{"id":19554,"date":"2015-06-12T12:18:58","date_gmt":"2015-06-12T10:18:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=19554"},"modified":"2015-06-12T16:58:22","modified_gmt":"2015-06-12T14:58:22","slug":"lavoro-jobs-act-il-governo-vara-i-nuovi-decreti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/lavoro-jobs-act-il-governo-vara-i-nuovi-decreti\/","title":{"rendered":"Work. Jobs Act, the government launches new decrees"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Nell\u2019ambito dei decreti attuativi del Jobs Act si avvia la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore<\/strong>, modificando quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori.\u00a0Congedi parentali pi\u00f9 ampi, cassa integrazione ridotta a due anni ma estesa alle piccole imprese. Nascono le Agenzie dell&#8217;Ispettorato del lavoro e per le Politiche attive. Aboliti i co.co.pro..<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.rassegna.it\/articoli\/2015\/06\/12\/122581\/jobs-act-il-governo-vara-i-nuovi-decreti\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Rassegna.it &#8211;\u00a0<i>12\/06\/2015<\/i><\/span><\/a><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft\" src=\"http:\/\/www.tiragraffi.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Adecco_Jobs_act_pt2_v6-01_cover.png\" alt=\"\" width=\"368\" height=\"154\" \/>Congedi parentali pi\u00f9 lunghi, ammortizzatori sociali pi\u00f9 brevi, eliminazione dei contratti a progetto<\/strong>. Sono queste le novit\u00e0 principali degli ultimi decreti attuativi del Jobs Act approvati dal Consiglio dei ministri nella serata di gioved\u00ec 11 giugno. Iniziamo dai due decreti che, avendo gi\u00e0 svolto il proprio iter parlamentare, sono stati approvati definitivamente e quindi entreranno subito in vigore. <strong>Il primo riguarda i congedi parentali<\/strong>: padri e madri potranno beneficiare del congedo retribuito al 30 per cento fino all\u2019et\u00e0 di sei anni del bambino (prima era fino a tre) e del congedo non retribuito fino all\u2019et\u00e0 di 12 anni del bambino (prima era fino a otto). Ridotto, inoltre, da 15 a cinque giorni il periodo di preavviso all\u2019impresa, prevista la possibilit\u00e0 di trasformare il congedo parentale in part-time al 50 per cento.<br \/>\n<strong><br \/>\nIl secondo decreto riordina le forme contrattuali. Vengono aboliti i contratti di collaborazione a progetto<\/strong>, dal 1 gennaio 2016 non potranno pi\u00f9 essere attivati (mentre quelli gi\u00e0 in essere proseguiranno fino alla loro scadenza). A partire da quella data, spiega il comunicato del Consiglio dei ministri, \u201cai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato\u201d. Novit\u00e0 anche sul part-time, con la possibilit\u00e0 per il datore di lavoro di chiedere al lavoratore un impegno maggiore (comunque non superiore al 25 per cento delle ore lavorate a settimana).<\/p>\n<p><strong>All\u2019interno di questo secondo decreto \u00e8 anche contenuta la questione delle mansioni<\/strong>. Il provvedimento stabilisce che il lavoratore possa essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, e non pi\u00f9 soltanto a mansioni \u201cequivalenti\u201d, dove si utilizza cio\u00e8 la medesima professionalit\u00e0. Nel caso di ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali (e in quelli individuati dai contratti collettivi) l\u2019impresa potr\u00e0 modificare le mansioni di un lavoratore fino a un livello, senza per\u00f2 mutare il suo trattamento economico, fatta eccezione per quello accessorio.<\/p>\n<p><strong>Vi sono poi altri quattro decreti che sono stati approvati in via preliminare<\/strong>, e che quindi saranno portati all\u2019esame del Parlamento. Iniziamo dalla cassa integrazione: la durata massima viene ridotta a 24 mesi in cinque anni, che possono salire a 36 con il ricorso ai contratti di solidariet\u00e0. Nello stesso tempo, per\u00f2 viene estesa a tutte le imprese sopra i cinque dipendenti (finora era sopra i 15). Il riordino, infine, prevede anche la cosiddetta norma bonus-malus: \u201cla riduzione del 10 per cento dell\u2019importo del contributo fisso alle imprese \u00e8 stato sostituita da un contributo addizionale crescente in ragione alla durata dello strumento, per disincentivare usi non coerenti\u201d.<\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignright\" src=\"http:\/\/www.sudpress.it\/_\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/cronaca-abruzzo_chieti-controlli-dell-ispettorato-sul-lavoro-met-aziende-non-sono-in-regola.jpg\" alt=\"\" width=\"361\" height=\"197\" \/>Viene istituita l\u2019Agenzia dell\u2019Ispettorato del lavoro<\/strong>, che riunir\u00e0 nella medesima struttura i servizi ispettivi di ministero del Lavoro, Inps e Inail, con l\u2019obiettivo di razionalizzare la programmazione degli interventi e la rete presente sul territorio. Viene anche istituita l\u2019Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro: vi partecipano Stato, Regioni e Province autonome, la vigilanza \u00e8 affidata al ministero del Lavoro; i suoi compiti saranno relativi alla gestione di servizi per l\u2019impiego, politiche attive e Aspi.<br \/>\n<strong><br \/>\nNell\u2019ambito dei decreti attuativi del Jobs Act si avvia la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore<\/strong>, modificando quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori. Inoltre viene modificata, si legge ne comunicato del Consiglio dei ministri, \u201cla cosiddetta maxisanzione per il lavoro nero, con l\u2019introduzione degli importi sanzionatori \u2018per fasce\u2019, anzich\u00e9 legati alla singola giornata di lavoro irregolare\u201d. Infine, in uno dei quattro decreti legislativi che ora andranno all\u2019esame del Parlamento si prevede l\u2019istituzione di un \u201cassegno di ricollocazione\u201d, cio\u00e8 di un nuovo strumento finalizzato al fatto che se un lavoratore perde un lavoro dopo sei mesi pu\u00f2 ottenere un assegno utilizzabile per acquistare servizi per ricollocamento\u201d.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\" aligncenter\" src=\"http:\/\/www.stargateconsulting.it\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/Governo-Italiano.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<h3><span style=\"color: #ff0000;\">Il COMUNICATO DEL GOVERNO<\/span><\/h3>\n<p><a href=\"http:\/\/www.governo.it\/Governo\/ConsiglioMinistri\/dettaglio.asp?d=78688\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">DECRETI ATTUATIVI SUL JOBS ACT<\/span><\/a><\/p>\n<p>1<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft\" src=\"http:\/\/st.ilfattoquotidiano.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/cdm-675.jpg\" alt=\"Jobs Act, via libera a ultimi 4 decreti. Niente salario minimo, cig fino a 24 mesi\" width=\"508\" height=\"207\" \/>. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro\u00a0 (decreto legislativo \u2013 esame definitivo)<br \/>\nIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell\u2019articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.<br \/>\nIl provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternit\u00e0 (n\u00b0 151 del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternit\u00e0, al fine di rendere pi\u00f9 flessibile la possibilit\u00e0 di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. \u00a0Il decreto prevede un&#8217;estensione massima dell&#8217;arco temporale di fruibilit\u00e0 del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di et\u00e0 a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio pu\u00f2 arrivare sino ad 8 anni. \u00a0Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.<br \/>\nIn materia di congedi di paternit\u00e0, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilit\u00e0 di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. \u00a0Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialit\u00e0 in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele gi\u00e0 previste per i genitori naturali. Importante l\u2019estensione dell\u2019istituto della automaticit\u00e0 delle prestazioni (ovvero l\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335\/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.<br \/>\nIl decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilit\u00e0 per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico,\u00a0 nonch\u00e9 per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.<\/p>\n<p>2. Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (decreto legislativo &#8211; esame definitivo)<br \/>\nIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva,\u00a0 un decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell\u2019articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.<br \/>\nPer quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), a partire dall\u2019entrata in vigore del decreto, non potranno pi\u00f9 esserne attivati (quelli gi\u00e0 in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Con l&#8217;intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attivit\u00e0 lavorativa a favore dell&#8217;impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all\u2019elusione anche l&#8217;abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell&#8217;associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell\u2019associato persona fisica.<br \/>\nMansioni \u2013 Viene previsto che il lavoratore pu\u00f2 essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, cos\u00ec com&#8217;\u00e8 previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001), purch\u00e9 rientranti nella medesima categoria e non pi\u00f9 soltanto a mansioni \u00abequivalenti\u00bb, a mansioni, cio\u00e8, che implicano l&#8217;utilizzo della medesima professionalit\u00e0. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l\u2019impresa potr\u00e0 modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalit\u00e0 di svolgimento del lavoro). Viene altres\u00ec prevista la possibilit\u00e0 di accordi individuali, \u201cin sede protetta\u201d, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell\u2019occupazione, dell\u2019acquisizione di una diversa professionalit\u00e0 o del miglioramento delle condizioni di vita.<br \/>\nVengono confermate le seguenti tipologie:<\/p>\n<ul>\n<li>Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.<\/li>\n<li>Contratto di somministrazione &#8211; Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un\u2019estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all\u2019utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell\u2019impresa che vi fa ricorso (20%).<\/li>\n<li>Contratto a chiamata \u2013 Viene confermata anche l\u2019attuale modalit\u00e0 tecnologica, sms, di tracciabilit\u00e0 dell\u2019attivazione del contratto.<\/li>\n<li>Lavoro accessorio (voucher) \u2013 Viene elevato il tetto dell\u2019importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verr\u00e0 introdotta la tracciabilit\u00e0 per evitare, cos\u00ec, un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall&#8217;altro che debba comunicare preventivamente quale uso far\u00e0 dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.<\/li>\n<li>Apprendistato \u2013 Con la revisione della disciplina dell&#8217;apprendistato per la qualifica e per il diploma &#8211; che ora assume la nuova denominazione di \u00abapprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore\u00bb &#8211; nonch\u00e9 dell&#8217;apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un \u00absistema duale\u00bb, in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potr\u00e0 avvenire anche attraverso l&#8217;apprendimento presso l&#8217;impresa. Si intende, inoltre, rivitalizzare le predette due tipologie di apprendistato, che finora non hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese. Recependo, poi, la volont\u00e0 espressa dal Governo nel disegno di legge \u00abScuola\u00bb lo schema prevede che possano accedere all\u2019apprendistato, di durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.<\/li>\n<li>Part-time \u2013 Vengono definiti i limiti e le modalit\u00e0 con cui, pi\u00f9 in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro pu\u00f2 chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell\u2019orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell\u2019orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 15 per cento per le ore di cui \u00e8 variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilit\u00e0, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessit\u00e0 di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (decreto legislativo \u2013 esame preliminare)<br \/>\nIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.<br \/>\nIl decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l\u2019attivit\u00e0 ispettiva, l\u2019istituzione dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro. L\u2019Ispettorato ha personalit\u00e0 di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e \u201cautonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.<br \/>\nGli organi dell\u2019Ispettorato sono:<\/p>\n<ul>\n<li>il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;<\/li>\n<li>il consiglio di amministrazione;<\/li>\n<li>il collegio dei revisori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La principale funzione dell\u2019Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l\u2019Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalit\u00e0 di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).<br \/>\nIn supporto alla programmazione dell\u2019attivit\u00e0 di vigilanza svolta dall\u2019Ispettorato, si prevede l\u2019obbligo per l\u2019INPS, l\u2019INAIL e l\u2019Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell\u2019Ispettorato, anche attraverso l\u2019accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.<br \/>\nAl fine di rafforzare l\u2019azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede :<\/p>\n<ul>\n<li>la stipula di appositi protocolli,\u00a0 anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde\u00a0 assicurare l\u2019uniformit\u00e0 di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;<\/li>\n<li>l\u2019obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l\u2019Ispettorato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l\u2019Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL \u00e8 inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potr\u00e0 essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall\u2019entrata in vigore dei decreti attuativi, sar\u00e0 riservato esclusivamente all\u2019Ispettorato del Lavoro. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti\u00a0 gli atti degli organi ispettivi.<\/p>\n<p>4. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo \u2013 esame preliminare)<\/p>\n<p>Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.<br \/>\nLe disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise nei seguenti quattro gruppi fondamentali:<\/p>\n<ul>\n<li>disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS);<\/li>\n<li>disposizioni in materia di CIGO;<\/li>\n<li>disposizioni in materia di CIGS;<\/li>\n<li>disposizioni in materia di fondi di solidariet\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per effetto del decreto vengono estese le tutele a 1.400.000 lavoratori sinora esclusi.<br \/>\nLe disposizioni del decreto consentono risparmi di spesa, utilizzati per rendere strutturali la NASpI a 24 mesi anche dopo il 2016 e per rendere strutturali i\u00a0 finanziamenti per importanti interventi di politica sociale in materia di: conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro; assegno di disoccupazione (ASDI); fondo per le politiche attive del lavoro. Il decreto comporta anche, come ripetutamente affermato dal governo, una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo<\/p>\n<p>Disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)<\/p>\n<p>I principali interventi riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi contributivi (precisamente, gli apprendisti diventano destinatari della CIGO e, nel caso in cui siano dipendenti di imprese per le quali trova applicazione solo la CIGS, di quest\u2019ultimo trattamento, limitatamente alla causale di crisi aziendale);<\/li>\n<li>la revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: viene previsto, infatti, che per ciascuna unit\u00e0 produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando i contratti di solidariet\u00e0 tale limite pu\u00f2 essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile;<\/li>\n<li>l\u2019introduzione di meccanismi di condizionalit\u00e0 concernenti le politiche attive del lavoro: nello specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali \u00e8 programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell\u2019orario di lavoro sono convocati dai centri per l\u2019impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato;<\/li>\n<li>l\u2019introduzione di un meccanismo di \u201cchi usa di pi\u00f9 paga di pi\u00f9\u201d sulle aliquote pagate dalle imprese. Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d\u2019uso (contributo addizionale). Viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidariet\u00e0) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO)<\/p>\n<p>I principali interventi riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore. L\u2019aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall\u2019utilizzo della cassa passa quindi dall&#8217;1,90% all&#8217;1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l&#8217;edilizia;<\/li>\n<li>l\u2019introduzione del divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell\u2019unit\u00e0 produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell\u2019integrazione salariale; e ci\u00f2, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGO, nonch\u00e9 il ricorso alla riduzione dell\u2019orario di lavoro rispetto alla sospensione;<\/li>\n<li>la semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali ordinarie: nello specifico, viene previsto che il trattamento sia concesso dalla sede INPS territorialmente competente, senza previa deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie (CIGS)<\/p>\n<p>I principali interventi riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la razionalizzazione della disciplina concernente le causali di concessione del trattamento: nello specifico, viene previsto che l\u2019intervento straordinario di integrazione salariale possa essere concesso per una delle seguenti tre causali:\n<ul>\n<li>riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale);<\/li>\n<li>crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva dell\u2019azienda o di un ramo di essa. Viene previsto, tuttavia, che pu\u00f2 essere autorizzata, per un limite massimo di 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una prosecuzione della durata del trattamento di CIGS, qualora all\u2019esito del programma di crisi aziendale l\u2019impresa cessi l\u2019attivit\u00e0 produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell\u2019azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale);<\/li>\n<li>contratto di solidariet\u00e0: pertanto, gli attuali contratti di solidariet\u00e0 di tipo \u201cA\u201d, previsti per le imprese rientranti nell\u2019ambito di applicazione della CIGS, diventano una causale di quest\u2019ultima;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>l\u2019introduzione della previsione che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell\u201980% delle ore lavorabili nell\u2019unit\u00e0 produttiva nell\u2019arco di tempo di cui al programma autorizzato; e ci\u00f2, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGS; questa disposizione non opera per un periodo transitorio di 24 mesi dall\u2019entrata in vigore del decreto;<\/li>\n<li>la revisione della durata massima della CIGS e dei contratti di solidariet\u00e0; nello specifico:\n<ul>\n<li>per la causale di riorganizzazione aziendale viene confermata l\u2019attuale durata massima di 24 mesi per ciascuna unit\u00e0 produttiva, eliminando per\u00f2 la possibilit\u00e0, attualmente prevista, di concedere le c.d. \u201cproroghe complesse\u201d (ossia due proroghe della durata massima di 12 mesi ciascuna);<\/li>\n<li>per la causale di crisi aziendale viene confermata la durata massima di 12 mesi;<\/li>\n<li>per la causale di contratto di solidariet\u00e0 viene confermata, rispetto agli attuali contratti di solidariet\u00e0 di tipo \u201cA\u201d, la durata massima di 24 mesi. Tale durata pu\u00f2 essere estesa a 36 mesi, in quanto viene previsto che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidariet\u00e0, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, sia computata nella misura della met\u00e0. Oltre tale limite, la durata di tali trattamenti viene computata per intero.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disposizioni in materia di fondi di solidariet\u00e0 bilaterali<br \/>\nI principali interventi riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la previsione dell\u2019obbligo di estendere i fondi di solidariet\u00e0 bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell\u2019ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione alle imprese che occupano mediamente pi\u00f9 di 5 dipendenti (attualmente l\u2019obbligo \u00e8 previsto in relazione alle imprese che occupano mediamente pi\u00f9 di 15 dipendenti);la previsione che, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, il fondo di solidariet\u00e0 residuale (ossia il fondo che opera per\u00a0 tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell\u2019ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidariet\u00e0 bilaterali) assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale ed \u00e8 soggetto a una nuova disciplina. Gli aspetti salienti di tale nuova disciplina sono i seguenti:\n<ul>\n<li>rientrano nell\u2019ambito di applicazione del Fondo di integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente pi\u00f9 di 5 dipendenti (attualmente, invece, rientrano nell\u2019ambito di applicazione del fondo di solidariet\u00e0 residuale i datori di lavoro che occupano mediamente pi\u00f9 di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un\u2019aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l\u2019aliquota sar\u00e0 dello 0,65%).<\/li>\n<li>il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, l\u2019erogazione di una nuova prestazione, ossia l\u2019assegno di solidariet\u00e0. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta &#8211; per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile &#8211; ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell\u2019orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidariet\u00e0 di tipo \u201cB\u201d, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell\u2019ambito di applicazione della CIGS. I datori di lavoro che occupano mediamente pi\u00f9 di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l\u2019assegno di solidariet\u00e0 per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2016;<\/li>\n<li>nel caso di lavoratori che occupano mediamente pi\u00f9 di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantisce l\u2019ulteriore prestazione consistente nell\u2019assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>revisione della disciplina dell\u2019assegno ordinario corrisposto dai fondi di solidariet\u00e0 bilaterali: i fondi (diversi dal fondo di integrazione salariale) stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della casuale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS (attualmente, invece, l\u2019assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, non pu\u00f2 eccedere la durata massima prevista per la CIGO);<\/li>\n<li>introduzione di requisiti di competenza ed assenza di conflitto di interesse per gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali membri dei comitati amministratori dei fondi di solidariet\u00e0 bilaterali (ivi compreso il fondo di integrazione salariale);<\/li>\n<li>introduzione di requisiti di onorabilit\u00e0 per tutti i membri dei comitati amministratori del Fondo di Integrazione Salariale e dei fondi di solidariet\u00e0 bilaterali;<\/li>\n<li>la previsione che, entro il 31 dicembre 2015, i fondi bilaterali cosiddetti puri, o alternativi al sistema sin qui descritto (quali il fondo bilaterale dell\u2019artigianato) eroghino almeno una prestazione tra l\u2019assegno ordinario per 13 settimane nel biennio o l\u2019assegno di solidariet\u00e0 per 26 settimane nel biennio, prevedendo un\u2019aliquota di contribuzione al fondo dello 0,45% (diviso tra azienda e lavoratore secondo un accordo lasciato alle parti sociali).<\/li>\n<\/ul>\n<p>5. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive (decreto legislativo \u2013 esame preliminare)<\/p>\n<p>Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.<\/p>\n<p>Il decreto legislativo istituisce \u00a0una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall\u2019INPS, dall\u2019INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all\u2019attivit\u00e0 di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL. L\u2019istituzione dell\u2019ANPAL avverr\u00e0 senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall\u2019ISFOL, dei quali sar\u00e0 effettuata una conseguente riorganizzazione.<br \/>\nIl Ministero del lavoro fisser\u00e0 linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definir\u00e0 i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.<br \/>\nPer garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all\u2019erogazione delle politiche attive mediante l\u2019utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipuler\u00e0, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l\u2019impiego e delle politiche attive del lavoro.<\/p>\n<p>Il Ministero del lavoro controller\u00e0 quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorer\u00e0 le politiche occupazionali.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore. All\u2019istituzione dell\u2019Albo provveder\u00e0 l\u2019ANPAL. L\u2019obiettivo \u00e8 quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacit\u00e0 di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sistema informativo e al fascicolo elettronico del lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate. \u00a0Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica. Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati. \u00a0Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province. Ci sar\u00e0 anche un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attivit\u00e0 di formazione professionale.<\/p>\n<p>Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno anch\u2019essi parte della Rete &#8211;\u00a0 l\u2019ANPAL eserciter\u00e0 la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro. In vista di un pi\u00f9 efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si prevede che Regioni e Province autonome costituiscano uffici territoriali, denominati Centri per l\u2019impiego, per svolgere, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attivit\u00e0 di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.<\/p>\n<p>Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilit\u00e0 e saranno convocati dai Centri per l\u2019impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovr\u00e0 inoltre riportare la disponibilit\u00e0 del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.<\/p>\n<p>Per rafforzare la condizionalit\u00e0 delle erogazioni, la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarr\u00e0 a dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0 del lavoratore, e sar\u00e0 inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l\u2019impiego.<br \/>\nI beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati\u00a0 a stipulare il Patto di servizio personalizzato.<br \/>\nLa sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sar\u00e0 necessaria anche ai fini della concessione dell\u2019Assegno di disoccupazione (ASDI).<br \/>\nI beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l\u2019inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti\u00a0 a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.<\/p>\n<p>Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilit\u00e0, sar\u00e0 spendibile presso i Centri per l\u2019impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L\u2019assegno non costituir\u00e0 reddito imponibile.<\/p>\n<p>Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attivit\u00e0 di servizio nei confronti della collettivit\u00e0 nel territorio del Comune di residenza.<br \/>\nL&#8217;utilizzo dei lavoratori in tali attivit\u00e0 non determiner\u00e0 l&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro.<br \/>\nA questi lavoratori spetter\u00e0 un importo mensile, pari all\u2019assegno sociale, erogato dall\u2019INPS. \u00a0Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all\u2019occupazione con la previsione della istituzione, presso l\u2019ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all\u2019occupazione. Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un\u2019omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione di quelli relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca.<\/p>\n<p>6. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunit\u00e0 (decreto legislativo \u2013 esame preliminare)<br \/>\nIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunit\u00e0 in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.<br \/>\nLe disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali. Il primo concerne la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; il secondo i rapporti di lavoro; il terzo le pari opportunit\u00e0.<br \/>\nSemplificazioni procedure e adempimenti<br \/>\na) Razionalizzazione e semplificazione dell\u2019inserimento mirato delle persone con disabilit\u00e0.<br \/>\nLe linee caratterizzanti l\u2019intervento riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilit\u00e0 mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e l\u2019assunzione diretta. Viene altres\u00ec introdotta la possibilit\u00e0 di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa di una certa entit\u00e0 anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;<\/li>\n<li>l\u2019integrale revisione della procedura di concessione dell\u2019incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell\u2019incentivo al datore di lavoro da parte dell\u2019INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.<\/li>\n<\/ul>\n<p>b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.<br \/>\nI principali interventi riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la tenuta, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalit\u00e0 telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;<\/li>\n<li>la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;<\/li>\n<li>il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;<\/li>\n<li>l\u2019abolizione dell\u2019autorizzazione al lavoro all\u2019estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.<br \/>\nLe principali modifiche riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la revisione della composizione del Comitato per l\u2019indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit\u00e0 di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;<\/li>\n<li>la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l\u2019introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;<\/li>\n<li>la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell\u2019Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;<\/li>\n<li>lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonch\u00e9 di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unit\u00e0 produttive che superano i cinque lavoratori;<\/li>\n<li>il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell\u2019INAIL;<\/li>\n<li>la trasmissione all\u2019INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;<\/li>\n<li>la trasmissione all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell\u2019INAIL, esonerando il datore di lavoro;<\/li>\n<li>l\u2019abolizione dell\u2019obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell\u2019obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).<\/li>\n<\/ul>\n<p>d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.<br \/>\nI principali interventi riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro \u201cnero\u201d con l\u2019introduzione degli importi sanzionatori \u201cper fasce\u201d, anzich\u00e9 legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione \u00e8 subordinata al mantenimento al lavoro del personale \u201cin nero\u201d per un determinato periodo di tempo;<\/li>\n<li>la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, favorendo una \u201cimmediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale\u201d;<\/li>\n<li>si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;<\/li>\n<li>si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;<\/li>\n<li>si elimina l\u2019obbligo, nell\u2019ambito dei cantieri edili, di munire \u201cil personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalit\u00e0 del lavoratore e l\u2019indicazione del datore di lavoro\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Disposizioni in materia di rapporto di lavoro<\/p>\n<p>I principali interventi riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore [<em>N.d.R: con misure nell\u2019ottica di semplificare l\u2019utilizzo di apparecchi telefonici, tablet, ecc. senza la necessit\u00e0 di richiedere alcuna autorizzazione amministrativa o informativa sindacale in quanto la garanzia sar\u00e0 un documento da consegnare ai lavoratori.<\/em>];<\/strong><\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;<\/li>\n<li>l\u2019introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilit\u00e0 in caso di malattia, cos\u00ec come avviene per i lavoratori del settore pubblico;<\/li>\n<li>l\u2019introduzione di modalit\u00e0 semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ISTITUZIONE DI GIORNATE IN TEMA DI SALUTE<\/p>\n<p>Il Consiglio dei Ministri ha condiviso l\u2019iniziativa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, su proposta del Ministro della salute \u00a0Beatrice Lorenzin, di emanare due direttive:<\/p>\n<ul>\n<li>la prima per istituire per il 22 aprile di ogni anno la giornata nazionale per la salute della donna, in linea con le attuali politiche di prevenzione e promozione della salute promosse dal Ministro e inserite fra i temi di politica sanitaria dell\u2019Agenda del semestre di Presidenza italiana dell\u2019Unione europea. Il giorno prescelto coincide con la data di nascita della professoressa Rita Levi Montalcini (22 aprile 1909), che \u00e8 stata membro del Comitato d\u2019onore della Fondazione ATENA Onlus.<\/li>\n<li>La seconda direttiva\u00a0 indice per il 20 giugno di ogni anno la giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale, per sensibilizzare l\u2019opinione pubblica, incrementare la piena consapevolezza tra pazienti, operatori sanitari e sociali, favorire la ricerca diagnostica e la prevenzione della patologia nei portatori sani.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Notizie correlate: Pubblicati i primi due Decreti Attuativi:<\/p>\n<div class=\"internal_content_x\">\n<ul>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" title=\"collegamento esterno al sito www.gazzettaufficiale.it\" href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-06&amp;atto.codiceRedazionale=15G00036&amp;elenco30giorni=false\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015<\/a><\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" title=\"collegamento esterno al sito www.gazzettaufficiale.it\" href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-06&amp;atto.codiceRedazionale=15G00037&amp;elenco30giorni=false\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015<\/a><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell\u2019ambito dei decreti attuativi del Jobs Act si avvia la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, modificando quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori.\u00a0Congedi parentali pi\u00f9 ampi, cassa integrazione ridotta a due anni ma estesa alle piccole imprese. Nascono le Agenzie dell&#8217;Ispettorato del lavoro e per le Politiche attive. Aboliti i co.co.pro.. Rassegna.it &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":8942,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[41,27],"class_list":["post-19554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","tag-leggisentenze","tag-licenziati"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19554"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19554\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}