{"id":28959,"date":"2016-11-30T18:07:07","date_gmt":"2016-11-30T17:07:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=28959"},"modified":"2016-12-07T12:44:57","modified_gmt":"2016-12-07T11:44:57","slug":"onere-della-prova-del-carattere-personale-delle-telefonate-cellulare-aziendale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/onere-della-prova-del-carattere-personale-delle-telefonate-cellulare-aziendale\/","title":{"rendered":"Burden of proof of the personal nature of company mobile phone calls"},"content":{"rendered":"<p><em>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17108\/2016, si \u00e8 pronunciata sul tema riguardante l\u2019utilizzo a fini privati del cellulare aziendale assegnato esclusivamente per lavoro. A tale riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che l\u2019onere di provare l\u2019abuso del telefonino grava interamente sul datore di lavoro. Ci\u00f2 in applicazione dell\u2019articolo 5, L. 604\/1996, per cui l\u2019onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.<\/em><\/p>\n<p>Of <a href=\"http:\/\/www.eclavoro.it\/autori\/cesare-michelini\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cesare Michelini<\/a>\u00a0&#8211;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.eclavoro.it\/onere-della-prova-del-carattere-personale-delle-telefonate-cellulare-aziendale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">30 novembre 2016 &#8211; Euroconference lavoro<\/span><\/a><\/p>\n<h3>Rilevanza ai fini disciplinari dell\u2019abuso del telefono cellulare aziendale<\/h3>\n<p>T<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"https:\/\/www.greenme.it\/images\/stories\/tecno\/cellulari\/tumore_cellulare.jpg\" alt=\"Risultati immagini per cellulare\" width=\"437\" height=\"226\" \/>ra i pi\u00f9 comuni strumenti dati in dotazione al dipendente rientra certamente il telefono cellulare munito di SIM <em>card<\/em>. Normalmente, nella comunicazione di assegnazione del cellulare \u00e8 specificato se al dipendente \u00e8 consentito di utilizzare il cellulare esclusivamente per motivi lavorativi, oppure anche per chiamate private. Pu\u00f2, inoltre, accadere che il dipendente sia autorizzato a effettuare anche telefonate private, ma sostenendone il costo; in tale ipotesi il dipendente, prima di effettuare la chiamata privata, \u00e8 tenuto a digitare un apposito codice, in modo tale da consentire al datore di lavoro di distinguerla da quelle lavorative.<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi in cui il cellulare sia stato assegnato solo per motivi di lavoro, non vi \u00e8 dubbio che l\u2019utilizzo reiterato del telefono per ragioni personali (es. per chiamare un amico o la fidanzata) costituisca una condotta sanzionabile disciplinarmente. Come in tutti i casi, la sanzione da applicare deve essere proporzionata alla gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione \u00e8 pi\u00f9 volte intervenuta in materia, confermando che, nei casi pi\u00f9 gravi, l\u2019abuso del telefono cellulare giustifica anche l\u2019adozione di una sanzione espulsiva.<\/p>\n<p>In particolare, \u00e8 stato ritenuto che:<\/p>\n<ul>\n<li>il comportamento del lavoratore che utilizza il telefono aziendale per comunicazioni personali in misura smodata, costante e reiterata, nonostante tale condotta sia vietata non solo dal codice disciplinare, ma anche da specifici richiami del datore di lavoro, costituisce un notevole inadempimento dei suoi doveri contrattuali e legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (Cass. n. 10062\/2002);<\/li>\n<li>\u00e8 legittimo il licenziamento del dipendente che aveva utilizzato il telefono cellulare di servizio per telefonate di carattere privato per un importo pari a 9.000 euro effettuate nell\u2019arco di un anno (Cass. n. 22066\/2007);<\/li>\n<li>\u00e8, invece, illegittimo il licenziamento irrogato a un lavoratore che, utilizzando il telefono aziendale, aveva mandato numerosi messaggi di natura privata, atteso che la gravit\u00e0 della condotta tenuta, l\u2019intensit\u00e0 dell\u2019elemento soggettivo e l\u2019importanza del danno non erano tali da comportare una irreversibile lesione del vincolo di fiducia anche alla luce del fatto che condotte analoghe poste in essere da altri dipendenti non erano state sanzionate con il licenziamento (Cass. n. 10550\/2013).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Il tema relativo all\u2019onere della prova circa il carattere personale delle telefonate<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"http:\/\/images.slideplayer.it\/1\/538785\/slides\/slide_18.jpg\" alt=\"Risultati immagini per onere della prova a carico del datore di lavoro\" width=\"515\" height=\"386\" \/>Nel caso di utilizzo del telefono aziendale per fini privati assume particolare rilevanza il tema relativo all\u2019onere della prova.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto, l\u2019articolo 5, L. 604\/1966, pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l\u2019onere di provare la sussistenza della <strong>giusta causa<\/strong> or of<strong> giustificato motivo<\/strong> di licenziamento, nel rispetto dalla regola generale dell\u2019articolo 2697 cod. civ.. Dunque, \u00e8 il datore di lavoro a dover provare le circostanze poste a fondamento del licenziamento.<\/p>\n<p>Nella tematica in esame va, tuttavia, considerato che normalmente il datore di lavoro non ha l\u2019esatta conoscenza dei numeri di telefono chiamati dal proprio dipendente. Infatti, nei tabulati forniti dalle compagnie telefoniche, le ultime tre cifre del numero sono criptate per ragioni di <em>privacy<\/em>. A fronte di ci\u00f2, il datore di lavoro pu\u00f2 trovare obiettive difficolt\u00e0 nel verificare se le telefonate effettuate dal dipendente siano di natura lavorativa oppure privata. Pertanto, si pone il tema relativo alla possibilit\u00e0 (o meno) per il giudice di introdurre criteri finalizzati a rendere meno gravoso l\u2019esercizio dell\u2019onere della prova in capo al datore di lavoro, tra cui quello della vicinanza alla fonte di prova. In parole semplici, in applicazione del suddetto criterio, nei casi in cui sussista una difficolt\u00e0 oggettiva di fornire la prova di un fatto, l\u2019onere della prova viene (quantomeno in parte) attribuito alla parte che ha la pi\u00f9 agevole disponibilit\u00e0 del mezzo di prova. Per quanto di interesse, in base al criterio di vicinanza alla fonte di prova, potrebbe ritenersi che sia il lavoratore \u2013 in quanto persona che ha effettuato la chiamata \u2013 a dover dimostrare il carattere lavorativo della medesima. Detto ci\u00f2, vi \u00e8 da chiedersi se una siffatta conclusione sia compatibile con la regola generale prevista dal sopra citato articolo 5, L. 604\/1966, in tema di onere della prova del licenziamento. La sentenza della Corte di Cassazione commentata ha proprio affrontato questa tematica.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3>La sentenza n. 17108\/2016: \u00e8 sempre il datore di lavoro a dover provare la natura personale delle telefonate<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.laleggepertutti.it\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Quanti-avvocati-ci-sono-in-Italia-e-quanto-guadagnano-370x230.jpg\" alt=\"Risultati immagini per onere della prova codice civile\" width=\"344\" height=\"214\" \/>La Suprema Corte si \u00e8 recentemente pronunciata sul tema, ribadendo che, anche in questo caso, l\u2019onere della prova delle circostanze che hanno condotto al licenziamento grava interamente in capo al datore di lavoro.<\/p>\n<p>La vicenda riguardava il licenziamento disciplinare comminato a un <strong>informatore medico-scientifico<\/strong>, al quale era stato contestato di aver effettuato numerose chiamate per ragioni non di servizio. Nella lettera di contestazione disciplinare, la datrice di lavoro aveva indicato i numeri di telefono chiamati, con le ultime 3 cifre criptate, cos\u00ec come risultanti dal tabulato fornito dalla compagnia telefonica.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Firenze aveva affermato la legittimit\u00e0 del licenziamento, ritenendo che:<\/p>\n<ul>\n<li>la societ\u00e0, in effetti, anche per ragioni di <em>privacy<\/em>, non era in grado di identificare nella loro completezza i numeri di telefono chiamati;<\/li>\n<li>mentre tale operazione poteva certamente essere effettuata dal dipendente, avvalendosi della propria agenda o rubrica telefonica, per risalire (esaminando i numeri criptati solo nelle ultime tre cifre) ai destinatari e ai motivi delle chiamate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d\u2019Appello di Firenze, ritenendo che quest\u2019ultima abbia invertito quell\u2019onere della prova (della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento) che la legge pone inderogabilmente in capo al datore di lavoro.<\/p>\n<p>La decisione della Suprema Corte si fonda sulle seguenti motivazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>il criterio empirico di vicinanza alla fonte di prova deve ritenersi comunque interdetto quando \u2013 come nel caso dell\u2019articolo 5 citato \u2013 il Legislatore stabilisca esplicitamente a priori l\u2019onere probatorio (nel caso di specie pacificamente gravante in capo al datore di lavoro);<\/li>\n<li>peraltro, nel caso di specie il criterio di vicinanza alla prova era stato malamente applicato, poich\u00e9 costituisce una mera congettura quella secondo cui tutti i numeri di telefono chiamati per lavoro o per altra ragione vengano puntualmente registrati su agenda cartacea o informatica, al punto da poter essere a posteriori agevolmente ricostruiti dal chiamante;<\/li>\n<li>l\u2019affermazione per cui sarebbe stato troppo difficile (se non impossibile) per la societ\u00e0 dimostrare che i soggetti chiamati dal lavoratore non erano medici da visitare non consente di comprendere in base a quali criteri la datrice di lavoro abbia potuto ritenere che le telefonate, oggetto della lettera di contestazione, fossero state effettuate per motivi personali;<\/li>\n<li>in altre parole, se la societ\u00e0 non era a conoscenza dei destinatari, certamente non poteva sapere se le corrispondenti telefonate erano state effettuate per motivi privati o di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La sentenza commentata ha, pertanto, applicato in modo rigoroso il principio, stabilito dell\u2019articolo 5, L. 604\/1966, per cui l\u2019onere della prova dei motivi del licenziamento grava interamente sul datore di lavoro. Ci\u00f2 non fa, tuttavia, venir meno la rilevanza delle ragioni oggettive per cui, secondo un diverso orientamento, spetta al lavoratore l\u2019onere di indicare il numero di telefono completo e le motivazioni della chiamata<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8, infatti, oggettiva la difficolt\u00e0 per il datore di lavoro di individuare, all\u2019interno di tabulati che contengano decine e decine di numeri di telefono parzialmente criptati, l\u2019effettivo destinatario di ciascuna chiamata, nonch\u00e9 di provare la ragione (privata o lavorativa) della telefonata. In considerazione di ci\u00f2 pare auspicabile una modifica dell\u2019orientamento della Suprema Corte, teso a rendere meno rigoroso l\u2019onere della prova in capo al datore di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"entry-content clearfix\">\n<p><strong><em>Si segnala che l\u2019articolo \u00e8 tratto da \u201c<a href=\"http:\/\/www.euroconference.it\/editoria\/il_giurista_del_lavoro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Il giurista del lavoro<\/a>\u201c.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Related news: <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20160817\/snciv@sL0@a2016@n17108@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Court of Cassation Civil Section The Judgment 17108\/2016<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/scarso-rendimento-legittimo-il-licenziamento-del-dipendente\/\" target=\"_blank\">Poor performance: legitimate dismissal of the employee?<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/farmaceutica-cassazione-legittimo-il-licenziamento-del-lavoratore-che-crea-tensioni-in-azienda\/\" target=\"_blank\">Pharmaceutical. Cassation: the dismissal of the worker who creates &quot;tensions&quot; in the company is legitimate<\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/si-allimpiego-dello-007-per-scoprire-la-finta-malattia-del-lavoratore\/\" target=\"_blank\">Yes to the use of 007 to discover the worker&#039;s fake illness<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17108\/2016, si \u00e8 pronunciata sul tema riguardante l\u2019utilizzo a fini privati del cellulare aziendale assegnato esclusivamente per lavoro. A tale riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che l\u2019onere di provare l\u2019abuso del telefonino grava interamente sul datore di lavoro. 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