{"id":3901,"date":"2014-10-04T13:03:48","date_gmt":"2014-10-04T11:03:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=3901"},"modified":"2014-10-07T10:37:57","modified_gmt":"2014-10-07T08:37:57","slug":"articolo-18-luoghi-comuni-italiani-si-fa-in-europa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/articolo-18-luoghi-comuni-italiani-si-fa-in-europa\/","title":{"rendered":"Articolo 18: luoghi comuni italiani, e cosa si fa in Europa"},"content":{"rendered":"<p><i>Nessun giurista europeo rimprovererebbe mai al legislatore italiano d&#8217;aver conservato la reintegrazione nei pochi casi in cui \u00e8 prevista. Istituti analoghi si trovano in Austria, Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Regno Unito<\/i><\/p>\n<p><em>di <a href=\"http:\/\/www.unibo.it\/SitoWebDocente\/Default.aspx?UPN=federico.martelloni2%40unibo.it&amp;View=Pubblicazioni\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">F.MARTELLONI<\/a>\u00a0<em>Docente di Diritto del lavoro Universit\u00e0 di Bologna<\/em><\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" alt=\"Articolo 18: luoghi comuni italiani, e cosa si fa in Europa \" src=\"http:\/\/www.rassegna.it\/userdata\/immagini\/foto\/130x130\/2014\/10\/lavoro_421652.jpg\" width=\"130\" height=\"130\" \/><span style=\"color: #000000;\">Altro che tab\u00f9. Dell\u2019articolo 18 si parla e si straparla. In Italia e in Europa. Per vero, nella stagione dell\u2019eclissi del lavoro dallo spazio pubblico, mettere a tema l\u2019architrave dello statuto protettivo dei lavoratori subordinati in Italia sarebbe anche un bene, se il dibattito non fosse costellato di quelle ch<\/span>e <a href=\"http:\/\/www.laterza.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=746:la-lotta-di-classe-dopo-la-lotta-di-classe&amp;catid=40:primopiano&amp;Itemid=101\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Luciano Gallino<\/a> <span style=\"color: #000000;\">chiama \u201cidee ricevute\u201d, ossia tesi e teoremi del tutto destituiti di dimostrazione teorica e fondamento empirico, divenuti nel tempo \u201csenso comune\u201d perch\u00e9 non efficacemente contrastati.<\/span><\/p>\n<p><strong>E i luoghi comuni attorno all\u2019articolo 18 davvero si sprecano<\/strong>. Richiamando in rapida sequenza solo i principali, si dice che: a) impedisce, sostanzialmente, il licenziamento nelle imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti; b) prevede, con la reintegrazione, una forma di tutela che non ha eguali in Europa; c) produce disuguaglianze tra lavoratori iperprotetti e lavoratori sprovvisti di ogni tutela; d) contempla una misura riparatoria largamente ineffettiva, come dimostrerebbero i dati sulle \u201creintegrazioni\u201d cui si d\u00e0 concretamente corso all\u2019esito dei processi. Sulla base di quest\u2019ultima deduzione, peraltro in aperta contraddizione con tutte le altre, la battaglia a difesa dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.ilsole24ore.com\/pdf2010\/SoleOnLine5\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/Notizie\/2012\/04\/art%20-18-testo-seguito-riforma.pdf?uuid=a7df0b78-7f33-11e1-8c5c-75bdebbccd78\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 18<\/a> sarebbe essenzialmente ideologica o, al limite, soltanto \u201csimbolica\u201d [N.d.R.: vedasi <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=39728\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lo Statuto dei Lavoratori<\/a>].<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Ciascuno di questi quattro argomenti pu\u00f2 essere contrastato<\/strong>. Ed \u00e8 bene che lo sia, senza rinunciare a fornire dimostrazione di ci\u00f2 che pure suona ovvio a chiunque abbia una pur minima consuetudine con il mondo del lavoro e il suo diritto. In primo luogo, \u00e8 bene ricordare che l\u2019articolo 18 prevede una forma di tutela contro il licenziamento illegittimo e dunque privo di una valida giustificazione soggettiva o oggettiva, mentre sono perfettamente legittimi, in Italia come nel resto d\u2019Europa, tanto i licenziamenti sorretti da motivi legati all\u2019attitudine o alla condotta dei lavoratori, quanto quelli fondati su esigenze organizzative o economiche dell\u2019impresa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.mylifescoop.net\/wp-content\/uploads\/2012\/07\/51f76__Fatal-Hairdo-Ten-Scariest-Urban-Legends_thumb.jpg\" width=\"272\" height=\"206\" \/>In relazione a questi ultimi, per i quali \u00e8 primariamente invocato il superamento della tutela \u201cforte\u201d, ci\u00f2 che allontana l\u2019Italia da altri paesi europei \u00e8, semmai, un fattore diverso e opposto rispetto a ci\u00f2 che si denuncia: mentre in Italia ogni modifica organizzativa, purch\u00e9 effettivamente sussistente, autorizza il licenziamento senza alcun costo per l\u2019impresa, in altri ordinamenti, quali Spagna, Portogallo, Gran Bretagna e, a partire dal 2004, anche Germania, al lavoratore espulso per ragioni attinenti all\u2019impresa \u00e8 comunque riconosciuta un\u2019indennit\u00e0, variabile in ragione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio, in funzione compensativa del pregiudizio subito.<\/span><\/p>\n<p><strong>Venendo al secondo argomento<\/strong>, l\u2019imputato del XXI secolo \u00e8 senz\u2019altro la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro: ci\u00f2 che farebbe dell\u2019articolo 18 un unicum nel panorama europeo. Anche questa tesi \u00e8 errata. Essa, innanzitutto, ignora, o finge di ignorare, il vigoroso <a href=\"http:\/\/www.intrage.it\/lavoro\/articolo_18_dello_statuto_dei_lavoratori\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">restyling cui l\u2019articolo 18<\/a> <span style=\"color: #000000;\">\u00e8 stato sottoposto, appena due anni or sono, a opera della <a href=\"http:\/\/www.lavoro.gov.it\/Strumenti\/normativa\/Documents\/2012\/20120628_L_92.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #000000;\">legge 92<\/span><\/a> e, in secondo luogo, trascura i rimedi esperibili contro il licenziamento illegittimo in altri ordinamenti spesso invocati a modello. Sul primo versante, in molti sembrano aver dimenticato che dal 2012 la reintegra \u00e8 applicabile ai casi, tecnicamente residuali, d\u2019illegittimit\u00e0 \u201cqualificata\u201d, vigendo nella generalit\u00e0 delle ipotesi una tutela contro i licenziamenti abusivi esclusivamente monetaria. In concreto, la reintegrazione \u00e8 ancora prevista, quale che sia il numero dei lavoratori occupati nell\u2019impresa, per il licenziamento affetto da nullit\u00e0, perch\u00e9 discriminatorio o espressamente vietato dalla legge (come per la lavoratrice madre), mentre \u00e8 contemplata, nelle imprese con pi\u00f9 di 15 addetti, in situazioni eccezionali: nel licenziamento per motivo soggettivo, quando la condotta rimproverata al lavoratore non sussiste, non gli \u00e8 imputabile, oppure quando il comportamento \u00e8 punito, per espressa previsione contrattual-collettiva, con una sanzione meno grave; nel licenziamento per motivo oggettivo, quando la causa economico-organizzativa risulta completamente fantasiosa e\/o pretestuosa, essendo accertata in giudizio la \u201cmanifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ebbene, al netto dei difetti che affliggono la tecnica legislativa della riforma Fornero \u2013 assai meno semplice e lineare di quella originaria: quella s\u00ec, perfettamente traducibile in inglese \u2013 nessun giurista europeo rimprovererebbe mai al legislatore italiano d\u2019aver conservato la reintegrazione nei pochi casi in cui \u00e8 prevista.\u00a0<strong>La\u00a0<em>restitutio in integrum<\/em>, \u201cil pi\u00f9 antico ed efficace rimedio contro gli abusi\u201d, \u00e8 nota a tutti i paesi di tradizione giuridica anche minimamente paragonabile al nostro<\/strong>\u00a0\u2013 dall\u2019Austria alla Francia, dalla Spagna al Portogallo, dalla Germania fino al Regno Unito, che pure \u00e8 paese notoriamente distante dal modello sociale europeo \u2013 ogniqualvolta il licenziamento sia affetto da una causa di nullit\u00e0. E anche oltre. In alcuni ordinamenti, come quello anglosassone, l\u2019ordine di reimpiego (<em>re-employment<\/em>) \u00e8, nei fatti, piuttosto raro; in altri \u00e8 pi\u00f9 comune, essendo preferito non soltanto quando il licenziamento sia discriminatorio, ma anche quando importi la violazione di diritti fondamentali o libert\u00e0 pubbliche costituzionalmente garantite: cos\u00ec per la Spagna, laddove la\u00a0<em>readmisi\u00f3n<\/em>\u00a0inmediata \u00e8 espressamente prevista dall\u2019articolo 108 della\u00a0<em>Ley de procedimento laboral<\/em>, e per la Francia, dove la reintegrazione, oltre a rappresentare la forma di tutela comune dei rappresentanti dei lavoratori (<em>salari\u00e9s prot\u00e9ges<\/em>) e di quanti versino in particolari situazioni personali (gravidanza, maternit\u00e0, malattia, infortunio), \u00e8 considerata dalla giurisprudenza il rimedio pi\u00f9 adeguato ogniqualvolta sia accertata la violazione di una\u00a0<em>libert\u00e9 fondamentale<\/em>. Infine, se in Portogallo la\u00a0<em>reintegra\u00e7\u00e3o<\/em>continua tuttora a costituire rimedio generale avverso i licenziamenti illegittimi, in Germania la facolt\u00e0 di ordinare la prosecuzione del rapporto originario (<em>Weiterbesch\u00e4ftigung<\/em>) \u00e8 rimessa al giudice, che la dispone, di regola, in caso di licenziamento manifestamente infondato o viziato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Il terzo argomento<\/strong>, quello attinente al dualismo del mercato del lavoro, ha un suo fondamento solo nella misura in cui \u00e8 oggettivamente assai labile la tutela contro il licenziamento nelle imprese con meno di 16 dipendenti: spettando qui ai lavoratori illegittimamente licenziati la sola tutela indennitaria, peraltro molto esigua (tra 2,5 e 6 mensilit\u00e0), essi finiscono per somigliare molto ai lavoratori precari, limitati nell\u2019esercizio dei diritti perch\u00e9 continuamente esposti al ricatto occupazionale. Si tratta, peraltro, di condizione comune ai mercati del lavoro degli altri paesi Ue, Germania e Francia comprese, con la differenza, non marginale, che in tali paesi l\u2019asticella \u00e8 fissata sulla minor soglia dimensionale dei 10 dipendenti, in luogo di 15.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Il quarto argomento<\/strong>, oltre a essere il pi\u00f9 utilizzato, \u00e8 anche il pi\u00f9 odioso. La contesa sull\u2019articolo 18 non \u00e8 affatto simbolica, avendo direttamente a che fare con il rapporto tra lavoro e libert\u00e0: libert\u00e0 di esercitare, nel corso del rapporto di lavoro, tutti i diritti riconosciuti dalla legge e dai contratti collettivi, in ciascuno degli ambiti sottoposti a una disciplina legale o contrattuale in funzione di tutela della persona che lavora (dalla difesa della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla tutela della professionalit\u00e0, dalla regolazione dell\u2019orario di lavoro ai diritti sindacali&#8230;). Detto altrimenti, \u00e8 ben difficile che un lavoratore sprovvisto di un efficace strumento di protezione contro un licenziamento ingiustificato, si azzardi a organizzarsi collettivamente e a denunciare, anche giudizialmente, un rischio per la propria sicurezza, a contestare un demansionamento, a rifiutare una richiesta abusiva di lavoro straordinario o notturno, a esercitare un diritto sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero riconosciuto in Costituzione, quando la sua controparte ha libert\u00e0 di licenziare, magari invocando a pretesto una ragione economica.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.rassegna.it\/articoli\/2014\/10\/3\/115006\/articolo-18-luoghi-comuni-italiani-e-cosa-si-fa-in-europa\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><i>03\/10\/2014 &#8211; Rassegna.it<\/i><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.unibo.it\/SitoWebDocente\/default.aspx?UPN=federico.martelloni2%40unibo.it&amp;View=CV\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">F. Martelloni<\/a><\/p>\n<p>Notizia correlata:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.rassegna.it\/articoli\/2014\/10\/03\/114995\/jobs-act-miceli-filctem-sembra-scritto-dai-falchi-di-confindustria\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Jobs Act: Miceli (Filctem), sembra scritto dai falchi di Confindustria<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nessun giurista europeo rimprovererebbe mai al legislatore italiano d&#8217;aver conservato la reintegrazione nei pochi casi in cui \u00e8 prevista. Istituti analoghi si trovano in Austria, Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Regno Unito di F.MARTELLONI\u00a0Docente di Diritto del lavoro Universit\u00e0 di Bologna Altro che tab\u00f9. Dell\u2019articolo 18 si parla e si straparla. In Italia e in &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":3909,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[27],"class_list":["post-3901","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","tag-licenziati"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3901","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3901"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3901\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3901"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3901"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3901"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}