{"id":23350,"date":"2015-12-09T20:00:19","date_gmt":"2015-12-09T19:00:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=23350"},"modified":"2015-12-09T20:00:19","modified_gmt":"2015-12-09T19:00:19","slug":"jobs-act-i-licenziamenti-ingiusti-tra-indennizzi-minimi-e-danni-ulteriori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/jobs-act-i-licenziamenti-ingiusti-tra-indennizzi-minimi-e-danni-ulteriori\/","title":{"rendered":"Jobs act: unfair dismissals, between minimum compensation and further damages"},"content":{"rendered":"<p><em>La trasformazione dei lavoratori assunti a partire dal 7.3.2015 in \u201cprecari a tempo indeterminato\u201d, facilmente e convenientemente licenziabili con il pagamento, nel peggiore dei casi, di un indennizzo che per la sua esiguit\u00e0 non costituisce n\u00e9 un deterrente per il datore di lavoro, n\u00e9 un adeguato risarcimento per il dipendente<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/12\/09\/jobs-act-i-licenziamenti-ingiusti-tra-indennizzi-minimi-e-danni-ulteriori\/2288509\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Blog di Area pro labour | 9 dicembre 2015 | Il Fatto Quotidiano<\/a><\/span><\/p>\n<p>AND<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-OFjotsepJMs\/U2HrVzoBKGI\/AAAAAAAAB7s\/5eYGztbOxb4\/s1600\/558784_346606848771639_1167413763_n.jpg\" alt=\"\" width=\"556\" height=\"296\" \/>\u2019 di un paio di settimane fa <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/11\/14\/jobs-act-ecco-i-primi-licenziati-a-tutele-crescenti-a-casa-dopo-otto-mesi-di-lavoro\/2217571\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la notizia dei primi licenziamenti di lavoratori assunti con i contratti a \u201ctutele crescenti\u201d previsti dal <strong>Jobs act<\/strong><\/a>; si tratta di persone assunte presso grosse aziende industriali ed allontanate dopo pochi mesi, al primo calo di fatturato lamentato dall\u2019impresa, per \u201cgiustificato motivo oggettivo\u201d.<\/p>\n<p>In base alla nuova legge, ove questi lavoratori impugnassero in Tribunale il licenziamento e riuscissero a fare accertare che era infondato, <strong>il giudice non potrebbe comunque ordinare la loro reintegrazione nel posto di lavoro<\/strong>; questo rimedio infatti non \u00e8 pi\u00f9 previsto per i licenziamenti dettati da ragioni economico\/organizzative dell\u2019impresa, ed \u00e8 molto pi\u00f9 difficile da ottenere anche per i licenziamenti fondati su pretese mancanze del lavoratore; il giudice potrebbe solamente condannare il datore di lavoro a pagare un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria pari a quattro mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione (questo essendo nello specifico trascorso meno di un anno dall\u2019assunzione; a partire dal secondo anno, l\u2019indennit\u00e0 aumenterebbe di due mesi e cos\u00ec via ogni anno fino ad un massimo di 24 mensilit\u00e0) .<\/p>\n<p>Come denunciato e paventato anche su questo blog, il Jobs act ha cominciato dunque ben presto a mostrare il suo lato pi\u00f9 oscuro, ossia <strong>la trasformazione dei lavoratori assunti a partire dal 7.3.2015 in \u201cprecari a tempo indeterminato\u201d<\/strong>, facilmente e convenientemente <strong>licenziabili<\/strong> con il pagamento, nel peggiore dei casi, di un indennizzo che <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/05\/27\/tutele-decrescenti-e-giudice-ragioniere-dove-vanno-i-diritti-dei-lavoratori\/1719376\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">per la sua esiguit\u00e0 non costituisce n\u00e9 un deterrente per il datore di lavoro, n\u00e9 un adeguato risarcimento per il dipendente<\/a>.<\/p>\n<p>Condivido l\u2019appello lanciato da chi esorta a non rassegnarsi a questa situazione <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/11\/11\/jobs-act-e-licenza-di-licenziare-quali-rimedi\/2207608\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ed invita anche i sindacati a cercare di reintrodurre tramite i contratti collettivi quelle forme di tutela oggi non pi\u00f9 previste dalla legge<\/a>; invece, per quello che riguarda l\u2019esiguit\u00e0 degli indennizzi previsti dalla legge penso che noi avvocati <em>pro labour<\/em> dovremo abituarci a denunciare e fare valere nelle aule di Tribunale <strong>anche tutti i danni ulteriori <\/strong>che un lavoratore subisce a seguito di un licenziamento ingiusto.<\/p>\n<p>La casistica, come si pu\u00f2 immaginare, pu\u00f2 essere la pi\u00f9 varia se si pensa ai problemi che crea la perdita improvvisa del posto di lavoro: dall\u2019impossibilit\u00e0 di far fronte al pagamento del canone di affitto o del mutuo (con conseguente rischio di perdere la propria abitazione), alla necessit\u00e0 di dovere contrarre un prestito oneroso per affrontare le esigenze del vivere, fino alla necessit\u00e0 di dovere ridimensionare lo stile di vita proprio e della propria famiglia in ragione della perdita del reddito da lavoro, o all\u2019insorgere di veri e propri problemi di salute quali stati ansiosi o depressivi; e l\u2019elenco potrebbe continuare.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"https:\/\/quifinanza.files.wordpress.com\/2015\/09\/licenziamento-risarcimento1.jpg\" alt=\"\" \/>Non \u00e8 quindi irragionevole pensare che eventi di questo tipo, se e in quanto<strong> derivanti dalla ingiusta perdita del posto di lavoro<\/strong>, possano dare luogo ad<strong> un risarcimento<\/strong> (eventualmente quantificato in maniera equitativa ed anche sotto il profilo del danno esistenziale derivante dal peggioramento della qualit\u00e0 della vita) <strong>secondo le norme ordinarie del diritto civile <\/strong>come qualunque altro tipo di danno derivante da<strong> un illecito contrattuale<\/strong>; del resto, la giurisprudenza formatasi negli anni sull\u2019<strong>art. 18<\/strong> dello Statuto dei Lavoratori gi\u00e0 ammette in linea di principio la risarcibilit\u00e0 dei <strong>danni ulteriori<\/strong> rispetto alla perdita della retribuzione che derivino dal licenziamento ingiusto, come la perdita di professionalit\u00e0 per la mancata reintegrazione o il danno esistenziale per peggioramento della qualit\u00e0 della vita, purch\u00e9 adeguatamente e specificamente individuati e provati.<\/p>\n<p>Certo, le richieste risarcitorie dovranno essere specifiche e riguardare i danni che siano <strong>conseguenza immediata e diretta<\/strong> del licenziamento ingiusto, ed essere corredate da documentazione che comprovi tale nesso causale e l\u2019entit\u00e0 dei danni stessi; inoltre, sempre secondo i principi del codice civile, il lavoratore dovr\u00e0 all\u2019occorrenza provare di avere fatto il possibile per limitare tali danni cercando un nuovo impiego.<\/p>\n<p>Recentemente, in una fattispecie per certi aspetti simile a quella che pu\u00f2 crearsi a seguito di un licenziamento ingiusto con perdita definitiva del posto di lavoro, una sentenza del Tribunale di Milano (n\u00b0 2426\/2015, <em>est<\/em>. Moglia) ha condannato un\u2019azienda, che per mesi non aveva pagato la retribuzione ad una propria dipendente portandola a subire il taglio delle utenze domestiche per morosit\u00e0 ed esponendola addirittura al rischio di perdere la propria abitazione, a risarcire alla lavoratrice anche<strong> il danno per la sofferenza e il disagio psicologico <\/strong>derivati da tale situazione.<\/p>\n<p>Denunciare<strong> tutti i danni \u201ccollaterali\u201d<\/strong> derivati da un licenziamento ingiusto pu\u00f2 dunque essere un modo per tornare a discutere di dignit\u00e0 del lavoro; questa infatti \u00e8 stata poco valutata dalle recenti riforme, attente invece a togliere dalle mani dei giudici qualsiasi discrezionalit\u00e0 pur di assolvere le aziende anche dalle scelte \u201ceconomiche\u201d pi\u00f9 sconsiderate.<\/p>\n<p><em>\u00a0Davide Bonsignorio Giuslavorista, socio Agi associazione giuslavoristi italiani. Esercita la professione di avvocato dalla parte dei lavoratori e dei sindacati; ha collaborato con diverse riviste specializzate del settore. Vive e lavora a Milano. <\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La trasformazione dei lavoratori assunti a partire dal 7.3.2015 in \u201cprecari a tempo indeterminato\u201d, facilmente e convenientemente licenziabili con il pagamento, nel peggiore dei casi, di un indennizzo che per la sua esiguit\u00e0 non costituisce n\u00e9 un deterrente per il datore di lavoro, n\u00e9 un adeguato risarcimento per il dipendente Blog di Area pro labour &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":8942,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[41,27],"class_list":["post-23350","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","tag-leggisentenze","tag-licenziati"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23350"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23350\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}