{"id":19055,"date":"2015-05-21T09:58:13","date_gmt":"2015-05-21T07:58:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=19055"},"modified":"2015-05-21T09:58:13","modified_gmt":"2015-05-21T07:58:13","slug":"tar-no-a-reparti-a-guida-infermieristica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/tar-no-a-reparti-a-guida-infermieristica\/","title":{"rendered":"Tar: no to nursing-led wards"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft\" src=\"http:\/\/bat.ilquotidianoitaliano.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/infermieri.jpg\" alt=\"\" width=\"282\" height=\"211\" \/>\u00abLa recente sentenza 6513 del Tar Lazio che boccia il dipartimento per le professioni sanitarie a guida infermieristica ci soddisfa. Dice quanto sosteniamo da tempo: il paziente \u00e8 un &#8220;unicum&#8221; e non ci possono essere due linee a gestirlo, una clinica a guida medica ed una assistenziale con l&#8217;infermiere a capo. Si creerebbe una separazione nella strategia del trattamento\u00bb.<\/p>\n<p><b>Riccardo Cassi\u00a0<\/b>presidente del sindacato medici ospedalieri Cimo, plaude alla decisione del Tar che ha annullato il decreto del commissario ad Acta Nicola Zingaretti istitutivo del Dipartimento per le professioni sanitarie con a capo un infermiere professionale nominato dal direttore generale per il comando delle attivit\u00e0 assistenziali. Il decreto era stato impugnato sia da Anaao sia da Cimo con l&#8217;Omceo Roma, il ricorso Anaao \u00e8 andato a sentenza, Cimo attende la pronuncia sul suo (in ballo pure il probabile ricorso in appello della Regione). Il Tar conferma che l&#8217;organizzazione del lavoro assistenziale affidata a una dirigenza infermieristica autonoma creerebbe una confusione di ruoli e responsabilit\u00e0: il malato potrebbe ricevere indicazioni provenienti non dal medico responsabile dell&#8217;unit\u00e0 operativa ma dal dirigente della professione sanitaria.<\/p>\n<p>Tra l&#8217;altro, il decreto legislativo 502\/92 pone la responsabilit\u00e0 dell&#8217;organizzazione di tutto il personale sanitario in capo ai medici Direttori di struttura complessa, e il decreto laziale non ne rispetta il dettato. In terzo luogo, le nuove attribuzioni di incarichi dirigenziali in base al contratto comparto 2008 vanno date nel rispetto di quelle conferite ai dirigenti nominati in precedenza. \u00abLa componente assistenziale &#8211; riassume Cassi &#8211; agisce a valle di un processo di diagnosi e indicazione terapeutica. Varie professioni sanitarie collaborano al percorso (si pensi a biologi e farmacisti) ma tutti abbiamo presente che la nostra attivit\u00e0 \u00e8 rivolta a curare una malattia, cio\u00e8 un problema clinico, e il clinico -il leader di questo percorso multi professionale &#8211; \u00e8 il medico.<\/p>\n<p>I<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignright\" src=\"http:\/\/sanita24.ilsole24ore.com\/images2014\/Sanita2\/_Immagini\/_Personaggi\/CASSI_CIMO--258x258.jpg\" alt=\"\" width=\"183\" height=\"183\" \/>l Tar fra l&#8217;altro ribadisce uno dei nostri timori pi\u00f9 gravi: la separazione delle linee d&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 foriera di disfunzioni\u00bb. Cassi ammette che in una malattia \u00abc&#8217;\u00e8 una fase acuta dove la componente clinica pesa di pi\u00f9 e una cronica dove c&#8217;\u00e8 pi\u00f9 componente assistenziale negli interventi, ma dietro la diagnosi di cronicit\u00e0 c&#8217;\u00e8 sempre un percorso clinico, un medico con 6 anni di corso di laurea e 5 di specialit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>Il Tar cita anche il comma 566 in supporto alla sua tesi, affermando che tener ferma la competenza dei medici su atti complessi e specialistici significa riservare loro la responsabilit\u00e0 globale del processo di cura. Che ne pensa Cassi? \u00abIl giudice ci d\u00e0 ragione anche qui, non esistono atti semplici. Alla malattia non si risponde con il Bignamino, ma questo va fatto capire al governo e soprattutto alle regioni che in nome del maggior risparmio sono pronte a cambiare le gerarchie\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.doctor33.it\/cimo-plaude-a-sentenza-tar-no-a-linee-organizzative-distinte-mediciinfermieri\/politica-e-sanita\/news--29196.html?xrtd=TPCYCCLPLYPXAVSAPCSCSRP\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Mauro Miserendino &#8211;\u00a0Gioved\u00ec, 21 Maggio 2015 &#8211; Doctor33<\/span><\/a><\/p>\n<h1 id=\"cont_art_title\"><span style=\"color: #ff0000;\">Aziende Sanitarie: \u00e8 illegittima la divisione fra la linea clinica e quella assistenziale<\/span><\/h1>\n<p>\u00c8<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft\" src=\"http:\/\/www.ecosafety.it\/social\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/doctor-medical-health-sick-hospital-woman-career-sucess-care.jpg\" alt=\"\" width=\"375\" height=\"265\" \/> illegittimo il Decreto del Commissario ad acta ad oggetto l&#8217;approvazione dell&#8217;Atto di indirizzo per l&#8217;adozione dell&#8217;Atto di autonomia aziendale delle Asl della Regione Lazio nelle parti riguardanti l&#8217;Assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche, della infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, laddove prevede la separazione della linea clinica, il cui governo \u00e8 affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella Assistenziale, il cui governo \u00e8 proprio delle UU.OO. delle Professioni sanitarie.<\/p>\n<p>Tale divisione, in assenza di norme che raccordano armonicamente lo svolgimento concreto delle attivit\u00e0, pu\u00f2 essere produttiva di disfunzioni che possono pregiudicare l&#8217;efficacia della gestione del malato. L&#8217;autonomia delle competenze ipotizzata risulta in contrasto con quanto stabilito dal D. Lgs n.502 del 1992, il quale stabilisce che ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l&#8217;adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l&#8217;appropriatezza degli interventi con finalit\u00e0 preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.<\/p>\n[Avv. Ennio Grassini &#8211; <a href=\"http:\/\/www.dirittosanitario.net\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline;\">www.dirittosanitario.net<\/span><\/a>]\n<p><a href=\"http:\/\/www.doctor33.it\/aziende-sanitarie-e-illegittima-la-divisione-fra-la-linea-clinica-e-quella-assistenziale-\/diritto-sanitario\/news--29182.html?xrtd=TPCYCCLPLYPXAVSAPCSCSRP\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Gioved\u00ec, 21 Maggio 2015 &#8211; Doctor33<\/span><\/a><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><b>T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sentenza del 06-05-2015, n. 6513<\/b><\/span><\/h3>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<\/p>\n<p>(Sezione Terza Quater)<\/p>\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n<p>SENTENZA<\/p>\n<p>sul ricorso n.14116 del 2014 proposto da A.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G.C. S. ed E. R. presso il cui studio in Roma, Via di Porta Pinciana n.6, \u00e8 elettivamente domiciliata;<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>&#8211; la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. G. A. ed elettivamente domiciliata presso la sede dell&#8217;Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;<\/p>\n<p>&#8211; il Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, \u00e8 per legge domiciliato;<\/p>\n<p>nei confronti di<\/p>\n<p>Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, non costituito in giudizio;<\/p>\n<p>per l&#8217;annullamento:<\/p>\n<p>a) del decreto del Commissario ad acta n.U00259 del 6.8.2014 avente ad oggetto &#8220;Approvazione dell&#8217;Atto di indirizzo per l&#8217;adozione dell&#8217;Atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio&#8221; nella parte in cui dispone al punto 5.6 (Assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie tecniche della infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione) che:<\/p>\n<p>&#8211; &#8221; l&#8217;organizzazione aziendale nelle sue articolazioni deve prevedere la separazione della linea clinica, il cui governo \u00e8 affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quello assistenziale il cui governo \u00e8 proprio delle UU.OO. delle Professioni Sanitarie, che a tal fine possono essere aggregate nel Dipartimento delle Professioni Sanitarie. Tale organizzazione potr\u00e0 avvalersi di un&#8217;articolazione che andr\u00e0 dalla struttura semplice o complessa fino alla possibilit\u00e0 di istituire, sulla base della complessit\u00e0 aziendale, il Dipartimento dell&#8217;assistenza infermieristica, ostetrica e della Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione&#8221;;<\/p>\n<p>&#8211; &#8221; tale Dipartimento pu\u00f2 essere previsto anche in deroga al rapporto indicato nel successivo punto 5.9.5&#8243;;<\/p>\n<p>&#8211; &#8220;il Dirigente Sanitario responsabile del dipartimento \u00e8 un operatore appartenente alle professioni di cui alla L. n. 251 del 2000 in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed \u00e8 scelto tra i Dirigenti delle strutture complesse individuate all&#8217;interno del Dipartimento stesso e nominato dal Direttore generale, con il conferimento di un incarico di durata da due a tre anni, cos\u00ec come previsto dal precedente punto 5.2. Il Dirigente delle strutture semplici o complesse delle professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche sanitarie e tecniche della prevenzione \u00e8 nominato attraverso una procedura concorsuale ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. n. 251 del 2000, di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 che rende esecutivo l&#8217;Accordo raggiunto in Conferenza Stato Regioni il 15 novembre 2007, concernente la disciplina per l&#8217;accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.48&#8243;;<\/p>\n<p>b) dell&#8217;art. 29, comma 4, del CCNL 8.6.2002 &#8211; parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999;<\/p>\n<p>c) ove occorra del decreto del Commissario ad acta n.U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto &#8221; Adozione della nuova edizione dei programmi operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici al Rientro dei disavanzi sanitari della Regione Lazio&#8221;;<\/p>\n<p>d) di ogni altro atto presupposto, connesso e\/o consequenziale.<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;<\/p>\n<p>Viste le memorie difensive;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2015 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<\/p>\n<p>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<\/p>\n<p>Con il proposto gravame l&#8217;A.A., sindacato maggiormente rappresentativo dei medici-chirurgici, degli odontoiatri, dei veterinari e dei dirigenti sanitari che operano in rapporto di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa con strutture del SSN o private, ha impugnato il Decreto del Commissario ad acta n.U00259 del 6 agosto 2014, nelle parti in epigrafe indicate, deducendo i seguenti motivi di doglianza:<\/p>\n<p>1) Violazione dell&#8217;art. 15, comma 6, del D. Lgs. n.502 del 1992 e s.m.i.; Violazione dell&#8217;art.8, comma 7, del CCNL 17.10.2008 area SPTA; Eccesso di potere per illogicit\u00e0, violazione dei principi generali in materia di assistenza;<\/p>\n<p>2) Violazione dell&#8217;art.6, comma 2, della L. n. 251 del 2000, dell&#8217;art.29, comma 4 del CCNL 8.6.2000; Eccesso di potere per disparit\u00e0 di trattamento.<\/p>\n<p>Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.<\/p>\n<p>Alla pubblica udienza del 21.4.2015 il ricorso \u00e8 stato assunto in decisione.<\/p>\n<p>Oggetto della presente controversia \u00e8 il Decreto del Commissario ad acta, in epigrafe indicato, recante l&#8217;Approvazione dell&#8217;Atto di indirizzo per l&#8217;adozione dell&#8217;Atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nelle parti, pure in epigrafe specificate, riguardanti l&#8217;Assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche, della infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.<\/p>\n<p>Preliminarmente devono essere richiamate le disposizioni intervenute a disciplinare la materia oggetto della presente controversia.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificatamente deve essere evidenziato che:<\/p>\n<p>a) la L. n. 251 del 2000 \u00e8 intervenuta a disciplinare le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonch\u00e8 della professione ostetrica, prevedendo che:<\/p>\n<p>a1) &#8220;Il Ministero della sanit\u00e0, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:<\/p>\n<p>a) l&#8217;attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilit\u00e0 e gestione delle attivit\u00e0 di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;<\/p>\n<p>b ) la revisione dell&#8217;organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata (art.1, comma 3);<\/p>\n<p>a2) &#8220;Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell&#8217;art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall&#8217;art. 19 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all&#8217;art. 5, comma 1, della presente legge, per l&#8217;accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l&#8217;accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all&#8217;art. 26 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (art.6, comma 2);<\/p>\n<p>a3) &#8220;Al fine di migliorare l&#8217;assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell&#8217;assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l&#8217;incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all&#8217;art. 5 della presente legge l&#8217;incarico, di durata triennale rinnovabile, \u00e8 regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall&#8217;art. 15- septies , comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall&#8217;art. 13 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all&#8217;art. 1 della presente legge nonch\u00e9 con un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l&#8217;obbligo per l&#8217;azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato art. 15- septies . Con specifico atto d&#8217;indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanit\u00e0 sono emanate le direttive all&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell&#8217;ambito del contratto collettivo nazionale dell&#8217;area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonch\u00e8 delle modalit\u00e0 di conferimento, revoca e verifica dell&#8217;incarico (art.7, comma 1);<\/p>\n<p>&#8211; &#8220;Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalit\u00e0 analoghe a quelle previste dal comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla L. 26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l&#8217;attribuzione della funzione di direzione relativa alle attivit\u00e0 della specifica area professionale&#8221; (art.7, comma 2);<\/p>\n<p>b) l&#8217;accordo Stato-Regioni \u00e8 stato recepito con D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;<\/p>\n<p>c) in conformit\u00e0 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 \u00e8 stato stipulato il CCNL 17.10.2008 area SPTA il quale all&#8217;art.8 (entrata a regime dell&#8217;istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) stabilisce che:<\/p>\n<p>&#8211; &#8220;Le aziende provvedono all&#8217;istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L. (comma 2);<\/p>\n<p>&#8211; &#8220;Ai fini di quanto previsto nel comma precedente le Regioni possono adottare sulla materia apposite linee di indirizzo ai sensi dell&#8217;art.5 del presente contratto, indicando altres\u00ec, ove necessario, le modalit\u00e0 e i limiti della copertura dei relativi oneri&#8221; (comma 3);<\/p>\n<p>&#8211; &#8221; Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed economico tutte le norme previste&#8221; ( comma 4);<\/p>\n<p>&#8211; &#8221; Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione sul piano funzionale ed organizzativo dei rapporti interni con le altre professionalit\u00e0 della dirigenza sanitaria, saranno definite dall&#8217;Azienda nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti gi\u00e0 previste dalla normativa nazionale vigente, nell&#8217;ambito di apposito regolamento&#8230;. Le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell&#8217;unicit\u00e0 della responsabilit\u00e0 dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possono ostacolare od impedire il regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonch\u00e8 l&#8217;ottimale organizzazione aziendale&#8221; (comma 7);<\/p>\n<p>d) sulla base di tale disciplina \u00e8 stato infine adottato il citato Decreto del Commissario ad acta, il quale, nelle parti impugnate con il presente gravame (punto 5.6), dispone che:<\/p>\n<p>&#8211; &#8221; l&#8217;organizzazione aziendale nelle sue articolazioni deve prevedere la separazione della linea clinica, il cui governo \u00e8 affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quello assistenziale il cui governo \u00e8 proprio delle UU.OO. delle Professioni Sanitarie, che a tal fine possono essere aggregate nel Dipartimento delle Professioni Sanitarie. Tale organizzazione potr\u00e0 avvalersi di un&#8217;articolazione che andr\u00e0 dalla struttura semplice o complessa fino alla possibilit\u00e0 di istituire, sulla base della complessit\u00e0 aziendale, il Dipartimento dell&#8217;assistenza infermieristica, ostetrica e della Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione&#8221;;<\/p>\n<p>&#8211; &#8221; tale Dipartimento pu\u00f2 essere previsto anche in deroga al rapporto indicato nel successivo punto 5.9.5&#8243;;<\/p>\n<p>&#8211; &#8220;il Dirigente Sanitario responsabile del dipartimento \u00e8 un operatore appartenente alle professioni di cui alla L. n. 251 del 2000 in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed \u00e8 scelto tra i Dirigenti delle strutture complesse individuate all&#8217;interno del Dipartimento stesso e nominato dal Direttore generale, con il conferimento di un incarico di durata da due a tre anni, cos\u00ec come previsto dal precedente punto 5.2. Il Dirigente delle strutture semplici o complesse delle professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche sanitarie e tecniche della prevenzione \u00e8 nominato attraverso una procedura concorsuale ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. n. 251 del 2000, di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 che rende esecutivo l&#8217;Accordo raggiunto in Conferenza Stato Regioni il 15 novembre 2007, concernente la disciplina per l&#8217;accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.48&#8243;.<\/p>\n<p>Con il primo motivo di doglianza \u00e8 stata prospettata l&#8217;illegittimit\u00e0 della separazione della linea clinica, il cui governo \u00e8 affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella Assistenziale, il cui governo \u00e8 proprio delle UU.OO. delle Professioni sanitarie&#8221;, atteso che tale netta separazione comporter\u00e0 in concreto per il dirigente medico l&#8217;impossibilit\u00e0 di interferire in alcun modo nella cosiddetta linea assistenziale diretta e gestita dal dirigente della UO delle professioni sanitarie.<\/p>\n<p>Secondo la prospettazione ricorsuale, le rispettive competenze e responsabilit\u00e0 del medico, dell&#8217;infermiere e degli altri appartenenti alle professioni sanitarie, ancorch\u00e8 distinte, operano sinergicamente per il raggiungimento di un&#8217;organizzazione efficiente e non possono essere separate nell&#8217;organizzazione del lavoro, con la conseguenza che l&#8217;organizzazione del personale infermieristico affidata alla relativa autonoma Dirigenza verrebbe a generare una confusione di ruoli e responsabilit\u00e0 che andr\u00e0 a discapito del malato, atteso che &#8221; il paziente, infatti, pur essendo sotto la responsabilit\u00e0 del medico dell&#8217;UO di appartenenza potrebbe non ricevere disposizioni da quest&#8217;ultimo ma dal Dirigente delle Professioni sanitarie a prescindere dal medico che lo ha in cura e di cui \u00e8 responsabile&#8221;.<\/p>\n<p>In sostanza la prevista autonomia delle competenze del personale appartenente all&#8217;attivit\u00e0 assistenziale se non disciplinata e raccordata concretamente con l&#8217;attivit\u00e0 clinica verrebbe a pregiudicare l&#8217;efficacia della gestione del malato.<\/p>\n<p>La dedotta censura \u00e8 suscettibile di favorevole esame.<\/p>\n<p>Al riguardo il Collegio sottolinea che:<\/p>\n<p>a) non pu\u00f2 essere seriamente messo in dubbio che la contestata netta separazione tra attivit\u00e0 clinica e attivit\u00e0 assistenziale, in assenza di norme che raccordano armonicamente lo svolgimento concreto delle suddette attivit\u00e0, \u00e8 foriera delle disfunzioni denunciate dall&#8217;associazione ricorrente;<\/p>\n<p>b) la contestata autonomia risulta poi in palese contrasto con quanto stabilito dall&#8217;art.15, comma 6, del D.Lgs. n.502 del 1992 , il quale stabilisce che &#8220;Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell&#8217;ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l&#8217;adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l&#8217;appropriatezza degli interventi con finalit\u00e0 preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente \u00e8 responsabile dell&#8217;efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.&#8221;<\/p>\n<p>c) tale interpretazione \u00e8 confermata, altres\u00ec, dall&#8217;art. 8, comma 7, del CCNL del 2008 area SPTA il quale stabilisce che &#8221; Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione sul piano funzionale ed organizzativo dei rapporti interni con le altre professionalit\u00e0 della dirigenza sanitaria saranno definite dall&#8217;azienda nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti gi\u00e0 previste dalla normativa vigente&#8221;;<\/p>\n<p>d) ad ulteriore conferma, infine, dell&#8217;illegittimit\u00e0 della contestata netta separazione tra attivit\u00e0 clinica ed attivit\u00e0 assistenziale fatta propria dal gravato DCA, risulta conferente quanto disposto dall&#8217;art.1, comma 566, della L. n. 190 del 2014, il quale stabilisce che &#8220;Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilita&#8217; individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall&#8217;attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.&#8221;<\/p>\n<p>Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la censura in esame deve essere accolta.<\/p>\n<p>Pure fondata \u00e8 altra doglianza con cui \u00e8 stata prospettata l&#8217;illegittimit\u00e0 del contestato DCA il quale nel prevedere che la nomina del dirigente delle strutture semplici o complesse delle professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche sanitarie e tecniche della prevenzione debba essere effettuata sulla base di una procedura concorsuale ai sensi dell&#8217;art. 7della L. n. 251 del 2000, di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, omette, illegittimamente, di richiedere a tal fine il possesso in capo al soggetto da nominare della esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni.<\/p>\n<p>Al riguardo il Collegio sottolinea che la contestata disposizione risulta in palese contrasto con quanto stabilito dall&#8217;art.6, comma 2, della L. n. 251 del 2000 il quale stabilisce, al fine di evitare una palese disparit\u00e0 di trattamento, che per l&#8217;accesso alla qualifica de qua sono necessari requisiti analoghi a quelli richiesti per l&#8217;accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale, tra i quali \u00e8 ricompresa la pregressa esperienza dirigenziale quinquennale.<\/p>\n<p>N\u00e8 ad inficiare la fondatezza di tale conclusione risulta conferente il rilievo dell&#8217;amministrazione regionale secondo cui essendo quella di dirigente delle professioni sanitarie una qualifica di nuova istituzione, non pu\u00f2 che essere inserita tra i dirigenti di primo inquadramento cui pu\u00f2 essere conferita la direzione di una struttura complessa con incarico triennale a tempo indeterminato, ex art. 7, comma 1, della citata L. n. 251 del 2000.<\/p>\n<p>In merito deve essere evidenziato che:<\/p>\n<p>a) la menzionata norma stabilisce &#8220;Al fine di migliorare l&#8217;assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell&#8217;assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l&#8217;incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all&#8217;art. 5 della presente legge l&#8217;incarico, di durata triennale rinnovabile, \u00e8 regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall&#8217;art. 15- septies , comma 2, delD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall&#8217;art. 13 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all&#8217;art. 1 della presente legge nonch\u00e9 con un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati&#8221;;<\/p>\n<p>b) dal tenore della richiamata disposizione si evince che l&#8217;incarico triennale a tempo determinato ha natura eccezionale in quanto \u00e8 consentito soltanto fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all&#8217;art. 5, e, pertanto, non pu\u00f2 certamente assumere alcuna valenza al fine di giustificare a regime il conferimento a regime di un incarico di direzione complessa ad un soggetto privo della prescritta esperienza quinquennale dirigenziale.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, il proposto gravame va accolto.<\/p>\n<p>La peculiarit\u00e0 e la novit\u00e0 delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n.14116 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla il gravato DCA nelle parti impugnate.<\/p>\n<p>Spese compensate.<\/p>\n<p>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>Linda Sandulli, Presidente<\/p>\n<p>Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore<\/p>\n<p>Pierina Biancofiore, Consigliere<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abLa recente sentenza 6513 del Tar Lazio che boccia il dipartimento per le professioni sanitarie a guida infermieristica ci soddisfa. 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