{"id":41327,"date":"2019-03-08T10:29:18","date_gmt":"2019-03-08T09:29:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=41327"},"modified":"2019-03-08T10:29:18","modified_gmt":"2019-03-08T09:29:18","slug":"farmaco-con-effetti-collaterali-chi-e-responsabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/farmaco-con-effetti-collaterali-chi-e-responsabile\/","title":{"rendered":"Drug with side effects: who is responsible?"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><b><i>Risarcimento del danno a carico della casa farmaceutica se nel bugiardino non viene indicato l\u2019effetto indesiderato della medicina o non sono stati rispettati i protocolli nelle sperimentazioni.<\/i><\/b><\/p><\/blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/277415_farmaco-con-effetti-collaterali-chi-e-responsabile\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La legge per tutti &#8211; 8 marzo 2019<\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 17px;\">Hai preso una medicina e, dopo poche ore dalla sua assunzione, hai iniziato ad avvertire dei fastidi sospetti. Per questo sei dovuto ricorrere d\u2019urgenza al pronto soccorso. L\u00ec un medico ti ha spiegato: si tratta di un effetto collaterale del farmaco assunto. E difatti, sospesa la somministrazione, sono scomparsi anche i sintomi. A causa di ci\u00f2, per\u00f2, hai passato una notte d\u2019inferno, tra flebo e file d\u2019attesa; cos\u00ec il giorno dopo non sei potuto andare a lavoro, perdendo delle importanti occasioni. Chi ti risarcisce per tutto questo? In caso di <b>farmaco con effetti collaterali, chi \u00e8 responsabile?<\/b> La risposta \u00e8 stata fornita dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri <b>[<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20190307\/snciv@s30@a2019@n06587@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1<\/a>]<\/b>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 17px;\">La pronuncia interviene in un periodo in cui \u00e8 forte il dibattito sulle case farmaceutiche, alimentato anche dalla campagna anti vaccini, additate di non tutelare a sufficienza la salute e la sicurezza dei malati pur di raggiungere i propri obiettivi di bilancio. Ora la Cassazione spiega se si pu\u00f2 condannare al risarcimento dei danni il produttore se la medicina pu\u00f2 avere effetti collaterali dannosi. Ecco qual \u00e8 stato <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/foglietto.illustrativo.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-28680 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/foglietto.illustrativo.png\" alt=\"\" width=\"507\" height=\"273\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/foglietto.illustrativo.png 507w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/foglietto.illustrativo-300x162.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 507px) 100vw, 507px\" \/><\/a>l\u2019indirizzo sposato dai giudici supremi in questa occasione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 17px;\">Partiamo dal <b>bugiardino<\/b>, il foglietto inserito in ogni confezione di medicinale che ne spiega la composizione, le indicazioni e le modalit\u00e0 d\u2019uso. Al di l\u00e0 del fatto che, il pi\u00f9 delle volte, le medicine ci vengono prescritte o consigliate dal medico di famiglia, il bugiardino andrebbe sempre letto. Si tratta, infatti, di un documento tanto importante che la stessa pubblicit\u00e0 televisiva recita \u00ab<b>Leggere attentamente le avvertenze e le modalit\u00e0 d\u2019uso<\/b>\u00bb. Non \u00e8 quindi un semplice <i>discaimer<\/i>, un esonero di responsabilit\u00e0 che serve per scaricare la colpa da possibili conseguenze negative, ma una indefettibile comunicazione a tutela della salute del malato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 17px;\">Sul punto dunque si scontrano due tesi. La prima: la casa farmaceutica esercita un\u2019attivit\u00e0 pericolosa e, come tale, \u00e8 oggettivamente responsabile per tutti i danni prodotti a terzi a prescindere dal fatto che ne abbia colpa o dolo; deve quindi risarcire il malato che ha sub\u00ecto effetti collaterali dall\u2019assunzione del medicinale, in ossequio a quanto prevede il codice civile <b>[2]<\/b>. La seconda: \u00e8 impossibile calcolare gli effetti collaterali di ogni medicina; il corpo umano reagisce<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>spesso in modo diverso e le persone presentano differenti intolleranze ai composti chimici. Tanto \u00e8 vero che le analisi di laboratorio si fanno su grandi numeri e non su un singolo individuo. Imporre un risarcimento o, addirittura, bloccare la commercializzazione di un farmaco solo perch\u00e9 un paziente non riesce a tollerarlo sarebbe come bloccare il progresso medico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 17px;\">La Cassazione aderisce alla seconda tesi e dice: i colossi farmaceutici non sono tenuti a risarcire il paziente per gli <b>effetti collaterali <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Cod.-Civ.-art.-2050-responsabilita\u0300.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-41332 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Cod.-Civ.-art.-2050-responsabilita\u0300.png\" alt=\"\" width=\"348\" height=\"347\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Cod.-Civ.-art.-2050-responsabilita\u0300.png 348w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Cod.-Civ.-art.-2050-responsabilita\u0300-300x300.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Cod.-Civ.-art.-2050-responsabilita\u0300-150x150.png 150w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Cod.-Civ.-art.-2050-responsabilita\u0300-36x36.png 36w\" sizes=\"auto, (max-width: 348px) 100vw, 348px\" \/><\/a>prodotti dal farmaco<\/b> se hanno adeguatamente \u2013 e con informazioni aggiornate \u2013 segnalato la possibilit\u00e0 dell\u2019effetto indesiderato nel bugiardino.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 17px;\">Di fronte a una sindrome di causa ignota, non si pu\u00f2 mettere il produttore di fronte all\u2019alternativa fra responsabilit\u00e0 oggettiva e stop alla vendita. \u00c8 vero, il codice civile stabilisce la responsabilit\u00e0 oggettiva per l\u2019esercizio di attivit\u00e0 pericolose <b>[<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ix\/art2050.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">2<\/a>]<\/b>, ma esonera da ogni conseguenze risarcitoria l\u2019imprenditore che dimostra di \u00abaver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno\u00bb. Ebbene, l\u2019indicazione del pericolo, sia pure di un caso su un milione, contenuta nel foglietto illustrativo, integra proprio quella prova liberatoria richiesta dalla legge (ossia l\u2019adozione di tutte le misure per evitare il danno). Ci\u00f2 che tuttavia conta per esonerare il produttore \u00e8, <i>in primis,<\/i> che siano state osservate tutte le sperimentazioni e protocolli previsti dalla legge per la produzione e commercializzazione del farmaco; e poi che risulti adeguata la segnalazione degli effetti indesiderati nel bugiardino.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 17px;\">Dunque la casa farmaceutica evita di risarcire il danno per gli effetti collaterali solo se dimostra di aver rispettato tutti gli standard di sicurezza prima e, dopo, di aver svolto una costante opera di monitoraggio e di adeguamento delle informazioni terapeutiche e commerciali, allo stato di avanzamento della ricerca, al fine di eliminare o almeno ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi e di rendere edotti nella maniera pi\u00f9 completa ed esaustiva possibile i potenziali consumatori.<\/span><\/p>\n<p><b>[1]<\/b> <a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20190307\/snciv@s30@a2019@n06587@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cass. sent. n. 6587\/2019<\/a>.<\/p>\n<p><b>[2]<\/b> <a href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/codice-civile\/art-2050-codice-civile-responsabilita-per-lesercizio-di-attivita-pericolose\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Art. 2050 cod. civ.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Risarcimento del danno a carico della casa farmaceutica se nel bugiardino non viene indicato l\u2019effetto indesiderato della medicina o non sono stati rispettati i protocolli nelle sperimentazioni. 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