{"id":23242,"date":"2015-12-03T18:00:29","date_gmt":"2015-12-03T17:00:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=23242"},"modified":"2015-12-03T18:22:06","modified_gmt":"2015-12-03T17:22:06","slug":"co-co-co-lavoro-autonomi-economicamente-dipendenti-o-dipendenti-tout-court","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/co-co-co-lavoro-autonomi-economicamente-dipendenti-o-dipendenti-tout-court\/","title":{"rendered":"Co.Co.Co. Work: self-employed, economically dependent or employees tout court?"},"content":{"rendered":"<p><em>Il jobs act dice che i contratti a progetto sono \u201csuperati\u201d; <strong>restano tuttavia in vigore le collaborazioni coordinate e continuative. Le collaborazioni, poi, si distinguono in due diverse categorie: le collaborazioni \u201ccoordinate\u201d e le collaborazioni \u201corganizzate\u201d. Le prime permangono nell\u2019alveo dell\u2019autonomia e della parasubordinazione, le seconde<strong> a partire dal 1\u00b0 gennaio 2016 <\/strong><strong>sono equiparate al lavoro subordinato<\/strong><strong> e per esse devono valere le medesime regole e i medesimi trattamenti applicati ai lavoratori dipendenti, subordinati<\/strong><\/strong><\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/blog\/areaprolabour\/\" rel=\"author noopener\" target=\"_blank\">Area pro labour<\/a> | <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/12\/02\/lavoro-autonomi-economicamente-dipendenti-o-dipendenti-tout-court\/2268784\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">2 dicembre 2015 | Il Fatto Quotidiano<\/span><\/a><\/p>\n<p>di Avv. giuslavorista\u00a0Velia Addonizio*<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/06\/18\/jobs-act-al-via-novita-su-collaborazioni-da-stop-ai-co-co-pro-a-stabilizzazioni\/1787604\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.propostalavoro.com\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/cococo-2016.png\" alt=\"\" width=\"259\" height=\"263\" \/>I contratti a progetto non ci sono pi\u00f9<\/a>: a partire dal 25 giugno di quest\u2019anno non esiste pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di stipulare un contratto a progetto mentre restano in vigore, fino al loro compimento, quei contratti conclusi prima di detta data. Il <em>jobs act<\/em> dice che i contratti a progetto sono \u201csuperati\u201d; <strong>restano tuttavia in vigore le collaborazioni coordinate e continuative<\/strong> (<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/06\/24\/15G00095\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 52 d.lgs. n. 81 del 2015<\/a>).<\/p>\n<p>Secondo la riforma le collaborazioni, poi, si distinguono in due diverse categorie: le collaborazioni \u201ccoordinate\u201d e le collaborazioni \u201corganizzate\u201d. Le prime permangono nell\u2019alveo dell\u2019autonomia e della parasubordinazione, le seconde<strong> a partire dal 1\u00b0 gennaio 2016 <\/strong><a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/06\/17\/jobs-act-e-superamento-del-precariato-un-passo-avanti-e-due-indietro\/1784313\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>sono equiparate al lavoro subordinato<\/strong><\/a><strong> e per esse devono valere le medesime regole e i medesimi trattamenti applicati ai lavoratori dipendenti, subordinati.<\/strong>Ci\u00f2 significa che anche i collaboratori etero-organizzati andranno ricompresi nel calcolo del numero dell\u2019organico del datore di lavoro; che sar\u00e0 estesa la previdenza (malattia, infortuni, maternit\u00e0, cassa integrazione, indennit\u00e0 di disoccupazione Naspi e Asdi (solo per citare i principali istituti); che spetteranno loro le ferie, che potrebbero godere di Rol (riduzione orario di lavoro), permessi retribuiti, tredicesima e quattordicesima mensilit\u00e0, del Trattamento di fine rapporto, se i contratti collettivi estenderanno la loro efficacia anche a tali collaborazioni.<\/p>\n<p>Per godere degli stessi diritti e dei medesimi doveri di <strong>un lavoratore dipendente<\/strong>, il futuro collaboratore dovr\u00e0 prestare la sua opera in maniera esclusivamente personale e continuativa, con modalit\u00e0 di esecuzione organizzate dal committente (<strong>datore di lavoro<\/strong>), anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro; dovr\u00e0, in pratica, prestare il suo lavoro in una <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/11\/30\/taddei-dopo-poletti-il-pd-continua-ad-attaccare-i-diritti-dei-lavoratori\/2265238\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">condizione di \u201csoggezione organizzativa\u201d al suo datore di lavoro-committente<\/a>.<\/p>\n<p>Gli effetti di tale inclusione dei collaboratori etero-organizzati nelle tutele del lavoro dipendente non possono essere misurati oggi, ci\u00f2 che ora \u00e8 necessario e rilevante chiarire riguarda l\u2019individuazione dei criteri di differenziazione tra una \u201ccollaborazione coordinata\u201d ed una \u201ccollaborazione organizzata\u201d, vista la sostanziale diversit\u00e0 di trattamento retributivo e normativo che il legislatore riserva alle due figure lavorative.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"http:\/\/www.abruzzoconsulting.it\/site\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/contatto_lavoro_chiamata.jpg\" alt=\"\" \/>Se lavoro fornendo<strong> un\u2019attivit\u00e0 in modo esclusivamente personale<\/strong>, senza avvalermi di nessun altro, presso un determinato luogo non scelto autonomamente, con un\u2019organizzazione totalmente predisposta dal committente, con orari prefissati sempre dal datore di lavoro, avr\u00f2 diritto al medesimo trattamento riservato ai lavoratori dipendenti.<\/p>\n<p>Viceversa se la prestazione di lavoro coordinato \u00e8 prevalentemente, ma non esclusivamente, personale, cio\u00e8 se si coinvolgono anche propri collaboratori in misura comunque inferiore e limitata, si resta nel campo del lavoro parasubordinato\/autonomo.<\/p>\n<p>Non rientrano, comunque nella categoria delle \u201ccollaborazioni organizzate\u201d e, dunque, non potranno essere equiparate alle prestazioni di lavoro dipendente le collaborazioni prestate nell\u2019esercizio di professioni intellettuali per le quali occorre l\u2019iscrizione ad <strong>albi professioni<\/strong>; cos\u00ec come sono escluse le attivit\u00e0 di amministrazione e controllo delle societ\u00e0 e le attivit\u00e0 di partecipazione a collegi e commissioni. Non sono considerate \u201ccollaborazioni organizzate\u201d neppure quelle prestate in favore di associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche. Infine i contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi potranno prevedere di escludere che talune specifiche collaborazioni non rientrano tra quelle equiparabili al lavoro dipendente, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative.<\/p>\n<p>In conclusion <strong>a partire dal 1\u00b0 gennaio 2016<\/strong> non baster\u00e0 la vecchia lettera di assunzione per sapere e capire di essere stati assunti come dipendenti e quali sono i nostri diritti e doveri, quali leggi regolano il nostro rapporto di lavoro. A partire dal prossimo anno varr\u00e0 la pena di sapere e capire se abbiamo una \u201c<strong>collaborazione organizzata<\/strong>\u201d e se questa non \u00e8 tra quelle escluse dal beneficio della equiparazione al lavoro dipendente.<\/p>\n<p>Come dicono gli scout:<strong> buona caccia!<\/strong><\/p>\n<p><em>Velia Addonizio.* Sono avvocato giuslavorista ed esercito a Milano, sempre pro lavoratori. Se potessi\u00a0 fare riferimento ad una citazione per presentarmi riporterei il brano di J.K. Ingram, economista e poeta nato in Irlanda nel 1823, che si intitola Address on work and the workman (1880)<\/em><em>: \u201cLa prospettiva in cui gli economisti\u2026 considerano abitualmente la posizione del lavoratore \u00e8 molto limitata e quindi \u00e8 falsa. Si parla di lavoro come se si trattasse di un\u2019entit\u00e0 indipendente, che si pu\u00f2 scindere dalla persona del lavoratore. Esso viene trattato come una merce, come grano o cotone, mentre la componente umana, i bisogni umani, la natura umana ed i sentimenti umani vengono quasi completamente ignorati\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Related news: <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/le-tipologie-contrattuali-dopo-il-jobs-act\/\" target=\"_blank\">Types of contracts after the Jobs Act<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/sulla-natura-subordinata-dellattivita-svolta-dallinformatore-medico-scientifico\/\" target=\"_blank\">On the subordinate nature of the activity carried out by the scientific medical informant<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/non-agente-commercio-linformatore-scientifico\/\" target=\"_blank\">Cassation. The scientific informant is not a commercial agent<\/a><\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.studiocassone.it\/news\/nuovi-contratti-collaborazione-organizzata-mittente\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">La zona grigia dei nuovi contratti di Collaborazione organizzata dal committente<\/span><\/a><\/p>\n<p><em>In presenza di un <strong>contratto collettivo nazionale<\/strong> che disciplini specificatamente un determinato settore, le aziende non potranno essere certe che i contratti stipulati in esecuzione di tale accordo collettivo non potranno essere impugnati dai lavoratori. Questi ultimi, cio\u00e8, potranno rivolgersi al giudice per chiedere che accerti che i rapporti non erano di <strong>self-employment<\/strong>, ma di<strong> subordinate work<\/strong>. E la contestazione probabilmente avr\u00e0 successo perch\u00e9 tale rapporto implicher\u00e0 una prestazione svolta all\u2019interno dell\u2019azienda, con modalit\u00e0 temporali predefinite, utilizzando strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro e con una retribuzione predefinita e fissa. (studio Cassone.\u00a0Read more: <a href=\"http:\/\/www.studiocassone.it\/news\/nuovi-contratti-collaborazione-organizzata-mittente#ixzz3tHFal04w\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.studiocassone.it\/news\/nuovi-contratti-collaborazione-organizzata-mittente#ixzz3tHFal04w<\/a>)<\/em><\/p>\n<div class=\"articleSubtitles\">\n<p class=\"articleSubtitle\"><em>Il D.L. del 15\/06\/2015, n. 81, ha abrogato il contratto a progetto e dato vita ad una nuova forma contrattuale, definita \u201c<strong>collaborazione organizzata dal committente<\/strong>\u201c, alla quale \u2013 qualora le modalit\u00e0 di esecuzione siano organizzate dal committente \u00abanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro\u00bb \u2013 trover\u00e0 applicazione tutta la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p><em>In realt\u00e0, l\u2019attuale normativa consente la stipulazione di validi contratti di lavoro autonomo in ipotesi che prima, invece, erano, nella maggior parte dei casi, \u00a0vietate. Ci riferiamo ai contratti di durata, a tempo determinato o indeterminato, il cui oggetto non sia soltanto la realizzazione di un\u2019opera, per esempio lo sviluppo di un software (articolo 61 del D.lgs 276\/2003, \u00abprogetto\u00bb), ma anche un\u2019attivit\u00e0 manuale o intellettuale (cio\u00e8 un servizio \u2013 articolo 2222 \u2013 \u00a0al pari degli articoli 1677 in tema di appalto o 1559 e 1570 in tema di somministrazione), che comporti la realizzazione di una prestazione continuativa (una consulenza, lo sviluppo della funzione commerciale), oppure periodica (la manutenzione ordinaria e straordinaria, l\u2019assistenza tecnica). E\u2019 necessario quindi che tale prestazione non sia organizzata dal committente, nel senso che il prestatore di lavoro deve essere sempre libero nel determinare il se ed il quando svolgere la propria prestazione, seppure in adempimento dell\u2019obbligazione assunta. (<a href=\"http:\/\/www.actiwork.it\/it\/collaborazione-organizzata-dal-committente-applicazione-delle-regole-del-lavoro-subordinato\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">ACTIWORK consulenza lavoro<\/span><\/a>)<\/em><\/p>\n<p><strong>NB<\/strong>.: COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI prima del JOBS ACT: I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perch\u00e9 rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell\u2019organizzazione aziendale e possono operare all\u2019interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 del lavoratore con le esigenze dell\u2019organizzazione aziendale. Autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalit\u00e0 di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bens\u00ec, ove occorra, quelli del committente; la retribuzione deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il jobs act dice che i contratti a progetto sono \u201csuperati\u201d; restano tuttavia in vigore le collaborazioni coordinate e continuative. Le collaborazioni, poi, si distinguono in due diverse categorie: le collaborazioni \u201ccoordinate\u201d e le collaborazioni \u201corganizzate\u201d. 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