{"id":389,"date":"2014-05-14T16:17:46","date_gmt":"2014-05-14T14:17:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?page_id=389"},"modified":"2014-05-27T17:24:08","modified_gmt":"2014-05-27T15:24:08","slug":"proposta-di-legge-n-1652","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/proposta-di-legge-n-1652\/","title":{"rendered":"Law proposal n. 1652"},"content":{"rendered":"<p>XIV LEGISLATURE<br \/>\nHOUSE OF REPRESENTATIVES<br \/>\nN. 1652<\/p>\n<p>LAW PROPOSAL<br \/>\nd&#8217;iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI<br \/>\nIstituzione dell&#8217;Autorit\u00e0 garante dell&#8217;informazione medico-scientifica<br \/>\nPresentata il 25 settembre 2001<\/p>\n<p>XIV LEGISLATURE<br \/>\nHOUSE OF REPRESENTATIVES<br \/>\nN. 1652<\/p>\n<p>Onorevoli Colleghi! &#8211; Si sono ormai determinate le condizioni per intervenire attraverso un provvedimento legislativo nel settore dell&#8217;informazione medico-scientifica.<br \/>\nL&#8217;informazione medico-scientifica \u00e8 una materia assai complessa e in alcuni aspetti ancora poco conosciuta. Da parte di soggetti che hanno relazioni con essa o che hanno competenze nelle attivit\u00e0 di cui si occupa, sono state avanzate richieste affinch\u00e8 siano emanate disposizioni che ne definiscano i precisi e rigorosi ambiti di attivit\u00e0 e le misure per controllarne, vigilarne ed indirizzarne il corretto e legittimo svolgimento.<br \/>\nSi ritiene che attraverso un controllo mirato e costante da parte di un soggetto autorevole e dotato di pieni ed autonomi poteri, sia di indirizzo, sia di sanzione, il settore dell&#8217;informazione medico-scientifica possa contribuire a rendere pi\u00f9 efficiente e meno costoso il sistema sanitario nazionale. In tal senso, in virt\u00f9 del funzionamento di un nuovo sistema di sorveglianza che sia in grado di intervenire in maniera organica e completa in ogni parte del settore, \u00e8 certo che anche l&#8217;utenza potr\u00e0 beneficiare di ulteriori condizioni di favore e trarre vantaggi che oggi le sono ancora preclusi. Tra i benef\u00ecci che potranno derivare dall&#8217;istituzione dall&#8217;organismo di cui trattasi, \u00e8 compreso quello di far emergere un consistente flusso di economia che circola nel sommerso ed in alcuni casi in contrasto con le norme vigenti. E&#8217; auspicabile e prevedibile che con un controllo maggiore si possano anche aumentare le entrate dello Stato e moralizzare il settore.<br \/>\nUn esame attento ed equilibrato della questione, ci ha convinto dell&#8217;opportunit\u00e0 di affidare ad una apposita Autorit\u00e0 le funzioni di regolazione del settore, dell&#8217;informazione medico-scientifica, e siamo stati altres\u00ec persuasi che l&#8217;intervento debba essere realizzato mediante un provvedimento legislativo, sia per garantire autonomia ed autorevolezza all&#8217;Autorit\u00e0, sia per permettere un dibattito ampio, oggettivo e di massimo livello sulla materia.<br \/>\nCon la presente proposta di legge si conseguono tutti gli obiettivi richiamati e pertanto si auspica che essa trovi i pi\u00f9 ampi consensi e che sia celermente approvata.<\/p>\n<p>XIV LEGISLATURE<br \/>\nHOUSE OF REPRESENTATIVES<br \/>\nN. 1652<\/p>\n<p>LAW PROPOSAL<\/p>\n<p>Article 1.<br \/>\n1. E&#8217; istituita l&#8217;Autorit\u00e0 garante dell&#8217;informazione medico-scientifica, di seguito denominata &#8220;Autorit\u00e0&#8221; con sede in Roma.<br \/>\n2. L&#8217;Autorit\u00e0 opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; \u00e8 sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute.<\/p>\n<p>Article 2.<br \/>\n1. L&#8217;Autorit\u00e0 ha competenze in materia di informazione medico-scientifica, ed in particolare \u00e8 competente a contrastare i comportamenti e le attivit\u00e0, da chiunque adottati, che influiscono in modo negativo o sono contrari alle norme che regolano lo svolgimento della corretta informazione medico-scientifica. Ha altres\u00ec la funzione di razionalizzare e di favorire lo sviluppo delle attivit\u00e0 di informazione medico-scientifica anche al fine di contribuire alla razionalizzazione dei costi della sanit\u00e0 pubblica e di migliorare le relazioni con i cittadini.<br \/>\n2. L&#8217;Autorit\u00e0 ha il compito di:<br \/>\na) verificare che l&#8217;informazione medico-scientifica delle imprese e dei soggetti competenti, sia svolta nel rispetto delle regole e delle norme vigenti;<br \/>\nb) adottare misure atte a scoraggiare comportamenti contrari ad una corretta informazione medico-scientifica, applicando sanzioni in caso di accertamento di infrazioni;<br \/>\nc) controllare in particolare l&#8217;attivit\u00e0 degli informatori scientifici del farmaco sul territorio dello Stato;<br \/>\nd) redigere ed aggiornare, di intesa con il Ministero della salute, con le associazioni mediche e con quelle dell&#8217;industria farmaceutica, il codice deontologico delle attivit\u00e0 di informazione medico-scientifica;<br \/>\ne) monitorare l&#8217;applicazione del codice deontologico, esercitando attivit\u00e0 di vigilanza sulla sua attuazione;<br \/>\nf) coordinare le attivit\u00e0 delle autorit\u00e0 pubbliche competenti affinch\u00e9 accertino con efficacia la conformit\u00e0 dei comportamenti delle imprese, degli informatori scientifici del farmaco e degli altri soggetti interessati, alle norme sull&#8217;informazione medico-scientifica e al codice deontologico;<br \/>\ng) disporre l&#8217;applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di accertate infrazioni, tenendo conto della gravit\u00e0 e della durata dell&#8217;infrazione commessa ed in percentuale del fatturato realizzato dai trasgressori negli esercizi corrispondenti ai periodi di commissione dell&#8217;infrazione, determinando i termini entro i quali si deve procedere al pagamento della sanzione. In tali circostanze l&#8217;Autorit\u00e0 ha l&#8217;obbligo di comunicare, al Ministero della salute e all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, i fatti in cui si \u00e8 accertata o si ritiene possibile la violazione in ambito amministrativo o penale della normativa vigente, da parte delle imprese o degli altri soggetti interessati;<br \/>\nh) individuare casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge, di regolamenti o di provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano, senza che siano giustificati da esigenze di interesse generale, effetti che contrastano con il corretto espletamento delle attivit\u00e0 di informazione medico-scientifica e proporre opportune modifiche alle competenti sedi istituzionali ed amministrative;<br \/>\ni) segnalare distorsioni derivanti da provvedimenti legislativi, vigenti o in fase di predisposizione, al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati;<br \/>\nl) esprimere, ove ne ravvisi la necessit\u00e0, parere sulle iniziative in materia di informazione medico-scientifica ed eventualmente pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi ritenuti pi\u00f9 adeguati in relazione alla natura e all&#8217;importanza delle situazioni rilevate;<br \/>\nm) segnalare ai Ministri interessati e al Parlamento la necessit\u00e0 di norme di adeguamento della legislazione vigente nazionale alla normativa degli altri Stati membri dell&#8217;Unione europea e dei Paesi terzi, in particolare qualora le disposizioni vigenti in tali Stati garantiscano una migliore tutela ed efficienza del settore.<\/p>\n<p>Article 3.<br \/>\n1. Sono organi dell&#8217;Autorit\u00e0:<br \/>\na) il presidente;<br \/>\nb) il direttore generale;<br \/>\nc) il consiglio direttivo;<br \/>\nd) la commissione di vigilanza;<br \/>\ne) la commissione deontologica di primo grado;<br \/>\nf) la commissione deontologica di secondo grado.<br \/>\n2. Il presidente \u00e8 il rappresentante legale dell&#8217;Autorit\u00e0, applica le sanzioni ed adotta i provvedimenti disposti dagli altri organi dell&#8217;Autorit\u00e0. E&#8217; nominato con determinazione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, resta in carica per cinque anni e non pu\u00f2 essere riconfermato.<br \/>\n3. Il direttore generale disciplina l&#8217;organizzazione interna dell&#8217;Autorit\u00e0. E&#8217; nominato per cinque anni con determinazione adottata dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo.<br \/>\n4. Il consiglio direttivo elabora e propone al presidente gli indirizzi operativi ed il programma delle attivit\u00e0 dell&#8217;autorit\u00e0. E&#8217; costituito da sette membri, di cui due rappresentanti delle regioni, due rappresentanti dell&#8217;Ordine dei medici e chirurghi, due rappresentanti dell&#8217;associazione dell&#8217;industria farmaceutica ed un rappresentante del Ministero della salute. I membri del consiglio direttivo sono nominati con determinazione del Ministro della salute, restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.<br \/>\n5. La commissione di vigilanza esercita le attivit\u00e0 di controllo e di vigilanza e predispone gli atti sanzionatori in relazione alle infrazioni accertate. E&#8217; istituita con determinazione del presidente ed i suoi membri restano in carica per cinque anni.<br \/>\n6. La commissione deontologica di primo grado stabilisce le norme relative al controllo e, sulla base dei rapporti della commissione di vigilanza, predispone le sanzioni da applicare. E&#8217; nominata con determinazione del presidente, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio direttivo, e i suoi membri restano in carica per cinque anni.<br \/>\n7. La Commissione deontologica di secondo grado disciplina le attivit\u00e0 amministrative e di contenzioso connesse con i procedimenti riguardanti le sanzioni, i ricorsi e le relative istruttorie. E&#8217; nominata con determinazione del presidente, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio direttivo ed i suoi membri restano in carica per cinque anni. Fanno parte della commissione tre membri scelti tra i magistrati della magistratura ordinaria o amministrativa.<\/p>\n<p>Article 4.<br \/>\n1. L&#8217;Autorit\u00e0 ha diritto di corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche e con gli enti di diritto pubblico, potendo richiedere notizie ed informazioni sulle infrazioni commesse, nonch\u00e9 la collaborazione per l&#8217;adempimento delle sue attivit\u00e0.<br \/>\n2. L&#8217;Autorit\u00e0 delibera le norme sulla sua organizzazione ed il suo funzionamento e stabilisce il trattamento giuridico ed economico del personale secondo le norme vigenti in materia.<br \/>\n3. L&#8217;Autorit\u00e0 gestisce autonomamente le spese relative alla gestione e al funzionamento nel rispetto delle norme vigenti sulla contabilit\u00e0 degli enti pubblici, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, iscritto, in un&#8217;unica unit\u00e0 previsionale di base, nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.<br \/>\n4. Il rendiconto della gestione finanziaria \u00e8 soggetto al controllo della Corte dei conti; il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.<br \/>\n5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono determinate le indennit\u00e0 spettanti al presidente, al direttore generale ed ai membri degli organi dell&#8217;Autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Article 5.<br \/>\n1. L&#8217;Autorit\u00e0 procede d&#8217;ufficio o su richiesta del Ministro della salute ad indagini conoscitive, anche in ambito internazionale, di natura generale nei settori coinvolti nell&#8217;attivit\u00e0 di informazione medico-scientifica.<br \/>\n2. L&#8217;Autorit\u00e0 procede ad istruttorie per verificare l&#8217;esistenza di infrazioni di carattere normativo, amministrativo o deontologico in materia di informazione medico-scientifica, sia in base ad elementi comunque posseduti, sia in base a quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, comprese le associazioni rappresentative dei consumatori.<\/p>\n<p>Article 6.<br \/>\n1. La costituzione della pianta organica del personale dell&#8217;Autorit\u00e0 \u00e8 effettuata dal consiglio direttivo, con deliberazione del presidente.<br \/>\n2. L&#8217;Autorit\u00e0 pu\u00f2 assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, e pu\u00f2, altres\u00ec avvalersi, se necessario, di esperti per consulenze su specifici temi e problemi.<br \/>\nArticle 7.<br \/>\nEntro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, adotta il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.<\/p>\n<p>Article 8.<br \/>\n1. All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell&#8217;ambito dell&#8217;unit\u00e0 previsionale di base di parte corrente &#8220;Fondo speciale&#8221; dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2002 allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della salute.<br \/>\n2. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p>Article 9.<br \/>\n1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1652 PROPOSTA DI LEGGE d&#8217;iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI Istituzione dell&#8217;Autorit\u00e0 garante dell&#8217;informazione medico-scientifica Presentata il 25 settembre 2001 XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1652 Onorevoli Colleghi! &#8211; Si sono ormai determinate le condizioni per intervenire attraverso un provvedimento legislativo nel settore dell&#8217;informazione medico-scientifica. 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