{"id":3242,"date":"2014-09-16T11:05:44","date_gmt":"2014-09-16T09:05:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=3242"},"modified":"2021-05-16T10:46:16","modified_gmt":"2021-05-16T08:46:16","slug":"non-agente-commercio-linformatore-scientifico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/non-agente-commercio-linformatore-scientifico\/","title":{"rendered":"Cassation. The scientific informant is not a commercial agent"},"content":{"rendered":"<p><b><i>Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che svolga prevalentemente l&#8217;attivit\u00e0 di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio. S\u00cc AL REINTEGRO.<\/i><\/b><b><i><\/i><\/b><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http:\/\/www.diritto24.ilsole24ore.com\/art\/guidaAlDiritto\/dirittoCivile\/2014-09-15\/non-e-agente-commercio-informatore-scientifico-184808.php\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">Francesco Machina Grifeo | 15\/9\/2014 | Il Sole 24ORE<\/span><\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">Corte di cassazione \u2013 Sezione lavoro \u2013 <a href=\"https:\/\/renatodisa.com\/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-15-settembre-2014-n-19394-anche-se-qualificato-nero-su-bianco-come-contratto-di-agenzia-va-invece-ricondotto-ai-canoni-del-lavoro-subordinato-il-rappo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sentenza 15 settembre 2014 n. 19394<\/a><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-6984 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/cassazione-sede.jpg\" alt=\"\" width=\"381\" height=\"177\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/cassazione-sede.jpg 597w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/cassazione-sede-300x139.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 381px) 100vw, 381px\" \/>Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che \u2013 pur con un limitato margine di autonomia \u2013 svolga prevalentemente l&#8217;attivit\u00e0 di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio. Lo ha stabilito la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/C.C.-sentenza-19394.2014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">Corte di cassazione con la sentenza 19394\/2014<\/span><\/a>\u00a0rigettando il ricorso di una nota casa farmaceutica.<\/p>\n<p>Il ricorso\u00a0&#8211; Secondo l&#8217;azienda ricorrente la Corte di appello di Firenze, nel confermare il provvedimento di reintegra emesso dal tribunale di Pisa, \u00abavrebbe omesso di considerare che l&#8217;espletamento dell&#8217;attivit\u00e0 di promozione delle vendite era un preciso obbliga assunto dal lavoratore, cos\u00ec come avrebbe omesso di rilevare che il carattere autonomo della prestazione lavorativa, quale emersa dall&#8217;istruttoria, non era incompatibile con la soggezione della stessa a determinati controlli o direttive da parte del committente, il quale aveva retribuito l&#8217;agente sempre con delle provvigioni\u00bb.<\/p>\n<p>La motivazione della Corte\u00a0&#8211; Una posizione non condivisa dalla Suprema corte secondo cui \u00abcontrariamente alla qualificazione formale del rapporto come di agenzia, l&#8217;attivit\u00e0 prevalente richiesta all&#8217;appellato non era quella di promuovere contratti per conto del preponente, bens\u00ec quella dell&#8217;informatore dipendente di azienda farmaceutica alla stregua di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per l&#8217;industria chimica, a nulla rilevando il limitato margine di autonomia di cui il medesimo godeva nel decidere di ampliare la lista dei sanitari da visitare rispetto a quella predisposta dal datore di lavoro, trattandosi, in quest&#8217;ultimo caso, di un aspetto non significativo ai fini della qualificazione\u00bb. Del resto, conclude la sentenza, anche altri aspetti deponevano per il vincolo della subordinazione come per esempio il fatto che \u00abera tenuto a rendere conto del suo operato periodicamente ad un capo-area\u00bb, cos\u00ec come \u00abil tipo di compenso erogato\u00bb, tutte circostanze che \u00abevidenziavano lo stabile inserimento del lavoratore\u00bb<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/C.C.-sentenza-19394.2014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">C.C. sentenza 19394.2014<\/a><\/span><\/p>\n<p><strong>N.d.R<\/strong>.: Artt. CC citati nella sentenza:<\/p>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=37108\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">Art. 1742<\/span><\/a><\/span><\/strong><br \/>\n<i>Nozione<\/i><\/p>\n<p>I. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l&#8217;incarico di promuovere, per conto dell&#8217;altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.<\/p>\n<p>II. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall&#8217;altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto \u00e8 irrinunciabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #0000ff;\"><b><a href=\"http:\/\/www.diritto24.ilsole24ore.com\/guidaAlDiritto\/codici\/codiceCivile\/articolo\/2487\/art-2094-prestatore-di-lavoro-subordinato.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">Art. 2094 c.c. &#8211; Prestatore di lavoro subordinato<\/span><\/a><\/b><\/span><\/p>\n<p>\u00c8 prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell&#8217;impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell&#8217;imprenditore.<\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #0000ff;\"><b><a href=\"http:\/\/www.ilsole24ore.com\/pdf2010\/SoleOnLine5\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/Norme%20e%20Tributi\/2011\/02\/istruzioni-co-co-co\/Codice-civile-art-da-2222-a-2238.pdf?uuid=ea65b97c-33be-11e0-91fc-26136efa667f\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">2222. Contratto d&#8217;opera.<\/span><\/a><\/b><\/span><\/p>\n<p>Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quinto\/titolo-iii\/capo-i\/art2225.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">c.c. 2225<\/span><\/a>] un&#8217;opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [c.c. 1655] (1).<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Notizia correlata<\/strong><\/span>:\u00a0<span style=\"color: #000000;\"><a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/lesperto-risponde\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>L\u2019ISF e gli oneri previdenziali<\/strong><\/a> \u00a0<strong>(L&#8217;ISF\u00a0NON deve essere iscritto alla Fondazione Enasarco. Avv. M.R.Fam\u00e0)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p>(1) Vedi l&#8217;art. 21, <a href=\"http:\/\/www.lavoro.gov.it\/SicurezzaLavoro\/MS\/Normativa\/Documents\/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Maggio%202014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #0000ff;\">D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81<\/span><\/a>, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.<\/p>\n<p>_____________<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/AIFA.Chiarimenti-su-ISF.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">AIFA.Chiarimenti su ISF<\/a><\/span><\/p>\n<h4><span style=\"color: #ff0000;\">Nota<\/span><\/h4>\n<p>Quando si parla di lavoro autonomo, <strong>non va confuso l\u2019Agente di Commercio con l\u2019Agente rappresentante di Commercio<\/strong>. La confusione dei due ruoli pu\u00f2 generare malintesi. Vedasi articoli del Codice Civile dal 1742 al 1752.<\/p>\n<p>Nelle attuali forme contrattuali autonome, visto che l\u2019inquadramento di Agente rappresentante di Commercio \u00e8 vietato per l\u2019ISF, \u00e8 possibile inquadrare l\u2019ISF come segue:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Agente di commercio<\/strong>: promuove la conclusione di contratti per nome e per conto del soggetto mandante a favore del quale presta la propria opera. <strong>Non ha il potere di concludere il contratto<\/strong> che ha promosso e per il quale ha messo in contatto le parti. L\u2019Agente di commercio <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">NON<\/span><\/strong> <strong>\u00e8 Agente rappresentante di commercio<\/strong> che <strong>ha il potere di concludere il contratto<\/strong> che ha promosso in nome e per conto del soggetto a favore del quale presta la propria opera e che rappresenta nei rapporti con la controparte. Ambedue svolgono la loro attivit\u00e0 stabilmente e in un ambito territoriale determinato (indicato nel contratto d&#8217;agenzia).<\/li>\n<li><strong>Procacciatore d&#8217;affari<\/strong>: svolge la sua attivit\u00e0 per il mandante in modo saltuario ed occasionale senza particolari vincoli (obbligo di esclusivit\u00e0, zone territoriali determinate&#8230;).<\/li>\n<li><strong>COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI<\/strong>: I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti <strong>lavoratori parasubordinati<\/strong>, perch\u00e9 rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell\u2019organizzazione aziendale e possono operare all\u2019interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 del lavoratore con le esigenze dell\u2019organizzazione aziendale. Autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalit\u00e0 di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bens\u00ec, ove occorra, quelli del committente; la retribuzione deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.<\/li>\n<li><strong>Consulenza professionale<\/strong>: quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compere un&#8217;opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"left\">L\u2019ISF non \u00e8 un agente rappresentante di commercio se informa su farmaci etici di classe A,B o H, ma lo pu\u00f2 essere se informa su farmaci fitoterapici, nutraceutici, cosmoceutici etcc. [Avv. Fam\u00e0]\n<p align=\"left\">Ad ogni modo la reale natura dell\u2019ISF \u00e8 scientifica, egli \u00e8 appunto informatore scientifico, come previsto dal D.L. 30.12.1992 n. 541 e del successivo D.Lgs. 219\/06.<\/p>\n<p align=\"left\">Non essendo agente di commercio non \u00e8, dunque, soggetto obbligato Enasarco.\u00a0In ogni caso, la contribuzione ENASARCO non esclude l\u2019obbligo di iscrizione all\u2019INPS con relativa contribuzione.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Note:<\/p>\n<p>Sentenze della Corte di Cassazione: la 1783\/2010 (sez. Penale \u201c\u2026.a nessuno \u00e8 consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, n\u00e9 di diramare direttive che nel rispetto della prima pongono in secondo piano le esigenze dell\u2019ammalato\u201d), la 36922\/2012 (sez. Penale \u201c\u2026la posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente gli impone l\u2019obbligo di non rispettare quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente) e la 4546\/2017 del Consiglio di Stato (III Sezione \u201c\u2026le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza nemmeno raccomandando ai medici l\u2019utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri valutati come meno conveniente nel rapporto costo-benefici).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che svolga prevalentemente l&#8217;attivit\u00e0 di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio. S\u00cc AL REINTEGRO. 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