{"id":13647,"date":"2011-03-04T10:30:00","date_gmt":"2011-03-04T09:30:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/cassazione-cure-su-valutazioni-cliniche-non-di-spesa\/"},"modified":"2011-03-04T10:30:00","modified_gmt":"2011-03-04T09:30:00","slug":"cassazione-cure-su-valutazioni-cliniche-non-di-spesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/cassazione-cure-su-valutazioni-cliniche-non-di-spesa\/","title":{"rendered":"Cassation: treatment based on clinical evaluations, not expenditure"},"content":{"rendered":"<p><font size=\"3\">I criteri di economicit&agrave;, nel contenimento della spesa sanitaria, non possono prevalere sul diritto alla salute dei cittadini ricoverati negli ospedali e le dimissioni del paziente devono essere decise solo in base a valutazioni di &quot;ordine medico&quot;, e non ancorate ai criteri fissati dalle &quot;linee guida&quot; in uso nelle strutture sanitarie. Lo sottolinea la Cassazione annullando l&#8217;assoluzione di un medico dall&#8217;accusa di omicidio colposo di un paziente dimesso, seguendo i criteri delle linee guida, dopo nove giorni, da un intervento cardiaco. Con questa decisione la Quarta sezione penale della Cassazione &#8211; sentenza 8254 &#8211; ha accolto il ricorso della procura della Corte d&#8217;Appello di Milano, e dei familiari del paziente deceduto per essere stato dimesso troppo frettolosamente, contro l&#8217;assoluzione di Roberto G., medico dell&#8217;ospedale civile di Busto Arsizio nel quale Romildo B. era stato ricoverato il 9 giugno 2004 per infarto al miocardio. Sottoposto ad angioplastica con applicazione di uno stent &quot;medicato&quot;, veniva dimesso dopo 9 giorni, il 18 giugno, dal momento che risultava &quot;asintomatico e stabilizzato&quot;. Ma quella stessa notti, Romildo B. aveva un nuovo scompenso e nonostante la moglie e il figlio lo avessero trasportato subito in ospedale, vi giunse gi&agrave; in arresto cardiocircolatorio. Se l&#8217;uomo non fosse stato dimesso, ha accertato la perizia legale, sarebbe tranquillamente sopravvissuto per le rapide cure che avrebbe ricevuto in reparto. Dopo l&#8217;assoluzione in appello &quot;perch&eacute; il fatto non costituisce reato&quot; la tesi non &egrave; stata condivisa dalla Cassazione che ha accolto il reclamo della procura e dei familiari.<\/font><\/p>\n<p><em>DoctorNews &#8211; 4 marzo 2011 <\/em><\/p>\n<h1>La sanit&agrave; low cost non attenua la colpa del medico<\/h1>\n<p class=\"by-line\" sizset=\"139\" sizcache=\"0\"><span style=\"font-weight: bold\" id=\"firma_linked\">di Giovanni Negri &#8211; <\/span><span class=\"time-stamp\">04 marzo 2011&nbsp; <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"width: 85px; height: 27px\" id=\"rg_hi\" class=\"rg_hi\" src=\"http:\/\/t0.gstatic.com\/images?q=tbn:ANd9GcRN16CZGVV-VA09jfHi36H7tPFUbgAKA34thEQiMylBCDszy1yQHw\" width=\"107\" height=\"35\" data-height=\"35\" data-width=\"107\" alt=\"\" \/><\/span><\/p>\n<p>In ambito sanitario nessuno spazio per &laquo;logiche mercantili&raquo;. Che vanno a danno dell&#8217;ammalato e si manifestano sotto forma di fumose &laquo;linee guida&raquo; ospedaliere che servono poi da salvacondotto a copertura delle responsabilit&agrave; del medico. Non usa mezzi termini la Corte di cassazione con la sentenza n. 8254 del 2 marzo e fa suonare, senza sconti, il richiamo al rispetto del diritto alla salute.<\/p>\n<p>La Corte ha cos&igrave; annullato l&#8217;assoluzione di un medico dall&#8217;accusa di omicidio colposo di un paziente dimesso, seguendo i criteri delle linee guida adottate dall&#8217;ospedale, dopo nove giorni da un intervento cardiaco. &Egrave; stato cos&igrave; accolto il ricorso della procura di Milano contro l&#8217;assoluzione di un medico dell&#8217;ospedale civile di Busto Arsizio nel quale un uomo era stato ricoverato per infarto al miocardio. Sottoposto ad angioplastica veniva dimesso dopo nove giorni, perch&eacute; risultava &laquo;asintomatico e stabilizzato&raquo;. Ma quella stessa notte, l&#8217;uomo aveva un nuovo scompenso e nonostante la moglie e il figlio lo avessero trasportato subito in ospedale, vi era arrivato gi&agrave; in arresto cardiocircolatorio.<\/p>\n<p>In primo grado il medico che aveva firmato le dimissioni, venne condannato a otto mesi di reclusione e a risarcire i danni morali ai familiari. In appello invece, fu assolto &laquo;perch&eacute; il fatto non costituisce reato&raquo; visto che aveva seguito le linee guida in tema di dimissioni. Linee guida che costituiscono protocolli medici che prevedono la dimissione del paziente quando si &egrave; raggiunta la stabilizzazione del quadro clinico.<\/p>\n<p>Nella sentenza la Cassazione richiama i principi che regolano l&#8217;esercizio della prof<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I criteri di economicit&agrave;, nel contenimento della spesa sanitaria, non possono prevalere sul diritto alla salute dei cittadini ricoverati negli ospedali e le dimissioni del paziente devono essere decise solo in base a valutazioni di &quot;ordine medico&quot;, e non ancorate ai criteri fissati dalle &quot;linee guida&quot; in uso nelle strutture sanitarie. 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