{"id":19815,"date":"2015-06-22T17:32:26","date_gmt":"2015-06-22T15:32:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=19815"},"modified":"2015-06-23T09:42:12","modified_gmt":"2015-06-23T07:42:12","slug":"riflessioni-sul-controllo-a-distanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/riflessioni-sul-controllo-a-distanza\/","title":{"rendered":"Reflections on remote control"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"blog-title\"><span style=\"color: #ff0000;\">Jobs Act: Grande Fratello o grande pasticcio?<\/span><\/h1>\n<p>di <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/06\/22\/jobs-act-grande-fratello-o-grande-pasticcio\/1801896\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Guido Scorza | 22 giugno 2015 | Il Fatto Quotidiano<\/a>\u00a0 <span style=\"color: #000000;\">[estratto]<\/span><\/span><\/p>\n<p><em><a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/spione.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-19823 alignleft\" src=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/spione.jpg\" alt=\"spione\" width=\"204\" height=\"150\" \/><\/a>Con la riformulazione dell&#8217;art. 4 dello Statuto dei lavoratori inserita nel Jobs Act<\/em> si sta semplicemente ipotizzando di semplificare la fornitura ai dipendenti di strumenti di comunicazione elettronica che sono, ormai, entrati a far parte del quotidiano di ciascuno a casa come sul lavoro.<\/p>\n<p>Ma, sfortunatamente, tale norma \u00e8 seguita \u2013 nella proposta del governo \u2013 da un\u2019ulteriore disposizione, che sembra proprio pensata male e scritta peggio.<\/p>\n<p>Eccola: \u201cLe informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono <strong>utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro<\/strong> a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalit\u00e0 d\u2019uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.\u201d.<\/p>\n<p>Il punto \u00e8 che le disposizioni che la precedono \u2013 ovvero quelle del primo e del secondo comma \u2013 non stabiliscono alcunch\u00e9 in relazione alle \u201cinformazioni raccolte\u201d dal datore di lavoro, limitandosi a consentire a quest\u2019ultimo di installare taluni dispositivi e di consegnarne talaltri ai lavoratori.<\/p>\n<p>A quali informazioni, dunque, fa riferimento il governo? A tutte quelle raccolte attraverso gli apparecchi e dispositivi installati in azienda e forniti ai lavoratori?\u00a0Se fosse cos\u00ec sarebbe difficile resistere alla tentazione di unirsi al coro di quanti accusano il governo di spianare la strada a scenari da Grande Fratello.<\/p>\n<p>Mentre, infatti, con riferimento agli apparecchi e dispositivi eventualmente installati in azienda, la proposta del governo, stabilisce inequivocabilmente che essi possono essere impiegati \u201cesclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale\u201d e, dunque, sembra limitare la raccolta di informazioni a quelle, eventualmente utili anche al <strong>controllo dei lavoratori<\/strong>, che dovessero finire nella rete del datore di lavoro solo in modo \u201cpreterintenzionale\u201d, con riferimento a <strong>smartphone, tablet e pc<\/strong>, <strong>una simile limitazione manca del tutto<\/strong>, con la conseguenza che la nuova disciplina abiliterebbe il datore di lavoro a far man bassa di tutte le informazioni comunque in transito per i dispositivi forniti al lavoratore anche per finalit\u00e0 direttamente di controllo.<\/p>\n<p>Al riguardo, peraltro, c\u2019\u00e8 da tener presente che il governo sta proponendo di eliminare l\u2019attuale primo comma dell\u2019art. 4 dello Statuto dei lavoratori che, oggi, vieta \u201cl\u2019uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalit\u00e0 di controllo a distanza dell\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori\u201d.<br \/>\nCaduto il divieto generale, i datori di lavoro \u2013 in assenza di qualsivoglia nuova norma che ne perimetri la potest\u00e0 di controllo \u2013 tornerebbero<strong> tecnicamente liberi di controllare a distanza i lavoratori.\u00a0<\/strong>E sul punto <strong>\u00e8 inutile appellarsi al Codice privacy giacch\u00e9, le norme che riguardano la tutela dei dati personali e della riservatezza nel rapporto di lavoro, sfortunatamente, si limitano a richiamare \u2013 senza neppure riprodurne il testo \u2013 l\u2019art. 4 dello Statuto dei lavoratori ovvero esattamente la norma che il governo vorrebbe riformulare integralmente.<\/strong><\/p>\n<p>Difficile leggere diversamente le norme contenute nella proposta di Palazzo Chigi.<\/p>\n<p>Se, dunque, Palazzo Chigi non ha davvero intenzione di legittimare forme di controllo massiccio dei lavoratori <strong>\u00e8 urgente che metta mano alle norme appena presentate al Parlamento, riformulandole<\/strong>, reintroducendo<strong> il divieto di ogni forma di controllo a distanza dei lavoratori<\/strong> e perimetrando il diritto del datore di lavoro all\u2019uso delle informazioni raccolte attraverso smartphone, tablet e pc alle sole informazioni delle quali venga in possesso in modo preteritenzionale.<\/p>\n<p>In difetto non ci sar\u00e0 comunicato o dichiarazione ufficiale che valga a scongiurare il rischio \u2013 che questa fosse o meno l\u2019intenzione del governo \u2013 che un datore di lavoro installi, del tutto legittimamente, sullo smartphone di un suo dipendente un\u2019app che gli consenta di controllare se, quanto e come lavora e, eventualmente, anche<strong> di licenziarlo sulla base delle informazioni raccolte.<\/strong><\/p>\n<p>Certo, per farlo, dovr\u00e0 prima informare il lavoratore e magari anche ottenere il suo consenso, ma, se si ha il coraggio di mettere da parte ogni forma di ipocrisia, occorre riconoscere che <strong>questo genere di cautele formali, in un rapporto di lavoro, valgono davvero poco<\/strong> e, comunque, certamente, molto meno di un divieto esplicito di ogni forma di controllo a distanza.<\/p>\n<p>Notizia correlata: <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/jobs-act-opinioni-a-confronto-ministero-norma-sui-controlli-a-distanza-e-in-linea-con-la-privacy-giuslavorista-lavoratore-restera-inerme-davanti-allimpresa\/\" target=\"_blank\">Jobs act. Opinioni a confronto. Ministero: norma sui controlli a distanza \u00e8 in linea con la privacy. Giuslavorista: \u201cLavoratore rester\u00e0 inerme davanti all\u2019impresa\u201d<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>N.d.R<\/strong><\/span>.:<em> Le riflessioni espresse nell\u2019articolo ci dicono che il ministro Poletti o \u00e8 un incompetente o ci prende in giro, scelga lui quale preferisce.<\/em><\/p>\n<p><em>Una seconda osservazione riguarda il ruolo specifico degli ISF. Lo spionaggio su di loro diventer\u00e0 legale, ma il problema \u00e8, dato il lavoro che fanno, coinvolger\u00e0 per forza di cose anche i medici. Gli strumenti di cui sono dotati non solo possono controllare il percorso che effettuano, e in che orari, ma possono anche registrare o videoriprendere, a loro insaputa, gli incontri che hanno con i medici. Gli spioni, a insaputa degli stessi ISF, potrebbero verificare cosa dice l\u2019ISF e se dice le cose che in azienda gli hanno ordinato di dire e verificare (e vedere) cosa dice o fa il medico.<\/em><\/p>\n<p><em>Hanno qualcosa da dire i medici? E l\u2019AIFA non ha niente da dire e continua con la sua assenza di controlli?<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jobs Act: Grande Fratello o grande pasticcio? di Guido Scorza | 22 giugno 2015 | Il Fatto Quotidiano\u00a0 [estratto] Con la riformulazione dell&#8217;art. 4 dello Statuto dei lavoratori inserita nel Jobs Act si sta semplicemente ipotizzando di semplificare la fornitura ai dipendenti di strumenti di comunicazione elettronica che sono, ormai, entrati a far parte del &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":19822,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[41],"class_list":["post-19815","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","tag-leggisentenze"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19815\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19822"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}