{"id":43512,"date":"2019-06-04T18:45:05","date_gmt":"2019-06-04T16:45:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=43512"},"modified":"2019-07-24T12:35:44","modified_gmt":"2019-07-24T10:35:44","slug":"contratto-espansione-dal-30-giugno-possibilita-di-prepensionamento-fino-a-7-anni-il-testo-dellemendamento-governativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/contratto-espansione-dal-30-giugno-possibilita-di-prepensionamento-fino-a-7-anni-il-testo-dellemendamento-governativo\/","title":{"rendered":"Contratto espansione. Dal 30 giugno possibilit\u00e0 di prepensionamento fino a 7 anni? Il testo dell&#8217;emendamento governativo"},"content":{"rendered":"<p>Prosegue l\u2019iter alla Camera del disegno di legge n. 1807 di conversione in legge del decreto Crescita. Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e il viceministro all\u2019Economia Laura Castelli hanno annunciato la presentazione di un emendamento governativo che prevede l\u2019introduzione del contratto di espansione per favorire le nuove assunzioni e per superare le criticit\u00e0 connesse ai contratti di solidariet\u00e0 (difensivi ed espansivo) poco utilizzati dalle imprese. Di cosa si tratta? Quali sono le differenze con i contratti di solidariet\u00e0? Quali i vantaggi?<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>Pensionamento anticipato sino a un massimo di 7 anni per i dipendenti delle grandi aziende.<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>I lavoratori delle grandi aziende, con pi\u00f9 di mille dipendenti, potranno pensionarsi con un anticipo sino a 7 anni, grazie al nuovo contratto di espansione, introdotto da un emendamento al decreto Crescita. Di che cosa si tratta?<\/p>\n<p>In pratica, le imprese firmatarie di un contratto di espansione, finalizzato al rinnovamento dell\u2019azienda, potranno pensionare tutti coloro ai quali non mancano pi\u00f9 di 7 anni all\u2019uscita con pensione di vecchiaia o anticipata, pagando ai lavoratori cessati un\u2019indennit\u00e0 sino alla maturazione dei requisiti per il trattamento.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-43526 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240.png\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240.png 360w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-300x200.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-274x183.png 274w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-80x54.png 80w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-130x87.png 130w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-359x240.png 359w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-85x57.png 85w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-546x365.png 546w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-165x109.png 165w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-112x75.png 112w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-179x120.png 179w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-170x113.png 170w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-81x55.png 81w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-765x510.png 765w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/a>L\u2019indennit\u00e0 mensile potr\u00e0 essere liquidata anche in un\u2019unica soluzione e sar\u00e0 commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto.<\/p>\n<p>Rispetto all\u2019<a href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/274930_scivolo-per-la-pensione\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">isopensione<\/a>, l\u2019attuale scivolo che consente ai lavoratori delle aziende con oltre 15 dipendenti di pensionarsi con un anticipo di 7 anni, il contratto di espansione prevede che l\u2019impresa assuma nuovo personale a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante per compensare, anche parzialmente, le cessazioni. Inoltre, non \u00e8 previsto l\u2019obbligo di presentare all\u2019Inps una fideiussione.<\/p>\n<p>La misura risulta pi\u00f9 simile, invece, al cosiddetto \u201cprepensionamento Quota 100\u201d, o \u201cstaffetta generazionale\u201d, in quanto per quest\u2019ultima misura \u00e8 previsto che ad ogni prepensionamento debba seguire un\u2019assunzione incentivata (possono prepensionare i lavoratori senza assumerne di nuovi, comunque, le aziende in crisi). Ricordiamo che la staffetta generazionale consente l\u2019uscita anticipata per coloro che maturano i requisiti per la Quota 100 entro il 31 dicembre 2021. A differenza di quanto previsto in relazione al contratto di espansione, per\u00f2, questo pensionamento anticipato \u00e8 finanziato sia dall\u2019azienda che dal fondo interprofessionale a cui aderisce.<\/p>\n<p>Oltre alla possibilit\u00e0 di andare <strong>in pensione 7 anni prima, col contratto di espansione <\/strong>\u00e8 anche possibile che l\u2019azienda richieda una riduzione oraria (cassa integrazione) sino al 100%.<\/p>\n<p>Le imprese potranno <strong>stipulare i contratti di espansione<\/strong>, previo accordo con i sindacati, se avvieranno una modifica strutturale dei processi finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, che abbia come obiettivo il rinnovamento dell\u2019azienda<\/p>\n<p>Il contratto di espansione dovr\u00e0 essere firmato al ministero del Lavoro, e indicare il numero di contratti a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante attivati per compensare i prepensionamenti.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43528 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera-1024x669.jpg\" alt=\"\" width=\"378\" height=\"247\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera-1024x669.jpg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera-300x196.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera-768x502.jpg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera-1536x1004.jpg 1536w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera-2048x1339.jpg 2048w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera-85x57.jpg 85w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera-165x109.jpg 165w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/commissione-bilancio-camera-179x116.jpg 179w\" sizes=\"auto, (max-width: 378px) 100vw, 378px\" \/><\/a>La misura dovrebbe diventare operativa entro il 30 giugno, perch\u00e9 entro questa data \u00e8 prevista la conversione in legge del decreto Crescita.<\/p>\n<p>In pensione sette anni prima quindi, grazie a un maxi fondo pubblico, ma solo per le grandi aziende che imboccano la via della trasformazione tecnologica. \u00c8 quanto prevede un emendamento al decreto crescita presentato dai relatori\u00a0Raphael Raduzzi (M5S) e Giulio Centemero (Lega) nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.\u00a0 In via sperimentale per il 2019 e il 2020, con una spesa rispettivamente di 40 e 30 milioni di euro, le grandi imprese con un organico superiore alle mille unit\u00e0 potranno realizzare dei pre pensionamenti con scivoli di 7 anni.<\/p>\n<p>L&#8217;emendamento fissa il perimetro di applicazione della misura. &#8220;Nell&#8217;ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione&#8221;, si spiega, le imprese che avviano uno &#8220;strutturale&#8221; sviluppo tecnologico dell&#8217;attivit\u00e0 potranno stipulare &#8220;un contratto di espansione con il ministero del lavoro e le associazioni sindacali&#8221; con la previsione di nuove assunzioni. Per i lavoratori che invece si trovano &#8220;a non pi\u00f9 di 84 mesi&#8221; dalla pensione &#8220;il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del diritto&#8221; una indennit\u00e0 mensile &#8220;liquidabile in unica soluzione commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro cos\u00ec come determinato dall&#8217;Inps&#8221;. [fonte &#8220;<a href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/287689_in-pensione-7-anni-prima-col-contratto-di-espansione\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">La legge per tutti<\/a>&#8220;]\n<p>Notizie correlate:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2019\/04\/30\/100\/sg\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto crescita Gazzetta Ufficiale<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/approvato-il-decreto-crescita-introdotto-il-contratto-di-espansione-scivolo-di-cinque-anni-per-i-lavoratori-di-aziende-con-almeno-1-000-dipendenti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Approvato il Decreto Crescita: introdotto il contratto di espansione. Scivolo di cinque anni per i lavoratori di aziende con almeno 1.000 dipendenti<\/b><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<h2><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/leg18\/pdl\/pdf\/leg.18.pdl.camera.1807.18PDL0058620.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em><span class=\"titolo\">Atto Camera 1807 <\/span><\/em><\/a><\/h2>\n<p><em><span class=\"titoloGrande\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/CDD-SearchWeb\/index4.jsp?parole=contratto%20espansione&amp;trp=2&amp;Legislatura=18&amp;tseduta=Commissione&amp;idAtto=1807&amp;commissioni=0506&amp;rifn=1807&amp;rifs=&amp;rift=&amp;sedutaN=196&amp;numeme=26.026.&amp;riform=&amp;sesame=referente&amp;esito=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Proposta emendativa 26.026<\/strong><\/a>. <\/span><span class=\"titoloGrande\">nelle Commissioni riunite V-VI <\/span><span class=\"titoloGrande\">in sede referente <\/span><span class=\"titoloGrande\">riferita al C. 1807 <\/span><span class=\"titoloGrande\">pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03.06.2019 <\/span><\/em><em><span class=\"titoloGrande\">Decreto Legge 34\/2019<\/span> <\/em><\/p>\n<p><em>Dopo l&#8217;articolo 26, inserire il seguente:<\/em><\/p>\n<p><em>Art. 26-bis.<\/em><\/p>\n<p><em>(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico).<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20021. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.\u2002148, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/em><\/p>\n<p><em>\u00abTitolo III<\/em><\/p>\n<h3><em>Contratto di espansione<\/em><\/h3>\n<p><em>Art. 41.<\/em><\/p>\n<p><em>(Contratto di espansione)<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20021. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, entro il limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/contratto-008.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-31229 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/contratto-008.jpg\" alt=\"\" width=\"323\" height=\"182\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/contratto-008.jpg 790w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/contratto-008-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/contratto-008-768x433.jpg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/contratto-008-390x220.jpg 390w\" sizes=\"auto, (max-width: 323px) 100vw, 323px\" \/><\/a>per l&#8217;anno 2019 e di 30 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, nell&#8217;ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unit\u00e0 lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell&#8217;attivit\u00e0, nonch\u00e9 la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro pi\u00f9 razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l&#8217;assunzione di nuove professionalit\u00e0, l&#8217;impresa pu\u00f2 avviare una procedura di consultazione, secondo le modalit\u00e0 e i termini di cui all&#8217;articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20022. Il contratto di cui al comma 1 \u00e8 di natura gestionale e deve contenere:<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u2003\u2002a) il numero dei lavoratori da assumere e l&#8217;indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u2003\u2002b) la programmazione temporale delle assunzioni;<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u2003\u2002c) l&#8217;indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all&#8217;articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.\u200281. In deroga alle disposizioni di legge e di contratto collettivo e fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.\u200281, in relazione ai contratti di apprendistato professionalizzante avviati ai sensi del presente articolo, gli obblighi formativi si intendono interamente assolti qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire esclusivamente l&#8217;insegnamento necessario per il conseguimento della competenza tecnica professionale e specialistica, il quale pu\u00f2 essere completamente svolto utilizzando l&#8217;opera del lavoratore in azienda mediante la sola applicazione pratica;<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u2003\u2002d) relativamente alle professionalit\u00e0 in organico, la riduzione complessiva media dell&#8217;orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonch\u00e9 il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20023. In deroga agli articoli 4 e 22, l&#8217;intervento straordinario di integrazione salariale pu\u00f2 essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20024. Ai fini della stipula del contratto di espansione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonch\u00e9 il numero delle assunzioni.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20025. <strong>Per i lavoratori che si trovino a non pi\u00f9 di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, nell&#8217;ambito di procedure di non opposizione, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un&#8217;indennit\u00e0 mensile, liquidabile anche in unica soluzione, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cos\u00ec come determinato dall&#8217;INPS. Qualora il primo diritto a pensione \u00e8 quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo gi\u00e0 coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20026. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo pu\u00f2 essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidariet\u00e0 bilaterali di cui all&#8217;articolo 26, gi\u00e0 costituiti o in corso di costituzione, senza l&#8217;obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20027. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 \u00e8 consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non pu\u00f2 essere superiore al 30 per cento dell&#8217;orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell&#8217;orario di lavoro pu\u00f2 essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell&#8217;arco dell&#8217;intero periodo per il quale il contratto di espansione \u00e8 stipulato.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20028. L&#8217;impresa \u00e8 tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che pu\u00f2 intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l&#8217;insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui \u00e8 adibito il lavoratore, utilizzando l&#8217;opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall&#8217;articolo 24-bis. Il progetto che \u00e8 parte integrante del contratto di espansione descrive i contenuti formativi e le modalit\u00e0 attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, \u00e8 distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall&#8217;articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.\u200294033 del 13 gennaio 2016.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20029. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l&#8217;elenco dei lavoratori che accettano l&#8217;indennit\u00e0, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalit\u00e0 stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.\u2002120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori di cui al primo periodo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell&#8217;adesione alle procedure previste dal comma 5.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u200210. Il contratto di espansione \u00e8 compatibile con l&#8217;utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall&#8217;articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.\u2002178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.\u2002214 dell&#8217;11 novembre 2014.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u200211. Le risorse economiche di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate in ciascun anno restano disponibili per gli anni successivi\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20022. Il comma 6 dell&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.\u2002148, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u2002\u00ab6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto che la gestione dei fondi rientra prevalentemente nelle finalit\u00e0 pubbliche perseguite dall&#8217;INPS. Gli oneri di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2020\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>\u2003\u20023. I contratti di solidariet\u00e0 espansiva sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.\u2002148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo e le relative agevolazioni continuano ad applicarsi fino al termine dei periodi considerati<\/em><\/p>\n<p><em>I Relatori\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>In Commissione: <a class=\"link_html\" title=\"vai alla scheda del deputato RADUZZI Raphael\" href=\"https:\/\/documenti.camera.it\/apps\/commonServices\/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&amp;sezione=deputati&amp;tipoDoc=schedaDeputato&amp;idpersona=307593\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">RADUZZI Raphael<\/a>, per la Commissione V Bilancio e Tesoro, <a class=\"link_html\" title=\"vai alla scheda del deputato CENTEMERO Giulio\" href=\"https:\/\/documenti.camera.it\/apps\/commonServices\/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&amp;sezione=deputati&amp;tipoDoc=schedaDeputato&amp;idpersona=307632\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CENTEMERO Giulio<\/a>, per la Commissione VI Finanze.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43540 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-1024x675.jpg\" alt=\"\" width=\"366\" height=\"242\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-1024x675.jpg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-300x198.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-768x506.jpg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-1536x1013.jpg 1536w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-2048x1351.jpg 2048w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-80x54.jpg 80w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-130x87.jpg 130w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-85x57.jpg 85w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-165x109.jpg 165w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-112x75.jpg 112w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-170x113.jpg 170w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael-e-Centemero-Giulio-81x55.jpg 81w\" sizes=\"auto, (max-width: 366px) 100vw, 366px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael.jpg\"><br \/>\n<\/a><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Centemero-Giulio.jpg\"><br \/>\n<\/a><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Raduzzi-Raphael.jpg\">\u00a0<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h1 class=\"entry-title post-title\">Pensione Quota 41, chi pu\u00f2 ricorrervi?<\/h1>\n<p class=\"entry-excerpt\">Che cos&#8217;\u00e8 la pensione Quota 41, quali sono i requisiti per accedervi e quali categorie di lavoratori possono richiederla.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/news.biancolavoro.it\/pensione-quota-41-chi-puo-ricorrervi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Banco Lavoro &#8211; Robero Rais &#8211; 16\/04\/2019<\/a><\/p>\n<p>Tra i vari \u201ccanali\u201d utilizzabili dai lavoratori per poter <strong>andare in pensione<\/strong>, vi \u00e8 anche la possibilit\u00e0 di ricorrere a <strong>Quota 41<\/strong>, la misura che in alcune ipotesi permette di anticipare ulteriormente la data in cui finire la propria attivit\u00e0 lavorativa.\u00a0Come intuibile, infatti, il lavoratore che ricorre a Quota 41 pu\u00f2 andare in pensione indipendentemente dalla sua et\u00e0 anagrafica, a patto che consegua 41 anni di et\u00e0 contributiva. Ne deriva che, in termini potenziali, chi ha avviato la propria attivit\u00e0 lavorativa a 18 anni, potrebbe ambire ad andare in pensione a \u201csoli\u201d 59 anni.\u00a0Ma chi pu\u00f2 beneficiare di questa eventualit\u00e0, che l\u2019esecutivo vorrebbe peraltro estendere a tutti i lavoratori nel corso dei prossimi anni?<\/p>\n<h2>Quota 41: i requisiti<\/h2>\n<p>Per poter comprendere pienamente chi siano i lavoratori che possono realmente <strong>andare in pensione con Quota 41<\/strong>, giova innanzitutto rammentare quali siano i requisiti che bisognerebbe soddisfare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>et\u00e0 contributiva<\/strong>: come anticipato, \u00e8 necessario che il lavoratore abbia maturato almeno 41 anni di contributi validi ai fini pensionistici;<\/li>\n<li><strong>lavoro precoce<\/strong>: il lavoratore deve essere \u201cprecoce\u201d, nel senso che deve aver maturato almeno 12 mesi di contributi prima di aver compiuto i 19 anni di et\u00e0 anagrafica;<\/li>\n<li>appartenere a una delle <strong>classi di maggiore tutela<\/strong> che l\u2019iniziativa di legge ha voluto prevedere, e che il governo vorrebbe ora estendere a pi\u00f9 categorie, fino a \u2013 potenzialmente \u2013 includere tutti i lavoratori.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Pensione con Quota 41: quali sono i profili di tutela<\/h2>\n<p>Per poter schematizzare in maniera sintetica e pi\u00f9 semplice il panorama delle varie ipotesi, le abbiamo riportate nei 5 punti del seguente elenco:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>disoccupati<\/strong>: lavoratori dipendenti che oggi non sono occupati a causa di licenziamento, <a href=\"https:\/\/news.biancolavoro.it\/dimissioni-giusta-causa-si-possono-dare-modalita-funzionamento\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">dimissioni per giusta causa<\/a>, risoluzione consensuale, che non abbiano percepito la Naspi per almeno tre mesi;<\/li>\n<li><strong>caregiver<\/strong>: lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che da almeno sei mesi di tempo stanno assistendo il coniuge o un parente di primo grado, convivente, affetto da handicap, o un parente o affine entro il secondo grado di parentela, ammesso che conviva e se i genitori o il coniuge della persona affetta da handicap abbia compiuto il 70mo anno di et\u00e0, o siano essi stessi invalidi o deceduti;<\/li>\n<li><strong>invalidi<\/strong>: lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che abbiano un grado di invalidit\u00e0 (ovvero, di abbassamento delle proprie potenzialit\u00e0 lavorative) almeno pari al 74%;<\/li>\n<li><strong>gravosi<\/strong>: ci si riferisce in questo caso alle 15 categorie di professioni che la l. 205\/2017 elenca. Dunque, non basta essere un lavoratore che svolge un\u2019attivit\u00e0 gravosa per poter accedere alla pensione in Quota 41, perch\u00e9 il lavoratore deve aver rispettato anche gli altri due requisiti del precedente paragrafo. Inoltre, i lavoratori che svolgono attivit\u00e0 gravose devono aver effettivamente condotto tale professione per almeno sei anni, in via continuativa, negli ultimi sette anni, o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni;<\/li>\n<li><strong>usuranti o notturni<\/strong>: si tratta in questo ultimo caso di lavoratori che svolgono attivit\u00e0 usuranti come definite dall\u2019art. 2 del d.m. 19 maggio 1999 del Ministero del Lavoro (si pensi a chi lavora in cava o in miniera), o che sono notturni, ovvero lavorano per almeno 6 notti, per almeno 64 giorni lavorativi, o coloro che prestano lavoro per almeno 3 ore tra le 24 e le 5 del mattino nell\u2019intero anno lavorativo. Rientrano in questo ultimo punto anche i lavoratori che sono inseriti all\u2019interno di una catena di montaggio, o i conducenti di veicoli con capienza pari ad almeno 9 posti, utilizzati per il trasporto pubblico collettivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per poter comprendere chi possa andare effettivamente in <strong>pensione con Quota 41<\/strong>, \u00e8 dunque utile cercare di capire quali siano i profili di tutela che il legislatore ha evidentemente ritenuto essere meritevoli di questa opportunit\u00e0 di <strong>anticipo del trattamento pensionistico.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prosegue l\u2019iter alla Camera del disegno di legge n. 1807 di conversione in legge del decreto Crescita. 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