{"id":33590,"date":"2017-11-15T18:23:21","date_gmt":"2017-11-15T17:23:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=33590"},"modified":"2017-11-16T17:06:15","modified_gmt":"2017-11-16T16:06:15","slug":"informazione-pubblicita-dei-prodotti-farmaceutici-linterpretazione-del-tribunale-milano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/informazione-pubblicita-dei-prodotti-farmaceutici-linterpretazione-del-tribunale-milano\/","title":{"rendered":"Informazione o pubblicit\u00e0 dei prodotti farmaceutici? L\u2019interpretazione del Tribunale di Milano"},"content":{"rendered":"<p>di Ernesto Apa e Elisa Stefanini &#8211; <a href=\"http:\/\/www.portolano.it\/lo-studio\/valori\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Studio legale Portolano Cavallo<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.filodiritto.com\/articoli\/2017\/11\/informazione-o-pubblicita-dei-prodotti-farmaceutici-linterpretazione-del-tribunale-di-milano.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Filo Diritto &#8211;\u00a015 novembre 201<\/a><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"https:\/\/s3-ca-central-1.amazonaws.com\/italianculturalcentre.ca\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/10180641\/Repubblica-Italiana-Logo.jpg\" alt=\"Immagine correlata\" width=\"219\" height=\"246\" \/>Secondo una recente sentenza del Tribunale civile di Milano\u00a0<\/strong>(n. 8240 del 24 luglio 2017),<strong>\u00a0la pubblicazione da parte di una societ\u00e0 farmaceutica, sia sul proprio sito web che a mezzo stampa, dell\u2019elenco dei prodotti e dei prezzi dei propri medicinali \u00e8 qualificabile come attivit\u00e0 promozionale ed \u00e8 quindi soggetta agli stringenti limiti previsti dalla normativa sulla pubblicit\u00e0 dei prodotti farmaceutici<\/strong>. Il Tribunale ha altres\u00ec affermato che la violazione di questi limiti costituisce concorrenza sleale e ha inibito la prosecuzione di tale attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>I fatti oggetto del giudizio<\/strong><\/p>\n<p>DOC Generici S.r.l. (\u201c<strong>DOC Generici<\/strong>\u201c), societ\u00e0 italiana che produce medicinali generici, aveva pubblicato sul proprio sito web e su alcune riviste settimanali: (i) l\u2019elenco dei propri prodotti che includeva, per ciascuno di essi, l\u2019indicazione del relativo principio attivo, della classe di rimborsabilit\u00e0, del nome del corrispondente farmaco \u201coriginatore\u201d e dell\u2019assenza di eccipienti che possono causare allergie; e (ii) l\u2019elenco dei prezzi estratti dalle liste di trasparenza pubblicate dall\u2019Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Queste informazioni sono state pubblicate senza l\u2019autorizzazione preventiva del Ministero della Salute, sul presupposto che la loro diffusione non costituisse pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p>Bayer S.p.A. (\u201c<strong>Bayer<\/strong>\u201c) aveva inviato diverse diffide a DOC Generici a proseguire tali attivit\u00e0 contestando la violazione della disciplina sulla pubblicit\u00e0 dei medicinali, la violazione dei propri diritti sui marchi con i quali venivano identificati i prodotti \u201coriginatori\u201d, oltre alla condotta di concorrenza sleale per appropriazione di pregi. DOC Generici si \u00e8 quindi rivolta al Tribunale di Milano affinch\u00e9 dichiarasse che le attivit\u00e0 di comunicazione dalla stessa effettuate non costituivano una violazione delle norme sulla pubblicit\u00e0 dei medicinali, in quanto non potevano essere qualificate come \u201cpubblicit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La questione posta all\u2019attenzione del Tribunale<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"https:\/\/media.licdn.com\/media-proxy\/ext?w=310&amp;h=169&amp;f=t&amp;hash=BE%2FWmgjfj5qW9zgTmF%2BOr2iEYNM%3D&amp;ora=1%2CaFBCTXdkRmpGL2lvQUFBPQ%2CxAVta5g-0R6nlh8Tw1It6a2FowGz60oISJLOTW3hGTrpopfZPiy3OajbebLOoF0WZ11w5XVDHp7ZMUGQY-LNf_2eDK0A8eOTeO2DS1QoXSlnqV1Mvv8fMg0KkaaqP9ihaQBU67h0Whm1Co3QMmgLAXEZr9XaA6aWI00W\" alt=\"Risultati immagini per doc generici\" width=\"404\" height=\"220\" \/>Il Tribunale di Milano \u00e8 chiamato a valutare in primo luogo se le attivit\u00e0 di comunicazione svolte da DOC Generici siano qualificabili o meno come pubblicit\u00e0. La risposta a tale interrogativo \u00e8 infatti il presupposto per poter dirimere la questione se tali attivit\u00e0 siano effettuate lecitamente (ossia nel rispetto delle norme sulla pubblicit\u00e0 dei medicinali) e quindi possano essere proseguite.<\/p>\n<p>Infatti, il Codice del farmaco (decreto legislativo n. 219\/2006) sottopone a rigide limitazioni la pubblicit\u00e0 dei medicinali, definita come \u201c<em>qualsiasi azione d\u2019informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali<\/em>\u201d (<a href=\"http:\/\/www.medicoeleggi.com\/argomenti00\/italia2006\/19131-113.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 113<\/a>). Al contrario, non rientrano nel campo di applicazione delle norme sulla pubblicit\u00e0 e dunque sfuggono dalle relative limitazioni: \u201c<em>l\u2019etichettatura e il foglio illustrativo<\/em>\u201d e \u201c<em>le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi\u00a0<\/em>[\u2026]<em>\u00a0i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purch\u00e9 non vi figurino informazioni sul medicinale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Pertanto, capire se l\u2019attivit\u00e0 svolta da DOC Generici rientri o meno nella definizione di pubblicit\u00e0 \u00e8 essenziale per determinare se ad essa sia applicabile tutta la normativa in materia di pubblicit\u00e0 dei prodotti medicinali.<\/p>\n<p>Per effettuare tale valutazione, il Tribunale di Milano richiama una sentenza della Corte di giustizia del 5 maggio 2011 (C-316\/09,\u00a0<em>MSD Sharp &amp; Dohme GmbH c. Merckle GmbH<\/em>), in cui la Corte aveva identificato i seguenti principali indici di una comunicazione a carattere meramente informativo (e quindi non pubblicitario):<\/p>\n<ul>\n<li><strong>informazioni limitate alla riproduzione fedele della confezione e del foglietto informativo o RCP<\/strong>: se \u201c<em>la diffusione di informazioni [\u2026] sul sito Internet del produttore consiste esclusivamente in una riproduzione fedele della confezione del medicinale \u2026 e in una riproduzione letterale ed integrale del foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto approvati dalle autorit\u00e0 competenti\u201d\u00a0<\/em>senza<em>\u201calcun elemento ulteriore a supporto della sua qualifica come pubblicit\u00e0\u201d\u00a0<\/em>non si pu\u00f2 ritenere che tale comunicazione sia qualificabile come pubblicit\u00e0 vietata;<\/li>\n<li><strong>assenza di qualsiasi selezione\/manipolazione delle informazioni<\/strong>: se \u201c<em>le informazioni relative al medicinale sono oggetto di una selezione o di un rimaneggiamento da parte del produttore, poich\u00e9 tali manipolazioni delle informazioni possono spiegarsi solo con uno scopo pubblicitario<\/em>\u201d, il messaggio acquisisce un carattere pubblicitario; e<\/li>\n<li><strong>informazioni disponibili con sistema \u201cpull\u201d<\/strong>: se le informazioni sono disponibili sul sito del produttore<em>\u201csecondo il sistema dei servizi chiamati \u00abpull\u00bb, per cui la loro consultazione richiede un\u2019azione attiva di ricerca da parte dell\u2019utente di Internet e la persona non interessata al medicinale di cui trattasi non sar\u00e0 costretta a prenderne visione<\/em>\u201d, non vi \u00e8 quella \u201c<em>forte presunzione di carattere pubblicitario<\/em>\u201d che invece sussiste in caso di \u201c<em>servizi detti \u00abpush\u00bb, in cui l\u2019utente di Internet si trova di fronte, senza avere fatto alcuna ricerca, a tali informazioni attraverso finestre indesiderate, dette \u00abpop-up\u00bb, che appaiono spontaneamente sullo schermo<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"http:\/\/www.conferenzapoliuretano.it\/Conferenza2013\/Sponsor\/BAYER.gif\" alt=\"Risultati immagini per bayer s.p.a. milano\" width=\"388\" height=\"233\" \/>La decisione del Tribunale<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale di Milano ha ritenuto nel caso in esame che, seppure le pubblicazioni non includessero alcun messaggio promozionale, DOC Generici: (i) aveva selezionato le informazioni da pubblicare, in quanto parzialmente riprese da pi\u00f9 liste di trasparenza; e (ii) aveva manipolato queste informazioni poich\u00e9 aveva aggiunto criteri di classificazione dei prodotti non contenuti nella lista di trasparenza e aveva aggiunto ulteriori informazioni sugli eccipienti che non erano incluse nei documenti pubblicati dall\u2019AIFA. Inoltre, le informazioni erano state diffuse con tecniche (non specificate dal Tribunale) che non richiedevano alcuna ricerca da parte dell\u2019utente di internet n\u00e9 del lettore della rivista.<\/p>\n<p>Per questi motivi, applicando gli stessi criteri utilizzati dalla Corte di giustizia nel 2011, il Tribunale di Milano ha concluso che le attivit\u00e0 di comunicazione condotte da DOC Generici dovessero essere qualificate come pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p>Inoltre, la Corte ha respinto le due argomentazioni della DOC Generici in base alle quali: (i) la diffusione di tali informazioni \u00e8 giustificata dall\u2019interesse pubblico di promuovere l\u2019uso di medicinali generici in Italia; e che (ii) i cataloghi e l\u2019elenco dei prezzi non rientrano nel campo di applicazione della normativa pubblicitaria. Quanto al primo argomento, il Tribunale ha affermato che la finalit\u00e0 di promuovere i medicinali generici non pu\u00f2 essere perseguita da un\u2019unica societ\u00e0 con esclusivo riferimento ai propri prodotti, ma deve essere perseguita, in via generale, dalle autorit\u00e0 competenti e dagli operatori sanitari. Per quanto riguarda il secondo argomento, il Tribunale ha escluso l\u2019applicabilit\u00e0 di tali esenzioni poich\u00e9 \u201c<em>si riferisce chiaramente al rapporto tra le societ\u00e0 farmaceutiche e gli operatori sanitari \u2026 e non al pubblico generale dei consumatori<\/em>\u201c.<\/p>\n<p>Dopo aver qualificato tali comunicazioni come pubblicit\u00e0, il Tribunale ha quindi accertato che esse non erano state eseguite conformemente alla normativa sulla pubblicit\u00e0 dei medicinali e ha dichiarato che la violazione di tali norme integra una condotta di concorrenza sleale. Di conseguenza, il Tribunale ha inibito a DOC Generici di proseguire tale attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Alcune indicazioni che si possono trarre dalla sentenza<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.altalex.com\/~\/media\/Images\/Lex\/Commerciale\/copyright%20jpg.jpg\" alt=\"Risultati immagini per pubblicit\u00e0 sui medicinali\" width=\"324\" height=\"243\" \/>La sentenza in commento conferma il principio enunciato dalla Corte di giustizia secondo cui la semplice pubblicazione dell\u2019elenco dei medicinali, unitamente a una fedele riproduzione dell\u2019imballaggio e del foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto, senza alcuna selezione o manipolazione, non \u00e8 qualificabile come pubblicit\u00e0 e, quindi, non ricade nel campo di applicazione delle relative norme. Ci\u00f2 significa che, se la pubblicazione riguarda medicinali soggetti a prescrizione, essa pu\u00f2 essere legittimamente effettuata (mentre la pubblicit\u00e0 sarebbe vietata) e, se riguarda medicinali non soggetti a prescrizione, non richiede la previa autorizzazione del Ministero (che sarebbe necessaria in caso di pubblicit\u00e0).<\/p>\n<p>Se tale affermazione di principio \u00e8 importante, si evidenzia tuttavia che il Tribunale di Milano ne ha fornito un\u2019interpretazione molto restrittiva. Infatti, in questo caso, il giudice ha ritenuto che la limitatissima attivit\u00e0 di modifica e selezione effettuata da DOC Generici sia comunque sufficiente a conferire al messaggio un carattere pubblicitario. Questo approccio suggerisce molta cautela nella scelta dei mezzi pi\u00f9 idonei a fornire un\u2019informativa sui prodotti farmaceutici che si sottragga al rischio di essere qualificata come pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p>In secondo luogo, si osserva come sia abbastanza inusuale che una sentenza in materia di pubblicit\u00e0 dei medicinali venga pronunciata da tribunali civili. Infatti, poich\u00e9 la pubblicit\u00e0 dei medicinali non soggetti a prescrizione richiede la previa autorizzazione del Ministero, lo scenario pi\u00f9 frequente \u00e8 che la societ\u00e0 interessata impugni dinanzi al giudice amministrativo un eventuale diniego di autorizzazione. Al contrario, \u00e8 pi\u00f9 rara nel settore farmaceutico l\u2019ipotesi in cui, come in questo caso, una societ\u00e0 citi un concorrente di fronte al tribunale civile per concorrenza sleale realizzata attraverso un\u2019illecita attivit\u00e0 pubblicitaria. Pertanto, questa pronuncia ci offre un\u2019interessante spunto anche dal punto di vista dei rimedi che le societ\u00e0 potrebbero utilizzare per proteggere i propri interessi da qualsiasi attivit\u00e0 di promozione di prodotti farmaceutici effettuata dai loro concorrenti e ritenuta illegittima.<\/p>\n<p><em>Redatto il 7 novembre 2017<\/em><\/p>\n<p>Notizie correlate:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.giurisprudenzadelleimprese.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/20170724_RG67530-2015-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sentenza n. 8240\/2017 pubbl. il 24\/07\/2017<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/publications.europa.eu\/it\/publication-detail\/-\/publication\/73b73947-0491-4ea2-9d1f-e708222172eb\/language-it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Causa C-316\/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5\u00a0maggio 2011<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/06219dl.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Ernesto Apa e Elisa Stefanini &#8211; Studio legale Portolano Cavallo Filo Diritto &#8211;\u00a015 novembre 201 Secondo una recente sentenza del Tribunale civile di Milano\u00a0(n. 8240 del 24 luglio 2017),\u00a0la pubblicazione da parte di una societ\u00e0 farmaceutica, sia sul proprio sito web che a mezzo stampa, dell\u2019elenco dei prodotti e dei prezzi dei propri medicinali &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":33593,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[31,41],"class_list":["post-33590","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","tag-generici","tag-leggisentenze"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33590","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33590"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33590\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33593"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33590"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33590"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}