{"id":1203,"date":"2014-07-14T20:42:50","date_gmt":"2014-07-14T18:42:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=1203"},"modified":"2014-07-14T20:42:50","modified_gmt":"2014-07-14T18:42:50","slug":"trieste-informatrice-scientifica-ok-a-7-mesi-di-maternita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/trieste-informatrice-scientifica-ok-a-7-mesi-di-maternita\/","title":{"rendered":"Trieste. Scientific informant, ok on 7 months of maternity leave"},"content":{"rendered":"<p><i>Il Tar riconosce a una mamma il diritto di restare a casa per il periodo massimo consentito: il suo rientra tra i lavori \u00abpericolosi, faticosi e insalubri\u00bb. \u00abIl lavoro dell\u2019informatore scientifico si svolge negli studi medici e nei reparti ospedalieri, in luoghi cio\u00e8 ove il contatto e il contagio con fattori nocivi di ordine biologico sussiste\u00bb\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/i><\/p>\n<p><b><i>di Piero Rauber 14 luglio 2014 \u2013 <span style=\"color: #0000ff;\"><a title=\"Il Piccolo\" href=\"http:\/\/ilpiccolo.gelocal.it\/trieste\/cronaca\/2014\/07\/14\/news\/informatrice-scientifica-ok-a-7-mesi-di-maternita-1.9590971\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Il Piccolo<\/span><\/a> <\/span><\/i><\/b><i><\/i><\/p>\n<p>Una neomamma che fa la \u201crappresentante\u201d di medicine, e deve per questo frequentare ambulatori e ospedali, secondo il Tribunale amministrativo ha il diritto di restare a casa, continuando a beneficiare della relativa indennit\u00e0 di maternit\u00e0, per sette mesi dopo la nascita del bambino, ovvero il lasso di tempo post-parto pi\u00f9 lungo che la legge consenta nei soli casi dei cosiddetti \u00ablavori pericolosi, faticosi e insalubri\u00bb. Motivo: non v\u2019\u00e8 certezza che non respiri in un ambiente o non entri in contatto con cose o persone che potrebbero farle contrarre qualche malattia o farle assorbire qualche sostanza in grado di danneggiare la salute sua e del bimbo che, presumibilmente, allatta.<\/p>\n<p>\u00c8 destinata a fare, come si suol dire, giurisprudenza, a costituirne insomma un precedente, la sentenza emessa di recente dai giudici del Tar di casa nostra che d\u00e0 torto alla Scharper Spa, la societ\u00e0 farmaceutica internazionale che aveva presentato un paio d\u2019anni fa ricorso contro un provvedimento firmato dalla Direzione territoriale di Trieste del Ministero del Lavoro. Tale atto, ora dunque confermato per via giudiziaria, aveva autorizzato un\u2019informatrice scientifica della stessa Scharper &#8211; la triestina M.V., rappresentata davanti al Tar dall\u2019avvocato Alessandra Dapas &#8211; ad astenersi appunto dal lavoro fino al settimo mese successivo al parto. La Direzione del Lavoro &#8211; si legge nella sentenza del Tar &#8211; aveva assunto una simile decisione dopo aver chiesto un apposito \u00abparere\u00bb all\u2019Azienda sanitaria, che \u00abper ben due volte si \u00e8 espressa nel senso che tale tipologia di attivit\u00e0, in quanto destinata ad essere esercitata in studi medici e\/o in reparti ospedalieri, determina la possibile esposizione della puerpera a rischio biologico, con ipotizzabili conseguenze negative anche a carico della prole\u00bb.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 farmaceutica aveva deciso di impugnare il provvedimento della \u201cfiliale\u201d ministeriale triestina, obiettando come quello dell\u2019informatore scientifico \u00abnon possa essere considerato un lavoro pericoloso, insalubre o faticoso, per il quale operi la tutela normativa invocata dalla lavoratrice\u00bb, in quanto \u00abal di fuori delle ipotesi tassativamente fissate\u00bb dalla normativa stessa, e avanzando pure richiesta di \u00abrisarcimento\u00bb alla Direzione del Lavoro poich\u00e9 firmataria di una decisione \u00ablesiva del proprio interesse economico, dovendo corrispondere l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 per sette mesi, anzich\u00e9 per tre, e del proprio interesse produttivo, dovendo riorganizzare la propria rete di informatori scientifici\u00bb. Eppure &#8211; la replica del legale di M.V. &#8211; \u00abil datore di lavoro viene tenuto indenne dall\u2019Inps delle somme erogate, e comunque non avrebbe potuto contare sulla prestazione della lavoratrice che aveva in precedenza fatto domanda di astensione facoltativa dal lavoro (con decurtazione consenziente dell\u2019assegno,<i> ed<\/i>) per il medesimo periodo\u00bb.<\/p>\n<p>Schermaglie a parte, secondo il Tar \u00abil combinato disposto\u00bb degli articoli del Decreto legislativo del 2001 che regola la materia dice che \u00abla lavoratrice-madre pu\u00f2 essere dispensata dal lavoro per un periodo massimo di sette mesi successivi al parto quando, tra l\u2019altro, le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. La formula, volutamente elastica perch\u00e9 diretta a tutelare diritti costituzionalmente riconosciuti quali quello alla maternit\u00e0 in costanza del rapporto di lavoro e quello alla salute della puerpera e della prole, non pu\u00f2 essere ricondotta entro il perimetro delle elencazioni. Spetta all\u2019amministrazione, nell\u2019esercizio del proprio potere discrezionale, valutare se le condizioni ambientali e di lavoro siano tali da porre in pericolo la salute della puerpera o pregiudicare il pieno svolgimento dei compiti parentali\u00bb. Morale: davanti alla decisione della Direzione del Lavoro e al doppio parere della \u00abStruttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Ass 1, organo dotato di adeguata competenza tecnica\u00bb &#8211; secondo cui \u00abvi erano rischi per il puerperio in considerazione della circostanza che il lavoro dell\u2019informatore scientifico si svolge negli studi medici e nei reparti ospedalieri, in luoghi cio\u00e8 ove il contatto e il contagio con fattori nocivi di ordine biologico sussiste\u00bb &#8211; il Tar \u00abreputa il provvedimento qui impugnato non suscettibile di censura, sostenuto da motivazione sufficientemente ragionevole e logica\u00bb.<\/p>\n<p>@PierRaub<\/p>\n<p>TO<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tar riconosce a una mamma il diritto di restare a casa per il periodo massimo consentito: il suo rientra tra i lavori \u00abpericolosi, faticosi e insalubri\u00bb. \u00abIl lavoro dell\u2019informatore scientifico si svolge negli studi medici e nei reparti ospedalieri, in luoghi cio\u00e8 ove il contatto e il contagio con fattori nocivi di ordine biologico &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":1206,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,16],"tags":[21,41],"class_list":["post-1203","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","category-primo-piano","tag-informatori-scientifici","tag-leggisentenze"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1203"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1203\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1206"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}