{"id":33251,"date":"2017-10-16T10:39:26","date_gmt":"2017-10-16T08:39:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=33251"},"modified":"2017-10-17T10:33:26","modified_gmt":"2017-10-17T08:33:26","slug":"social-network-pubblicita-dei-farmaci-si-allargano-le-maglie-regolamentari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/social-network-pubblicita-dei-farmaci-si-allargano-le-maglie-regolamentari\/","title":{"rendered":"Social networks and drug advertising: the regulatory mesh is widening"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"site-block__title\">Il ministero della Salute fa nuove (piccole) aperture sul tema della promozione dei medicinali sulle piattaforme e include anche Instagram nell&#8217;elenco dei &#8220;media&#8221; su cui \u00e8 possibile lanciare immagini o brevi video pubblicitari<\/h4>\n<p><span class=\"post-author\">Of\u00a0<a href=\"http:\/\/www.portolano.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lydia Mendola e Elisa Stefanini &#8211; Portolano Cavallo<\/a>\u00a0&#8211;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.aboutpharma.com\/blog\/2017\/10\/13\/social-network-e-pubblicita-dei-farmaci-portolano\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">13 ottobre 2017 &#8211; Aboutpharma on line<\/a><\/span><\/p>\n<p>THE<img decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"https:\/\/www.aboutpharma.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/social-network-aboutpharma-300x189.jpg\" alt=\"Social network e pubblicit\u00e0 dei farmaci\" \/>L\u00a0<a href=\"http:\/\/www.salute.gov.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ministry of Health<\/a>\u00a0ha recentemente aggiornato le proprie linee guida su social network e pubblicit\u00e0 dei farmaci. Nello specifico, sull\u2019uso di queste piattaforme per la promozione dei medicinali di automedicazione. Le<a href=\"https:\/\/www.aboutpharma.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/nuove-linee-otc-social-network-25.7.2017.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0linee guida del 25 luglio 2017<\/a>\u00a0intervengono su quelle\u00a0<a href=\"https:\/\/www.aboutpharma.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Linee-Guida-Pubblicit%C3%A0-OTC-6.2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">precedenti, che risalgono a febbraio 2017<\/a>. Nel regolare la pubblicit\u00e0 dei medicinali di automedicazione (Otc) con i \u201cnuovi mezzi di diffusione\u201d, le linee guida di inizio anno hanno infatti per la prima volta disciplinato anche i social network.<\/p>\n<h2>Social network e pubblicit\u00e0 dei farmaci: \u00e8 contemplato anche Instagram<\/h2>\n<p>Con specifico riferimento a questi ultimi, la principale novit\u00e0 rispetto alla versione dello scorso febbraio \u00e8 costituita dal fatto che viene disciplinato l\u2019utilizzo di una nuova piattaforma:\u00a0<strong>Instagram<\/strong>, quando prima erano contemplati solo Facebook e YouTube. Considerato che le linee guida specificano che l\u2019utilizzo dei social \u00e8 consentito solo nei casi da esse individuati, l\u2019aggiunta di una nuova piattaforma tra quelle ammissibili ha ampliato le possibilit\u00e0 di utilizzo di tali strumenti rispetto a pochi mesi prima. Al tempo stesso, ci\u00f2 significa che qualsiasi altro social network rispetto ai tre indicati (es. Linkedin o Twitter) non \u00e8 al momento consentito.<\/p>\n<h2>No ai commenti degli utenti<\/h2>\n<p>Il secondo principio che si ricava dalla lettura delle linee guida \u00e8 che il messaggio pubblicitario deve avere \u201c<strong>carattere di staticit\u00e0<\/strong>\u201d. Ci\u00f2 significa che \u201cnon pu\u00f2 essere modificato n\u00e9 dall\u2019azienda titolare del prodotto pubblicizzato, n\u00e9 da altri soggetti\u201d. Concretamente, tale principio si traduce nella previsione per cui i messaggi pubblicitari postati non devono consentire l\u2019inserimento di commenti o reazioni da parte degli utenti. Questo punto viene ribadito per tutti e tre i social e declinato in relazione a ciascuno di essi.<\/p>\n<h2>Dove si possono pubblicare i post su Facebook<\/h2>\n<p>In particolare, su Facebook, la pubblicit\u00e0 pu\u00f2 avvenire attraverso la pubblicazione di post\u00a0<strong>sia sul \u201cmuro\u201d sia sulla colonna destra del muro<\/strong>. Invece, nella versione di febbraio era possibile solo sulla colonna destra del muro, limitandola alla modalit\u00e0 desktop. Con riferimento alla pubblicazione sul \u201cmuro\u201d, anche se l\u2019azienda disabilita le funzioni che consentono l\u2019inserimento di messaggi e reazioni, non risulta tecnicamente possibile limitare la condivisione da parte degli utenti dei messaggi postati. E a questo pu\u00f2 fare seguito l\u2019ulteriore inserimento di commenti o reazioni. Per questa ragione, le Linee guida prevedono che l\u2019azienda debba inserire il disclaimer: \u201cIl ministero della Salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilit\u00e0 dell\u2019utente, l\u2019azienda si dissocia dai commenti degli utenti\u201d.<\/p>\n<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.domenicopuzone.com\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/pubblicit%C3%A0-su-facebook-1-770x420.jpg?d47cdd\" alt=\"Risultati immagini per pubblicit\u00e0 su facebook\" width=\"532\" height=\"290\" \/>No alle promozioni dei prodotti sulla pagina Facebook dell\u2019azienda<\/h2>\n<p>Altro aspetto interessante \u00e8 che i messaggi pubblicitari\/post relativi ai prodotti non devono essere visibili sulla pagina Facebook dell\u2019azienda. Quest\u2019ultima infatti pu\u00f2 contenere solo pubblicit\u00e0 istituzionale. Su YouTube, l\u2019azienda farmaceutica \u00e8 obbligata a\u00a0<strong>disabilitare le opzioni relative ai commenti<\/strong>, al conteggio dei voti e all\u2019\u201cincorporamento\u201d per rendere il messaggio \u201cstatico\u201d. In questo modo, anche in caso di condivisione da parte degli utenti (tramite il tasto \u201ccondividi\u201d o il copia\/incolla dell\u2019url), il contenuto del video non potr\u00e0 essere visualizzato al di fuori della watch page YouTube.<\/p>\n<h2>Le norme per Instagram<\/h2>\n<p>Quanto a Instagram, immagini o brevi video pubblicitari possono essere pubblicati soltanto nella\u00a0<strong>sezione \u201cStorie\u201d<\/strong>. Qui, infatti, gli utenti non hanno la possibilit\u00e0 di commentarli, esprimere reazioni o condividerli. Naturalmente tutti i messaggi pubblicati sui social dovranno essere previamente autorizzati dal ministero della Salute in quanto pubblicit\u00e0 al pubblico di specifici prodotti farmaceutici.<\/p>\n<h2>Otc e Sop uguali per la pubblicit\u00e0? Allora potrebbe valere anche per i social<\/h2>\n<p>Si osserva che, mentre le linee guida dichiarano di applicarsi ai soli medicinali di automedicazione, ci si pu\u00f2 interrogare sulla possibilit\u00e0 di estenderne l\u2019applicabilit\u00e0 a tutti i farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop). Soprattutto alla luce delle\u00a0<a href=\"https:\/\/www.aboutpharma.com\/blog\/2017\/05\/30\/portolano-consiglio-via-alla-pubblicita-al-pubblico-dei-medicinali-sop\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">recenti aperture della giurisprudenza del Consiglio di Stato<\/a>\u00a0sulla legittimit\u00e0 di fare pubblicit\u00e0 al pubblico anche per i Sop.Da un punto di vista sistematico, non si vedono ragioni per cui, se si riconosce l\u2019equiparazione dei Sop agli Otc con riguardo alla pubblicit\u00e0 attraverso mezzi pi\u00f9 tradizionali, questo non possa valere anche per i social network.<\/p>\n<h2>Il carattere promozionale della comunicazione deve essere sempre riconoscibile<\/h2>\n<p>Inoltre, l\u2019utilizzo dei social per la diffusione di contenuti a carattere pubblicitario dovr\u00e0 avvenire nel rispetto delle indicazioni recentemente fornite in materia dall\u2019Agcm e delle linee guida dell\u2019istituto di autodisciplina pubblicitaria. Ognuno, per quanto di propria competenza, ha fornito indicazioni circa gli strumenti da utilizzare per informare l\u2019utente dei social riguardo alla natura pubblicitaria del contenuto che sta per fruire. Tali strumenti possono essere diversi a seconda della piattaforma scelta per diffondere i contenuti pubblicitari, ma tutti ispirati allo stesso principio. Ovvero, quello della\u00a0<strong>trasparenza dei contenuti pubblicitari<\/strong>. La comunicazione commerciale infatti deve essere sempre riconoscibile come tale. Deve essere cio\u00e8 nettamente distinta attraverso idonei accorgimenti da contenuti a carattere informativo.<\/p>\n<h2>Un passo avanti sul tema social network e pubblicit\u00e0 dei farmaci\u2026<\/h2>\n<p>L\u2019adozione da parte del ministero della Salute di linee guida su social network e pubblicit\u00e0 dei farmaci tramite segna di per s\u00e9 un bel passo avanti verso l\u2019uso di questi media. Tuttavia, molti sono anche gli\u00a0<strong>ostacoli<\/strong>, sia di tipo culturale che regolamentare. Dal un lato, non vi \u00e8 ancora certezza su come tali linee guida saranno applicate. Non vi \u00e8 dubbio che in Italia si sconti ancora una certa diffidenza verso la pubblicit\u00e0 al pubblico dei prodotti farmaceutici soprattutto attraverso internet. Sul web il controllo, per la stessa natura del mezzo, risulta infatti inferiore.<\/p>\n<h2>\u2026ma attenzione ai possibili nuovi obblighi in termini di farmacovigilanza<\/h2>\n<p>THE<img decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"https:\/\/www.aboutpharma.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Farmaci-da-Banco-1-e1489425375492-300x187.jpg\" alt=\"Immagine correlata\" \/>noltre, l\u2019utilizzo sistematico dei social pu\u00f2 creare\u00a0<strong>ulteriori obblighi a carico delle imprese<\/strong>sotto il profilo della farmacovigilanza. Infatti, le Guideline on Good Pharmacovigilance Practices (Gvp) emanate da Ema prevedono che i titolari delle Aic debbano effettuare regolarmente screening dei siti web sotto la propria gestione o responsabilit\u00e0 ai fini della segnalazione di potenziali reazioni avverse alle autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n<h2>La privacy, una questione sempre aperta<\/h2>\n<p>Da ultimo, l\u2019utilizzo delle piattaforme pu\u00f2 sollevare questioni di privacy in relazione ai dati personali, anche sensibili, forniti dagli utenti attraverso commenti o domande. A riguardo, viene in aiuto il nuovo\u00a0<strong>General Data Protection Regulation<\/strong>\u00a0(Gdpr). Il Gdpr prevede che i \u201cdati personali resi manifestamente pubblici dall\u2019interessato\u201d possano essere trattati senza la previa acquisizione del consenso informato (art. 9). Questa previsione era in verit\u00e0 gi\u00e0 contenuta nella direttiva 96\/45. Ma il legislatore italiano non l\u2019aveva implementata nel Codice della privacy. Ai sensi del Codice, infatti, il trattamento dei dati relativi alla salute deve avvenire col\u00a0<strong>informed consent<\/strong>\u00a0dell\u2019interessato. Alla luce di quanto detto, pur nella complessit\u00e0 e novit\u00e0 delle questioni che il tema social network e pubblicit\u00e0 dei farmaci solleva, sembra che gli spazi per l\u2019utilizzo di tali mezzi si stiano ampliando. E questo potrebbe dare alle aziende nuove opportunit\u00e0 di sfruttamento della forza comunicativa di tali strumenti.<\/p>\n<p><em>Edited by\u00a0<\/em>Lydia Mendola e Elisa Stefanini \u2013 Portolano Cavallo<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.aboutpharma.com\/blog\/tag\/digital-life-sciences\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Homepage Digital &amp; Life Sciences<\/a><\/p>\n<p>Related news:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fimmg.org\/index.php?action=pages&amp;m=view&amp;p=18&amp;art=2363\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">I social? Un&#8217;arma a doppio taglio<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.federfarma.it\/Edicola\/FiloDiretto\/Filodiretto\/ottobre2017\/13-10-2017-00-07-11.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Privacy, inspections on telemarketing and Local Health Authority data underway<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il ministero della Salute fa nuove (piccole) aperture sul tema della promozione dei medicinali sulle piattaforme e include anche Instagram nell&#8217;elenco dei &#8220;media&#8221; su cui \u00e8 possibile lanciare immagini o brevi video pubblicitari di\u00a0Lydia Mendola e Elisa Stefanini &#8211; Portolano Cavallo\u00a0&#8211;\u00a013 ottobre 2017 &#8211; Aboutpharma on line Il\u00a0ministero della Salute\u00a0ha recentemente aggiornato le proprie linee &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":32033,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[54],"class_list":["post-33251","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","tag-marketing"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33251"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33251\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32033"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}