{"id":3938,"date":"2014-10-06T13:56:26","date_gmt":"2014-10-06T11:56:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=3938"},"modified":"2014-10-12T10:40:04","modified_gmt":"2014-10-12T08:40:04","slug":"cose-tfr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/cose-tfr\/","title":{"rendered":"WHAT IS TFR?"},"content":{"rendered":"<p>Il Trattamento di Fine Rapporto \u00e8 un istituto previdenziale, a garanzia dei lavoratori, introdotto dalla<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;297~art2!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge 297 del 1982<\/a><br \/>\nIl testo della Legge citata ha sostituito il vecchio articolo 2120 del Codice Civile.<br \/>\nIl Trattamento di Fine Rapporto \u00e8 una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.<\/p>\n<p><a name=\"riferimenti\"><\/a>RIFERIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI<br \/>\nLa Legge 297\/82 ha disciplinato in maniera innovativa le modalit\u00e0 ed i criteri di calcolo per la determinazione dell\u2019indennit\u00e0 dovuta dal datore di lavoro<br \/>\nLa Legge, peraltro, prevede esclusivamente l\u2019obbligo, per le aziende, di registrazione contabile delle quote di tfr che maturano annualmente e di erogazione delle somme al termine del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Il TFR si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo pari, e comunque non superiore, all\u2019entit\u00e0 della retribuzione lorda dovuta per ogni annualit\u00e0, divisa per il parametro fisso 13,5. La quota rappresenta quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente il 6,91% corrisposto all\u2019ex dipendente pi\u00f9 lo 0,50% corrisposto all\u2019Inps)<br \/>\nTale importo viene rivalutato, su base composta, al 31 Dicembre di ogni anno, di una percentuale costituita dall\u20191,5% in misura fissa e dal 75% dell\u2019aumento dell\u2019indice Istat dei prezzi al consumo.<\/p>\n<p>Gli elementi che concorrono alla formazione del TFR sono numerosi e vanno dallo stipendio base alle indennit\u00e0 di funzione comprendendo, in via generale, tutti i compensi a carattere continuativo.<br \/>\nIl TFR \u00e8 una indennit\u00e0 riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato.<\/p>\n<p>Il TFR \u00e8 una indennit\u00e0 che sfugge alla tassazione ordinaria per rientrare in una procedura di tassazione separata, espressamente elaborata per tale tipo di indennit\u00e0 e per indennit\u00e0 equipollenti.<\/p>\n<p>La Legge 297\/82 prevede la possibilit\u00e0, per il lavoratore, di ottenere anticipazioni (entro il limite del 70% del maturato, salvo pattuizioni di maggior favore). L\u2019anticipazione pu\u00f2 essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro a condizione che il dipendente abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.<\/p>\n<p>La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessit\u00e0 di:<\/p>\n<ul>\n<li>eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche<\/li>\n<li>acquisto della prima casa di abitazione per s\u00e9 o per i figli, documentato da atto notarile<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"fiscalita\"><\/a>FISCALITA\u2019<br \/>\nIl D. Lgs. 47\/2000 ha modificato, per gli Accantonamenti effettuati a partire dal 1\u00b0 Gennaio 2001, la tassazione sul TFR; attualmente, la situazione \u00e8 la seguente:<\/p>\n<ul>\n<li>quote + rendimenti ante 1.1.2001 tassaz. Sep.<\/li>\n<li>quote post 1.1.2001\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.tassaz. Sep.<\/li>\n<li>rendimenti post 1.1.2001..11% per periodo d\u2019imposta<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" alt=\"\" src=\"https:\/\/encrypted-tbn1.gstatic.com\/images?q=tbn:ANd9GcTzLDCEcRvCVd1wke4ZaiowiH3NFEV-rE27VJxZ1qLt0EoVPAJl\" width=\"232\" height=\"154\" \/>Come si calcola la tassazione separata<br \/>\n1) La base imponibile:<\/p>\n<p>tfrc = (tfr1-309,87 x n1) + (tfr2 &#8211; riv01)<br \/>\ntfrc = tfr complessivo<br \/>\ntfr1 = tfr maturato al 31-12-2000<br \/>\ntfr2 = tfr maturato all&#8217;1.1.2001<br \/>\nn1 = numero di anni di accantonamento<br \/>\nriv01 = rendimento finanziario post 2001<\/p>\n<p>2) L&#8217;aliquota da applicare:<\/p>\n<ul>\n<li>Si divide il tfrc per n1 e si moltiplica il risultato per 12 (mesi), ottenendo cos\u00ec il RAR (Reddito Annuale di Riferimento).<\/li>\n<li>Si calcola l&#8217;aliquota Irpef media sul RAR.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3) La riliquidazione<\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;imposta viene riliquidata dagli uffici finanziari in base all&#8217;aliquota media di tassazione relativa ai 5 anni precedenti a quello di maturazione del diritto alla percezione del TFR.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"soluzione\"><\/a>LA SOLUZIONE ASSICURATIVA<br \/>\nAnche il TFR, come il TFM [<em>N.d.R.: trattamento fine mandato<\/em>], pu\u00f2 essere accantonato sotto diverse forme o, addirittura, non essere accantonato se non quale pura voce di bilancio<br \/>\nUna soluzione interessante \u00e8 quella offerta dalla sottoscrizione di una polizza in quanto \u00e8 l\u2019unica soluzione che consente di avere un rendimento minimo garantito<\/p>\n<p>Quali sono i vantaggi di una soluzione assicurativa ?<\/p>\n<ol>\n<li>le quote versate rimangono deducibili dal reddito d\u2019impresa<\/li>\n<li>i premi versati rappresentano un credito immobilizzato da esporre nello stato patrimonial garantisce la necessaria liquidit\u00e0 per uscite improvvise<br \/>\nprevede un rendimento minimo garantito<\/li>\n<li>scarica su un ente terzo l\u2019onere della gestione<\/li>\n<li>fidelizza il dipendente verso l\u2019azienda<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per una gestione ottimale delle problematiche relative al TFR, la soluzione assicurativa \u00e8 opportuno che preveda un contratto in forma collettiva<br \/>\nIl 99% dei prodotti TFR esistenti sul mercato, sono venduti in forma collettiva.<\/p>\n<p><a name=\"adesione\"><\/a>ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.femcasr.it\/sitojo\/images\/stories\/fonchim.gif\" width=\"166\" height=\"57\" \/><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/04243l.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge 23 agosto 2004, n. 243<\/a><br \/>\n&#8220;Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all&#8217;occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria&#8221;<br \/>\n\u201cConferimento del TFR maturando alla previdenza complementare\u201d<\/li>\n<li>Sviluppo della Previdenza Complementare\n<ul>\n<li>Maggiori agevolazioni fiscali ai FP sulla contribuzione: deducibilit\u00e0 fiscale (oggi: 12%, max 5.164 Eur)<br \/>\nsui FP: Imposta Sostitutiva (oggi: 11%)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Uso totale del TFR (7.5 Miliardi Eur)\n<ul>\n<li>Silenzio \/ assenso (legge delega 243\/04)<\/li>\n<li>Parit\u00e0 dei FPc, FPa, Fip<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Decontribuzione della Componente pubblica a favore delle componente complementare<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il lavoratore potr\u00e0 esprimersi in merito alla destinazione del suo TFR alla previdenza complementare e sullo strumento da utilizzare (fondo o FIP)\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">entro il termine di 6 mesi<\/span>\u00a0dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">ovvero<\/span>, per i lavoratori di nuova occupazione, entro 6 mesi dall\u2019assunzione.<\/p>\n<p><a name=\"previdenza\"><\/a>TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE<\/p>\n<p>GARANZIA<\/p>\n<ul>\n<li>Il lavoratore ha piena liberta\u2019 nella scelta del fondo a cui destinare il contributo proprio e quello del datore di lavoro.<\/li>\n<li>Il lavoratore deve essere sempre informato sulle condizioni di accesso e sul regolamento dei fondi.<\/li>\n<li>Viene riconosciuta la libera portabilita\u2019 dei contributi tra i fondi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>TUTELA DELLE PRESTAZIONI<br \/>\nle prestazioni erogate dai fondi avranno le garanzie della non cedibilita\u2019, non sequestrabilita\u2019 e non pignorabilita\u2019<br \/>\nVANTAGGI PER I DATORI DI LAVORO<br \/>\ni maggiori oneri che derivano dallo sviluppo del pilastro previdenziale saranno compensati da equivalenti benefici economici (riduzione costo del lavoro, facilita\u2019 di accesso al credito)<br \/>\nNUOVI INCENTIVI FISCALI<\/p>\n<ul>\n<li>ampliamento dei limiti di deducibilita\u2019<\/li>\n<li>abbattimento delle ritenuta che grava sui rendimenti delle attivita\u2019 poste dai fondi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I VANTAGGI DEL LAVORATORE DIPENDENTE<\/p>\n<ul>\n<li>a favore degli aderenti ai fondi negoziali, \u201ce solo per essi\u201d, il datore di lavoro e\u2019 obbligato a versare al fondo pensione, somme di denaro in forma di contribuzione mensile.<\/li>\n<li>La riforma introduce la possibilita\u2019 che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, diritto acquisito dalla contrattazione collettiva, tale contributo potr\u00e0 affluire alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso.<\/li>\n<li>I contributi versati, sono deducibili dal reddito IRPEF, consentendo un risparmio fiscale; che di fatto riduce il costo dei contributi stessi.<\/li>\n<li>Se al momento della prestazione, si richiede solo la rendita, ovvero una quota di capitale non superiore a 1\/3 del montante, la tassazione e\u2019 + favorevole.<\/li>\n<li>In alcune condizioni (es: licenziamento per riduzione di personale) anche il riscatto in forma di capitale del lavoratore viene fiscalmente agevolato<\/li>\n<li>La deduzione fiscale verra\u2019 fatta direttamente in busta paga<\/li>\n<li>Garantirsi una pensione complementare<\/li>\n<li>Non si intacca necessariamente la quota del salario liquido percepito mensilmente<\/li>\n<li>\u00c8 ridotto il rischio di insolvenza se viene consegnato il tfr a enti sottoposti a rigide regole di gestione e a una stretta vigilanza<\/li>\n<li>Libera scelta del fondo piu\u2019 gradito al lavoratore<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"regole\"><\/a>LE REGOLE DOPO LA RIFORMA TFR-PREVIDENZA COMPLEMENTARE<\/p>\n<p>lavoratori gia\u2019 iscritti alla previdenza complementare<\/p>\n<ul>\n<li>Chi versa la totalita\u2019 del tfr, continuera\u2019 a versare totalmente<\/li>\n<li>Chi versa parzialmente il tfr (potenzialmente lavoratore gia\u2019 iscritto dopo il 28.04.93, ma che aveva inziato a lavorare prima di tale data) dovrebbe conferire per intero il tfr \u2013 ma non e\u2019 detto, che in questo caso ,il decreto attuativo possa stabilire una diversa volonta\u2019 del lavoratore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>lavoratori non iscritti alla previdenza complementare<\/p>\n<ul>\n<li>Possono comunicare di non aderire ad una previdenza complementare e decidere di mantere il tfr in azienda (tempo 6 mesi)<\/li>\n<li>Possono scegliere il fondo a cui destinare il tfr e l\u2019eventuale contribuzione (tempo 6 mesi)<\/li>\n<li>Se non effettuano alcuna scelta, il tfr sara\u2019 tacitamente conferito ad un fondo regionale oppure (in base ai contratti collettivi) in mancanza, di un fondo integrativo istituito presso un ente di previdenza obbligatoria.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.tfr.it\/faqtfr.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">2005 tfr.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">____________________________________________________________<\/p>\n<p><strong>N.d.R<\/strong><em>.: Dal 1\u00b0 gennaio 2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestare in modo esplicito la propria volont\u00e0 di conferire o meno il trattamento di fine rapporto maturando alla previdenza complementare. Nel predetto periodo semestrale, il dipendente potr\u00e0 decidere se devolvere il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare oppure se mantenere lo stesso in azienda. L\u2019applicazione di tale meccanismo richiede lo svolgimento da parte dell\u2019azienda di un importante ruolo in materia di informazione preventiva verso i propri dipendenti. Il datore di lavoro dovr\u00e0 provvedere a consegnare la modulistica (<a href=\"http:\/\/www.ilgiornale.it\/web\/pdf\/Modulo-tfr1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modelli TFR1<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.ilgiornale.it\/web\/pdf\/Modulo-tfr2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TFR2<\/a>) predisposta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da utilizzare per l\u2019esercizio della scelta.<\/em><\/p>\n<p><em>In prossimit\u00e0 della scadenza del semestre, il datore di lavoro dovr\u00e0 fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volont\u00e0 in ordine al conferimento del proprio TFR maturando, idonea informativa in relazione alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando del dipendente sar\u00e0 automaticamente destinato.<\/em><\/p>\n<p><em>Vedi anche<\/em>:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.dropbox.com\/s\/duge7br8fbaqohe\/Il_Sole_24_Ore_Plus_-_11.10.2014.pdf?dl=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Il Sole24ORE Plus<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.inps.it\/portale\/default.aspx?itemdir=5931\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">INPS. Trattamento di fine rapporto<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.inps.it\/portale\/default.aspx?itemdir=5810\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">INPS. TFR-Crediti Diversi-Previdenza Complementare<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.ilsole24ore.com\/scelta-tfr.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scelta Tfr: Inps o Fondi pensione?<\/a> [<sup>Il Sole<\/sup>24ORE]\n<p><a href=\"http:\/\/triskel182.wordpress.com\/2014\/10\/05\/da-destra-verso-destra-renzi-e-il-modello-reagan-furio-colombo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Da destra verso destra, Renzi e il modello Reagan<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Trattamento di Fine Rapporto \u00e8 un istituto previdenziale, a garanzia dei lavoratori, introdotto dalla Legge 297 del 1982 Il testo della Legge citata ha sostituito il vecchio articolo 2120 del Codice Civile. 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