{"id":3116,"date":"2014-09-09T18:37:01","date_gmt":"2014-09-09T16:37:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=3116"},"modified":"2014-09-09T18:53:51","modified_gmt":"2014-09-09T16:53:51","slug":"pubblicita-medicinali-recenti-pronunce-tar-lazio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/pubblicita-medicinali-recenti-pronunce-tar-lazio\/","title":{"rendered":"Advertising of medicines, recent Tar Lazio rulings"},"content":{"rendered":"<p><i>Cortometraggi televisivi con personaggio famoso e altre modalit\u00e0 al vaglio del giudice amministrativo. L&#8217;art.116 e 217 del D.Lgs. n. 219<\/i><\/p>\n<p>Una societ\u00e0 operativa nel comparto della commercializzazione di prodotti per la cura e l&#8217;igiene del cavo orale ha impugnato dinanzi al Tar Lazio &#8211; Roma alcune determinazioni relative ad iniziative pubblicitarie collegate a due dispositivi medici (dentifricio e collutorio). Il Tribunale amministrativo chiamato a decidere le controverse questioni di legittimit\u00e0 dei provvedimenti di diniego adottati dal ministero della Salute, in due diverse pronunce depositate nello scorso mese di agosto, ha delineato alcuni interessanti profili. Nel delicato campo della pubblicit\u00e0 dei medicinali, le esigenze di tutela del consumatore, le quali &#8211; come ha osservato il Tar &#8211; secondo la tesi del Ministero richiedevano che fosse indicata nel messaggio pubblicitario la destinazione di uso del prodotto, ben potevano essere soddisfatte dalla dicitura che si trattava di un dispositivo medico &#8220;CEE&#8221;, dalla denominazione del dispositivo, dalla sua tipologia e dall&#8217;invito chiaro ed esplicito a leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l&#8217;uso. Tali elementi potevano in realt\u00e0 riscontrarsi nel messaggio pubblicitario proposto. In sostanza, come affermato dalla societ\u00e0 ricorrente, una volta identificato il prodotto come dispositivo medico, soltanto la lettura del foglio illustrativo e delle istruzioni d&#8217;uso richiamate avrebbero consentito di avere una informazione obiettiva e completa sulla destinazione d&#8217;uso e sulle propriet\u00e0 del prodotto, per cui ne discende che la previsione nel messaggio pubblicitario di un&#8217;autonoma e necessariamente pi\u00f9 sintetica indicazione della destinazione d&#8217;uso oltre quella che per legge deve essere riportata nel foglio illustrativo risulta essere ingiustificata e sicuramente non necessaria al fine della tutela delle esigenze dei consumatori connesse al corretto utilizzo dei dispositivi medici in questione. Al riguardo \u00e8 stato rilevato che:<\/p>\n<p>I) l&#8217;art.116 del <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/06219dl.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">D.Lgs. n. 219 del 2006<\/span><\/a> nel prevedere le caratteristiche e il contenuto minimo della pubblicit\u00e0 presso il pubblico dei medicinali stabilisce che il messaggio pubblicitario deve comprendere almeno:<\/p>\n<p>a) la denominazione del medicinale (nel caso specifico di dispositivo medico);<\/p>\n<p>b) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale (dispositivo medico);<\/p>\n<p>c) un invito esplicito e chiaro e leggere le avvertenze contenute nel foglio illustrativo;<\/p>\n<p>II) il messaggio pubblicitario proposto dalla societ\u00e0 ricorrente risulta conforme alla richiamata disposizione in quanto contiene tutti gli elementi minimi essenziali previsti dalla stessa.<\/p>\n<p>Il 12 agosto 2014 &#8211; qualche giorno prima del provvedimento di cui abbiamo appena detto &#8211; \u00e8 stata depositata altra sentenza con la quale, il medesimo Tribunale amministrativo, ha avuto modo di valutare la <a href=\"http:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/DocumentiGA\/Roma\/Sezione%203Q\/2014\/201401138\/Provvedimenti\/201408943_01.XML\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">legittimit\u00e0 del rigetto dell&#8217;autorizzazione di effettuare pubblicit\u00e0 sanitaria<\/span><\/a> attraverso un breve cortometraggio televisivo in cui, nella prima immagine, risultava inquadrato un personaggio largamente noto al pubblico. L&#8217;articolo 117 del D.Lgs. n. 219 del 2006, nel vietare un messaggio pubblicitario contenente la raccomandazione di una persona largamente nota al pubblico presuppone un ruolo attivo del personaggio che si concretizza in una funzione di accreditamento del prodotto e nel conseguente invito ad acquistarlo. Tale ruolo, come \u00e8 avvenuto nel caso specifico, non \u00e8 individuabile nella mera presenza del personaggio famoso nel messaggio pubblicitario in assenza di alcuna manifestazione di preferenza, sia pure implicita, per l&#8217;utilizzo del dispositivo medico. Da ci\u00f2 consegue l&#8217;illegittimit\u00e0 del contestato diniego.<\/p>\n[Avv. Rodolfo Pacifico &#8211; www.dirittosanitario.net]\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http:\/\/www.dirittosanitario.net\/competenze.php?areaid=13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">TAR Lazio Roma 14.08.2014 e 12.08.2014<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cortometraggi televisivi con personaggio famoso e altre modalit\u00e0 al vaglio del giudice amministrativo. 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