{"id":35080,"date":"2018-03-07T19:57:38","date_gmt":"2018-03-07T18:57:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=35080"},"modified":"2021-02-02T10:48:31","modified_gmt":"2021-02-02T09:48:31","slug":"isf-in-farmacia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/isf-in-farmacia\/","title":{"rendered":"ISF in the pharmacy"},"content":{"rendered":"<p>Ci sono aziende che impongono all\u2019ISF di visitare le farmacia allo scopo di raccogliere informazioni sui propri farmaci e chi li prescrive e raccogliere ordini.<\/p>\n<p>\u00c8 una pratica lecita?<\/p>\n<p>Per rispondere occorre rifarci alle disposizioni di legge. Innanzitutto al D.Lgs. 219\/06 che all\u2019art. 121, comma 1, dice che \u201c<em>La pubblicit\u00e0 presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica \u00e8 limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale<\/em> [RCP]. <em>La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri<\/em>\u201d. Gi\u00e0 questo enunciazione ci sembra molto chiara.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019art. 122 impone che \u201c<em>Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all&#8217;articolo 126, dal quale essi dipendono<\/em>\u201d e all\u2019art. 126 si precisa che \u201c<em>il Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing dell&#8217;impresa farmaceutica<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Nelle LINEE GUIDA DI REGOLAMENTO REGIONALE DELL&#8217;INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO, approvate il 20 aprile 2006 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al punto 6 si dice \u201c<strong><em>Non \u00e8 consentito, agli operatori del SSN e delle farmacie convenzionate, fornire agli informatori scientifici n\u00e9 indicazioni relative alle abitudini prescrittive dei medici n\u00e9 informazioni inerenti le procedure di acquisto dei medicinali<\/em><\/strong>\u201d. Le linee guida sono state recepite in tutti i \u201cRegolamenti Regionali\u201d<\/p>\n<p>Il Codice Deontologico di Farmindustria dice che \u201c<em>Fa parte dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019informatore scientifico del farmaco verificare ed adoperarsi per assicurare la reperibilit\u00e0 dei prodotti sia nelle farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione<\/em>\u201d e prosegue \u201c<em>L&#8217;informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni aventi attinenza con l&#8217;utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, n\u00e9 alcun&#8217;altra attivit\u00e0 continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato<\/em>\u201d<\/p>\n<p>L\u2019AIFA sostiene inoltre (Prot. AG\/106373.P) che emerge <em>l\u2019importanza dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ISF che, al fine di porre l\u2019attenzione sulla funzione sociale dei farmaci nella tutela della pubblica salute, deve conservare un alto grado di autonomia nell\u2019espletamento del servizio informativo ai medici, nell\u2019intento di non essere condizionato da interessi commerciali meramente privati<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/cassazione.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-4938 alignleft\" src=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/cassazione.gif\" alt=\"\" width=\"306\" height=\"75\" \/><\/a>Infine la\u00a0Corte di cassazione con la sentenza 19394\/2014\u00a0rigettando il ricorso di una nota casa farmaceutica, sentenzia che l\u2019ISF anche se qualificato nero su bianco con contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che svolga prevalentemente l\u2019attivit\u00e0 di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio, in sostanza non pu\u00f2 vendere farmaci in farmacia.<\/p>\n<p>Quindi, tornando al requisito iniziale, cio\u00e8 se \u00e8 consentito agli ISF raccogliere informazioni sui propri farmaci e chi li prescrive e raccogliere ordini, la risposta \u00e8 assolutamente NO.<br \/>\n<strong>Se ad un ISF \u00e8 chiesto un tale comportamento illegale, deve farsi rilasciare una disposizione scritta con la quale deve recarsi dai Carabinieri dei NAS e denunciare la cosa per non rendersi complice dell\u2019illecito o, peggio, permettere all\u2019azienda, se scoperta, di scaricare la colpa sull\u2019ISF indicando un tale comportamento come un\u2019iniziativa dell\u2019ISF stesso.\u00a0<\/strong>Una recente legge (legge 179\/2017) introduce la protezione per i dipendenti di imprese private che segnalano agli organismi di vigilanza comportamenti illeciti o corruttivi aziendali previsti dai modelli organizzativi 231.<\/p>\n<p>In farmacia non ospedaliera pertanto l\u2019ISF pu\u00f2 assicurarsi che sia presente il farmaco della propria azienda e illustrare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), in sostanza il foglietto illustrativo. Null&#8217;altro.<br \/>\nOvviamente parliamo di farmaci prescrivibili dal medico.<\/p>\n<p>Redazione<\/p>\n<p>Notizie correlate:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LEGGE 30 novembre 2017, n. 179<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/redazionale-la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-e-dellisf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Redazionale. La responsabilit\u00e0 del datore di lavoro e dell\u2019ISF<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/whistleblower-legge-denuncia-illeciti-aziendali-non-potra-licenziato-discriminato\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Whistleblower, \u00e8 legge. Chi denuncia illeciti aziendali non potr\u00e0 essere licenziato o discriminato<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ci sono aziende che impongono all\u2019ISF di visitare le farmacia allo scopo di raccogliere informazioni sui propri farmaci e chi li prescrive e raccogliere ordini. \u00c8 una pratica lecita? Per rispondere occorre rifarci alle disposizioni di legge. 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