{"id":38726,"date":"2018-10-11T12:34:32","date_gmt":"2018-10-11T10:34:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=38726"},"modified":"2018-10-15T11:49:32","modified_gmt":"2018-10-15T09:49:32","slug":"audizione-fedaiisf-alla-xii-affari-sociali-della-camera-su-trasparenza-rapporti-tra-imprese-produttrici-e-organizzazioni-sanitarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/audizione-fedaiisf-alla-xii-affari-sociali-della-camera-su-trasparenza-rapporti-tra-imprese-produttrici-e-organizzazioni-sanitarie\/","title":{"rendered":"Fedaiisf hearing at the XII Social Affairs of the Chamber on &quot;Transparency of relationships between manufacturing companies and healthcare organizations&quot;"},"content":{"rendered":"<p>AUDIZIONE DI FEDAIISF (Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) sulla proposta di Legge n\u00b0 491 recante disposizioni in materia di trasparenza nei &#8220;rapporti tra imprese produttrici e organizzazioni sanitarie&#8221;<\/p>\n<p>La Federazione trova questo disegno di legge encomiabile nel testo e auspicabile nella sua approvazione. Esistono gi\u00e0 altri impianti legislativi in materia di trasparenza: D. Lgs. 219\/2006, ART. 123 e 124 in materia di vantaggi, anche pecuniari, e <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Fedaiisf-su-trasparenza.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-38728 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Fedaiisf-su-trasparenza.png\" alt=\"\" width=\"484\" height=\"336\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Fedaiisf-su-trasparenza.png 576w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Fedaiisf-su-trasparenza-300x208.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Fedaiisf-su-trasparenza-81x55.png 81w\" sizes=\"auto, (max-width: 484px) 100vw, 484px\" \/><\/a>congressi (sponsorizzazioni, invitati, compensi a relatori, ecc.); Linee Guida della Conferenza delle Regioni; Leggi Regionali e Direttive Europee. Esistono anche codici deontologici quali l\u2019EFPIA e di Farmindustria i quali, per\u00f2, sono interni alle succitate associazioni e hanno carattere volontario, ossia valgono per le aziende iscritte a queste associazioni e non sono obbligatorie.<\/p>\n<p>Questo Decreto Legislativo amplierebbe e racchiuderebbe in un unico testo, a carattere di Legge di Stato, tutto quanto sopra esposto e avrebbe valore di obbligatoriet\u00e0 per tutte le imprese indipendentemente dalla loro appartenenza ad una qualsivoglia associazione.<\/p>\n<p>L\u2019unico punto debole rilevabile, ma che vale anche per alcune delle altre leggi nominate, \u00e8 rappresentato dall\u2019assenza di un reale controllo senza il quale tutto perderebbe senso.<\/p>\n<p>Lo sanno bene gli Informatori Scientifici del Farmaco i quali, pur nella piena consapevolezza di svolgere un servizio di pubblica utilit\u00e0 (gi\u00e0 la Legge 833\/78 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale parlava di Servizi di Informazione Scientifica demandato alle USL e alle aziende farmaceutiche), si vedono trattare come degli agenti di vendita con assunzioni con contratti commerciali di vario genere. Infatti il succitato D. Lgs 219\/2006, regola, tra le altre cose, anche la tipologia di comunicazione da portare sui farmaci distinguendo tra farmaci da prescrizione e farmaci da banco. Al Titolo VIII, ART. 114 comma 1 si legge: \u201c\u00e8 vietata qualsiasi pubblicit\u00e0 di un medicinale per cui non \u00e8 stata rilasciata un\u2019AIC; all\u2019ART. 115 comma 2 si legge: \u201c\u00e8 vietata la pubblicit\u00e0 presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Mazzarella-in-Commissione-XII-Camera.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-38729 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Mazzarella-in-Commissione-XII-Camera-1024x501.png\" alt=\"\" width=\"569\" height=\"278\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Mazzarella-in-Commissione-XII-Camera-1024x501.png 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Mazzarella-in-Commissione-XII-Camera-300x147.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Mazzarella-in-Commissione-XII-Camera-768x375.png 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Audizione-Mazzarella-in-Commissione-XII-Camera.png 1123w\" sizes=\"auto, (max-width: 569px) 100vw, 569px\" \/><\/a>L\u2019informazione scientifica, quindi, \u00e8 l\u2019unica forma di \u201cpubblicit\u00e0\u201d ammessa e pu\u00f2 essere fornita \u201cesclusivamente a quelli (gli operatori sanitari) autorizzati a prescriverli o a dispensarli \u201c (ART. 119 comma1). L\u2019ART. 122, comma 1 stabilisce che \u201cl\u2019informazione sui medicinali pu\u00f2 essere fornita al medico dagli informatori scientifici\u201d. Al comma 2 si stabilisce che \u201c gli informatori scientifici devono essere in possesso di diploma di laurea in una delle seguenti discipline\u2026\u201d. Al comma 3 si afferma che \u201cl\u2019attivit\u00e0 degli informatori scientifici \u00e8 svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno\u201d. Al comma 6 si stabilisce che \u201cgli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico, dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci\u201d.<\/p>\n<p>Pertanto l\u2019informatore scientifico \u00e8 l\u2019unico soggetto che pu\u00f2 portare l\u2019informazione sui medicinali ai medici, deve essere laureato in una disciplina scientifica di quelle elencate, deve essere alle dipendenze dell\u2019impresa titolare dell\u2019AIC (Autorizzazione all\u2019Immissione in Commercio) del\/dei farmaci \u201cpropagandati\u201d ed \u00e8 anche responsabile della raccolta delle segnalazioni di eventi avversi. Il ch\u00e9 vuol dire che anche per questo esercita un servizio di pubblica utilit\u00e0.<\/p>\n<p>All\u2019ART. 126, inoltre, si sottolinea che \u201cogni impresa titolare di AIC di medicinali <strong>DEVE ESSERE DOTATA di un servizio scientifico incaricato dell\u2019informazione sui medicinali che immette sul mercato<\/strong>\u201d. In maniera molto chiara afferma, inoltre, che \u201c<strong>Il servizio scientifico DEVE ESSERE INDIPENDENTE DAL SERVIZIO MARKETING dell\u2019impresa farmaceutica e verifica che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Quindi, riassumendo, la legge 219\/2006 afferma che l\u2019informatore scientifico NON DEVE avere rapporti con la parte commerciale dell\u2019azienda farmaceutica. Lo scopo del legislatore \u00e8 evidente, ossia quello di evitare il conflitto di interesse che si verrebbe a creare e lo fa responsabilizzando l\u2019informatore scientifico avendolo individuato come anello di congiunzione attraverso il quale le aziende manovrano per cercare di influenzare il mercato a loro favore. Infatti il soggetto debole che la legge vuole tutelare \u00e8 il cittadino che deve ricorrere alle cure mediche. Dello stesso parere \u00e8 l\u2019AIFA (PROT AG\/106373.P) che sostiene quanto segue: \u201c emerge l\u2019importanza dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019informatore scientifico che, al fine di porre l\u2019attenzione sulla funzione sociale dei farmaci nella tutela della pubblica salute, DEVE CONSERVARE UN ALTO GRADO DI AUTONOMIA <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Presidente-XII-Comm.-camera.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-38730 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Presidente-XII-Comm.-camera.png\" alt=\"\" width=\"326\" height=\"238\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Presidente-XII-Comm.-camera.png 550w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Presidente-XII-Comm.-camera-300x219.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 326px) 100vw, 326px\" \/><\/a>nell\u2019espletamento del servizio informativo ai medici, nell\u2019intento di NON ESSERE CONDIZIONATO DA INTERESSI COMMERCIALI MERAMENTE PRIVATI\u201d. In pratica, se l\u2019informatore scientifico \u00e8 pagato o valutato in proporzione al numero di confezioni vendute, questo professionista viene umanamente spinto a tener conto solo della vendita con evidente danno al cittadino prima, al Servizio Sanitario poi.<\/p>\n<p>Tutto quanto sopra esposto \u00e8 quello che la legge stabilisce e la legge dovrebbe essere rispettata da tutti sempre, comunque e a prescindere da tutte le possibili considerazioni collaterali.<\/p>\n[<em>Nella foto la Presidente della Commissione XII Marialucia Lorefice<\/em>]\n<p>Purtroppo, a causa del mancato controllo da parte del Ministero della salute e dell\u2019AIFA (unici soggetti individuati dalla legge 219\/2006 quali responsabili della verifica della corretta applicazione) le aziende farmaceutiche fanno quello che vogliono licenziando, in questi ultimi 10\/12 anni, 15.000 informatori scientifici con contratto di dipendenza (secondo CCNL dei chimici) e riassumendone qualche migliaio con diverse e fantasiose forme contrattuali di tipo commerciale\/provvigionale. Le stesse linee guida di Farmindustria relegano il servizio scientifico a mero consulente del servizio marketing alle dipendenze del quale vengono posti gli ISF per il tramite dei capi area. L\u2019esatto opposto di quanto prescritto dalla normativa vigente. Tutto questo almeno fino a quando le stesse aziende non vengono chiamate in giudizio e condannate.<\/p>\n<p>Infatti, a riprova che tale atteggiamento non \u00e8 ritenuto legale vi \u00e8, tra le tante, la sentenza della Corte di Cassazione n\u00b0 19394\/2014 la quale afferma che l\u2019informatore scientifico, anche se qualificato nero su bianco con contratto di agenzia, va invece \u201cricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che svolga prevalentemente l\u2019attivit\u00e0 di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio, in sostanza non pu\u00f2 vendere farmaci\u201d n\u00e9 direttamente, n\u00e9 indirettamente.<\/p>\n<p>A tutto questo si aggiunga che in passato i sindacati, nell\u2019intento di salvare posti di lavoro, hanno commesso il tragico errore di inserire, nel CCNL comparto dei chimici, la figura professionale dell\u2019informatore scientifico nell\u2019area funzionale del marketing, favorendo di fatto quello che oggi viene definito \u201cdumping\u201d verso il commerciale ossia la trasformazione di lavoratori con contratto subordinato in agenti a partita IVA, molto spesso non laureati.<br \/>\nIl problema di tutte queste regole \u00e8 il controllo. In realt\u00e0 nessuno controlla nessuno.<\/p>\n<p>La posizione di FEDAIISF, in rappresentanza di tutta la categoria, \u00e8 favorevole a tutto ci\u00f2 che aumenta la trasparenza nel settore farmaceutico, compresa la trasparenza del ruolo dell\u2019ISF che dovrebbe essere messo nella condizione di autogestirsi, meglio con un Albo, per meglio tutelare i cittadini e contrastare l\u2019induzione coercitiva delle aziende a delinquere.<\/p>\n<p>Il riconoscimento giuridico della professione, sempre osteggiato dalle imprese, permetterebbe di avere una struttura interna al settore farmaceutico in grado di sapere, in tempo reale, tutto ci\u00f2 che accade e di informare con solerzia il Ministero della Salute e l\u2019AIFA di quanto sta accadendo. Fornirebbe cio\u00e8 un alleato forte agli apparati statali e attivo nella difesa del diritto alla cura del cittadino.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/webtv.camera.it\/evento\/13068#download-box-main\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Il video dell&#8217;aud<strong>izione. Presidente Fedaiisf dal minuto 50.00<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Notizie correlate: <a href=\"http:\/\/www.rifday.it\/2018\/10\/11\/trasparenza-sanita-audizione-federfarma-le-farmacie-gia-un-punto-forza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Trasparenza in sanit\u00e0, audizione Federfarma: \u201cPer le farmacie \u00e8 gi\u00e0 un punto di forza\u201d<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.sanita24.ilsole24ore.com\/art\/in-parlamento\/2018-10-11\/farmindustria-positiva-proposta-legge-trasparenza-sanitaria-115303.php?uuid=AEF0QMLG\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Farmindustria: positiva la proposta di legge sulla trasparenza sanitaria<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AUDIZIONE DI FEDAIISF (Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) sulla proposta di Legge n\u00b0 491 recante disposizioni in materia di trasparenza nei &#8220;rapporti tra imprese produttrici e organizzazioni sanitarie&#8221; La Federazione trova questo disegno di legge encomiabile nel testo e auspicabile nella sua approvazione. 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