{"id":38720,"date":"2018-10-11T11:37:56","date_gmt":"2018-10-11T09:37:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=38720"},"modified":"2018-10-11T11:37:56","modified_gmt":"2018-10-11T09:37:56","slug":"cassazione-si-puo-licenziare-il-lavoratore-vicino-alleta-pensionabile-a-prescindere-dallarea-del-suo-impiego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/cassazione-si-puo-licenziare-il-lavoratore-vicino-alleta-pensionabile-a-prescindere-dallarea-del-suo-impiego\/","title":{"rendered":"Cassation. A worker close to retirement age can be fired regardless of the area of his employment"},"content":{"rendered":"<h4>Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un&#8217;azienda. L&#8217;accordo collettivo ha efficacia trasversale, pu\u00f2 cio\u00e8 includere anche lavoratori impiegati in altri settori produttivi dell&#8217;azienda rispettando il criterio della maggiore vicinanza alla pensione.<\/h4>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pensionioggi.it\/notizie\/lavoro\/si-puo-licenziare-il-lavoratore-vicino-all-eta-pensionabile-a-prescindere-dall-area-del-suo-impiego-5434535\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">PensioniOggi &#8211; 8 ottobre 2018<\/a><br \/>\nLa procedura di riduzione collettiva del personale prevista dalla legge 223\/1991 pu\u00f2 individuare i lavoratori in esubero, in forza di un accordo collettivo sindacale, anche presso altri settori produttivi dell&#8217;azienda presso cui si \u00e8 registrata la situazione di eccedenza, sulla base del criterio selettivo della maggiore prossimit\u00e0 alla pensione. L&#8217;accordo collettivo sindacale ha, quindi, <strong>efficacia trasversale<\/strong> nel senso che pu\u00f2 includere anche lavoratori impiegati in altre aree dell&#8217;azienda che non avrebbero inteso aderire alla mobilit\u00e0 volontaria e che, loro malgrado, sono stati licenziati trovandosi nelle vicinanze dell&#8217;<a class=\"dizionario\" title=\"Approfondisci nel dizionario cos&#039;\u00e8 l&#039;et\u00e0 pensionabile\" href=\"http:\/\/www.pensionioggi.it\/dizionario\/eta-pensionabile\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">retirement age<\/a>. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza <strong>numero 24755 dell&#8217;8 Ottobre 2018<\/strong> depositata oggi.<\/p>\n<p><strong>La questione<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/licenziato.cancellato.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-29374 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/licenziato.cancellato.jpg\" alt=\"\" width=\"403\" height=\"251\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/licenziato.cancellato.jpg 403w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/licenziato.cancellato-300x187.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 403px) 100vw, 403px\" \/><\/a>La Corte era stata chiamata ad esprimersi in ordine ad una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223\/1991 il cui accordo sindacale aveva incluso &#8211; sulla base del criterio della maggiore vicinanza alla pensione &#8211; prestatori impiegati in aree dell&#8217;impresa presso le quali non si era registrata alcuna situazione di eccedenza di personale. Contro la decisione dell&#8217;azienda un ex lavoratore aveva proposto azione giudiziaria volta alla<strong> declaratoria di nullit\u00e0 del licenziamento<\/strong> ritenendo che fossero stati violati i criteri di scelta di cui alla legge 223. La difesa del lavoratore riteneva, in particolare, come il licenziamento non potesse includere lavoratori impiegati in altri settori dell&#8217;impresa rispetto a quelli menzionati dal datore di lavoro nella comunicazione di avvio della procedura di mobilit\u00e0. Circostanza che, invero, nel caso di specie era accaduta. La Corte d&#8217;Appello gli aveva dato ragione. Secondo i giudici di merito la procedura di mobilit\u00e0 era stata oggetto di una sorta di &#8220;abuso&#8221; da parte dell&#8217;azienda in quanto applicata <strong>in via trasversale<\/strong> a tutta la forza lavoro impiegata nell&#8217;azienda e, quindi, volta ad espellere quei lavoratori che, vicini al pensionamento, avrebbero potuto optare per la mobilit\u00e0 volontaria, ma ci\u00f2 non avevano inteso fare.<\/p>\n<p><strong>La decisione<\/strong><\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito del ricorso del datore di lavoro, la pensa diversamente. I giudici di Piazza Cavour menzionano una recente pronuncia della stessa Corte su una analoga questione stabilendo il principio secondo il quale &#8220;in tema di licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l&#8217;organico al fine di diminuire il costo del lavoro, il criterio di scelta unico della possibilit\u00e0 di accedere al prepensionamento, adottato nell&#8217;accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, <strong>\u00e8 applicabile a tutti i dipendenti dell&#8217;impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati<\/strong>, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/cassazione.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4938 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/cassazione.gif\" alt=\"\" width=\"412\" height=\"101\" \/><\/a>riferimento nella comunicazione di avvio della procedura, valorizzando tale soluzione, in linea con la volont\u00e0 del legislatore sovranazionale, espressa nelle direttive comunitarie recepite dalla I. n. 223 del 1991 e codificata nell&#8217;art. 27 della Carta di Nizza, il ruolo del sindacato nella ricerca di criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a vantaggio dei lavoratori che non godono neppure della minima protezione della prossimit\u00e0 al trattamento pensionistico&#8221; (Cass. n. 19457\/2015; conf. Cass. n. 14170\/2014; Cass. 21374\/2016).<\/p>\n<p>In altri termini la Corte di Cassazione reputa prevalente il criterio della <strong>prossimit\u00e0 al trattamento pensionistico<\/strong> come strumento grazie al quale \u00e8 possibile <strong>ridurre al minimo l\u2019impatto sociale<\/strong> <strong>della riorganizzazione<\/strong>, salvaguardando i lavoratori che non potrebbero beneficiare, a seguito del licenziamento per riduzione di personale, della protezione sociale garantita dal prepensionamento. Ed includendo, di converso, lavoratori rientranti in altri settori produttivi dell&#8217;azienda che non avrebbero fatto ricorso alla mobilit\u00e0 volontaria. Tale decisione, precisa la Corte, \u00e8 giustificata dalla forte valorizzazione data nelle <strong>procedure collettive ai diritti di informativa sindacale<\/strong>, posti a presidio del consapevole svolgimento delle trattative e degli accordi, nonch\u00e9 dal fondamentale ruolo assicurato alle organizzazioni sindacali circa la individuazione di soluzioni complessive nell&#8217;azienda che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva.<\/p>\n<p>In definitiva l\u2019applicazione del criterio di scelta della <strong>maggiore vicinanza alla pensione<\/strong> corrisponde ai principi a base della procedura dei licenziamenti collettivi, in quanto \u00e8 astrattamente oggettivo e verificabile sul piano della effettivit\u00e0, risultando altres\u00ec coerente con l\u2019obiettivo di circoscrivere al minimo l\u2019impatto sociale della riduzione di organico scegliendo, nei limiti in cui ci\u00f2 sia consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, <strong>subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20181008\/snciv@sL0@a2018@n24755@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione. Sentenza 24755 08\/10\/2018<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote>\n<div><em><span style=\"font-size: 18px;\">L&#8217;adozione del criterio della maggiore vicinanza alla pensione risulta quindi<\/span><\/em><\/div>\n<div><em><span style=\"font-size: 18px;\">coerente con la finalit\u00e0 del &#8220;minor impatto sociale&#8221; perche&#8217; &#8220;astrattamente<\/span><\/em><\/div>\n<div><em><span style=\"font-size: 18px;\">oggettivo e in concreto verificabile&#8221; (Cass. n. 7710\/2018) e quindi<\/span><\/em><\/div>\n<div><em><span style=\"font-size: 18px;\">rispondente alle necessarie caratteristiche di obiettivit\u00e0 e razionalit\u00e0 come<\/span><\/em><\/div>\n<div><em><span style=\"font-size: 18px;\">sopra richiamate.<\/span><\/em><\/div>\n<\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un&#8217;azienda. L&#8217;accordo collettivo ha efficacia trasversale, pu\u00f2 cio\u00e8 includere anche lavoratori impiegati in altri settori produttivi dell&#8217;azienda rispettando il criterio della maggiore vicinanza alla pensione. 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