{"id":463,"date":"2014-05-15T10:45:29","date_gmt":"2014-05-15T08:45:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?page_id=463"},"modified":"2014-05-27T17:00:14","modified_gmt":"2014-05-27T15:00:14","slug":"legge-15-06-02-n-112","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/legge-15-06-02-n-112\/","title":{"rendered":"Law 15-06-02 n. 112"},"content":{"rendered":"<p>LEGGE 15 giugno 2002, n. 112<br \/>\nConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture. (GU n. 139 del 15-6-2002)<br \/>\ntesto in vigore dal: 16-6-2002<br \/>\nThe Chamber of Deputies and the Senate of the Republic have approved;<br \/>\nTHE PRESIDENT OF THE REPUBLIC<\/p>\n<p>Promulga<br \/>\nthe following law:<br \/>\nArticle 1.<br \/>\n1. Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, dempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, \u00e8 convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.<br \/>\n2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<br \/>\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<br \/>\nData a Roma, addi&#8217; 15 giugno 2002<br \/>\nCIAMPI<br \/>\nBerlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br \/>\nTremonti, Ministro dell&#8217;economia e delle finanze<br \/>\nVisto, il Guardasigilli: Castelli<br \/>\nAvvertenza:<br \/>\nIl decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e&#8217; stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &#8211; serie generale &#8211; n. 80 del 17 aprile 2002.<br \/>\nA norma dell&#8217;art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attivit\u00e0 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.<\/p>\n<p>ALLEGATI 1<\/p>\n<p>LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2657):<br \/>\nPresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell&#8217;economia e delle finanze (Tremonti) il 17 aprile 2002.<br \/>\nAssegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 17 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e per le questioni regionali.Esaminato dalle commissioni riunite il 22, 23, 24, aprile; 7, 8 e 9 maggio 2002.<br \/>\nEsaminato in aula il 7, 10, 14, 15 maggio 2002 e approvato il 16 maggio 2002.<br \/>\nSenato della Repubblica (atto n. 1425):<br \/>\nAssegnato alle Commissioni riunite 5a (Bilancio) e 6a (Finanze), in sede referente il 23 maggio 2002 con pareri delle commissioni la, 2a, 7a 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a Giunta per gli affari delle Comunita&#8217; europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.<br \/>\nEsaminato dalla la commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull&#8217;esistenza dei presupposti di costituzionalita&#8217; il 28 maggio 2002.<br \/>\nEsaminato dalle commissioni riunite il 29, 30 maggio; 4 e 5 giugno 2002.<br \/>\nEsaminato in aula il 5, 11 e 12 giugno 2002 e approvato il 13 giugno 2002.<\/p>\n<p>MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63<br \/>\nAll&#8217;articolo 1:<br \/>\nal comma 2, dopo le parole: &#8220;non tributaria&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, anche degli enti territoriali,&#8221;.<br \/>\nAll&#8217;articolo 2:<br \/>\nal comma 1, alinea, le parole: &#8220;regolamento emanato con&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;regolamento di cui al&#8221;;<br \/>\nal comma 1, capoverso 1, le parole: &#8220;testo unico delle imposte sui redditi, approvato con&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;testo unico delle imposte sui redditi, di cui al&#8221;<br \/>\nAll&#8217;articolo 3:<br \/>\nal comma 1, dopo le parole: &#8220;\u00e8 ridotto&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, fino al 31 dicembre 2002,&#8221;;<br \/>\nal comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: &#8220;nonch\u00e9 i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell&#8217;allegato 2 al decreto del Ministro della sanit\u00e0 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale<br \/>\nn. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e&#8217; inferiore a cinque euro&#8221;;<br \/>\nal comma 3, le parole: &#8220;in Italia o&#8221; sono soppresse;<br \/>\nal comma 4, dopo la parola: &#8220;riunioni&#8221; sono inserite le seguenti &#8220;di cui al comma 3 &#8220;;<br \/>\nal comma 5, le parole: &#8220;il 8 per cento&#8221; sono sostituite dalle seguenti&#8221; 1&#8217;8 per cento&#8221;;<br \/>\nal comma 6, dopo la parola: &#8220;riunioni&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;di cui al comma 3&#8221;;<br \/>\nal comma 8, primo periodo, le parole da: &#8220;ad un anno nel 2002&#8221; fino a: &#8220;2003&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004&#8221;;<br \/>\ndopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:<br \/>\n&#8220;8-bis. E&#8217; consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l&#8217;esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all&#8217;articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonch\u00e9 all&#8217;articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall&#8217;articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attivita&#8217; produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.<br \/>\n8-ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l&#8217;esportazione verso<br \/>\nPaesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l&#8217;eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita&#8217; alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.<br \/>\n8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivit\u00e0 produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis &#8220;;<br \/>\nal comma 9, primo periodo, dopo la parola: &#8220;farmaci&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, ad esclusione di quelli di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,&#8221; e. dopo le parole: &#8220;di pubblicit\u00e0,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;dopo l&#8217;indicazione del marchio,&#8221;; al secondo periodo le parole: &#8220;non superiore all&#8217;80 per cento di quello&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;uguale a quello&#8221;; dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: &#8220;9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell&#8217;azienda, al presidente della regione e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell&#8217;azienda d\u00e0 comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.<br \/>\n9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilit\u00e0, con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto \u00e8 allegata una relazionetecnica, verificata dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonch\u00e9, in particolare, rispetto a quelli definiti nell&#8217;accordo tra Governo, regioni e province autonome dell&#8217;8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Lerciale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione&#8221;. Dopo l&#8217;articolo 4, \u00e8 inserito il seguente;<br \/>\n&#8220;Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria).<br \/>\n1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte,in conformit\u00e0 all&#8217;accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito 1&#8217;8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:<br \/>\na) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l&#8217;anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l&#8217;anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato;<br \/>\nb) per l&#8217;importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all&#8217;anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.<br \/>\n2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:<br \/>\na) l&#8217;importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell&#8217;azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l&#8217;assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;<br \/>\nb) l&#8217;importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell&#8217;azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformit\u00e0 all&#8217;accordo di cui al comma 1.<br \/>\n3. Le regioni Valle d&#8217;Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all&#8217;articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.<br \/>\n4. Le disponibilit\u00e0 finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:<br \/>\na) per l&#8217;anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;<br \/>\nb) per l&#8217;anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.<br \/>\n5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell&#8217;economia edelle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche&#8217; la completa utilizzazione di dette quote.<br \/>\n6. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze \u00e8 autorizzato:<br \/>\na) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l&#8217;anno 2000 e&#8217;subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell&#8217;avvenuta assunzione deiprovvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l&#8217;anno 2001, \u00e8 subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell&#8217;accordo di cui al comma 1;<br \/>\nb) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l&#8217;importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo e&#8217; erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell&#8217;azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;<br \/>\nc) ad erogare alla regione Lazio 1&#8242; intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell&#8217;azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.<br \/>\n7. Qualora l&#8217;erogazione dell&#8217;acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l&#8217;eccedenza \u00e8 posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalit\u00e0 del presente decreto.<br \/>\n8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall&#8217;attuazione dei commi da 1 a 7, pari acomplessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell&#8217;ambito dell&#8217;unita&#8217; previsionale di base di conto capitale &#8220;Fondo speciale&#8221; dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br \/>\n9. 1 residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma e dell&#8217;articolo 11, comma1, del decreto-legge 19 Settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d&#8217;investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d&#8217;investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unita&#8217; sanitarie locali ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatone delle soppresse unita&#8217; sanitarie locali.<br \/>\n10. Per le attivit\u00e0 di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e&#8217; istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che pu\u00f2 articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale \u00e8 incardinata la segreteria dell&#8217;organo collegiale, e il direttore dell&#8217;Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione \u00e8 data attuazionecon decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione&#8221;.<br \/>\nAll&#8217;articolo 5:<br \/>\nal comma 1, l&#8217;ultimo periodo e&#8217; sostituito dai seguenti:<br \/>\n&#8220;Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n.<br \/>\n153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione:<br \/>\na) della loro particolare operativit\u00e0, inclusa la possibilit\u00e0 di partecipare al capitale della Bancad&#8217;Italia;<br \/>\nb)della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime<br \/>\ndi requisiti di professionalit\u00e0, di onorabilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0;<br \/>\nc) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti;<br \/>\nd) della facolt\u00e0 di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto;<br \/>\ne) dei vincoli di economicit\u00e0 della gestione e di separazione patrimoniale;<br \/>\nf) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti;<br \/>\ng) delle speciali norme in materia di contabilit\u00e0 e di vigilanza;<br \/>\nh) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione: di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153&#8221;.<br \/>\nAll&#8217;articolo 6:<br \/>\nal comma 6, le parole: &#8220;testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al&#8221;.<br \/>\nAll&#8217;articolo 7:<br \/>\nal comma 1, dopo le parole: &#8220;alienazione del patrimonio dello Stato&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;e nel rispetto dei requisiti e delle finalit\u00e0 propri dei beni pubblici&#8221;;<br \/>\nal comma 2, le parole: &#8220;1.000.000 euro&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;1.000.000 di euro&#8221;;<br \/>\nal comma 3, secondo periodo, le parole da: &#8220;esclusivamente&#8221; fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: &#8220;ad altre societa&#8217; di cui il Ministero detenga direttamente l&#8217;intero capitale sociale&#8221;;<br \/>\nal comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: &#8220;, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima&#8221;;<br \/>\nal comma 10, primo periodo, le parole: &#8220;per legge&#8221; sono soppresse; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: &#8220;, escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19&#8221;;<br \/>\ndopo il comma 10, e&#8217; inserito il seguente: &#8220;10-bis. Il comma 4 dell&#8217;articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, con uno o piu&#8217; decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali a decorrere dal 1 gennaio dell&#8217;anno successivo, e&#8217; dovuto un canone d&#8217;uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi&#8221;;<br \/>\nal comma 12, dopo la parola: &#8220;trasferiti&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;esclusivamente a titolo oneroso&#8221;;<br \/>\ndopo il comma 12, e&#8217; aggiunto il seguente: &#8220;12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale,della Patrimonio dello Stato S.p.a. \u00e8 allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.&#8221;.<br \/>\nAll&#8217;articolo 8:<br \/>\nal comma 1, secondo periodo, le parole da: &#8220;e pu\u00f2&#8221; fino alla fine del periodo sono soppresse; al terzo periodo, dopo le parole: &#8220;Ministro dell&#8217;economia e delle finanze&#8221; sono aggiunte le seguenti: &#8220;e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalit\u00e0 di interesse pubblico della Cassa stessa&#8221;; al comma 2, le parole: &#8220;\u00e8 disposta&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;pu\u00f2 essere disposta&#8221; ed \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;Tale garanzia e&#8217; elencata nell&#8217;allegato allo stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze di cui all&#8217;articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 &#8220;;<br \/>\nal comma 3, primo periodo, lettera al, dopo le parole: &#8220;grandi opere pubbliche&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, purche&#8217; suscettibili di utilizzazione economica&#8221;; al terzo periodo, dopo le parole: &#8220;assumere partecipazioni,&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;che non dovranno essere di maggioranza ne comunque di controllo ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del codice civile,&#8221;; dopo il terzo periodo, \u00e8 inserito il seguente: &#8220;Per lo svolgimento di tali attivit\u00e0 la societ\u00e0 pu\u00f2 altres\u00ec acquisire quote azionarie di societ\u00e0 gi\u00e0 partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture&#8221;;<br \/>\nal comma 4, secondo periodo, dopo le parole: &#8220;I finanziamenti di cui al comma 3&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;, lettera a),&#8221;; dopo il secondo periodo e&#8217; inserito il seguente: &#8220;I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico&#8221;; al nono periodo, le parole: &#8220;al comma 10 dell&#8217;articolo 7&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;ai commi 10 e 12 dell&#8217;articolo 7&#8221;; dopo il nono periodo e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti&#8221;; all&#8217;ultimo periodo, le parole: &#8220;testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al&#8221;;<br \/>\nal comma 5, secondo periodo, le parole: &#8220;testo unico delle disposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, approvato con&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al&#8221;; il quarto periodo e&#8217; sostituito dai seguenti: &#8220;Alla societ\u00e0 si applicano il comma 2 dell&#8217;articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell&#8217;articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonch\u00e9 le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societ\u00e0 si iscrive nell&#8217;elenco speciale di cui all&#8217;articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d&#8217;Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societ\u00e0 e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell&#8217;economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti, della societ\u00e0 in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d&#8217;Italia&#8221;; il quinto periodo e&#8217; soppresso; al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: &#8220;decreto del Presidente della Repubblica&#8221; la parola: &#8220;del&#8221; \u00e8 soppressa; dopo il comma 12 \u00e8 aggiunto il seguente: &#8220;12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture&#8221;.<br \/>\nAll&#8217;articolo 9:<br \/>\ndopo il comma 1, sono inseriti i seguenti; &#8220;1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956,<br \/>\nn. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:<br \/>\na) i loro immobili possono essere alienati con le modalit\u00e0 previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma<br \/>\nderivata e derivante dalla liquidazione sono versati all&#8217;entrata del bilancio dello Stato;<br \/>\nb) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del<br \/>\n1956 e&#8217; destinato prioritariamente ad altre attivit\u00e0 istituzionali del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze;<br \/>\nc) ferma restando la titolarit\u00e0, in capo al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonch\u00e9 del contenzioso pu\u00f2 essere da questo affidata ad una societ\u00e0, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilit\u00e0 generale dello Stato. La societ\u00e0 si avvale dell&#8217;assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalit\u00e0 con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. La societ\u00e0 esercita ogni potere finora attribuito all&#8217;Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.<br \/>\nSulla base di criteri di efficacia ed economicit\u00e0 e al fine di eliminare il contenziosopendente, evitando l&#8217;instaurazione di nuove cause, la societ\u00e0 pu\u00f2 compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la societ\u00e0 pu\u00f2 chiedere il parere all&#8217;Avvocatura dello Stato. La societ\u00e0 pu\u00f2 anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dai terzo comma dell&#8217;articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla societ\u00e0, i profili contabili del rapporto, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di rendicontazione e di controllo.<br \/>\n1-ter. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e&#8217; comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passivit\u00e0 nei limiti dell&#8217;attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della societ\u00e0 di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l&#8217;Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1- bis.<br \/>\n1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.<br \/>\n1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:<br \/>\na) il secondo comma dell&#8217;articolo 14;<br \/>\nb) l&#8217;articolo 15.<br \/>\n1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell&#8217;ambito dell&#8217;unit\u00e0 previsionale di base di parte corrente &#8220;Fondo speciale&#8221; dello di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze per l&#8217;anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l&#8217;accantonamento relativo al Ministero medesimo&#8221;;<br \/>\nal comma 2, le parole: &#8220;interamente controllate&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;interamentepossedute, direttamente oindirettamente,&#8221;;<br \/>\ndopo il comma 4, \u00e8 inserito il seguente: &#8220;4-bis.<br \/>\nAll&#8217;articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 5, dopo il secondo periodo, \u00e8 inserito il seguente: &#8220;La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unit\u00e0 immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unit\u00e0&#8221;;<br \/>\nb) dopo il comma 7, \u00e8 inserito il seguente: &#8220;7-bis. Ai conduttori delle unit\u00e0 immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell&#8217;ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all&#8217;acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unit\u00e0 facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto \u00e8 quello risultante all&#8217;esito della procedura competitiva. Le modalit\u00e0 ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1&#8221;; al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: &#8220;decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58&#8221;.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEGGE 15 giugno 2002, n. 112 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture. 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