{"id":39906,"date":"2018-12-12T01:25:43","date_gmt":"2018-12-12T00:25:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=39906"},"modified":"2018-12-11T20:45:56","modified_gmt":"2018-12-11T19:45:56","slug":"cassazione-non-licenziabile-un-lavoratore-per-scarso-rendimento-per-assenze-a-causa-malattia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/cassazione-non-licenziabile-un-lavoratore-per-scarso-rendimento-per-assenze-a-causa-malattia\/","title":{"rendered":"Cassation. A worker cannot be fired for &quot;poor performance&quot; for absences due to illness"},"content":{"rendered":"<p>La Corte d&#8217;Appello aveva confermato il licenziamento di una lavoratrice &#8220;<em>per giustificato motivo oggettivo, in quanto, come era possibile evincere dalle missive della societ\u00e0, era stato evidenziato che: a) nel periodo 1.1.2013 &#8211; 12.4.2015- aveva effettuato n. 157 giorni di assenza, per brevi ma ripetuti periodi di malattia; b) tali assenze erano significativamente superiori rispetto alla media delle assenze del restante personale e risultavano, altres\u00ec, nel 74% dei casi adiacenti a periodi di riposo e festivit\u00e0; c) ci\u00f2 aveva inciso negativamente sull&#8217;organizzazione aziendale e sui livelli di produzione della unit\u00e0 organizzativa alla quale la dipendente era assegnata, con effetti diretti e negativi sull&#8217;erogazione del servizio in termini d\u00ec livelli di qualit\u00e0, efficienza e regolarit\u00e0<\/em>&#8220;.<\/p>\n<div><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/licenziamento.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-23310 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/licenziamento.jpeg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"294\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/licenziamento.jpeg 500w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/licenziamento-300x176.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a>La Cassazione ha annullato il licenziamento per &#8220;<em>errata omessa riconducibilit\u00e0 del recesso alla fattispecie del comporto per avere i giudici dell&#8217;impugnazione, pur in assenza di una concreta motivazione, erroneamente qualificato e ricondotto il licenziamento intimato alla lavoratrice fondato sulle sue assenze per malattia, nell&#8217;ambito dello &#8220;scarso rendimento&#8221; applicando la disciplina del licenziamento per motivi oggettivi e attenendosi esclusivamente al dato formale della qualificazione del recesso per giustificato motivo oggettivo attribuita<\/em><br \/>\n<em>al datore di lavoro e, pertanto, incorrendo in un&#8217;errata sussunzione della fattispecie concreta in quella disciplinata dall&#8217;art. 3 della legge n. 604\/1966<\/em>.&#8221;<\/p>\n<p>La Cassazione precisa: &#8220;<em>In tal senso, mentre lo scarso rendimento \u00e8 caratterizzato da inadempimento, pur se inconsapevole, del lavoratore, non altrettanto pu\u00f2 dirsi per le assenze dovute a malattia e <strong>la tutela della salute \u00e8 valore preminente<\/strong> che ne giustifica la specialit\u00e0 (cfr. Cass. n. 15523\/2018). Solo il superamento del periodo di comporto, in un&#8217;ottica di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l&#8217;occupazione), \u00e8 condizione sufficiente a legittimare il recesso e, pertanto, non \u00e8 necessaria, nel caso, la prova del giustificato motivo oggettivo, n\u00e9 della impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione lavorativa, n\u00e9 quella della correlativa impossibilit\u00e0 di adibire il lavoratore a mansioni diverse (cfr. Cass. 31.1.2012 n. 1404; Cass. 28.1.2010 n. 1861)<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>La Cassazione pertanto cassa la sentenza d&#8217;appello e rinvia nuovamente alla &#8220;<em>Corte d&#8217;Appello in diversa composizione che proceder\u00e0 ad un nuovo esame della fattispecie osservando gli orientamenti citati e provveder\u00e0 anche alla determinazione sulle spese del presente giudizio di legittimit\u00e0<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Comporto-CCNL-chimici.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-39917 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Comporto-CCNL-chimici.png\" alt=\"\" width=\"433\" height=\"420\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Comporto-CCNL-chimici.png 541w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Comporto-CCNL-chimici-300x291.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Comporto-CCNL-chimici-36x36.png 36w\" sizes=\"auto, (max-width: 433px) 100vw, 433px\" \/><\/a>Nel diritto del lavoro, per <strong>periodo di comporto <\/strong>si intende il periodo di tempo durante il quale un lavoratore, assente per malattia o infortunio, conserva il proprio diritto al mantenimento del posto di lavoro. La sua <strong>durata \u00e8 fissata dalla contrattazione collettiva<\/strong>.<\/p>\n<p>Una volta decorso il periodo di comporto, se il lavoratore non rientra al lavoro, il datore di lavoro \u00e8 libero di licenziarlo. In un simile caso <strong>non \u00e8 necessario fornire la prova n\u00e9 del giustificato motivo oggettivo n\u00e9 dell&#8217;impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione lavorativa n\u00e9 dell\u2019impossibilit\u00e0 di adibire il lavoratore a mansioni diverse<\/strong>.<\/p>\n<p>In sede di un eventuale contenzioso il giudice potr\u00e0 accertare soltanto se la malattia abbia effettivamente superato, nella durata, il termine prefissato.<\/p>\n<p>Il datore di lavoro resta comunque <strong>libero di esercitare il diritto di recesso<\/strong> e, se lo fa, non deve dimenticare di rispettare le forme prescritte dalla legge per il licenziamento.<\/p>\n<p>Peraltro, tale <strong>licenziamento non necessariamente deve essere immediato ma pu\u00f2 avvenire anche dopo la ripresa dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa<\/strong> da parte del dipendente, purch\u00e9 resti il nesso di causalit\u00e0 tra il recesso e il superamento del periodo di comporto.<\/p>\n<p><strong>Il lavoratore infortunato o in malattia, per\u00f2, in alcuni casi. pu\u00f2 essere licenziato anche prima che il termine del comporto sia spirato<\/strong>. Ci si riferisce, innanzitutto, al caso in cui si accerti che il lavoratore, a seguito dell\u2019evoluzione della sua affezione morbosa, non sar\u00e0 pi\u00f9 in grado di riprendere la sua normale attivit\u00e0 lavorativa o al caso in cui le particolari modalit\u00e0 di svolgimento di questa lo espongano a un\u2019inevitabile ricaduta.<\/p>\n<p>Nel lessico comune per \u201c<strong>rendimento<\/strong>\u201d si intende la misura con la quale una persona assolve le proprie funzioni e i propri compiti professionali. Il rendimento consiste nel risultato utile dell\u2019attivit\u00e0 svolta dal lavoratore in un determinato arco temporale. Lo scarso rendimento, di conseguenza, discende dalla condotta del dipendente che non adempie esattamente alla prestazione dovuta violando il proprio <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-31100 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1.jpg\" alt=\"\" width=\"331\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1.jpg 552w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-300x203.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-220x150.jpg 220w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-364x245.jpg 364w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-80x54.jpg 80w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-130x87.jpg 130w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-85x57.jpg 85w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-266x179.jpg 266w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-112x75.jpg 112w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-179x120.jpg 179w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-576x392.jpg 576w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/isf.licenziato1-81x55.jpg 81w\" sizes=\"auto, (max-width: 331px) 100vw, 331px\" \/><\/a>dovere di diligenza. Difficile, tuttavia, \u00e8 attribuire alla diligenza una definizione giuridica certa, oltre che individuare gli elementi che compongono la fattispecie dello scarso rendimento perch\u00e9\u2009la prestazione tipica soddisfa un\u2019obbligazione di mezzi (e non di risultato come nel contratto d\u2019opera).<\/p>\n<p>La giurisprudenza ha evidenziato alcuni indici la cui esistenza costituisce prova dello scarso rendimento del lavoratore: i<span id=\"U40272803120kSG\" class=\"numero@1\">n primo luogo, il risultato atteso deve essere inferiore rispetto alla media delle prestazioni rese dai lavoratori con la stessa qualifica e le stesse mansioni, indipendentemente dagli obiettivi minimi fissati; i<span id=\"U40272803120XGG\" class=\"numero@2\">n secondo luogo, lo scarto deve essere notevole, deve cio\u00e8 sussistere una sproporzione particolarmente rilevante tra il risultato del lavoratore e quelli medi degli altri lavoratori\u00a0imputabile al lavoratore, di modo che si possa escludere che lo stesso sia determinato da fattori organizzativi o socio-ambientali dell\u2019impresa stessa; a<span id=\"U40272803120F6\" class=\"numero@3\">ncora, sar\u00e0 necessario valutare il comportamento del lavoratore (comunque fondato su dolo o colpa) in un determinato arco temporale e non in relazione ad un singolo episodio (o a sporadici casi) di sotto-rendimento.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p>\u00c8 il datore di lavoro, in ogni caso, che dovr\u00e0 dimostrare l\u2019inadempimento notevole degli obblighi assunti (ossia lo scarso rendimento).In ogni caso per un ISF non potr\u00e0 mai essere evocato uno scarso rendimento per le vendite ritenute insufficienti dei farmaci nella sua zona operativa.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20181207\/snciv@sL0@a2018@n31763@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 31763 Anno 2018<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte d&#8217;Appello aveva confermato il licenziamento di una lavoratrice &#8220;per giustificato motivo oggettivo, in quanto, come era possibile evincere dalle missive della societ\u00e0, era stato evidenziato che: a) nel periodo 1.1.2013 &#8211; 12.4.2015- aveva effettuato n. 157 giorni di assenza, per brevi ma ripetuti periodi di malattia; b) tali assenze erano significativamente superiori rispetto &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":6984,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-39906","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39906"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39906\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=39906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=39906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}