{"id":20509,"date":"2013-07-23T19:44:43","date_gmt":"2013-07-23T17:44:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=20509"},"modified":"2015-08-03T11:42:32","modified_gmt":"2015-08-03T09:42:32","slug":"valore-legale-delle-equipollenze-e-equiparazione-dei-titoli-di-studio-per-lattivita-dellisf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/valore-legale-delle-equipollenze-e-equiparazione-dei-titoli-di-studio-per-lattivita-dellisf\/","title":{"rendered":"Valore legale delle equipollenze e equiparazione dei titoli di studio per l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ISF"},"content":{"rendered":"<p>THE<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.unistudenti.it\/Content\/images\/page_top\/ministeroistruzione.jpg\" alt=\"\" width=\"368\" height=\"148\" \/> decreti di equipollenza sono validi per concorsi statali e non in modo specifico per il settore delle imprese private<\/p>\n<p>Secondo la nostra opinione per\u00f2 se un titolo vale, cio\u00e8 ha valore legale, per i concorsi \u00e8 riconosciuto a livello pubblico ed \u00e8 quindi valido anche nel privato.<\/p>\n<p>La riorganizzazione universitaria ha visto diverse fasi, l\u2019ultima delle quali inizia nell\u2019anno accademico 2008-2009 (ma c&#8217;\u00e8 stata anche quella del 2007). Il <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/06219dl.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">D.Lgs. 219<\/span><\/a> che regola l\u2019attivit\u00e0 d\u2019informazione scientifica \u00e8 del\u00a024 aprile\u00a0<strong>2006<\/strong>, quindi si riferisce a titoli universitari precedenti il nuovo ordinamento del 2007 e del 2009. Se non valgono le equipollenze anche per il privato, nessun laureato dopo il 2007 pu\u00f2 essere assunto come Informatore Scientifico (a parte le lauree rimaste a ciclo unico come Medicina e Chirurgia).<\/p>\n<p>Per fare un esempio nell&#8217;art. 122, comma 2 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/06219dl.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legislative Decree 219\/06<\/a> per svolgere l\u2019attivit\u00e0 di ISF \u00e8 ammessa, fra le altre, la laurea in Scienze Biologiche. Questa laurea \u00e8 diventata prima Laurea Specialistica in Biologia (6\/S) e poi Laurea Magistrale in Biologia (LM-6), e ci sono i decreti di equipollenza. A sua volta per\u00f2 la Laura in Biologia ha dato luogo (secondo le autonomie universitarie) ad una serie di lauree che nel 2006 (anno del D.Lgs. 219) non esistevano nemmeno: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, lauree specialistiche in scienze della natura, Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, ecc. ecc. . Queste lauree che nel 2006 non c\u2019erano sono equipollenti o equiparabili alla vecchia laurea in Scienze Biologiche? Chi pu\u00f2 dirlo?<\/p>\n<p><strong>Il valore legale \u00e8 garantito dalla classe di afferenza<\/strong>, poich\u00e9 il <a href=\"http:\/\/www.miur.it\/0006Menu_C\/0012Docume\/0098Normat\/2088Regola.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">decreto MURST 509\/1999<\/span><\/a> prevede che sia la sola classe a determinare il valore legale delle lauree e delle lauree specialistiche. Sul mercato del lavoro (in particolare quello privato, ove non si tiene generalmente conto del valore legale dei titoli) si era creata un&#8217;enorme confusione dovuta alla presenza di titoli di studio con denominazioni simili e contenuti formativi completamente diversi e titoli di studio con denominazione differente ma contenuti formativi sostanzialmente uguali.<\/p>\n<p>Nella riforma universitaria realizzata con il <a href=\"http:\/\/www.miur.it\/0006Menu_C\/0012Docume\/0098Normat\/4640Modifi_cf2.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">DM 270 del 2004<\/span><\/a> (&#8220;Modifiche al regolamento recante norme concernenti l&#8217;autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell&#8217;universit\u00e0 e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509&#8221;), dove all&#8217;articolo 4 si prescrive ancora una volta la <strong>parit\u00e0 di valore legale tra titoli universitari appartenenti alla stessa &#8220;classe&#8221;<\/strong>. In una stessa &#8220;classe&#8221; sono raggruppati a cura del MIUR i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli <strong>stessi obiettivi formativi qualificanti<\/strong> e le stesse conseguenti attivit\u00e0 formative. Le &#8220;classi&#8221; di laurea sono individuate dal MIUR (con il parere consultivo del CUN &#8211; Consiglio Universitario Nazionale -) in base al loro progetto formativo centrale tramite appositi decreti ministeriali. L&#8217;attivit\u00e0 di controllo e garanzia esercitata dal MIUR (per conto dello Stato) nell&#8217;ambito della formazione universitaria con la verifica che i singoli corsi di studio delle varie universit\u00e0 soddisfino i criteri prescritti per le diverse classi di laurea, giustifica e legittima la parit\u00e0 di valore legale tra titoli universitari della stessa &#8220;classe&#8221; di laurea emanati dalle diverse universit\u00e0.<\/p>\n<p>Come nel pubblico anche nel settore privato la laurea costituisce un titolo fondamentale per le neo-assunzioni. Ma nel privato la laurea non viene valutata tanto per il suo valore legale, quanto per il suo contenuto formativo sostanziale. Inoltre lo stesso articolo 122, comma 2 del D.Lgs. 219\/06 per l&#8217;ISF dice: \u201c<em>Il Ministro della salute pu\u00f2, sentito il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universit\u00e0 e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee, ai fini del presente articolo, altre lauree specificando gli insegnamenti essenziali ai <strong>fini della formazione<\/strong>\u201d. <\/em>L\u2019equipollenza e l\u2019equiparazione pertanto stabiliscono ufficialmente l\u2019equivalente formazione fra diversi titoli.<\/p>\n<p>Per porre rimedio alle incongruenze evidenziate per gli ISF vengono emanati specificatamente i Decreti\u00a0<span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-08-27&amp;atto.codiceRedazionale=07A07655&amp;elenco30giorni=false\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">3 agosto 2007<\/span>\u00a0<\/a>\u00a0And\u00a0<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-02&amp;atto.codiceRedazionale=09A11478&amp;elenco30giorni=false\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1 settembre 2009<\/a>\u00a0<span style=\"color: #000000;\">che estendono l&#8217;idoneit\u00e0 dei titoli per accedere alla professione di ISF\u00a0<\/span>\u00a0<span style=\"color: #000000;\">rimanendo per\u00f2 insoluto il problema dell&#8217;equipollenza fra titoli ammessi e i Decreti Ministeriali appunto di Equipollenza.<\/span><\/span><\/p>\n<p>Allora per rispondere alla domanda che ci siamo fatti dobbiamo fare riferimento a due criteri: 1) &#8211; i decreti ministeriali di equipollenza che se sono validi per le istituzioni e concorsi pubblici lo sono a maggior ragione in quelle private, poich\u00e9 ne danno cos\u00ec una validazione legale (secondo AIFA per\u00f2 non \u00e8 applicabile al privato), o; 2)- riporto l\u2019art. 2 <a href=\"http:\/\/attiministeriali.miur.it\/anno-2009\/luglio\/di-09072009.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Interministerial Decree of 9 July 2009<\/a>: \u201c<em>La corrispondenza tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 con pi\u00f9 classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con pi\u00f9 classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali <a href=\"http:\/\/attiministeriali.miur.it\/anno-2007\/marzo\/dm-16032007.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">16 marzo <strong>2007<\/strong><\/span><\/a> And <a href=\"http:\/\/attiministeriali.miur.it\/anno-2009\/gennaio\/dm-08012009.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">8 gennaio <strong>2009<\/strong><\/span><\/a>, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. <strong>Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in pi\u00f9 percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con pi\u00f9 classi di lauree specialistiche o magistrali sar\u00e0 compito dell&#8217;Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe \u00e8 equiparato il titolo di studio posseduto<\/strong>, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In sostanza o ci fidiamo dei Decreti Ministeriali di equipollenza o ci si rivolge all\u2019Ateneo che ha rilasciato la laurea per verificare la corrispondenza fra titoli. Se non consideriamo validi questi criteri (di legge), l\u2019alternativa \u00e8 non assumere nessuno con una laurea conseguita dopo il 2007 o il 2009.<\/p>\n<p>Related news:\u00a0<a href=\"http:\/\/corsi.unibo.it\/biotecnologieanimali\/Documents\/PARERE%20CUN%20DEL%2014-1-11.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 14 gennaio 2010 concernente i laureati in Biotecnologie\u00a0<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I decreti di equipollenza sono validi per concorsi statali e non in modo specifico per il settore delle imprese private Secondo la nostra opinione per\u00f2 se un titolo vale, cio\u00e8 ha valore legale, per i concorsi \u00e8 riconosciuto a livello pubblico ed \u00e8 quindi valido anche nel privato. 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