{"id":16794,"date":"2013-06-25T10:30:00","date_gmt":"2013-06-25T08:30:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/sostituibilita-farmaci-medici-perplessi-ma-la-legge-parla-chiaro\/"},"modified":"2013-06-25T10:30:00","modified_gmt":"2013-06-25T08:30:00","slug":"sostituibilita-farmaci-medici-perplessi-ma-la-legge-parla-chiaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/sostituibilita-farmaci-medici-perplessi-ma-la-legge-parla-chiaro\/","title":{"rendered":"Substitutability of drugs, doctors perplexed but the law is clear"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: left; line-height: 16.5pt; margin: 0cm 0cm 10pt\"><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT\">La questione della possibilit&agrave; per il farmacista di operare sostituzione rispetto a una prescrizione di un farmaco ritorna periodicamente d&rsquo;attualit&agrave;. Da ultimo un recente sondaggio ha evidenziato come il 91% dei medici intervistati rifiuti categoricamente che ci&ograve; possa avvenire [<em>N.d.R.:<\/em> <em>vedi:<\/em>&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.federaisf.org\/Start\/HDefault.aspx?Newsid=8001\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.federaisf.org\/Start\/HDefault.aspx?Newsid=8001<\/a>]. Il vicepresidente di Utifar <b>Maurizio Cini<\/b> affronta la questione sotto il profilo legislativo sottolineando come la legge parli chiaro e non si presti a interpretazioni di comodo rispetto a quali sono le azioni concesse al farmacista.<\/p>\n<p> &laquo;Una recente indagine sulla sostituibilit&agrave; dei medicinali con il farmaco generico dimostra come presso la classe medica, e in particolare presso i medici di medicina generale, esista una vera e propria giungla di convinzioni e di atteggiamenti a fronte di un testo normativo che, invece, non dovrebbe consentire interpretazioni di comodo.<br \/> Da molti anni la problematica viene ripresa dalle leggi a contenuto economico ma, con il D.l. 95\/12 come convertito nella legge 135\/12 noto anche come &ldquo;spending review&rdquo;, ogni dubbio (o quasi) doveva essere superato. Il testo dell&rsquo;art. 15, comma 11-bis, &egrave; stato poi sostituito dal D.L. 179\/12 e convertito nella legge 221\/12. Tale testo &egrave; stato inoltre commentato dalle linee guida del 25 febbraio 2013 pubblicate sul sito del progetto Tessera Sanitaria del Ministero dell&rsquo;Economia e delle Finanze. Il testo di legge recita testualmente:<br \/> <i>&rdquo;Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili pi&ugrave; medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest&rsquo;ultimo. L&rsquo;indicazione dello specifico medicinale &egrave; vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilit&agrave; di cui all&#8217;articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L&rsquo;indicazione &egrave; vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente&quot;. <\/p>\n<p> <\/i>Qual &eacute; per&ograve; l&rsquo;unico dubbio rimasto? &Egrave; quello legato all&rsquo;esistenza di una patologia cronica in cura prima dell&rsquo;entrata in vigore della legge (15 agosto 2012), per la quale il farmacista non &egrave; in grado di potere conoscere l&rsquo;inizio della terapia non potendo cos&igrave; verificare se la prescrizione dello specifico medicinale senza motivazione sia legittima o no. La problematica per&ograve; si limita a tali situazioni, peraltro destinate a estinguersi col tempo. Non si potr&agrave; mai sostenere per&ograve; che un antibiotico attiene a una patologia cronica perch&eacute;, sia chiaro, che il farmaco al quale si fa riferimento &egrave; quello che cura la patologia cronica, mentre l&rsquo;eventuale insorgenza di un episodio acuto, seppur legato alla cronicit&agrave; del trattamento, nulla ha a che vedere con lo spirito della legge. Agli antibiotici si possono poi aggiungere tanti altri principi attivi destinati a fatti acuti e che il farmacista &egrave; in grado di indiv<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La questione della possibilit&agrave; per il farmacista di operare sostituzione rispetto a una prescrizione di un farmaco ritorna periodicamente d&rsquo;attualit&agrave;. 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