\u00e0 giuridica oggi piena (in passato non potevano acquistare per donazione o successione) ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di personalit\u00e0 giuridica, le cui responsabilit\u00e0 in sede civile, amministrativa, penale ed economico-finanziaria, ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell&#8217;associazione, anche se non iscritti ad essa. L&#8217;associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi diversi, dai pi\u00f9 modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni e con gestione di notevoli mezzi finanziari: <strong>ad oggi due tra le formazioni sociali pi\u00f9 importanti, ossia <span style=\"text-decoration: underline;\">i partiti ed i sindacati rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute.<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di patrimonio (eventuale) che prende il nome di fondo comune. Per ovviare all&#8217;esiguit\u00e0 dei disposti normativi in materia, il Legislatore attribuisce agli &#8220;accordi degli associati&#8221; la definizione dell&#8217;ordinamento interno. L&#8217;associazione non riconosciuta pu\u00f2 comunque registrarsi presso l&#8217;Agenzia delle entrate al fine di ottenere vantaggi amministrativi e tributari. La registrazione non \u00e8 invece necessaria per la richiesta del codice fiscale.<\/em><\/p>\n<p><em><strong><span style=\"color: #000000;\">Il perch\u00e9 e le finalit\u00e0<\/span><\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>In diverse occasioni, abbiamo avuto modo di sentire dalla viva voce di colleghi la richiesta di non rinnovare l\u2019adesione alla nostra associazione. Tranne qualche caso le motivazioni non sono di tipo economico. La domanda pi\u00f9 ricorrente \u00e8: \u201cMa cosa mi d\u00e0 l&#8217;Associazione?\u201d. Questi colleghi, non riuscendo a cogliere il significato \u201cimmediato e operativo\u201d della loro adesione, dopo qualche anno di vita associativa, si arrendono e rassegnano le dimissioni.<\/em><\/p>\n<p><em>Prendiamo lo spunto da questo per fare alcune riflessioni sulla dimensione individuale del professionista ISF e sulla necessit\u00e0 di trovare insieme nuove idee e nuovi modelli per facilitare la sua professionalit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><em>Un&#8217;Associazione come Fedaiisf \u00e8 una comunit\u00e0 di professionisti auto-organizzata (non \u00e8 un Ordine Professionale costituito dallo Stato!) che vuole rompere la tradizionale solitudine ed il forte individualismo che spesso caratterizza l\u2019ISF.<\/em><\/p>\n<p><em>Aiuta gli informatori che fanno parte della comunit\u00e0 attraverso l\u2019apprendimento e la formazione permanente, l\u2019influenza e la rappresentanza sociale, il networking, il collegamento internazionale, lo studio e la riflessione costante sulla professione e sulla sua evoluzione.<\/em><\/p>\n<p><em>Aderire ad un\u2019associazione significa \u201candare oltre\u201d la richiesta di fornitura di un servizio: significa porsi innanzitutto la domanda, parafrasando jfk, \u201cche cosa posso fare per l\u2019associazione e non che cosa pu\u00f2 fare l&#8217;Associazione per me!\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Una comunit\u00e0 infatti, si alimenta delle relazioni, delle informazioni, delle competenze, della capacit\u00e0\/reattivit\u00e0 al cambiamento dei propri associati.<\/em><\/p>\n<p><em>Neppure una polisportiva, un circolo sportivo, culturale o ricreativo, un\u2019associazione di volontariato o non profit, siano esse di livello locale o internazionale, aperte a tutti o elitarie, possono sopravvivere se i soci non fanno un passo, personale ed esclusivo, \u201coltre la quota\u201d di adesione!<\/em><\/p>\n<p><em>Far parte di una comunit\u00e0 significa potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all\u2019interno di un\u2019efficace rete\/sistema professionale (anche di \u201cdi protezione\u201d, senza essere corporativo), sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti\/strumenti della professione, sulle proprie abilit\u00e0 relazionali, sulle modalit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/em><\/p>\n<p><em>I professionisti solitari \u2013 come spesso sono gli ISF \u2013 considerano inutile e superfluo conoscere e intervenire sulle dinamiche specifiche del settore di riferimento e sulle dinamiche macroeconomiche che caratterizzano la vita del settore e preferiscono restare concentrati sul proprio fare, sui propri \u201cclienti\u201d, sul proprio fatturato.<\/em><\/p>\n<p><em>Si tratta di una visione miope, limitata e rischiosa, nel medio\/lungo periodo.<\/em><\/p>\n<p><em>I medici, ma non solo loro, cercano qualit\u00e0 nei professionisti ISF ed in particolare:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>integrit\u00e0 (possiamo fidarci?);<\/em><\/li>\n<li><em>competenza;<\/em><\/li>\n<li><em>affidabilit\u00e0;<\/em><\/li>\n<li><em>credibilit\u00e0.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>La reputazione dei singoli ha dei riflessi sulla reputazione dell&#8217;Associazione. Viceversa una buona reputazione dell&#8217;Associazione &#8211; agli occhi dell&#8217;opinione pubblica e non solo degli addetti ai lavori &#8211; sar\u00e0 un corroborante per il riconoscimento professionale dei singoli.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019Associazione inoltre fa rete che \u00e8 una modalit\u00e0 per fare esperienza, per segnalare avvenimenti ed opportunit\u00e0, per creare occasioni di riflessione e dibattito sui temi caldi della professione, per collaborare, per elaborare strategie condivise per raggiungere gli obiettivi costitutivi.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>____________________<\/em><\/p>\n<p><em>Albo Professionale<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>La professione regolamentata \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 esercitabile da persone in possesso di determinati requisiti ed iscritte ad un ordine professionale (Decreto 7 Agosto 2012, n. 137).<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Secondo le Legge n. 4 del 14.01.2013, coloro che esercitano professioni non regolamentate hanno il diritto di costituire associazioni senza l\u2019obbligo di iscrizione ad un albo.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>L\u2019appartenenza all\u2019albo \u00e8 obbligatoria per quelle professioni che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Dal punto di vista legale non esiste un divieto assoluto di contemporanea iscrizione a pi\u00f9 albi professionali.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Anche dalla lettura del recente provvedimento di riforma degli ordini professionali (D.P.R. 137 del 2012), ci\u00f2 che emerge \u00e8 un principio di libero accesso.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Tuttavia i singoli ordini hanno la funzione di regolamentare su eventuali incompatibilit\u00e0 professionali.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>In Italia si contano 27 albi professionali con circa 2 milioni e 300 mila iscritti<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________________<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-62396 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco.jpg\" alt=\"\" width=\"167\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco.jpg 1256w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-1022x1024.jpg 1022w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-768x770.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 167px) 100vw, 167px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: center;\"><span style=\"font-size: 14pt; color: #ff0000;\"><strong>FEDAIISF<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 14pt; color: #ff0000;\">Federazione delle Associazioni Italiane di Informatori Scientifici del Farmaco<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: center;\"><span style=\"font-size: 14pt; color: #000000;\"><strong>Regolamento Interno FEDAIISF <\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 1-<\/strong> Per posizione asindacale s\u2019intende che Fedaiisf non tratta direttamente i problemi sindacali, ma li dibatte e li individua per poi sottoporli alle OO.SS. di categoria.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Per apartitica s\u2019intende che non entra nelle logiche di partito presenti in Italia n\u00e9 ne promuove l\u2019adesione. Fedaiisf svolge comunque una sua politica tesa a perseguire i propri fini istituzionali e le linee programmatiche stabilite dal Congresso e dal Consiglio Federale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 2-<\/strong> \u00c8 fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, il logo, i servizi e le strutture federali per scopi che non siano quelli associativi. Le iniziative di singoli associati per nome e per conto di Fedaiisf devono essere preventivamente autorizzate dall\u2019EN.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Una federazione come Fedaiisf \u00e8 una comunit\u00e0 di professionisti auto-organizzata (non \u00e8 un Ordine Professionale costituito o sussidiario dallo Stato) che vuole rompere la tradizionale solitudine ed il forte individualismo che spesso caratterizza l&#8217;Informatore Scientifico. Far parte di Fedaiisf significa costituire una comunit\u00e0 dove potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all&#8217;interno di un&#8217;efficace rete\/sistema professionale (anche &#8220;di protezione&#8221;, senza essere corporativo), sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti\/strumenti della professione, sulle proprie abilit\u00e0 relazionali, sulle modalit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 3<\/strong>&#8211; Le Organizzazioni federate rappresentano, nell&#8217;ambito delle direttive federali, gli interessi specifici degli iscritti nei relativi territori, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche e amministrative. Le Organizzazioni federate sullo stesso territorio regionale costituiscono il Consiglio regionale rappresentativo di tutte le sezioni provinciali presenti in regione. Il Consiglio Regionale elegger\u00e0 un Coordinatore Regionale ed un segretario e, a sua discrezione, un eventuale Coordinamento di supporto al Coordinatore. Le spese del Coordinatore inerenti alla sua funzione e le eventuali spese per la gestione del coordinamento sono a carico della tesoreria federale ad esclusione delle spese di viaggio per la partecipazione al Congresso Federale (art. 12 R.I.). Nelle riunioni del Consiglio Regionale e del coordinamento il segretario avr\u00e0 il compito di redigere il verbale. Il verbale va inviato per conoscenza all\u2019Esecutivo Federale e al Collegio Federale dei Probiviri per il controllo di legittimit\u00e0. I componenti di supporto del coordinamento possono anche non far parte dei Direttivi o Coordinamenti provinciali (art. 18). Per la nomina del Coordinatore Regionale si veda l\u2019art. 3.11 dello Statuto<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Sono cumulabili le cariche di Presidente sezionale e di Coordinatore (art. 18), mentre non lo sono le altre cariche sezionali, in quanto, la carica di Coordinatore Regionale \u00e8 per Statuto una funzione gerarchicamente superiore a quella di qualsiasi carica sezionale e la coesistenza dei due ruoli genererebbe un potenziale conflitto d\u2019interesse. Quelle regioni in cui \u00e8 presente una sola sezione\/federata la carica di Presidente coincide con quella di Coordinatore. In casi particolari l\u2019E.N. pu\u00f2 deliberare una deroga alla norma.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il presente art. 3 del Regolamento Interno tende\u00a0 a promuovere la Scelta dei Coordinatori Regionali tra i presidenti di Sezione per dare autorevolezza alla funzione di Coordinatore Regionale, ruolo che deve essere \u201c<em>super partes<\/em>\u201d, cio\u00e8 con una posizione imparziale, neutrale e obiettiva, Coordinatore che deve anche essere rappresentante del territorio presso la Federazione, capace di sintesi e armonia nelle scelte, garante della necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza dai presidenti di sezione. Per quanto non specificato si veda l\u2019art. 18 del R.I..<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Per l\u2019organizzazione e la struttura dei Consigli e dei \u00a0Coordinamenti Regionali si veda l\u2019art. 3 dello Statuto ai punti 7, 8, 9, 10, 12.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il Coordinatore regionale eletto deve avere il gradimento dell\u2019Esecutivo Nazionale, in quanto \u00a0rappresentante regionale di Fedaiisf. L\u2019Esecutivo Federale \u00e8 organo di controllo del Coordinamento regionale. Per Organizzazioni federate devono intendersi le Associazioni federate nel loro complesso, centrale e periferico (ove esistente).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">I Coordinatori Regionali riportano al referente dei coordinatori regionali, uno per il centro sud e uno per il nord. Per il centro\\sud Italia si intende Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e per il centro\\nord Italia Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Val D\u2019Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige. Entrambi riporteranno direttamente al Presidente Federale (art. 18 R.I).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 4<\/strong>&#8211; Le Associazioni che richiedono di far parte della federazione devono farne richiesta all\u2019Esecutivo Nazionale federale e devono armonizzare il loro statuto coordinandolo con lo Statuto Fedaiisf. L\u2019EN pu\u00f2 avvalersi di un parere di un legale per lo statuto presentato da un richiedente e per la relativa registrazione a termini di legge. In caso di norme presenti sia nello Statuto federale che nello Statuto delle associate, quest\u2019ultimo deve ritenersi inattivato.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Le Associazione federate devono avere\u00a0 condotte che siano conformi allo spirito della Federazione e agli obblighi che derivano dall&#8217;adesione (organizzazioni di attivit\u00e0 locali, partecipazione alle attivit\u00e0 della Federazione, comunicazioni ed informazioni rilevanti per la Federazione o per le altre Associazioni federate).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Le singole Associazioni devono presentare alla Segreteria della Federazione entro il 31 marzo i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, l&#8217;elenco completo dei nominativi degli iscritti, una copia del loro bilancio e del verbale dell\u2019Assemblea annuale in cui lo stesso viene approvato.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Le associazioni federate devono inviare almeno una volta all&#8217;anno, entro il 31 dicembre, una relazione sulle proprie attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Le Associazioni federate sono parte integrante della Federazione e si presenteranno sempre all&#8217;esterno come facenti parte della stessa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 5<\/strong>&#8211; \u00c8 consentita l&#8217;iscrizione del professionista che opera in settori omogenei di attivit\u00e0, fermo restando gli scopi istituzionali di Fedaiisf (per esempio figure che hanno contatti con medici: informatori parafarmaci, integratori, nutraceutici, dermocosmetici, latti, dispositivi, KAM, A.M., MSL, RAM ecc. ecc.). Sar\u00e0 compito del Direttivo sezionale dell\u2019Associazione federata decidere se accettare o meno l\u2019iscrizione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 6-<\/strong> Gli Informatori Scientifici devono iscriversi all&#8217;Associazione e\/o al Coordinamento territoriale nel cui ambito geografico svolgono la propria attivit\u00e0 professionale. Se non \u00e8 presente nessuna Organizzazione nella provincia di residenza o in quella vicina, l&#8217;ISF potr\u00e0 iscriversi a livello nazionale secondo le modalit\u00e0 stabilite dall&#8217;Esecutivo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Gli Informatori Scientifici pensionati oltre il quinto anno dal pensionamento non possono ricoprire cariche elettive, ma possono essere nominati da parte dell\u2019EN responsabili di determinati servizi come componenti la Redazione del sito Federale, del Centro Ricerche e Documentazioni o per altri incarichi stabiliti dall\u2019EN stesso.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 7<\/strong>&#8211; Le quote associative vanno stabilite secondo le necessit\u00e0 operative previste dalla previsione di spesa approvata dal Congresso Federale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 8<\/strong>&#8211; In caso di scioglimento di un\u2019associazione federata il fondo cassa che era a sua disposizione va versato alla tesoreria nazionale federale. In caso di separazione il fondo cassa rimane nella disponibilit\u00e0 dell\u2019Associazione che si separa. Un\u2019Associazione federata che esprime la volont\u00e0 di sciogliersi o separarsi deve convocare un\u2019assemblea degli iscritti alla presenza di un rappresentante dell\u2019EN Fedaiisf e votare lo scioglimento o la separazione con la maggioranza dei 2\/3 degli iscritti.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 9<\/strong>&#8211; Organizzazione Federale. Deve considerarsi Organo Federale anche il Coordinatore e il Coordinamento Regionale come specificato dall\u2019art. 3 dello Statuto ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e dall\u2019art. 3 del Regolamento Interno. Solo il Congresso pu\u00f2 istituire altri Organi oltre a quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Interno. In caso di decadenza di un Organo collegiale, lo stesso resta in carica per l\u2019ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche. La continuit\u00e0 amministrativa deve essere sempre assicurata.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 10<\/strong>&#8211; Per un migliore espletamento delle attivit\u00e0 di competenza, l&#8217;Esecutivo Nazionale, su proposta della Presidenza, pu\u00f2 attribuire a propri componenti o ad altro iscritto deleghe per il coordinamento e la supervisione di specifiche attivit\u00e0 o iniziative non espressamente riservate alla competenza di altri Organi e\/o Commissioni. Pu\u00f2 costituire Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. con funzioni tecniche o consultive nominandone i componenti e i presidenti, fissandone compiti e funzioni. Le deleghe e le Commissioni hanno durata temporale corrispondente a quella dell\u2019EN e possono essere revocate a insindacabile giudizio dell\u2019EN stesso. Il Presidente federale pu\u00f2 costituire un Ufficio di Presidenza costituito dai componenti l\u2019EN ai quali si aggiungono altre persone utili per fornire consulenze e pareri. Tutte le norme e procedure previste per gli Organi Federali si applicano anche alle Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. comunque costituiti.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 11<\/strong>&#8211; Congresso elettivo. Ogni tre anni il Congresso elegge il Presidente unitamente al Vicepresidente, l\u2019Esecutivo federale e il Collegio Federale dei Probiviri<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il Presidente e il Vicepresidente preferibilmente non devono appartenere alla stessa Organizzazione federata.\u00a0Delegati delle sezioni esprimono con 1 voto la preferenza per la lista per i candidati alle cariche, il vota corrisponde al numero degli iscritti della sezione al 31 dicembre dell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il Presidente federale \u00e8 eletto unitamente al Vicepresidente, da esso indicato, in un\u2019unica scheda elettorale per la presidenza a suffragio diretto, con voto libero e segreto.\u00a0Ogni voto espresso nella scheda elettorale per la presidenza s\u2019intende dato sia al candidato Presidente sia al candidato Vicepresidente. Ogni elettore pu\u00f2 esprimere un voto corrispondente al numero degli iscritti della sezione\/federata al 31 dicembre dell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il Presidente e il Vicepresidente federali sono eletti contestualmente all\u2019Esecutivo federale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Sono elettori i rappresentanti delle sezioni territoriali e federate con un numero di voti corrispondenti agli iscritti della loro sezione o federata al 31 dicembre dell\u2019anno precedente. Sono eleggibili gli iscritti in regola con le quote associativa sia per l\u2019anno precedente sia per l\u2019anno corrente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">La lista dei candidati all\u2019Esecutivo federale \u00e8 collegata al candidato Presidente.\u00a0 La presentazione della candidatura alla presidenza \u00e8 accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista. Non pu\u00f2 essere candidato Presidente federale chi ha gi\u00e0 ricoperto quella carica per tre mandati consecutivi. La scheda della lista elettorale dei candidati all\u2019Esecutivo \u00e8 separata da quella della presidenza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Tre componenti della lista collegata al Presidente e Vicepresidente eletti sono automaticamente eletti in base al numero di preferenze ottenute ed entrano nell\u2019Esecutivo federale. Ciascuna elettore pu\u00f2 esprimere massimo tre voti di preferenza (sempre corrispondenti al numero di iscritti al 31 dicembre) a favore dei candidati presenti nella lista collegata. I voti di preferenza della lista collegata determineranno i tre eletti nell\u2019Esecutivo e i primi non eletti determineranno i membri subentranti nel caso di dimissioni o impedimento di un componente l\u2019Esecutivo. Sono eletti nell\u2019Esecutivo coloro che hanno ottenuto pi\u00f9 voti di preferenza sino a concorrenza del numero dei componenti da attribuire. In caso di mancanza di preferenze verranno eletti i primi della lista collegata. In caso di parit\u00e0 di voti di preferenza verr\u00e0 eletto il pi\u00f9 anziano d\u2019et\u00e0. In caso di mancanza di primi non eletti nella lista collegata al Presidente e in caso di dimissioni o impedimento di un componente l\u2019Esecutivo, sar\u00e0 il Presidente federale a nominare d\u2019ufficio il nuovo membro.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">\u00c8 proclamato eletto Presidente federale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parit\u00e0 di voti, \u00e8 eletto Presidente il candidato collegato con la lista che ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza complessivi. In caso di ulteriore parit\u00e0, \u00e8 eletto Presidente il candidato pi\u00f9 anziano d\u2019et\u00e0. Il Neopresidente federale nominer\u00e0 fra gli eletti un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni federate. (Art. 11.3 S)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 12<\/strong>&#8211; Ognuno dei Delegati disporr\u00e0, salvo diversa specificazione Statutaria, di tanti voti quanti sono gli iscritti al 31 dicembre dell\u2019anno precedente alla Sezione provinciale della propria Associazione nazionale, o iscritti alla propria Associazione territoriali o Coordinamento. I Coordinatori Regionali partecipano di diritto al Congresso Federale senza diritto di voto e a spese di viaggio a carico della regione di cui sono coordinatori, salvo disposizioni diverse dell\u2019Esecutivo Nazionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 13<\/strong>&#8211; Consiglio Federale \u00e8 l&#8217;Organo preposto a dare attuazione alle line di politica federale e alle deliberazioni assunte dal Congresso mediante l&#8217;approvazione del programma, determina le linee di politica federale e gli obiettivi strategici in accordo con le decisioni congressuali e le finalit\u00e0 statutarie. Approva il Regolamento Interno o le sue modifiche su proposta dell&#8217;Esecutivo. Il Regolamento Interno cos\u00ec approvato o modificato entra in vigore al momento in cui la Segreteria Federale ne d\u00e0 comunicazione agli Organi Federali e Associazioni federate. Approva le modifiche statutarie da sottoporre al Congresso Federale. I componenti sono quelli descritti dall\u2019art. 13 dello Statuto: componenti dell\u2019Esecutivo Nazionale pi\u00f9 i rappresentanti, come specificato dallo Statuto, delle associazioni federate e dai coordinatori regionali. Se uno dei Presidenti delle Federate non \u00e8 presente nell\u2019Esecutivo Nazionale entra di diritto nel Consiglio Federale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 14<\/strong>&#8211; In ambito Congressuale la Segreteria Federale certificher\u00e0 la legittimit\u00e0 dei delegati e i diritti di partecipazione. La Segreteria pu\u00f2 procedere d\u2019ufficio, anche dietro segnalazione degli aventi diritti al voto, alla correzione di eventuali errori materiali. In caso di controversie il collegio Federale dei Probiviri svolger\u00e0 il ruolo di arbitro.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 15<\/strong>&#8211; La Commissione Elettorale, in caso di voto cartaceo, sigla e distribuisce le schede elettorali. Disciplina le operazioni di voto dirimendo, in prima istanza, le eventuali contestazioni o controversia. In seconda istanza subentrer\u00e0 il Collegio Nazionale dei Probiviri che emetter\u00e0 un giudizio inappellabile.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art.16<\/strong>&#8211; Verbale. Il verbale del Congresso \u00e8 redatto dal Segretario dell\u2019Assemblea e dai Vicesegretari. Il Verbale firmato dallo stesso segretario, dal presidente dell\u2019Assemblea e controfirmato dai commissari elettorali in caso di elezioni, va poi consegnato al Segretario Federale e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni effettuate. Ciascun avente diritto di partecipazione o di voto al Congresso ha diritto di richiederne copia. Avverso la legittimit\u00e0 del Congresso o del Verbale \u00e8 ammesso reclamo al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione sar\u00e0 inappellabile.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 17<\/strong>&#8211; Il Collegio Federale dei Probiviri, oltre ai compiti stabiliti dagli artt. 21, 22, 23 e 24 dello Statuto fornisce l\u2019interpretazione autentica dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico e fornisce pareri di legittimit\u00e0 sulle delibere approvate dai vari Organi federali. Il Collegio Federale dei Probiviri si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno il suo Presidente o la maggioranza dei suoi componenti e quando ad esso si rivolgono iscritti ed Organi federali per dirimere, una volta sentite le parti in causa, questioni di carattere regolamentare e disciplinare<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 18<\/strong> \u2013 Ruolo, mansioni e incompatibilit\u00e0 del Coordinatore Regionale<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il Coordinatore Regionale pu\u00f2 essere uno dei presidenti del territorio regionale, nel caso non ci fosse disponibilit\u00e0 da parte dei presidenti pu\u00f2 essere individuato in un iscritto del territorio da proporre all\u2019Esecutivo Federale per il gradimento (art. 3 R.I.).<\/li>\n<li>L\u2019incarico di Coordinatore Regionale \u00e8 compatibile con quella di presidente di sezione\/federata mentre e\u0300 incompatibile con tutte le altre cariche sezionali (art. 3 R.I.).<\/li>\n<li>Il Coordinatore Regionale ha la missione di rappresentare presso le istituzioni e la societ\u00e0 civile, le istanze degli informatori del territorio previo mandato dei presidenti di sezione.<\/li>\n<li>Il Coordinatore Regionale condivide il suo operato con i presidenti di sezione\/federate del territorio che rappresenta e riceve da loro mandato ad operare. \u00c8 \u201c<em>Primus inter pares<\/em>\u201d, cio\u00e8 \u00e8 di guida e di coordinamento, e i suoi poteri sono vincolati dalla condizione stessa di essere riferimento di persone sue pari.<\/li>\n<li>Il Coordinatore Regionale si rapporta con il Referente dei Coordinatori Regionali a cui fa riferimento per tutto il suo operato (art. 3).<\/li>\n<li>Il Coordinatore Regionale riporta al Consiglio Federale e all\u2019Esecutivo Federale.<\/li>\n<li>Il Coordinatore Regionale viene eletto con le modalit\u00e0 in precedenza indicate, su proposta dei presidenti di sezione\/federate della regione di appartenenza e resta in carica fino alla naturale scadenza elettorale che coincide con la elezione del nuovo Presidente ed Esecutivo Federale in occasione del Congresso (Art. 3.11 S.)<\/li>\n<li>Il Coordinatore Regionale pu\u00f2 decadere per sfiducia dei 2\/3 degli iscritti (calcolati al 31 dicembre dell\u2019anno precedente) rappresentati dai presidenti sezionali che concorrono alla sua elezione. Il nuovo Coordinatore resta in carica per il tempo necessario per terminare il mandato cio\u00e8 fino al Congresso Federale.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 19<\/strong> &#8211; Nell\u2019ipotesi che una norma del Regolamento Interno sia in contrasto con lo Statuto, prevale quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">In caso di situazioni o avvenimenti non previsti dal presente Regolamento Interno, sar\u00e0 compito dell\u2019Esecutivo Federale elaborarne la relativa norma da sottoporre al Consiglio Federale e se approvata inserirla nel Regolamento Interno.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Per quanto altro non previsto nel presente Regolamento Interno, per quanto applicabile, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni dello Statuto Federale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Approvato, su proposta dell\u2019Esecutivo Nazionale, dal Consiglio Nazionale Federale in data 22 gennaio 2026.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>__________________________________________<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: center;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-62396 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco.jpg\" alt=\"\" width=\"188\" height=\"188\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco.jpg 1256w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-1022x1024.jpg 1022w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Logo-FEDAIISF-ok-parafarmaco-768x770.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 188px) 100vw, 188px\" \/><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: center;\"><strong>CODICE DEONTOLOGICO FEDAIISF<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>PREMESSA<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Gli Informatori Scientifici costituiscono per il medico una fonte costante e insostituibile di aggiornamento professionale. Ognuno di essi, nel proprio ambito di competenza, \u00e8 un esperto in grado di fornire conoscenze approfondite sulle specialit\u00e0 trattate, favorendone un impiego corretto e responsabile.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">\u00c8 pertanto fondamentale che questa funzione sia riconosciuta, rispettata e valorizzata.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">L\u2019informazione scientifica \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 con valore pubblico e rilevanza sociale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">La reputazione del singolo informatore riflette quella dell\u2019Associazione di appartenenza. Viceversa, una positiva percezione dell\u2019Associazione da parte dell\u2019opinione pubblica, nonch\u00e9 degli attori istituzionali e sanitari, contribuisce in modo determinante al pieno riconoscimento professionale degli associati.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 1 \u2013 AMBITO APPLICATIVO<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il presente Codice rappresenta l\u2019espressione dei principi di etica professionale che ogni Informatore Scientifico, iscritto alle Associazioni federate, \u00e8 tenuto a conoscere, riconoscere e rispettare.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">L\u2019ignoranza delle sue disposizioni non esonera da responsabilit\u00e0 disciplinari.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">La violazione delle norme in esso contenute comporta l\u2019applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall\u2019art. 25 dello Statuto.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il rispetto del Codice \u00e8 garantito dal Collegio Nazionale dei Probiviri, dagli organi statutari competenti e dalle Associazioni federate.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il Codice si applica alle Associazioni federate.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 2 \u2013 PRINCIPI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">L\u2019Informatore Scientifico orienta la propria condotta ai seguenti principi:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Riconosce nel collega non un concorrente, ma un professionista con medesimi obiettivi, strumenti e finalit\u00e0: garantire il corretto utilizzo del farmaco e tutelare la salute pubblica.<\/li>\n<li>I rapporti tra colleghi devono fondarsi su solidariet\u00e0, collaborazione e rispetto reciproco (cfr. art. 7);<\/li>\n<li>Rispetta la specificit\u00e0 dei luoghi in cui svolge la propria attivit\u00e0, evitando di arrecare intralcio al servizio o disturbo agli operatori e ai pazienti. Comportamenti inadeguati danneggiano l\u2019intera categoria;<\/li>\n<li>Osserva il segreto professionale relativamente a informazioni riservate apprese nel contesto lavorativo da operatori sanitari o utenti del Servizio Sanitario;<\/li>\n<li>Si relaziona con gli operatori sanitari nel rispetto reciproco e con piena professionalit\u00e0;<\/li>\n<li>Partecipa attivamente alla vita associativa con spirito libero, propositivo e costruttivo, evitando di diffondere notizie prive di fondamento o dannose per colleghi e rappresentanti associativi;<\/li>\n<li>Riconosce l\u2019autorit\u00e0 degli organi associativi e federali, rispettandone le deliberazioni adottate democraticamente. Le divergenze di opinione devono rimanere nell\u2019ambito del confronto civile e pluralista, evitando derive conflittuali o dogmatiche.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><strong>Art. 3 \u2013 INFORMAZIONE SCIENTIFICA<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Informatore Scientifico:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Agisce nel pieno rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di farmaci e parafarmaci, in particolare per quanto attiene all\u2019informazione scientifica;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ha il diritto-dovere di fornire informazione scientifica agli operatori sanitari autorizzati alla prescrizione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Garantisce che l\u2019informazione sia scientificamente corretta, professionale, obiettiva e completa, affinch\u00e9 il medico possa operare scelte terapeutiche appropriate nel rispetto delle indicazioni approvate dalle Autorit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Coltiva e approfondisce le proprie competenze anche al di fuori dei percorsi formativi aziendali;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Rifiuta e contrasta ogni pratica illegale, specialmente se mirata a incentivare prescrizioni a fini di lucro. Non deve offrire n\u00e9 accettare vantaggi economici o materiali, salvo oggetti di valore trascurabile e pertinenti all\u2019attivit\u00e0 sanitaria;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In caso di incarichi pubblici, non ne fa uso per ottenere vantaggi professionali o associativi, n\u00e9 utilizza l\u2019Associazione a fini personali. Al contrario, si impegna a rappresentare le istanze associative nelle sedi istituzionali.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Art. 4 \u2013 RELAZIONE CON IL MEDICO<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Informatore Scientifico:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Si presenta sempre qualificandosi correttamente nel ruolo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Rispetta modalit\u00e0, frequenza e orari delle visite conformemente ai regolamenti delle strutture sanitarie;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In presenza di accesso alternato con i pazienti, non considera la precedenza un diritto, ma un\u2019opportunit\u00e0 da gestire con cortesia e senso della misura;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Utilizza strumenti elettronici per l\u2019invio di materiale promozionale solo con il consenso esplicito del medico, nel rispetto delle normative vigenti;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Svolge l\u2019attivit\u00e0 individualmente, come previsto dalle normative nazionali e regionali, segnalando all\u2019Associazione eventuali pressioni aziendali contrarie;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">In caso di conflitto tra norme aziendali e principi deontologici, lo segnala agli organi associativi;<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Art. 5 \u2013 RAPPORTI TRA COLLEGHI<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">L\u2019Informatore non deve danneggiare l\u2019immagine o la reputazione dei colleghi;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">I rapporti professionali si fondano su rispetto, solidariet\u00e0 e collaborazione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Evita dichiarazioni o comportamenti che possano mettere in dubbio la professionalit\u00e0 altrui;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Chi ricopre incarichi associativi agisce con imparzialit\u00e0, prudenza, riservatezza e senso di responsabilit\u00e0;<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Art. 6 \u2013 DISPOSIZIONE FINALE<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Il presente codice deontologico, che abroga il precedente, entra in vigore dopo l\u2019approvazione del Consiglio Federale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Le Associazioni federate recepiscono e applicano il presente Codice, in coerenza con le linee guida emanate dalla Federazione Nazionale, impegnandosi a garantirne la diffusione e l\u2019osservanza.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Approvato dal Consiglio Federale il 24 ottobre 2025<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fedaiisf.Atto costitutivo.notaio Statuto FEDAIISF Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco Articolo 1 \u2013 Costituzione La Federazione delle Associazioni italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco, in breve FEDAIISF, \u00e8 una Associazione di settore e professionale e costituita da Associazioni nazionali e territoriali e dai coordinamenti regionali degli Informatori Scientifici del &hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-232","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=232"}],"version-history":[{"count":25,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/232\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":87801,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/232\/revisions\/87801"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}