{"id":18505,"date":"2015-05-03T12:03:02","date_gmt":"2015-05-03T10:03:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=18505"},"modified":"2015-05-18T12:55:15","modified_gmt":"2015-05-18T10:55:15","slug":"sostituibilita-ministero-chiarisce-farmacista-puo-proporre-equivalente-di-pari-prezzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/sostituibilita-ministero-chiarisce-farmacista-puo-proporre-equivalente-di-pari-prezzo\/","title":{"rendered":"Substitutability, Ministry clarifies: pharmacist can propose an equivalent of the same price"},"content":{"rendered":"<p>L<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.reportcampania.it\/news\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/ministero_della_20salute_eur_2724_2513.jpg\" alt=\"\" width=\"355\" height=\"266\" \/>a normativa vigente attribuisce implicitamente al farmacista la possibilit\u00e0 di proporre al paziente un farmaco equivalente a quello prescritto, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilit\u00e0 e in presenza di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico.<\/p>\n<p>Risponde cos\u00ec il ministero della Salute, con riferimento al comma 11-bis dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=15&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=012G0117&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-07-06&amp;art.idGruppo=3&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0#art\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">art. 15<\/span><\/a> del decreto legge 95\/2012 convertito in <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2012\/07\/06\/012G0117\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Law n. 135\/2012<\/span><\/a>, alla richiesta di chiarimento sollevata da Federfarma in merito a un parere ministeriale sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta normativa.<\/p>\n<p>In particolare, il sindacato dei titolari, ha richiamato l&#8217;attenzione su quanto scritto dal Ministero nel punto 3 del parere (&#8220;&#8230;se nella prescrizione \u00e8 indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilit\u00e0, \u00e8 tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo pi\u00f9 basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista \u00e8 tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo pi\u00f9 basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaco prescritto dal medico, salvo pagamento della differenza di prezzo&#8230;&#8221;) ritenendo l&#8217;affermazione per quanto corretta, \u00absuscettibile di creare equivoci sia negli operatori sia nei cittadini\u00bb in quanto \u00abnon sarebbe stato esplorato il caso della presenza sul mercato di un farmaco con prezzo di rimborso uguale\u00bb.<\/p>\n<p>Dal canto suo, il Ministero sottolinea di non aver ritenuto opportuno fornire chiarimenti sul punto in quanto \u00abse il farmacista pu\u00f2 proporre al paziente, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilit\u00e0, un farmaco con prezzo di rimborso inferiore, a maggior ragione, ben potr\u00e0 proporre un farmaco che abbia un prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto, ferma restando la possibilit\u00e0 per il paziente di richiedere che gli venga consegnato il farmaco prescritto dal medico\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.farmacista33.it\/sostituibilita-ministero-chiarisce-farmacista-puo-proporre-equivalente-di-pari-prezzo\/politica-e-sanita\/news--31360.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Simona Zazzetta &#8211; 2 mag 2015 &#8211; Farmacista33<\/span><\/a><\/p>\n<h1 id=\"cont_art_title\"><span style=\"color: #ff0000;\">Drug substitution, Snami writes to the ministry: no to patient-pharmacist bargaining<\/span><\/h1>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"http:\/\/www.doctor33.it\/cont\/files\/FORMATO%20F33\/Farmacia_consegna.jpg\" alt=\"Sostituibilit\u00e0 farmaci, Snami scrive a ministero: no a contrattazione paziente-farmacista\" \/>\u00abConfusione nell&#8217;utente, disagio al prescrittore, nessun vantaggio all&#8217;ente pagatore (&#8230;) ma qual \u00e8 il razionale che permette ad un farmacista di sostituire un farmaco in assenza di clausola di non sostituibilit\u00e0?\u00bb Se lo chiede <b>Angel Head<\/b>, presidente Snami, scrivendo al ministero della Salute dopo aver colto una contraddizione in due circolari emanate in aprile a otto giorni di distanza l&#8217;una dall&#8217;altra. Le circolari dicono cose in apparenza opposte di fronte a un caso particolare, quello del medico di famiglia che prescrive al signor Rossi un medicinale a base di un principio attivo per il quale sul mercato sono presenti equivalenti dello stesso prezzo. Quando il medico non impedisce la sostituzione, e in farmacia manca un medicinale di prezzo pi\u00f9 basso da suggerire, il farmacista deve attenersi all&#8217;indicazione del medico o pu\u00f2 sostituire il medicinale?<\/p>\n<p>La circolare 2658 del 15\/4 rispondendo a una richiesta di Federanziani afferma che di fronte a un paziente &#8220;nuovo&#8221; rispetto a un trattamento per una cronicit\u00e0 o con nuovo episodio di acuzie nota, il medico pu\u00f2 prescrivere per le leggi vigenti o il solo principio attivo o il principio attivo con il nome del medicinale specifico individuato. E se omette di scrivere, e motivare, che il farmaco non va sostituito, ma il farmacista che non ha in negozio equivalenti di prezzo pi\u00f9 basso, quest&#8217;ultimo deve attenersi alla prescrizione (e il paziente paga la differenza rispetto al prezzo fissato a livello centrale); se invece tiene un equivalente di prezzo pi\u00f9 basso, quello \u00e8 tenuto a fornire. Il 23\/4, con circolare 2852p lo stesso Ministero risponde a un quesito di Federfarma, che chiede cosa si debba fare se in negozio il farmacista ha un equivalente dello stesso prezzo del medicinale proposto da un medico di famiglia.<\/p>\n<p>E risponde: \u00abIn assenza d&#8217;apposizione del medico della clausola di &#8220;non sostituibilit\u00e0&#8221;, (il farmacista) ben potr\u00e0 proporre un farmaco dal prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto (ferma restando la possibilit\u00e0 per il paziente di richiedere quest&#8217;ultimo)\u00bb. Testa si augura che il ministero possa avallare solo la prima interpretazione ma in teoria si potrebbero accogliere entrambe, il farmacista se ha il farmaco di prezzo uguale a quello prescritto pu\u00f2 proporre al paziente quel prodotto ma non \u00e8 tenuto per legge a fornirglielo.<\/p>\n<p>Tale interpretazione non piace al leader Snami. \u00abNoi non vogliamo che parta una contrattazione paziente farmacista, il farmacista non si deve inserire nel contratto di cura dando al paziente qualcosa di diverso rispetto a quanto scritto dal curante. Anche perch\u00e9 le scatole cambiano di volta in volta, per esperienza vedo il paziente che si confonde e viene con tre esemplari di marca e colore diversi dello stesso antipertensivo che finisce per prendere 3 volte al giorno. Il farmacista deve rispettare il rapporto di cura o ci costringe a mettere sempre la dicitura &#8220;non sostituibile&#8221; che invece dovremmo scrivere in casi rari\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.doctor33.it\/sostituibilita-farmaci-snami-scrive-a-ministero-no-a-contrattazione-pazientefarmacista\/politica-e-sanita\/news--28867.html?xrtd=YYCVYRRXXYLTLTCATPSLLV\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Mauro Miserendino &#8211;\u00a0Mercoled\u00ec, 06 Maggio 2015 &#8211; Doctor33<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La normativa vigente attribuisce implicitamente al farmacista la possibilit\u00e0 di proporre al paziente un farmaco equivalente a quello prescritto, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilit\u00e0 e in presenza di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico. 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