{"id":24436,"date":"2016-02-14T08:18:53","date_gmt":"2016-02-14T07:18:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=24436"},"modified":"2016-02-15T21:49:20","modified_gmt":"2016-02-15T20:49:20","slug":"jobs-act-tempo-indeterminato-cosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/jobs-act-tempo-indeterminato-cosa\/","title":{"rendered":"Jobs Act, tempo indeterminato cosa?"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019aggettivo \u201c<em>indeterminato<\/em>\u201d, che oggi accompagna il sostantivo \u201c<em>relationship<\/em>\u201d, \u00e8 ormai ridotto ad una funzione meramente classificatoria: serve solo a distinguere tale contratto da quello a tempo determinato, senza che da tale attributo possa derivare anche una nozione di stabilit\u00e0 del posto di lavoro<\/p>\n<p>Of <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/blog\/gpvalcavi\/\" target=\"_blank\" rel=\"author noopener\">Gian Paolo Valcavi<\/a> | <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2016\/02\/12\/jobs-act-tempo-indeterminato-cosa\/2452585\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">12 febbraio 2016 | Il Fatto Quotidiano.it<\/span><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.istat.it\/it\/files\/2016\/02\/Occupati-e-disoccupati_dicembre_2015.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+02%2Ffeb%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/st.ilfattoquotidiano.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/jobs-act-675-630x256.jpg\" alt=\"jobs act 675\" width=\"465\" height=\"189\" \/>L\u2019Istat ha pubblicato i dati relativi al mese di dicembre 2015<\/a> del mercato del lavoro, che si aggiunge a quanto emerso nella statistica relativa <a href=\"http:\/\/www.istat.it\/it\/archivio\/176115\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al terzo trimestre<\/a>, cio\u00e8 un periodo in cui maggiore sarebbe dovuto essere l\u2019effetto delle novit\u00e0 normative introdotte con il <strong>Jobs Act<\/strong>.\u00a0I dati non sembrano cos\u00ec esaltanti, visto che nel rapporto trimestrale si legge che \u201c\u2026<em>il recupero dell\u2019occupazione al netto della stagionalit\u00e0 sembra subire una battuta d\u2019arresto nei mesi pi\u00f9 recenti<\/em>\u201d. I dati di dicembre confermano questa sensazione, tenuto conto che la nota positiva, costituita da un + 31mila contratti a tempo indeterminato \u00e8 \u201c<em>rovinata<\/em>\u201d da un <strong>-54mila lavoratori autonomi<\/strong>.<\/p>\n<p>Questi indici confermano due cose ovvie: <strong>in primo luogo<\/strong> che, come <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2015\/04\/10\/disoccupazione-il-balletto-delle-cifre-e-la-generazione-dimenticata-degli-over-50\/1572807\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">si era gi\u00e0 scritto<\/a>, una riforma normativa non crea da sola posti di lavoro. In <strong>second<\/strong> che la crescita dei <strong>permanent contracts<\/strong> \u00e8 dovuta ad una trasformazione di rapporti a partita Iva in rapporti di lavoro subordinato, derivanti dall\u2019opportunit\u00e0 unica di sfruttare, entro il 31 dicembre 2015, gli incentivi all\u2019assunzione (<a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2016\/02\/12\/jobs-act-tempo-indeterminato-cosa\/2452585\/2015.11.03_BSVA_Tabella_incentivi_assunzioni_vero.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pari a circa 24.000 euro in tre anni<\/a>) e la <em>amnesty<\/em> per tutti \u201c<em>gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all\u2019erronea qualificazione del rapporto di lavoro\u2026\u201d<\/em> (<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-24&amp;atto.codiceRedazionale=15G00095&amp;currentPage=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 54 D.lgs. 81\/2015<\/a>). Insomma, si \u00e8 corsi a sfruttare l\u2019ultima finestra utile per ottenere non solo un <em>condono tombale<\/em>, ma anche un consistente aiuto economico.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"http:\/\/www.pmi.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Contratto-a-tutele-crescenti-e-licenziamento.jpeg\" alt=\"\" width=\"540\" height=\"225\" \/>Gli ottimisti potrebbero qualificarlo come\u00a0<strong>fenomeno virtuoso<\/strong>, poich\u00e9 \u00e8 comunque cresciuta l\u2019occupazione stabile (cio\u00e8 i contratti a tempo indeterminato) e si sarebbe cos\u00ec specularmente contrastata la <strong>precariet\u00e0<\/strong>. Purtroppo cos\u00ec non \u00e8, perch\u00e9 chi oggi ha un contratto a tempo indeterminato stipulato <strong>dopo il 7 marzo 2015<\/strong> (data di entrata in vigore del <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/3\/6\/15G00037\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">contract with increasing protections<\/a>) <strong>non ha certamente un contratto stabile.<\/strong><\/p>\n<p>Per verificare l\u2019effettiva stabilit\u00e0 del posto di lavoro \u00e8 sufficiente utilizzare questo sillogismo: ogni volta che l\u2019errata irrogazione del licenziamento \u00e8 sanzionata con un risarcimento del danno molto elevata (<strong>premessa maggiore<\/strong>), pi\u00f9 intensa \u00e8 l\u2019attenzione che il datore di lavoro pone nell\u2019espulsione di un lavoratore (<strong>premessa minore<\/strong>) e quindi il rapporto di lavoro \u00e8 pi\u00f9 stabile perch\u00e9 soggetto ad un\u2019attenta e ponderata valutazione (<strong>conclusion<\/strong>). Di riflesso, se si riscontrasse che il datore di lavoro oggi non corre pi\u00f9 veramente il rischio di dover risarcire in misura pesante il danno provocato con un licenziamento illecito (cio\u00e8 con la reintegra), ma \u00e8 chiamato a rimediare alla propria scelta non ponderata o non giustificata solo con il pagamento di una cifra predeterminata e di importo limitato, \u00e8 ovvio che <strong>il posto di lavoro non sar\u00e0 stabile<\/strong>.<\/p>\n<p>Si tratta, quindi, di applicare il sopraindicato sillogismo al testo dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/3\/6\/15G00037\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 3 del Dl.gs. 23\/2015<\/a>, che riconosce al lavoratore di un\u2019azienda <strong>con pi\u00f9 di 15 dipendenti<\/strong> sono riconosciute due forme di tutela, totalmente diverse e non ugualmente accessibili.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.nextquotidiano.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/jobs-act-fregatura-1.jpg\" alt=\"\" width=\"527\" height=\"388\" \/>Una prima \u00e8 quella pi\u00f9 agevole, ma che<strong> non ha alcun reale contatto\u00a0<\/strong>con il danno effettivamente subito dal lavoratore: anche se il licenziamento \u00e8\u00a0<strong>illegitimate<\/strong>, l\u2019espulsione del prestatore di lavoro dall\u2019azienda \u00e8 confermata ed al lavoratore spetta unicamente un risarcimento del danno ridotto ad un importo predeterminato dalla legge e valido per tutti (due mensilit\u00e0 per ogni anno di anzianit\u00e0 di servizio). Non c\u2019\u00e8, quindi, alcuna possibilit\u00e0 per il singolo di pretendere (come accade in tutte le ordinarie ipotesi di risarcimento del danno) il ristoro di tutti i danni effettivi, cio\u00e8 di essere rimesso nelle condizioni in cui il prestatore di lavoro si sarebbe trovato senza l\u2019atto illecito (cio\u00e8 il licenziamento) compiuto dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>Con la seconda forma di tutela si cerca di<strong> risarcire il danno in modo totale<\/strong>, cos\u00ec come lo si \u00e8 sempre fatto con la piena applicazione dell\u2019art. 18 S.L.: il licenziamento illegittimo \u00e8 sanzionato con il ripristino del rapporto di lavoro (la cosiddetta\u00a0<strong>\u201creintegra\u201d<\/strong> nel medesimo posto un tempo occupato) e con il pagamento di tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato dal giorno della sua espulsione dall\u2019azienda sino alla data della ripresa dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>Peccato che per ottenere questo risultato (che prima spettava al lavoratore come effetto automatico dell\u2019infondatezza dei motivi addotti a supporto del licenziamento), il prestatore deve fare qualcosa di impossibile: dimostrare \u201c<em>l\u2019insussistenza del fatto materiale contestato<\/em>\u201d. Impossibile perch\u00e9 i fatti negativi (<em>l\u2019insussistenza<\/em>) sono <strong>difficilissimi da dimostrare<\/strong>; impossibile perch\u00e9 il lavoratore \u2013 una volta uscito dall\u2019azienda \u2013 non ha modo di recuperare documenti o informazioni utili per assolvere tale onere; impossibile, infine, perch\u00e9 il fatto materiale, in quanto fatto storico \u00e8 sempre avvenuto, anche se illecito. Un esempio assurdo rende palese quest\u2019ultima osservazione: ricevo l\u2019ordine di andare a lavorare nella centrale nucleare di <em>Fukushima Daiichi<\/em>; mi rifiuto legittimamente perch\u00e9 metto a rischio la mia vita; mi viene contestata la grave insubordinazione, cio\u00e8 il mancato rispetto di un ordine ricevuto dal datore di lavoro. Beh, il fatto materiale \u00e8<strong> il rifiuto dell\u2019ordine<\/strong>, fatto che \u00e8 avvenuto e che io non potr\u00f2 mai dimostrare non essere storicamente avvenuto.<\/p>\n<p>Pertanto, l\u2019aggettivo \u201c<em>indeterminato<\/em>\u201d, che oggi accompagna il sostantivo \u201c<em>relationship<\/em>\u201d, \u00e8 ormai ridotto ad una funzione meramente classificatoria: serve solo a distinguere tale contratto da quello a tempo determinato, senza che da tale attributo possa derivare anche una nozione di stabilit\u00e0 del posto di lavoro, come \u00e8 accaduto fino a marzo 2015.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/st.ilfattoquotidiano.it\/wp-content\/img\/autori\/GPValcavi-thumb.jpg\" alt=\"Profilo blogger\" \/>\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/blog\/gpvalcavi\/\" target=\"_blank\" rel=\"author noopener\">Gian Paolo Valcavi<\/a>\u00a0Avvocato, esperto di mercato del lavoro e relazioni industriali<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019aggettivo \u201cindeterminato\u201d, che oggi accompagna il sostantivo \u201crapporto\u201d, \u00e8 ormai ridotto ad una funzione meramente classificatoria: serve solo a distinguere tale contratto da quello a tempo determinato, senza che da tale attributo possa derivare anche una nozione di stabilit\u00e0 del posto di lavoro di Gian Paolo Valcavi | 12 febbraio 2016 | Il Fatto Quotidiano.it &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":8942,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[41,27],"class_list":["post-24436","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","tag-leggisentenze","tag-licenziati"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24436"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24436\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}