{"id":431,"date":"2014-05-14T17:01:07","date_gmt":"2014-05-14T15:01:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?page_id=431"},"modified":"2014-05-27T16:48:34","modified_gmt":"2014-05-27T14:48:34","slug":"d-m-23-11-82","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/d-m-23-11-82\/","title":{"rendered":"Ministerial Decree 11-23-82"},"content":{"rendered":"<p>MINISTRY OF HEALTH<\/p>\n<p>DECRETO 23 novembre 1982.<\/p>\n<p>Disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale 23 giugno 1981, recante disciplina dell&#8217;attivit\u00e0 di informazione scientifica sui farmaci.<\/p>\n<p>THE MINISTER OF HEALTH<\/p>\n<p>Visto il proprio decreto 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 luglio 1981, con cui, ai sensi dell&#8217;art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono state dettate norme per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell&#8217;attivit\u00e0 degli informatori scientifici;<\/p>\n<p>Ritenuto opportuno, anche alla luce delle risultanze della sua prima applicazione, dettare disposizioni volte a integrare, precisare e adeguare il contenuto della normativa citata;<\/p>\n<p>Considerata, in particolare, l&#8217;opportunit\u00e0 di conferire pi\u00f9 ampia rappresentativit\u00e0 al comitato di cui all&#8217;art. 9 del decreto citato, stabilendo, al contempo, una puntuale procedura per la nomina dei suoi componenti, nonch\u00e9 di prevedere specifiche ulteriori disposizioni sull&#8217;espletamento dell&#8217;informazione scientifica sui farmaci, tenuto anche conto del parere del Consiglio di Stato intervenuto al riguardo;<\/p>\n<p>Decrees:<\/p>\n<p>Article 1.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 1 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 richiamato nelle premesse \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abL&#8217;attivit\u00e0 di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano deve ispirarsi ai principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all&#8217;esigenza del contenimento dei relativi consumi.<\/p>\n<p>Il materiale informativo inviato agli operatori sanitari e il materiale di cui si avvale l&#8217;informatore scientifico nell&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0 deve riferirsi esclusivamente ai testi degli stampati approvati dal Ministero della sanit\u00e0, alla documentazione in base alla quale \u00e8 stata concessa l&#8217;autorizzazione, alle monografie e notizie pubblicate dal Ministero della sanit\u00e0, ai sensi dell&#8217;ottavo comma del successivo art. 6.<\/p>\n<p>Il materiale informativo di cui al comma precedente deve essere comunque accompagnato dalla scheda tecnica di cui al successivo art. 4. Limitatamente alle specialit\u00e0 medicinali registrate entro il 31 dicembre 1981, in sostituzione della scheda tecnica pu\u00f2 essere impiegato, fino al 30 giugno l983, il foglio illustrativo autorizzato dal Ministero della sanit\u00e0. Il materiale informativo di cui trattasi deve corrispondere ai seguenti requisiti:<\/p>\n<p>a) i dati relativi alle caratteristiche farmacologiche e cliniche del prodotto devono essere riferiti in forma scientificamente documentata, con la citazione delle relative fonti bibliografiche. Particolare evidenza deve essere data alla parte relativa alle controindicazioni, avvertenze ed effetti collaterali, il cui testo deve essere adeguato a quello dei fogli illustrativi approvati dal Ministero della sanit\u00e0 e a quello delle monografie e notizie pubblicate ai sensi dell&#8217;ottavo comma dei successivo art. 6;<\/p>\n<p>b) i testi dovranno essere conformi (quando vi sia corrispondenza) alle pi\u00f9 accreditate monografie internazionali sui farmaci (rapporti O.M.S., P.D.R. e monografie sui generici F.D.A.);<\/p>\n<p>c) i testi non devono riportare alcun elemento grafico (disegni, schemi, figure, ecc.) o enunciativo (titoli, dichiarazioni, slogans), che non sia strettamente aderente al contenuto tecnico del prodotto e non corrisponda a simbolismi scientifici. Dovranno in ogni caso essere evitate allegorie dettate da intenti promozionali..<\/p>\n<p>Article 2.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 2 del citato decreto ministeriale 23 giugno 1981 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abNon \u00e8 consentito pubblicare testi di informazione scientifica relativa a farmaci su pubblicazioni che non abbiano esclusivo carattere tecnico-scientifico.<\/p>\n<p>Fatto salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, le disposizioni di cui all&#8217;articolo precedente si applicano anche al materiale informativo inserito nelle pubblicazioni o riviste scientifiche;<\/p>\n<p>Quando il solo scopo dell&#8217;inserzione \u00e8 quello di richiamare il nome di una specialit\u00e0 medicinale, devono essere riportate le seguenti indicazioni:<\/p>\n<p>1) nome della specialit\u00e0. Deve essere utilizzata la denominazione comune internazionale raccomandata dall&#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u00e0, ogni qualvolta essa esista. Tale denominazione comune deve essere indicata immediatamente dopo il nome di fantasia e deve essere altrettanto leggibile;<\/p>\n<p>2) nome del responsabile dell&#8217;immissione in commercio e, eventualmente, del fabbricante.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ipotesi prevista dal comma precedente possono essere aggiunte soltanto indicazioni relative alle confezioni autorizzate e alla posizione del prodotto nell&#8217;ambito della disciplina del prontuario terapeutico nazionale\u00bb.<\/p>\n<p>Article 3<\/p>\n<p>Il primo comma dell&#8217;art. 3 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 \u00e8 cos\u00ec modificato:<\/p>\n<p>\u00abIl materiale comunque utilizzato per l&#8217;informazione scientifica delle specialit\u00e0 medicinali, compresa la scheda tecnica di cui al successivo art. 4, deve essere trasmesso in copia al Ministero della sanit\u00e0 &#8211; Direzione generale del servizio farmaceutico, prima del suo invio, consegna o illustrazione alle persone autorizzate a prescrivere, fornire o somministrare medicamenti\u00bb.<\/p>\n<p>Article 4.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 4 del citato decreto ministeriale 23 giugno 1981 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abLa scheda tecnica che, ai sensi del precedente art. 1, terzo comma, deve accompagnare il materiale informativo, deve contenere, nell&#8217;ordine, i seguenti elementi:<\/p>\n<p>1) name of the specialty;<\/p>\n<p>2) denominazione comune internazionale di ciascun principio attivo, raccomandata dall&#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u00e0;<\/p>\n<p>3) dati farmacologici: propriet\u00e0 farmacologiche e tossicologiche, destino del medicinale (farmacocinetica);<\/p>\n<p>4) clinical information:<\/p>\n<p>4.1) therapeutic indications;<\/p>\n<p>4.2) contraindications;<\/p>\n<p>4.3) side effects (frequency and severity);<\/p>\n<p>4.4) particolari precauzioni d&#8217;uso (in caso di gravidanza, allattamento, ecc.);<\/p>\n<p>4.5) avvertenze (rischio di assuefazione, di dipendenza, ecc);<\/p>\n<p>4.6) interazioni medicamentose e incompatibilit\u00e0;<\/p>\n<p>4.7) dosage and method of administration;<\/p>\n<p>4.8) dosage (symptoms, emergency measures, antidotes);<\/p>\n<p>5) pharmaceutical information:<\/p>\n<p>5.1) qualitative and quantitative composition of active ingredients;<\/p>\n<p>5.2) excipients;<\/p>\n<p>5.3) pharmaceutical forms and related prices;<\/p>\n<p>5.4) name or company name and domicile or registered office of the manufacturer.<\/p>\n<p>Una bozza di scheda tecnica deve essere presentata ai competenti uffici unitamente alla domanda di autorizzazione all&#8217;immissione in commercio di ciascuna specialit\u00e0 medicinale\u00bb.<\/p>\n<p>Article 5.<\/p>\n<p>L&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 6 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abIl Ministero della sanit\u00e0 cura la pubblicazione nel &#8220;Bollettino di informazione sui farrnaci&#8221;, distribuito ai sanitari e agli informatori scientifici, di monografie e notizie utili ad assicurare la corretta prescrizione e utilizzazione dei medicinali da parte dei sanitari, con particolare riferimento alle informazioni che, destinate esclusivamente ai sanitari, non sono riferite nei fogli illustrativi acclusi alle confezioni dei prodotti\u00bb.<\/p>\n<p>Article 6.<\/p>\n<p>Al decreto ministeriale 23 giugno 1981 \u00e8 aggiunto il seguente art. 6-bis:<\/p>\n<p>\u00abL&#8217;informazione scientifica sui farmaci compete alle aziende titolari della registrazione delle specialit\u00e0 medicinali e, in caso di prodotti provenienti dall&#8217;estero, anche alle aziende che le rappresentano in Italia, ai sensi dell&#8217;art. 29 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.<\/p>\n<p>La mera attuazione della informazione scientifica su una specialit\u00e0 medicinale pu\u00f2 essere affidata all&#8217;azienda che, dagli atti ufficialmente acquisiti, risulti concessionaria per la vendita del prodotto su tutto il territorio nazionale e che sia comunque titolare di autorizzazione alla produzione di specialit\u00e0 medicinali, fermi restando gli obblighi e la responsabilit\u00e0 dell&#8217;azienda titolare della registrazione in ordine all&#8217;attivit\u00e0 di informazione svolta dall&#8217;azienda concessionaria\u00bb.<\/p>\n<p>Article 7.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 7 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abI campioni possono essere rimessi solo alle persone autorizzate a prescrivere medicinali, al fine di far conoscere le caratteristiche del medicamento e la relativa preparazione nella sua veste prescrittiva.<\/p>\n<p>Il campione deve essere assolutamente identico alla specialit\u00e0 medicinale, ma pu\u00f2 presentarsi in confezione ridotta, per dimensione o contenuto, rispetto a quella autorizzata, purch\u00e9 terapeuticamente idonea.<\/p>\n<p>Sull&#8217;etichetta esterna, su quella interna &#8211; tranne che nel caso di evidenti difficolt\u00e0 tecniche &#8211; e, infine, in modo indelebile, sulla fustella o bollino indicante il prezzo, deve essere riportata l&#8217;indicazione &#8220;campione gratuito &#8211; vietata la vendita&#8221; o altra analoga espressione.<\/p>\n<p>Dopo due anni dalla data di rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio o da quella di inclusione della specialit\u00e0 medicinale nel prontuario terapeutico nazionale, i campioni possono essere rimessi solo su richiesta scritta del destinatario, datata e firmata dallo stesso su proprio ricettario. Se la specialit\u00e0 medicinale viene immessa nel ciclo di distribuzione a distanza di tempo dal momento della registrazione, la data di decorrenza del biennio \u00e8 considerata quella dell&#8217;effettivo inizio della commercializzazione, a condizione che l&#8217;azienda interessata comunichi al Ministero della sanit\u00e0, in occasione del rilascio del decreto di registrazione, che intende rinviare l&#8217;immissione in commercio del prodotto e successivamente preannunci con un anticipo di trenta giorni, la data dell&#8217;effettivo inizio della commercializzazione.<\/p>\n<p>Le autorizzazioni di diverse concentrazioni di principi attivi e di nuove forme farmaceutiche di una specialit\u00e0 medicinale registrata, non comportanti diversa via di somministrazione, che non si presentino realmente innovative, a giudizio del Ministero della sanit\u00e0, le autorizzazioni di nuove confezioni, le autorizzazioni di modifiche di eccipienti, di denominazione del prodotto, di ragione sociale dell&#8217;azienda titolare e, in genere, di elementi non particolarmente rilevanti sotto il profilo terapeutico non esonerano dall&#8217;osservanza della condizione di cui al comma precedente.<\/p>\n<p>La prescrizione di cui al precedente secondo comma e l&#8217;obbligo della richiesta scritta non si applicano alle preparazioni farmaceutiche destinate alla sperimentazione clinica effettuata negli istituti universitari e negli ospedali. In tali casi, peraltro, i campioni dovranno comunque essere forniti tramite la farmacia ospedaliera\u00bb.<\/p>\n<p>Article 8.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 9 del menzionato decreto ministeriale 23 giugno 1981 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abAl fine di predisporre i programmi di cui al quarto comma dell&#8217;art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonch\u00e9 di stabilire i criteri che il Ministero deve seguire nel fornire indicazioni ed orientamenti per i corsi di formazione e aggiornamento di cui al settimo comma del precedente art. 6, \u00e8 costituito presso il Ministero della sanit\u00e0 un apposito comitato composto da:<\/p>\n<p>il direttore generale del servizio farmaceutico, presidente;<\/p>\n<p>un medico designato dalla Federazione nazionale ordini dei medici;<\/p>\n<p>un farmacista designato dalla Federazione ordini farmacisti italiani;<\/p>\n<p>un chimico designato dal Consiglio nazionale dei chimici; |<\/p>\n<p>un biologo designato dall&#8217;Ordine nazionale dei biologi;<\/p>\n<p>three officials of the Ministry of Health with a qualification no lower than top manager;<\/p>\n<p>three researchers from the Higher Institute of Health;<\/p>\n<p>cinque esperti designati dal Ministro della sanit\u00e0 tra docenti universitari di discipline biomediche o chimico-farmaceutiche o economico-sanitarie o statistico sanitarie;<\/p>\n<p>cinque esperti designati dalle regioni;<\/p>\n<p>tre informatori scientifici designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dell&#8217;industria farmaceutica;<\/p>\n<p>three experts designated by the pharmaceutical industry trade association.<\/p>\n<p>Gli esperti designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono scelti dal Ministro della sanit\u00e0. A tal fine ciascuna regione, eccettuata la regione Trentino Alto Adige, e ciascuna provincia autonoma designa un esperto entro trenta giorni dalla specifica richiesta ministeriale. Nello stesso termine gli organismi rappresentativi di cui al comma precedente designano i propri esperti. Allo scadere del termine il Ministro della sanit\u00e0 provvede alle nomine, anche in caso di mancata designazione da parte delle regioni e degli altri organismi competenti.<\/p>\n<p>Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanit\u00e0.<\/p>\n<p>Il comitato \u00e8 rinnovato ogni tre anni; i componenti possono essere riconfermati.<\/p>\n<p>Ai componenti del comitato e al segretario non sar\u00e0 corrisposto il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.<\/p>\n<p>Agli effetti del trattamento economico di missione gli estranei all&#8217;Amministrazione dello Stato sono equiparati a primi dirigenti.<\/p>\n<p>La relativa spesa verr\u00e0 imputata al cap. 1093 dello stato di previsione del Ministero della sanit\u00e0.<\/p>\n<p>Tenuto conto delle deliberazioni del comitato e sentito il Consiglio sanitario nazionale, il Ministero della sanit\u00e0 provvede ad impartire disposizioni particolari cui le aziende farmaceutiche devono attenersi nell&#8217;esercizio della loro attivit\u00e0 informativa, e coordina l&#8217;attivit\u00e0 di informazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale\u00bb.<\/p>\n<p>Article 9.<\/p>\n<p>Il presente decreto sar\u00e0 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<p>Roma, add\u00ec 23 novembre 1982<\/p>\n<p>Il Ministro: ALTISSIMO<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MINISTERO DELLA SANITA&#8217; DECRETO 23 novembre 1982. 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