{"id":29789,"date":"2017-02-08T13:27:03","date_gmt":"2017-02-08T12:27:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=29789"},"modified":"2017-02-09T12:27:53","modified_gmt":"2017-02-09T11:27:53","slug":"contratti-collettivi-datore-lavoro-non-puo-decidere-quale-applicare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/contratti-collettivi-datore-lavoro-non-puo-decidere-quale-applicare\/","title":{"rendered":"Collective agreements, the employer cannot decide which one to apply"},"content":{"rendered":"<p>Con un recente sentenza, il<strong> Tribunale di Torino<\/strong> (sentenza 1743\/2017) ha trattato il tema del<strong> recesso del datore di lavoro dal contratto collettivo:<\/strong>\u00a0si tratta di una questione molto rilevante sia per i rapporti sindacali sia perch\u00e9 il contratto collettivo incide nella disciplina dei rapporti individuali di lavoro.<\/p>\n<p>Per inquadrare correttamente la questione \u00e8 bene rammentare preventivamente\u00a0che nel nostro ordinamento <strong>there is no obligation<\/strong> da parte del datore di lavoro, non iscritto ad una organizzazione datoriale firmataria di un contratto collettivo, di applicare il Ccnl del settore merceologico in cui l\u2019impresa opera, n\u00e9 sussiste il dovere\u00a0di applicare\u00a0\u201cun\u201d\u00a0contratto collettivo; sussiste p<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/41uNcsD06bL._SX339_BO1,204,203,200_.jpg\" alt=\"Risultati immagini per ccnl commercio\" width=\"196\" height=\"287\" \/>er\u00f2 l\u2019obbligo di riconoscere ai lavoratori una <strong>retribuzione non inferiore ai minimi tabellari del Ccnl di settore<\/strong>, in virt\u00f9 della norma costituzionale che riconosce ad ogni lavoratore il diritto ad una retribuzione\u00a0\u201cproporzionata alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s\u00e9 e alla famiglia un\u2019esistenza libera e dignitosa\u201d (art.\u00a036 Cost.). In sostanza, secondo l\u2019interpretazione comune, il contratto collettivo del settore stabilisce il parametro minimo retributivo <strong>regardless of whether the employer agrees or not<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, un lavoratore \u2013 il cui rapporto di lavoro era regolato dal Ccnl metalmeccanici\u00a0\u2013\u00a0passava alle dipendenze\u00a0di un nuovo datore di lavoro, in virt\u00f9 di un trasferimento d\u2019azienda la cui disciplina prevede la continuazione del rapporto con il nuovo titolare dell\u2019impresa o del ramo d\u2019azienda trasferito\u00a0(art. 2112 c.c.).\u00a0Quest\u2019ultimo\u00a0applicava, tuttavia,\u00a0il <strong>Ccnl metalmeccanici<\/strong> soltanto\u00a0ad una parte del proprio personale, mentre disciplinava altri rapporti di lavoro col<strong> Ccnl del terziario<\/strong>.<\/p>\n<p>Ad un certo punto, l\u2019imprenditore ha comunicato al lavoratore interessato dal trasferimento d\u2019azienda l\u2019intenzione\u00a0di\u00a0\u201crecedere\u201d\u00a0dal Ccnl del settore metalmeccanico perch\u00e9 <strong>\u201ctroppo oneroso\u201d<\/strong>, informandolo\u00a0che, da quel momento, il rapporto sarebbe stato regolato dal Ccnl del settore terziario.\u00a0Il lavoratore ha intentato\u00a0una causa\u00a0con cui chiedeva al giudice di accertare l\u2019illegittimit\u00e0 del <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/st.ilfattoquotidiano.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/lavoro-6751.jpg\" alt=\"Contratti collettivi, il datore di lavoro non pu\u00f2 decidere quale applicare\" width=\"457\" height=\"186\" \/>comportamento del datore di lavoro, rivendicando il\u00a0trattamento economico e normativo del Ccnl per le imprese\u00a0metalmeccaniche.<\/p>\n<p>Nella decisione, il giudice torinese ha giustamente stabilito che\u00a0il potere di recesso da un Ccnl<strong> non\u00a0spetta al\u00a0singolo datore di lavoro<\/strong> (che non ne \u00e8 parte contraente),\u00a0ma\u00a0unicamente\u00a0alle associazioni sindacali\u00a0e datoriali che lo hanno sottoscritto, sicch\u00e9, risultando l\u2019imprenditore iscritto alla stipulante <strong>Federmeccanica<\/strong>,\u00a0il recesso doveva considerarsi\u00a0<strong>illegitimate\u00a0<\/strong>e parimenti illegittimo era da ritenersi\u00a0il maldestro\u00a0tentativo di applicare unilateralmente un Ccnl diverso da quello firmato dall\u2019associazione di appartenenza,<strong> mai abbandonata<\/strong>.<\/p>\n<p>Riverbera, peraltro, nella pronuncia,\u00a0l\u2019annosa e mai risolta questione\u00a0dell\u2019applicazione dei contratti collettivi posto che, in mancanza di una legge di attuazione della disciplina prevista dalla seconda parte dell\u2019art. 39 della Costituzione, i contratti collettivi sono <strong>effective<\/strong> And <strong>applicabili<\/strong>, in termini di stretto diritto, ai soli affiliati alle organizzazioni che li stipulano; sicch\u00e9 al datore di lavoro che voglia sottrarsi ad ogni disciplina contrattual-collettiva \u00e8 sufficiente non affiliarsi o recedere dall\u2019associazione imprenditoriale.<\/p>\n<p>Emerge, ancora una volta, a settant\u2019anni dall\u2019entrata in vigore della Carta fondamentale di una Repubblica fondata sul lavoro, il problema di un diritto sindacale a-costituzionale e, pi\u00f9 in generale, di un sistema di relazioni sindacali e contrattazione collettiva \u201ctenuto assieme da poco pi\u00f9 che spago e chiodi\u201d \u2013 come ci ricorda spesso Umberto Romagnoli \u2013 il che \u00e8 parso <strong>quanto mai evidente<\/strong> nella difficile stagione della contrattazione separata, culminata nella nota<strong> vicenda Fiat<\/strong>.<\/p>\n<p><em>\u00a0From<\/em><strong><em> Stefania Mangione<\/em>\u00a0<\/strong><em>avvocata giuslavorista a Bologna, per i lavoratori. Ha scritto, assieme ad Alberto Piccinini, un libro in materia di comportamento antisindacale e fa parte della redazione regionale Emilia \u2013 Romagna della rivista RGL News.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2017\/02\/08\/contratti-collettivi-il-datore-di-lavoro-non-puo-decidere-quale-applicare\/3374188\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\"> 8 febbraio 2017 &#8211; Il Fatto Quotidiano<\/span><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.filctemcgil.it\/images\/stories\/flexicontent\/news\/chimico_farmaceutico\/ACCORDO_DI_RINNOVO_CCNL_CHIMICO-FARMACEUTICO.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">CCNL Rinnovo settore chimico-farmaceutico dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018<\/span><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.filctemcgil.it\/images\/stories\/flexicontent\/contratti\/chimico_farmaceutico\/Stesura_evidenziata_21.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">CCNL Rinnovo chimico-farmaceutico 2013-2015 &#8211; ISF pag. 47<\/span><\/a><\/p>\n<p class=\"entry-title\"><a href=\"http:\/\/www.filcams.cgil.it\/sintesi-aec-agenti-e-rappresentanti-2014-2017-confindustria-confcooperative\/?size=x\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Sintesi AEC Agenti e Rappresentanti 2014-2017 Settori Industriali e Cooperazione<\/span><\/a><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Ed<\/strong><\/span>.: abbiamo riportato la notizia soprastante perch\u00e9 ci sembra particolarmente importante anche per gli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF). Ci risulta che ci siano aziende farmaceutiche che assumono ISF applicando il contratto nazionale del commercio (terziario), evidentemente illegale applicato a lavoratori del settore chimico farmaceutico (con tutto ci\u00f2 che ne consegue)<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con un recente sentenza, il Tribunale di Torino (sentenza 1743\/2017) ha trattato il tema del recesso del datore di lavoro dal contratto collettivo:\u00a0si tratta di una questione molto rilevante sia per i rapporti sindacali sia perch\u00e9 il contratto collettivo incide nella disciplina dei rapporti individuali di lavoro. 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