{"id":12478,"date":"2008-08-21T10:30:00","date_gmt":"2008-08-21T08:30:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/linterruzione-di-gravidanza-non-entra-nel-comporto\/"},"modified":"2008-08-21T10:30:00","modified_gmt":"2008-08-21T08:30:00","slug":"linterruzione-di-gravidanza-non-entra-nel-comporto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/linterruzione-di-gravidanza-non-entra-nel-comporto\/","title":{"rendered":"THE INTERRUPTION OF PREGNANCY DOES NOT ENTER THE BEHAVIOR"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;interruzione di gravidanza durante i primi 180 giorni di gestazione va considerata come malattia determinata dalla gravidanza stessa e dunque i periodi di cura non rientrano nel cosiddetto periodo di comporto. Inoltre, la certificazione dello stato di malattia pu&ograve; essere rilasciata dal medico di base, senza dover ricorrere a uno specialista del Servizio sanitario nazionale. Sono i due chiarimenti forniti dal ministero del lavoro con l&#8217;interpello n. 32\/2008 al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in merito all&#8217;applicabilit&agrave; anche all&#8217;interruzione di gravidanza entro il 180&deg; giorno dal suo inizio della tutela prevista dall&#8217;articolo 20 del dpr n. 1026\/1976 in base al quale &laquo;non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza&raquo;. Dopo aver premesso che ai sensi dell&#8217;articolo 19 del dlgs 151\/2001 (il Testo unico per la tutela della maternit&agrave;) l&#8217;interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, &egrave; considerata a tutti gli effetti come malattia, il ministero richiama un suo precedente interpello del 16 novembre 2006 nel quale &egrave; stato precisato che il periodo di malattia connesso al puerperio non incide, indipendentemente dalla durata, sul computo del periodo di comporto. Dalla ricostruzione della normativa vigente e dalle disposizioni applicative conseguenti (in particolare, le circolari Inps 139\/2002 e Inail 48\/1993 e 51\/2001), precisa ora il ministero, &laquo;emerge con evidente chiarezza che l&#8217;interruzione di gravidanza nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 194\/1978 &egrave; qualificata come malattia. Inoltre, poich&eacute; la stessa interruzione di gravidanza, avvenuta entro il 180&deg; giorno dall&#8217;inizio della gestazione, &egrave; qualificata altres&igrave; come aborto, ai sensi dell&#8217;art 12 del dpr n. 1026\/1976, appare legittimo e in assenza di disposizioni contrarie operare una interpretazione sistematica delle norme citate e considerare l&#8217;aborto come malattia e nella specie &laquo;malattia determinata da gravidanza&raquo;, stante la connessione naturale tra i due eventi (gravidanza e aborto)&raquo;. Trova quindi applicazione, secondo il ministero, l&#8217;articolo 20 del dpr 1026\/1976 sulla non computabilit&agrave; dei periodi di assistenza sanitaria conseguenti all&#8217;aborto nel periodo di comporto.I consulenti del lavoro hanno poi posto al ministero un secondo quesito, ovvero se &egrave; necessario, ai fini della prova della morbosit&agrave; determinata dalla gravidanza, la presentazione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale ovvero se &egrave; sufficiente il certificato rilasciato da un medico di base convenzionato. Il ministero opta per questa seconda soluzione in quanto, spiega, l&#8217;articolo 76 del dlgs n. 151\/2001 sancisce che al rilascio dei certificati medici previsti dal testo unico, salvo espresse eccezioni, sono abilitati i medici del servizio sanitario nazionale.&nbsp;<\/p>\n<p>ItaliaOggi del 21\/08\/2008&nbsp;&nbsp; p. 31&nbsp;<\/p>\n<p>af<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;interruzione di gravidanza durante i primi 180 giorni di gestazione va considerata come malattia determinata dalla gravidanza stessa e dunque i periodi di cura non rientrano nel cosiddetto periodo di comporto. 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