{"id":305,"date":"2014-05-14T14:28:54","date_gmt":"2014-05-14T12:28:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?page_id=305"},"modified":"2025-03-14T19:15:03","modified_gmt":"2025-03-14T18:15:03","slug":"leggi-e-normative-vigenti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/leggi-e-normative-vigenti\/","title":{"rendered":"Laws, regulations in force, sentences"},"content":{"rendered":"<p class=\"ALA00Normale\">La figura dell\u2019Informatore Scientifico del farmaco ha trovato il primo riferimento normativo nella legislazione italiana nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186);<\/p>\n<p>Il 5 agosto 1978 viene promulgata la <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-03;484\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge\u00a0<strong>n.484<\/strong><\/a> che pone le basi per una regolamentazione sull&#8217;informazione scientifica e la pubblicit\u00e0 dei farmaci disciplinata poi nella successiva\u00a0regolamentazione che \u00e8 avvenuta con la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.trovanorme.salute.gov.it\/dettaglioAtto?id=21035&amp;completo=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge n.833 del 1978<\/a>,\u00a0che istituisce il SSN, che all\u2019art. 29 dice che con legge dello Stato deve essere attuata \u201cl<em>a regolamentazione\u00a0 del\u00a0 servizio\u00a0 di\u00a0 informazione scientifica sui farmaci e dell\u2019attivit\u00e0 degli \u00a0informatori scientifici<\/em>\u201d, secondo\u00a0 criteri\u00a0 coerenti\u00a0 con\u00a0 gli obiettivi del servizio sanitario nazionale,\u00a0 con\u00a0 la\u00a0 funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalit\u00e0 pubblica della produzione dei farmaci stessi. Inoltre all\u2019art. 31 afferma che \u201cal\u00a0 servizio\u00a0 sanitario\u00a0 nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull\u2019attivit\u00e0 di informazione scientifica\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 imprese\u00a0\u00a0 titolari\u00a0 delle\u00a0 autorizzazioni\u00a0 alla immissione in commercio di farmaci\u201d. Seguirono diversi Decreti Ministeriali che indicavano delle norme da<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-64325 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/ISF-igirato-ngrandito-acquarello-ritaglio_inPixio-445x1024.png\" alt=\"\" width=\"166\" height=\"382\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/ISF-igirato-ngrandito-acquarello-ritaglio_inPixio-445x1024.png 445w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/ISF-igirato-ngrandito-acquarello-ritaglio_inPixio-130x300.png 130w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/ISF-igirato-ngrandito-acquarello-ritaglio_inPixio.png 448w\" sizes=\"auto, (max-width: 166px) 100vw, 166px\" \/>seguire per l&#8217;informazione scientifica.<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">Vari lustri dopo, la Commissione Europea ha elaborato una serie di Direttive che hanno riguardato l\u2019omogeneizzazione delle disposizioni di legge, in materia di informazione scientifica, applicate nei singoli paesi componenti la Comunit\u00e0 (la Direttiva n. 92\/28 CEE, recepita in Italia con il <a href=\"http:\/\/www.agenziafarmaco.gov.it\/wscs_render_attachment_by_id\/111.42604.114664474361898cc.pdf?id=111.42611.1146644743898\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 541<\/a>, ha delineato &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; la figura professionale in esame);<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">successivi provvedimenti legislativi hanno disciplinato la figura dell&#8217;Informatore Scientifico del Farmaco (ISF). In particolare, il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all\u2019<a href=\"https:\/\/www.medicoeleggi.com\/argomenti00\/italia2006\/19131-122.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 122<\/a> (\u201cRequisiti e attivit\u00e0 degli informatori scientifici\u201d), ha riformulato il contenuto dell\u2019attivit\u00e0 degli informatori scientifici stabilendo, fra l\u2019altro, i requisiti soggettivi che consentono l\u2019esercizio della professione di Informatore Scientifico, ovvero l\u2019obbligo per ogni impresa farmaceutica di comunicare all\u2019Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro il mese di gennaio di ogni anno, l\u2019elenco degli Informatori Scientifici impiegati nel corso dell\u2019anno precedente, con l\u2019indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l\u2019azienda farmaceutica;<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\"><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/isf-con-medico.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3702 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/isf-con-medico.jpg\" alt=\"\" width=\"241\" height=\"245\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/isf-con-medico.jpg 241w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/isf-con-medico-36x36.jpg 36w\" sizes=\"auto, (max-width: 241px) 100vw, 241px\" \/>L<\/a>&#8216;attivit\u00e0 di Informatore Scientifico si concretizza nelle visite, da parte di quest&#8217;ultimo, ai medici in ambulatori, in studio, in ambiente ospedaliero, con la finalit\u00e0 di illustrare la composizione, le caratteristiche tecnologiche, l\u2019efficacia terapeutica, le controindicazioni, i modi d\u2019impiego e la posologia ottimale di nuovi farmaci oppure quelli il cui uso \u00e8 ormai consolidato;<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">Il compito fondamentale degli Informatori Scientifici del Farmaco \u00e8, dunque, quello di concorrere ad aggiornare costantemente la classe medica della zona di lavoro assegnata sui contenuti scientifici e terapeutici dei farmaci affidati, nell\u2019ambito delle indicazioni terapeutiche registrate. In buona sostanza i medici possono avere, proprio attraverso il colloquio con l&#8217;informatore scientifico, un utile aggiornamento per svolgere ancora meglio la professione sotto il profilo terapeutico;<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">Giova qui ricordare che, spesso impropriamente, la figura professionale dell&#8217;Informatore Scientifico del Farmaco \u00e8 associata a quella dell&#8217;agente di commercio, dalla quale &#8211; invece &#8211; profondamente differisce, non configurandosi alcuna attivit\u00e0 di promozione contrattuale in senso proprio. In tal senso si \u00e8 pronunciato, in pi\u00f9 occasioni, il giudice adito (Cassazione civile, Sezione lavoro, 23.10.2001, n. 13027 ; Corte di Cassazione il 19.07.2004, sentenza n. 13389, e Corte di Cassazione il 1.06.2004, sentenza n. 10507; Corte Cassazione\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20140916\/snciv@sL0@a2014@n19394@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sentenza 15 settembre 2014 n. 19394<\/a><\/strong>; Corte d&#8217;Appello di Roma, Sezione lavoro, il 27.03.2006; Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, il 31.01.2006);<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">quanto alla necessit\u00e0 di una disciplina legislativa pi\u00f9 puntuale della professione dell&#8217;Informatore Scientifico del Farmaco, sia nella XIV legislatura (<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/DDL-N.-404-D-Istituzione-Albo-ISF-2006.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">atto Senato n. 404<\/a>, approvato il 25 settembre 2002, e atto Camera n. 3204, approvato il 23 febbraio 2005), sia nella XVI legislatura (AS 3237), il Parlamento &#8211; pur non concludendo l&#8217;iter legislativo &#8211; si \u00e8 occupato della materia. Nel corso della XVII Legislatura risulta presentato, al Senato della Repubblica, un DDL (<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/293936.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">S613<\/a>) recante &#8220;Nuova regolamentazione delle attivit\u00e0 di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell&#8217;albo degli informatori scientifici del farmaco&#8221;. Nella XVIII legislatura \u00e8 stata presentata una nuova proposta di legge: Atto Camera 2077\u00a0&#8220;<strong>Disposizioni per il riconoscimento della professione sanitaria di informatore scientifico del farmaco e per l&#8217;istituzione del relativo albo professionale<\/strong>&#8220;. Gli articoli dei Disegni di Legge intendono apportare la necessaria regolamentazione in un settore molto particolare quale \u00e8 quello della attivit\u00e0 di informazione scientifica-farmaceutica con l&#8217;istituzione dell&#8217;<strong>Albo degli informatori scientifici del farmaco.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span style=\"color: #0000ff;\">D<\/span><a class=\"ext\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ecreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.<\/a><\/strong> &#8211; Attuazione della direttiva 2001\/83\/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonch\u00e9 della direttiva 2003\/94\/CE.<\/li>\n<li><strong><a class=\"ext\" href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;274!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto Legislativo 29 dicembre 2007<\/a><\/strong> (Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001\/83\/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Normativa comunitaria:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><a style=\"color: #0000ff;\" title=\"http:\/\/www.agenziafarmaco.it\/sites\/default\/files\/2001_83_cons_20081230_en.pdf\" href=\"http:\/\/www.agenziafarmaco.gov.it\/sites\/default\/files\/2001_83_cons_20081230_en.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Direttiva 2001\/83<\/a><\/strong><\/span> (in lingua inglese) recepita con il <a title=\"http:\/\/www.agenziafarmaco.it\/sites\/default\/files\/DL_2006_219_0.pdf\" href=\"http:\/\/www.agenziafarmaco.gov.it\/sites\/default\/files\/DL_2006_219_0.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto Legislativo 219\/2006<\/a><\/li>\n<li><strong><a href=\"http:\/\/www.agenziafarmaco.gov.it\/sites\/default\/files\/dir_2010_84_it.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Direttiva 2010\/84\/UE<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"http:\/\/www.agenziafarmaco.gov.it\/sites\/default\/files\/dir_2012_26_it.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Direttiva 2012\/26<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>LEGGI e REGOLAMENTI REGIONALI<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Regioni-conferenza-logo.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-40142 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Regioni-conferenza-logo.png\" alt=\"\" width=\"287\" height=\"47\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Regioni-conferenza-logo.png 483w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Regioni-conferenza-logo-300x49.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 287px) 100vw, 287px\" \/><\/a>Le linee guida di \u201cRegolamento regionale dell\u2019informazione scientifica sul farmaco\u201d sono state introdotte ai sensi dell\u2019<strong>art. 48<\/strong> commi 21, 22, 23, 24 della <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.parlamento.it\/parlam\/leggi\/03326l1.htm#Art.%2032\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">L. 24.11.2003 n. 326<\/a><\/span>, approvate il <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.regioni.it\/fascicoli_conferen\/Presidenti\/2005\/gen\/13\/informazione_farmaco.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">13.01.005 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome<\/a><\/span> . Approvate definitivamente gioved\u00ec <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.regioni.it\/conferenze\/2006\/04\/20\/doc-approvato-sanita-linee-guida-regolamento-regionale-informazione-scientifica-farmaco-105196\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">20 aprile 2006 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome<\/a><\/span>.<\/p>\n<p>In base a ci\u00f2 hanno deliberato:<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.regione.taa.it\/bu\/2007\/BO310701.pdf#Page=24\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Provincia Autonoma di Bolzano<\/a>\u00a0<span style=\"color: #000000;\"> (pag. 25)- Rimosso dalla Provincia di Bolzano<br \/>\n<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><span style=\"color: #000000;\">Modifica 2015\u00a0<\/span><\/span><span style=\"color: #0000ff;\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Legge_Informazione-scientifica-a-Trento.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Legge_Informazione-scientifica-a-Trento \u00a0(<\/a><\/span><\/span><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Provincia-Autonoma-di-Trento.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Provincia Autonoma di Trento)<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.regione.vda.it\/gestione\/gestione_contenuti\/allegato.asp?pk_allegato=5703\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Valle d\u2019Aosta<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regione-Veneto.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Veneto<\/a><\/span>\u00a0&#8211; <a href=\"https:\/\/bur.regione.veneto.it\/BurvServices\/pubblica\/DettaglioDecreto.aspx?id=461566\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gruppo di lavoro &#8216;Informazione medico-scientifica&#8217; nella Regione del Veneto. Ricostituzione<\/a>\u00a0&#8211;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/DGR-1624-DEL-22-12-2023_ISF.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DGR 1634 del 22.12.2023 Regolamentazione<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/bur.regione.veneto.it\/BurvServices\/pubblica\/DettaglioDgr.aspx?id=519656\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BUR 2 gennaio 2024<\/a>: &#8220;Indirizzi e Direttive in materia di Informazione Scientifica sul farmaco&#8221;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Regione-Marche-DGR-59809.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Marche &#8211; DGR 598\/09<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regione-Molise.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Molise<\/a>\u00a0\u00a0<a href=\"http:\/\/webfiles.regione.molise.it\/burm\/integrali\/2007\/BURM-2007-10.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">BURM 16.03.2007 n. 7 Parte prima &#8211; 993 &#8211; All. A 994<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/Regione-Puglia.-Regolamento-ISF.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Puglia. Regolamento ISF<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Regione-Campania.-Regolamento-ISF.-LEGGE_8_DEL_27-06-2011.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Campania. Regolamento ISF. LEGGE_8_DEL_27-06-2011<\/a>\u00a0&#8211;\u00a0<\/span><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Ospedali-dei-Colli.-Regolamento-per-lInformazione-Medico-Scientifica-sul-Farmaco.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ospedali dei Colli. Regolamento per l&#8217;Informazione Medico-Scientifica sul Farmaco<\/a>\u00a0&#8211; <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.sangiovannieruggi.it\/images\/allegati_10\/delibera203.2017.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">AOU S.Giovanni di Dio e Ruggi d&#8217;Aragona: Regolamento su ISF<\/a><br \/>\n<\/span><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Chiarimenti-sulle-modalita-di-svolgimento-dellattivita-degli-ISF.-125684-.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Chiarimenti sulle modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 degli ISF<\/a>. 125684<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regione-Lazio.-Indicazioni-in-materia-di-informazione-scientifica-del-farmaco.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Lazio.-Indicazioni in materia di informazione scientifica del farmaco<\/a><\/span><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0&#8211;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Delibera-Regolamentazione-ISF-San-Camillo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Delibera Regolamentazione ISF San Camillo<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regione-Lombardia.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Lombardia<\/a>\u00a0&#8211; <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/Regolamentoinmat-ISF-Policlinico-san-Matteo-Pavia.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento ISF Policlinico san Matteo Pavia<\/a><\/span>\u00a0&#8211; <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/Regolamento_informatori_farmaceutici_luglio_2019-2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00a0Pio Albergo Trivulzio Regolamento_informatori_farmaceutici_luglio_2019-2<\/a><\/p>\n<p>Regione Liguria: <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/lrv.regione.liguria.it\/liguriass_prod\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006-12-07;41&amp;dl_t=text\/xml&amp;dl_a=y&amp;dl_id=&amp;pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&amp;anc=art61\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Art. 61 Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 Informazione Scientifica<\/a>\u00a0<span style=\"color: #000000;\">(Regolamento poi non effettuato)<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regione.basilicata.Reg_.ISF_.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione.basilicata.Reg.ISF<\/a><\/span>\u00a0&#8211; <a href=\"https:\/\/www.regione.basilicata.it\/giunta\/files\/docs\/DOCUMENT_FILE_3056909.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DGR 30 luglio 2008<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\">Regione Calabria\u00a0<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Regolamentazione-ISF.Calabria.DELIBERAZIONE-DELLA-GIUNTA-REGIONALE-29-giugno-2006.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamentazione ISF.Calabria.DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2006 <\/a><\/span>&#8211; Legge: <a href=\"https:\/\/www.consiglioregionale.calabria.it\/pl12\/142.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Registro regione Calabria degli Informatori Scientifici del farmaco e del Parafarmaco<\/a>\u00a0&#8211; <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Atto_numero_18560_del_11-12-2023_231214_090026.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Disposizioni attuative e regolamento del Registro Regionale degli ISF<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regione-Umbria.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Umbria<\/a><\/span>: DGR nr. 1022 del 17\/7\/03<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regione-Toscana.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Toscana<\/a>\u00a0<span style=\"color: #000000;\">All. B &#8211; \u00a0<a href=\"http:\/\/www.dirittosanitario.net\/giurisdirdett.php?giudirid=143&amp;areaid=4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">TAR sulla legittimit\u00e0\u00a0<\/span><\/a><\/span><a href=\"http:\/\/www.dirittosanitario.net\/giurisdirdett.php?giudirid=143&amp;areaid=4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">della delibera della G.R.Toscana<\/a><\/span>\u00a0&#8211; <span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http:\/\/www.aou-careggi.toscana.it\/internet\/images\/docs\/file\/Fornitori\/D903_83_RegSpecialistInformatori_ed2rev2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento A.O. Careggi<\/a>\u00a0&#8211; <a href=\"http:\/\/www.usl11.toscana.it\/GestioniCED\/userfiles\/1\/files\/UOSD_GPAA_PUBBLICATI\/art%2012%20Atti%20amm%20vi%20generali\/Art.%2012%20anno%202015\/ALL.A_%20DELIBERA%2042-2015.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Politiche di I.S.\u00a0AUSL 11 Empoli<\/a>, <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.bollettinosifo.it\/allegati\/00149_2006_03\/fulltext\/154-158%20Infor%20farmaco.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamentazione AUSL 11 Empoli<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Regolamento-Informazione-scientifica.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento Informazione scientifica AUSL Toscana Nord Ovest<\/a><\/span>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/richiesta-accesso.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Richiesta accesso ISf &#8211; AUSL Tpscana Nord Ovest<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/REGISTRO-PRESENZE-ISF-toscana-Nord-Ovest.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">REGISTRO PRESENZE ISF &#8211; toscana Nord Ovest<\/a>\u00a0&#8211;<span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0Pisa<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Disciplina-dellinformazione-scientifica-del-farmaco-RA-35.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Disciplina dell&#8217;informazione scientifica del farmaco RA 35<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.gurs.regione.sicilia.it\/Gazzette\/g03-55\/g03-55-p21.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Sicilia<\/a><\/span> 2003\u00a0&#8211; <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.gurs.regione.sicilia.it\/Gazzette\/g06-36\/g06-36-p26.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Sicilia 2006<\/a><\/span>\u00a0&#8211;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Sicilia-Circolare-ISF-19302-del-4-3-2019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Sicilia Circolare ISF-19302-del-4-3-2019<\/a>\u00a0&#8211;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/ASP-8-Siracusa-Reg.-Portatori-Di-Interesse.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ASP 8 Siracusa Reg. Portatori Di Interesse<\/a>\u00a0&#8211; <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Regolamento-per-lInformazione-Scientifica-ARNAS-Civico-Di-Cristina-Benfratelli.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento per l&#8217;Informazione Scientifica ARNAS Civico &#8211; Di Cristina &#8211; Benfratelli<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.regione.sardegna.it\/documenti\/1_72_20051129213433.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Sardegna &#8211;\u00a0\u00a0<\/a><\/span><a href=\"https:\/\/www.regione.sardegna.it\/documenti\/1_72_20051129213523.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">All. applicativo<\/a>\u00a0&#8211; <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Regione-Sardegna-DGR-Regolamento-ISF.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Sardegna DGR Nuovo Regolamento ISF<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.regione.sardegna.it\/documenti\/1_106_20090922094155.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Sardegna Modificazioni\u00a0<\/a><\/span>&#8211; <a href=\"https:\/\/www.regione.sardegna.it\/documenti\/1_106_20090922094337.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Allegato alla Delib.G.R. n. 37\/34 DEL 30.7.2009<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regione-Piemonte-regolamen_isf-.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Piemonte regolamento_isf<\/a>\u00a0\u00a0&#8211;<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.aslcn2.it\/media\/2008\/06\/Informatori1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> ASL CN2<\/a>\u00a0&#8211;\u00a0<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.sanluigi.piemonte.it\/documenti\/dwd\/Reg_inform_scientifici.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento accesso ISF A.S.O. San Luigi Orbassano (TO)<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http:\/\/salute.regione.emilia-romagna.it\/documentazione\/leggi\/regionali\/delibere\/dgr-2309-2016\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">Emilia-Romagna.dgr-2309-2016<\/span>\u00a0<\/a>&#8211;<span style=\"color: #000000;\">Regolamentazione Informazione Scientifica<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/salute.regione.emilia-romagna.it\/documentazione\/leggi\/regionali\/delibere\/dgr-2309-2016\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regione Emilia-Romagna. Direttive in materia di Informazione Scientifica del Farmaco<\/a>\u00a0&#8211;\u00a0<a title=\"Regolamento per l&#039;accesso degli informatori scientifici.pdf\" href=\"http:\/\/www.ior.it\/sites\/default\/files\/Regolamento%20per%20l&#039;accesso%20degli%20informatori%20scientifici_0.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" type=\"application\/pdf; length=61158\">Regolamento per l&#8217;accesso degli informatori scientifici all&#8217;interno dell&#8217;Istituto Ortopedico Rizzoli<\/a>\u00a0&#8211;\u00a0<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Bologna-S.Orsola-\u201cDisposizioni-in-materia-di-informazione-tecnico-scientifica\u201d.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Bologna S.Orsola-\u201cDisposizioni in materia di informazione tecnico scientifica\u201d<\/a>\u00a0&#8211; <a href=\"http:\/\/www.ao.pr.it\/incontri-tra-medici-e-informatori-farmaceutici-lospedale-maggiore-di-parma-fissa-nuove-regole\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Incontri tra medici e ISF: l\u2019Ospedale Maggiore di Parma fissa nuove regole<\/a>\u00a0(<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/parma-lallucinante-modulo-dincontro-fra-isf-medici-allospedale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Il Modulo<\/a>) &#8211; <a href=\"https:\/\/www.ausl.re.it\/comunicazione\/news\/nuove-regole-gli-informatori-scientifici-dei-farmaci\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento Reggio Emilia<\/a> &#8211;<strong><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Reg.-E.R.Allegato-1-.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Reg. E.R.Allegato 1\u00a0 &#8211;\u00a0<\/a><\/strong><\/span><strong><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/Regolamento-AUSL-di-Parma-sull%E2%80%99informazione-scientifica-dei-farmaco.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento AUSL di Parma sull\u2019informazione scientifica dei farmaco\u00a0<\/a><\/strong>&#8211; Modena\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regolamento-Informazione-Scientifica-dei-Farmaci-e-DM-IVD-def.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento Informazione Scientifica dei Farmaci e DM-IVD &#8211; def<\/a>\u00a0(<a href=\"http:\/\/www.aou.mo.it\/flex\/cm\/pages\/ServeAttachment.php\/L\/IT\/D\/3%252Fb%252F5%252FD.388c3a17f935ec3d124a\/P\/BLOB%3AID%3D2482\/E\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">MO: Modulo richiesta presentazione prodotto<\/a>)<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">\u2192<\/span><\/strong> \u00a0<span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Applicativo-Regolamento-ISF-Emilia-Romagna-20.01.20.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Applicativo Regolamento ISF Emilia Romagna 20.01.20<\/a><\/span>\u00a0<span style=\"color: #000000; font-size: 14pt;\">\u2190<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Allegato-A-DGR-ISF-vers-110124.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Marche. Modalita\u0300 operative per lo svolgimento dell\u2019attivita\u0300 di informazione scientifica nelle strutture del SSR<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/docplayer.it\/9858203-Informazione-scientifica-sul-farmaco-regolamento-aziendale.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Azienda unit\u00e0 sanitaria locale di Viterbo. Regolamento Informazione Scientifica<\/a><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Delibera-Regolamentazione-ISF-San-Camillo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Delibera Regolamentazione ISF San Camillo<\/a><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Regolamenti-Regionali-Informazione-Scientifica.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamenti Regionali Informazione Scientifica<\/a><\/strong>\u00a0(tabella riassuntiva)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">___________________________________<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/ANAC.Linee-Guida-Codic-Comportamento-SSN..pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>ANAC<\/strong>.Linee Guida Codice Comportamento SSN<\/span>.<\/a>\u00a0(vedi pag. 10, fondo pagina)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">___________________________________<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><span style=\"font-size: 18pt;\">SENTENZE<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Attivit\u00e0 di informatore medico-scientifico: differisce dall\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente?<\/span><\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che pu\u00f2 svolgersi sia nell\u2019ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall\u2019anzidetta attivit\u00e0 differisce quella dell\u2019agente, il quale, nell\u2019ambito di un\u2019obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altres\u00ec pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Cassazione-Civ.-Ord.-Sez.-L-N.-101582021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione civile sez. lav., 16\/04\/2021, n.10158<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/danno-da-straining-lazienda-deve-risarcire-linformatore-scientifico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Danno da Straining. \u00c8 errato ritenere l&#8217;informatore scientifico\u00a0l&#8217;essere sottoposto alla direzione marketing e a ragioni commerciali<\/span><\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Danno da straining, l\u2019azienda deve risarcire l\u2019Informatore scientifico. \u00c8 errato ritenere conforme alla professionalit\u00e0 dell\u2019informatore scientifico l&#8217;essere sottoposto alla direzione marketing e a ragioni commerciali<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20221111\/snciv@sL0@a2022@n33428@tO.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione Ordinanza 33428 Anno 2022<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Informatore scientifico del farmaco: messa in cassa integrazione a zero ore<\/span><\/p>\n<p>\u00c8 illegittimo il provvedimento di messa in cassa integrazione a zero ore di un lavoratore dipendente con mansioni di informatore scientifico del farmaco se, nell\u2019ambito della procedura di consultazione sindacale, l\u2019azienda ha formalizzato la necessit\u00e0 di sopprimere una la linea prodotto sulla quale \u00e8 adibito il dipendente interessato alla sospensione, salvo poi procedere ad una mera riorganizzazione delle proprie linee prodotti anche mediante l\u2019accorpamento di pi\u00f9 business unit in altre preesistenti o di nuova costituzione, in quanto tale riorganizzazione non pu\u00f2 essere equiparata ad una vera e propria soppressione.<\/p>\n<p>Corte appello Roma sez. lav., 24\/07\/2019, n.2459<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Visite periodiche di informazione presso gli ospedali<\/span><\/p>\n<p>Le schede cartacee per il monitoraggio dell\u2019utilizzo dei medicinali temporaneamente sostitutive di quelle approntate dall\u2019Amministrazione sui siti istituzionali in ragione di un malfunzionamento del preposto sistema informatico, laddove contengano informazioni sui medicinali, siano state utilizzate da parte degli informatori scientifici in occasione delle visite periodiche di informazione presso gli ospedali e risultino difformi rispetto a quelle originariamente autorizzate dall\u2019Aifa \u2013 seppur marginalmente ai fini della valutazione delle caratteristiche del farmaco \u2013 devono ritenersi pienamente assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 113 ss. d.lg. n. 219\/2006 (Codice del farmaco), relativi alla pubblicit\u00e0 dei medicinali.<\/p>\n<p>Tribunale Milano sez. I, 13\/11\/2019, n.10325<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #3366ff; font-size: 14pt;\">Schede cartacee per il monitoraggio dell\u2019utilizzo dei medicinali<\/span><\/p>\n<p>Le schede cartacee per il monitoraggio dell\u2019utilizzo dei medicinali temporaneamente sostitutive di quelle approntate dall\u2019Amministrazione sui siti istituzionali in ragione di un malfunzionamento del preposto sistema informatico, laddove contengano informazioni sui medicinali, siano state utilizzate da parte degli informatori scientifici in occasione delle visite periodiche di informazione presso gli ospedali e risultino difformi rispetto a quelle originariamente autorizzate dall\u2019Aifa \u2013 seppur marginalmente ai fini della valutazione delle caratteristiche del farmaco \u2013 devono ritenersi pienamente assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 113 ss. d.lg. n. 219\/2006 (Codice del farmaco), relativi alla pubblicit\u00e0 dei medicinali.<\/p>\n<p>Tribunale Milano sez. I, 13\/11\/2019, n.10325<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Qualificazione del rapporto di lavoro<\/span><\/p>\n<p>Il nomen juris che le parti attribuiscono al rapporto di lavoro non \u00e8 determinante per la sua qualificazione giuridica. La volont\u00e0 dei contraenti costituisce un punto di riferimento nella valutazione del giudice, dal quale egli si pu\u00f2 discostare a fronte di plurimi e univoci indici che facciano emergere una realt\u00e0 diversa da quella descritta nel contratto. \u00c8 compatibile con il contratto di procacciamento d\u2019affari la clausola che preveda un compenso minimo in favore del lavoratore.<\/p>\n<p>Corte appello Milano sez. lav., 15\/03\/2017, n.1281<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Informatore medico-scientifico: giusta causa di licenziamento<\/span><\/p>\n<p>Sussiste la giusta causa del licenziamento quando viene compromessa in modo irreversibile la fiducia nella correttezza dello svolgimento delle mansioni affidate al dipendente (nella specie il dipendente era un informatore medico-scientifico e non ha mai effettuato visite ed interviste ai medici, diversamente da quanto dichiarato dallo stesso) costituente un atteggiamento superficiale ed irresponsabile nell\u2019esecuzione delle mansioni affidategli e costituisce grave inadempimento delle obbligazioni gravanti sullo stesso.<\/p>\n<p>Tribunale Castrovillari sez. lav., 30\/11\/2016<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Attivit\u00e0 informatore scientifico del farmaco<\/span><\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di informazione scientifica del farmaco ben pu\u00f2 essere svolta tanto da agenti quanto da lavoratori dipendenti della societ\u00e0 farmaceutica, in quanto ci\u00f2 che rileva, al fine di qualificare un rapporto come di lavoro dipendente, \u00e8 la prova dell\u2019effettivo assoggettamento dell\u2019informatore scientifico al potere direttivo e di controllo da parte della societ\u00e0, mentre il solo fatto che l\u2019agente debba conformare la propria attivit\u00e0, tra l\u2019altro, alle prescrizioni del codice del farmaco, di per s\u00e9 non \u00e8 dirimente per far ritenere che il contratto di agenzia non sia legittimo.<\/p>\n<p>Tribunale Milano sez. lav., 30\/12\/2015<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Prescrizione farmaci in cambio di corrispettivi versati dall\u2019informatore<\/span><\/p>\n<p>Va condannato al risarcimento del danno erariale, oltre che del danno all\u2019immagine e del danno da disservizio, in solido con i farmacisti, il medico di famiglia che abbia prescritto dei farmaci non gi\u00e0 in base alle esigenze terapeutiche effettive dei pazienti, ma in cambio di corrispettivi versatigli dall\u2019informatore, mediante emissione di ricette false, poi consegnate direttamente dall\u2019informatore ad alcuni farmacisti consapevoli del fatto corruttivo, che cos\u00ec smaltivano le giacenze presenti in farmacia, in ragione del patto esplicito che il medico avrebbe prescritto proprio quei farmaci.<\/p>\n<p>Corte Conti, (Puglia) sez. reg. giurisd., 30\/04\/2015, n.258<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Informatore scientifico del farmaco: \u00e8 lavoro subordinato?<\/span><\/p>\n<p>Deve riconoscersi la qualifica di lavoratore subordinato all\u2019informatore scientifico del farmaco che, nello svolgimento della propria attivit\u00e0, renda conto del proprio operato ad un capo area e non ponga, invece, in essere alcuna attivit\u00e0 di procacciamento di affari, tipica dell\u2019agente, e ci\u00f2 a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto \u2013 come contratto di agenzia \u2013 convenuta dalle parti.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/C.C.-sentenza-19394.2014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione civile sez. lav., 15\/09\/2014, n.19394<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Falso informatore scientifico e reato di ricettazione<\/span><\/p>\n<p>Si ravvisa la sussistenza del dolo necessario ad integrare il reato di ricettazione di cui all\u2019art. 648 c.p. nella condotta del soggetto che abbia effettuato attivit\u00e0 di intermediazione tra un vettore di specialit\u00e0 medicinali ed un falso informatore scientifico nel contesto di una fitta rete di rapporti illeciti finalizzati al commercio al di fuori dei canali legali di farmaci provento di furto, attivit\u00e0 dimostrata dal sequestro di corrispondenza e di una contabilit\u00e0 informale rappresentata da elenchi di farmaci e listini prezzi idonei a comprovare in stabilit\u00e0 del consesso criminoso, nonch\u00e9 in consapevolezza dell\u2019illegalit\u00e0 del triangolo commerciale.<\/p>\n<p>Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, sentenza, 29 maggio 2014, n. 22159<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Trasferimento informatore scientifico del farmaco<\/span><\/p>\n<p>\u00c8 legittimo il trasferimento ad altra zona di un informatore scientifico del farmaco laddove sussistano comprovate ragioni organizzative e produttive idonee a supportare l\u2019assegnazione al dipendente di una zona diversa da quella inizialmente coperta, fermo restando che il controllo giurisdizionale delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento deve essere diretto ad accertare la corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalit\u00e0 tipiche dell\u2019impresa ma, trovando un preciso limite nel principio di libert\u00e0 dell\u2019iniziativa economica privata garantita dall\u2019art. 41 cost., non pu\u00f2 essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall\u2019imprenditore. Scelta che, in caso di trasferimento del dipendente, non deve assumere necessariamente il carattere dell\u2019inevitabilit\u00e0, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro pu\u00f2 adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.<\/p>\n<p>Cassazione civile sez. lav., 25\/10\/2013, n.24189<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Dipendenza aziendale: nozione<\/span><\/p>\n<p>La nozione di \u201cdipendenza aziendale alla quale \u00e8 addetto il lavoratore\u201d, utile ai fini del radicamento della competenza territoriale ai sensi dell\u2019art. 413 c.p.c., va intesa in senso lato, potendo pertanto ricomprendere anche la residenza del lavoratore, quando questi svolga l\u2019attivit\u00e0 lavorativa in tale luogo, utilizzando un complesso di dotazioni aziendali destinate all\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>(Nella specie, la Suprema Corte ha ravvisato una vera e propria dipendenza aziendale nell\u2019abitazione del lavoratore, informatore scientifico del farmaco, ove questi vi svolgeva l\u2019attivit\u00e0 lavorativa avvalendosi di strumenti destinati all\u2019attivit\u00e0 aziendale, come un computer collegato con l\u2019azienda, una stampante e la linea Adsl).<\/p>\n<p>Cassazione civile sez. lav., 24\/11\/2011, n.24823<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">L\u2019espletamento della prestazione lavorativa<\/span><\/p>\n<p>Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di \u201cdipendenza\u201d alla quale \u00e8 stato od \u00e8 addetto il lavoratore \u2013 richiamata dall\u2019art. 413, comma 2, c.p.c., per l\u2019ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato \u2013 deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza sancito dall\u2019art. 3, cost., tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio (previsto dal successivo comma 4 per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal comma 5 della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico), e, pertanto, comprensivo anche dell\u2019abitazione del dipendente che si configuri come un\u2019elementare terminazione dell\u2019impresa, costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l\u2019espletamento della prestazione lavorativa (quali, nella fattispecie, il computer, la modulistica, il materiale pubblicitario nonch\u00e9 i \u201ccampioni\u201d di medicinali utilizzati dal medesimo dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell\u2019attivit\u00e0 di informatore scientifico del farmaco).<\/p>\n<p>Tribunale Bari sez. lav., 23\/06\/2009<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Organizzazione incontro con gli informatori scientifici del farmaco<\/span><\/p>\n<p>Rientra nel potere organizzatorio di ogni Asl individuare i locali idonei e le fasce orarie nell\u2019ambito dei quali consentire l\u2019incontro con gli informatori scientifici del farmaco all\u2019interno delle proprie strutture, soprattutto laddove \u00e8 l\u2019organo regionale del servizio sanitario a fissare i requisiti di minima, a sua volta, all\u2019interno dei criteri e dei principi della normativa statale.<\/p>\n<p>T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 10\/07\/2007, n.977<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Congressi e convegni scientifici<\/span><\/p>\n<p>La deducibilit\u00e0 delle spese per congressi e convegni scientifici sussiste quando esiste realmente il requisito di finalit\u00e0 di rilevante interesse scientifico o tra visite di gruppo in riunioni in ambito strettamente locale, con presentazione di un informatore scientifico a una platea ristretta di medici con illustrazione delle caratteristiche del prodotto. (1)<\/p>\n<p>(1) \u2013 Il contrasto tra le parti atteneva all\u2019inquadramento dei cosiddetti mini meeting tra i congressi e i convegni scientifici, la cui deducibilit\u00e0 delle relative spese pu\u00f2 esserci soltanto quando sussiste il requisito di finalit\u00e0 di rilevante interesse scientifico, o tra visite di gruppo in riunioni strettamente locali, con presentazione, da parte di un informatore scientifico a una platea ristretta di medici, del prodotto con illustrazioni delle sue caratteristiche. L\u2019ufficio non contestava il carattere e la modalit\u00e0 di queste riunioni. I giudici, richiamandosi alla sentenza della Cassazione 25053\/06 e alla dell\u2019Agenzia 20 settembre 2002 n. 170586, hanno riconosciuto la deducibilit\u00e0 di tali spese. In relazione alla qualificazione delle spese sostenute dalle case farmaceutiche sono da considerare spese di pubblicit\u00e0 tutte le spese volte a rendere noto un farmaco presso la classe medica, anche attraverso l\u2019organizzazione di riunioni e incontri di breve durata e con la partecipazione di un numero ristretto di specialisti. Mentre altre spese volte genericamente a promuovere l\u2019immagine della casa farmaceutica non costituiscono spese di pubblicit\u00e0, ma di rappresentanza. In base a tale principio donativi e omaggi, cene e pranzi a conclusione di riunioni di poche ore costituiscono una spesa inerente all\u2019attivit\u00e0 di impresa, ma sotto il profilo della valorizzazione dell\u2019immagine della ditta nel suo insieme, e non della pubblicit\u00e0 dei prodotti (Cassazione 25053\/06).<\/p>\n<p>Commissione Tributaria regionale Lazio, Sezione 5, Sentenza, 12 aprile 2007, n. 54<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\">Informatore scientifico del farmaco: periodo di prova<\/span><\/p>\n<p>Il riferimento della previsione contrattuale collettiva, secondo la quale il periodo di prova degli informatori scientifici del farmaco che abbiano prestato la loro attivit\u00e0 con tale qualifica per almeno un biennio presso altre aziende \u00e8 di tre mesi, \u00e8 da intendersi in termini di attivit\u00e0 prestata nell\u2019ambito della qualifica prevista dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro e non pu\u00f2 ricomprendere anche una collaborazione autonoma in precedenza svolta.<\/p>\n<p>Nell\u2019indicazione delle mansioni di informatore scientifico del farmaco \u00e8 inequivoco il riferimento alla ben precisa posizione organizzativa regolata dal Ccnl e quindi alla descrizione nello stesso Ccnl del profilo nella posizione organizzativa di riferimento.<\/p>\n<p>L\u2019assenza di onere di motivazione e la discrezionalit\u00e0 di motivazione che incontra il solo limite dell\u2019elusione di norme imperative per l\u2019assunzione di categorie protette o per il licenziamento discriminatorio risulta da ultimo ribadita dalla sentenza della corte Costituzionale n. 541 del 4 dicembre 2000.<\/p>\n<p>Corte d\u2019Appello, Milano, Sentenza, 23 gennaio 2001<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tribunale-Vicenza-Sentenza-CCNL.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Applicazione CCNL di appartenenza<\/span><\/a><\/p>\n<p>Il Tribunale di Vicenza ha stabilito che nell\u2019azienda deve essere applicato il contratto nazionale collettivo di lavoro per gli addetti dell\u2019industria a livello nazionale da Filctem, Femca , Uiltec con con l&#8217;organizzazione di rappresentanza industriale: cio\u00e8 le organizzazioni sindacali e datoriali del settore maggiormente rappresentative nel territorio nazionale.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Tribunale-Vicenza-Sentenza-CCNL.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tribunale Vicenza Sentenza CCNL &#8211; Sentenza 23 marzo 2022<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Notizie correlate:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/cassazione-nuova-ordinanza-lisf-non-e-agente-do-commercio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione. Nuova Ordinanza: L\u2019ISF non \u00e8 agente di commercio perch\u00e9 non vende farmaci. Con commento dell&#8217;avvocato<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI FARMACI<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Vedi: <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/fedaiisf-norme-per-conservazione-consegna-dei-campioni-medicinali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fedaiisf. Norme per gli ISF per la conservazione e il trasporto dei campioni medicinali.<\/a><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>DETENZIONE DI FARMACI SCADUTI<\/strong><\/span><br \/>\na cura di Marco Perelli Ercolini<\/p>\n<p>Gli studi dei medici sono pieni di medicinali e qualche volta anche di farmaci scaduti, abbandonati dentro a qualche scaffale o nei cassetti della scrivania.<\/p>\n<p>Talora ispezioni in ambulatori medici hanno evidenziato questi farmaci scaduti e il funzionario ha redatto la denuncia penale in relazione all\u2019articolo 173 del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">Testo unico delle leggi sanitarie<\/span><\/a> che prevede che le specialit\u00e0 medicinali per le quali \u00e8 scaduto il termine di validit\u00e0 sono considerate guaste e imperfette e all\u2019articolo 443 del codice penale secondo il quale \u00e8 punibile chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti.<br \/>\nUtile dunque una segnalazione ai medici per una maggior attenzione nella conservazione, nei loro studi, dei farmaci, ivi compresi i campioni dei medicinali anche se, come ribadito nella recente sentenza del Tribunale di Roma &#8211; giudice Cappiello sentenza numero 10601\/2005, ai fini del riconoscimento della responsabilit\u00e0 penale \u00e8 necessaria la effettiva destinazione al commercio ovvero della somministrazione: la mera detenzione per la somministrazione deve ritenersi esclusa dal novero delle condotte punibili stante l\u2019inapplicazione per via analogica della norma incriminatrice.<br \/>\nPer l\u2019eventuale smaltimento l\u2019attuale normativa che regola lo smaltimento dei farmaci scaduti (codice CER 180109) \u00e8 disciplinata dal DPR 254\/2003 che all\u2019art.2, comma h, punto 1a ed eventualmente 1b, li classifica come rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.<br \/>\nIl successivo art. 4 rimanda al Decreto Legislativo 22\/1997 (Ronchi) per le attivit\u00e0 di gestione di tutti i rifiuti e pertanto anche per quanto riguarda i farmaci scaduti.<br \/>\nIl Decreto Ronchi li classifica, ai sensi dell\u2019art.7, come rifiuti speciali e quindi soggetti ai relativi adempimenti (Registri di carico e scarico, Formulari per il trasporto e denunzia al Catasto Rifiuti; artt.11, 12 e 15 DLGS 22\/97).<br \/>\nPer quanto attiene lo smaltimento, il <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-15;254!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">DPR 254\/2003<\/span><\/a>, all\u2019art.14 comma 1, prescrive lo smaltimento in impianti di incenerimento.<\/p>\n<p>La norma per\u00f2 non specifica se la termodistruzione va effettuata in impianti diversi da quelli per i rifiuti urbani, per cui \u00e8 presumibile che possano essere utilizzati gli stessi impianti.<br \/>\nParticolare attenzione andrebbe posta per i farmaci citotossici e citostatici, considerati rifiuti sanitari pericolosi a rischio chimico e classificati col <a href=\"http:\/\/www.aerecologia.it\/cer_rifiuti.htm#cer18\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">codice CER 180108<\/span><\/a> e per i farmaci stupefacenti da smaltirsi secondo le procedure disposte dal <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:%20decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">DPR 309\/1990<\/span><\/a> (attraverso il Servizio Farmaceutico dell&#8217;Asl).<\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.ipasvi.it\/archivio_news\/leggi\/205\/DPR150703n254.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">D.P.R. 15-07-2003<\/span><\/a>, n. 254, Art. 2<\/strong><\/p>\n<p>Art. 2 &#8211; Definizioni<br \/>\n1. Ai fini del presente regolamento si intende per:<br \/>\na) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, che svolgono attivit\u00e0 medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;<br \/>\nb) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ;<br \/>\nc) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettiv i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell&#8217;allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco &#8220;*&#8221; nell&#8217;allegato A della direttiva del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002;<br \/>\nd) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettiv i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell&#8217;allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:<br \/>\n1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonch\u00e9 da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all&#8217;allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;<br \/>\n2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell&#8217;allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:<br \/>\n2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;<br \/>\n2b) siano contaminati da:<br \/>\n2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantit\u00e0 tale da renderlo visibile;<br \/>\n2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;<br \/>\n2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;<br \/>\n3) i rifiuti provenienti da attivit\u00e0 veterinaria, che:<br \/>\n3a) siano contaminati da agenti patogeni per l&#8217;uomo o per gli animali;<br \/>\n3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;<br \/>\ne) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:<br \/>\n1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;<br \/>\n2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);<br \/>\n3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;<br \/>\n4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;<br \/>\n5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);<br \/>\nf) rifiuti derivanti da altre attivit\u00e0 cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivit\u00e0 cimiteriali:<br \/>\n1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;<br \/>\n2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;<br \/>\ng) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalit\u00e0 di gestione dei rifiuti urbani:<br \/>\n1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;<br \/>\n2) i rifiuti derivanti dall&#8217;attivit\u00e0 di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;<br \/>\n3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonch\u00e9 altri rifiuti non pericolosi che per qualit\u00e0 e per quantit\u00e0 siano assimilati agli urbani ai sensi dell&#8217; articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ;<br \/>\n4) la spazzatura;<br \/>\n5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;<br \/>\n6) i rifiuti provenienti da attivit\u00e0 di giardinaggio effettuata nell&#8217;ambito delle strutture sanitarie;<br \/>\n7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;<br \/>\n8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica \u00e8 sottoposto alle condizioni di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell&#8217;ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non \u00e8 soggetta a privativa;<br \/>\nh) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:<br \/>\n1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;<br \/>\n1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;<br \/>\n2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell&#8217;allegato I al presente regolamento;<br \/>\n3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell&#8217;allegato I al presente regolamento;<br \/>\n4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;<br \/>\ni) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettiv i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;<br \/>\nl) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l&#8217;impiego di sostanze disinfettanti;<br \/>\nm) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. La sterilizzazione \u00e8 effettuata secondo le norme UNI 10384\/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l&#8217;essiccamento ai fini della non riconoscibilit\u00e0 e maggiore efficacia del trattamento, nonch\u00e9 della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L&#8217;efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell&#8217;allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo \u00e8 una facolt\u00e0 esercitabile ai fini della semplificazione delle modalit\u00e0 di gestione dei rifiuti stessi;<br \/>\nn) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L&#8217;efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384\/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.<br \/>\n<strong>D.P.R. 15-07-2003, n. 254, Art. 4<\/strong><\/p>\n<p>Art. 4 &#8211; Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivit\u00e0 cimiteriali.<br \/>\n1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attivit\u00e0 di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivit\u00e0 cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , che disciplinano la gestione dei rifiuti.<br \/>\n2. Nel caso in cui l&#8217;attivit\u00e0 del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978 , e al decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni, sia svolta all&#8217;esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell&#8217; articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997 . Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui \u00e8 effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilit\u00e0 dell&#8217;operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all&#8217;articolo 8.<br \/>\n3. Si considerano altres\u00ec prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell&#8217;azienda sanitaria di riferimento.<br \/>\n4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.<br \/>\n5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruit\u00e0 dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attivit\u00e0 all&#8217;Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e della salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, pu\u00f2 stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.<br \/>\nD.P.R. 15-07-2003, n. 254, Art. 14<\/p>\n<p>Art. 14 &#8211; Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento<br \/>\n1. I rifiuti di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della direttiva 2000\/76\/CE , lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici pu\u00f2 avvenire negli impianti di incenerimento gi\u00e0 autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.<br \/>\n2. I rifiuti di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse modalit\u00e0 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.<br \/>\n3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/97022dl.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Decreto legislativo 05-02-1997, n. 22<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<p>Art. 7 &#8211; (Classificazione)<br \/>\n1. Ai fini dell&#8217;attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l&#8217;origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosit\u00e0, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.<br \/>\n2. Sono rifiuti urbani:<br \/>\na) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;<br \/>\nb) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualit\u00e0 e quantit\u00e0, ai sensi dell&#8217;articolo 21, comma 2, lettera g);<br \/>\nc) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;<br \/>\nd) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d&#8217;acqua;<br \/>\ne) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;<br \/>\nf) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonch\u00e9 gli altri rifiuti provenienti da attivit\u00e0 cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).<br \/>\n3. Sono rifiuti speciali:<br \/>\na) i rifiuti da attivit\u00e0 agricole e agro-industriali;<br \/>\nb) i rifiuti derivanti dalle attivit\u00e0 di demolizione, costruzione, nonch\u00e9 i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivit\u00e0 di scavo; [1]\nc) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 8, comma 1, lettera f-quater); [2]\nd) i rifiuti da lavorazioni artigianali;<br \/>\ne) i rifiuti da attivit\u00e0 commerciali;<br \/>\nf) i rifiuti da attivit\u00e0 di servizio;<br \/>\ng) i rifiuti derivanti dalla attivit\u00e0 di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;<br \/>\nh) i rifiuti derivanti da attivit\u00e0 sanitarie;<br \/>\ni) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;<br \/>\nl) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;<br \/>\nl-bis) il combustibile derivato da rifiuti. [3]\n4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato D sulla base degli allegati G, H ed I [4].<br \/>\nDecreto legislativo 05-02-1997, n. 22<\/p>\n<p>Art. 11 &#8211; (Catasto dei rifiuti)<br \/>\n1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell&#8217;ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all&#8217;articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell&#8217;articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attivit\u00e0 di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle comunit\u00e0 europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit\u00e0 Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.<br \/>\n2. Il Catasto \u00e8 articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l&#8217;Agenzia Nazionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell&#8217;ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.<br \/>\n3. Chiunque effettua a titolo professionale attivit\u00e0 di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonch\u00e9 le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all&#8217;articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalit\u00e0 previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantit\u00e0 e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivit\u00e0. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all&#8217;articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all&#8217;articolo 2083 del codice civile che non hanno pi\u00f9 di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione \u00e8 effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantit\u00e0 conferita [1].<br \/>\n4. I comuni, o loro consorzi o comunit\u00e0 montane ovvero aziende speciali con finalit\u00e0 di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalit\u00e0 previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all&#8217;anno precedente:<br \/>\na) la quantit\u00e0 dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;<br \/>\nb) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantit\u00e0 dei rifiuti gestiti da ciascuno;<br \/>\nc) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivit\u00e0 di gestione dei rifiuti, nonch\u00e9 i proventi della tariffa di cui all&#8217;articolo 49;<br \/>\nd) i dati relativi alla raccolta differenziata.<br \/>\n5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all&#8217;elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L&#8217;ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantit\u00e0 dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonch\u00e9 gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicit\u00e0.<br \/>\n6. Fino all&#8217;emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.<br \/>\n7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.<\/p>\n<p>Note:<br \/>\n1 Comma modificato dall&#8217; art. 1, commi 13, 14 e 15, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e, successivamente, dall&#8217; art. 1, comma 16, L. 9 dicembre 1998, n. 426.<\/p>\n<p>Art. 12 &#8211; (Registri di carico e scarico)<br \/>\n1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 11, comma 3, hanno l&#8217;obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall&#8217;Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate.<br \/>\na) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;<br \/>\nb) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;<br \/>\nc) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;<br \/>\nd) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti [1].<br \/>\n2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivit\u00e0 di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:<br \/>\na) l&#8217;origine, la quantit\u00e0, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;<br \/>\nb) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;<br \/>\nc) il metodo di trattamento impiegato.<br \/>\n3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonch\u00e9 presso la sede delle imprese che effettuano attivit\u00e0 di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell&#8217;ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell&#8217;attivit\u00e0 devono essere consegnati all&#8217;autorit\u00e0 che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione [2].<br \/>\n3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivit\u00e0 di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93\/38\/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l&#8217;erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell&#8217;ambito della provincia dove l&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima [3].<br \/>\n4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all&#8217;obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societ\u00e0 di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell&#8217;impresa copia dei dati trasmessi [4].<br \/>\n5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all&#8217;autorit\u00e0 di controllo che ne fa richiesta.<br \/>\n6. In attesa dell&#8217;individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonch\u00e9 delle modalit\u00e0 di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalit\u00e0 di tenuta dei registri [5].<br \/>\n6-bis. Sono esonerati dall&#8217;obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all&#8217; articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. [6]\n<p>Note:<br \/>\n1 Comma modificato dall&#8217; art. 1, commi 16 e 17, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.<br \/>\n2 Comma modificato dall&#8217; art. 1, commi 18 e 19, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.<br \/>\n3 Comma inserito dall&#8217; art. 1, comma 20, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.<br \/>\n4 Comma modificato dall&#8217; art. 1, comma 21, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.<br \/>\n5 Comma modificato dall&#8217; art. 1, comma 22, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.<br \/>\n6 Comma aggiunto dall&#8217; art. 23, comma 1, lett. c), L. 31 luglio 2002, n. 179.<\/p>\n<p>Art. 15 &#8211; (Trasporto dei rifiuti)<br \/>\n1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:<br \/>\na) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;<br \/>\nb) origine, tipologia e quantit\u00e0 del rifiuto;<br \/>\nc) impianto di destinazione;<br \/>\nd) data e percorso dell&#8217;istradamento;<br \/>\ne) nome ed indirizzo del destinatario [1].<br \/>\n2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.<br \/>\n3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformit\u00e0 alle norme vigenti in materia.<br \/>\n4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico n\u00e9 ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantit\u00e0 di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi [2].<br \/>\n5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 \u00e8 adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<br \/>\n5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall&#8217;ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione \u00e8 gratuita e non \u00e8 soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria [3]\n<p>Vedi: <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/fedaiisf-norme-per-conservazione-consegna-dei-campioni-medicinali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fedaiisf. Norme per gli ISF per la conservazione e il trasporto dei campioni medicinali.<\/a><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La figura dell\u2019Informatore Scientifico del farmaco ha trovato il primo riferimento normativo nella legislazione italiana nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186); Il 5 agosto 1978 viene promulgata la Legge\u00a0n.484 che pone le basi per una regolamentazione sull&#8217;informazione scientifica &hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":350,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-305","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/305","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=305"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/305\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":68830,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/305\/revisions\/68830"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/350"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}