{"id":45104,"date":"2019-07-24T12:18:27","date_gmt":"2019-07-24T10:18:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=45104"},"modified":"2019-07-24T12:56:24","modified_gmt":"2019-07-24T10:56:24","slug":"approvato-il-decreto-crescita-introdotto-il-contratto-di-espansione-scivolo-di-cinque-anni-per-i-lavoratori-di-aziende-con-almeno-1-000-dipendenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/approvato-il-decreto-crescita-introdotto-il-contratto-di-espansione-scivolo-di-cinque-anni-per-i-lavoratori-di-aziende-con-almeno-1-000-dipendenti\/","title":{"rendered":"Growth Decree approved: expansion contract introduced. Five-year slip for workers of companies with at least 1,000 employees"},"content":{"rendered":"<p>La possibilit\u00e0 di andare in pensione grazie al contratto di espansione, uno scivolo di cinque anni per i lavoratori di aziende con almeno 1.000 dipendenti, \u00e8 una delle novit\u00e0 contenute nel cosiddetto decreto Crescita.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.manageritalia.it\/it\/previdenza\/gazzetta-ufficiale-il-decreto-crescita-introdotto-il-contratto-di-espansione\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Carla Panizza &#8211; Manager Italia &#8211; 8 luglio 2019<\/a><\/p>\n<div class=\"article__body tag--previdenza\">\n<p>Andare in pensione grazie al contratto di espansione, uno scivolo di cinque anni per i lavoratori di aziende con almeno 1.000 dipendenti, \u00e8 una delle novit\u00e0 contenute nel cosiddetto decreto Crescita, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/vediMenuHTML;jsessionid=40PhO2o4fQa44OcLDaawVQ__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&amp;atto.codiceRedazionale=19G00066&amp;tipoSerie=serie_generale&amp;tipoVigenza=originario\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019<\/a>).<\/p>\n<p><b>La legge \u00e8 entrata in vigore il 30 giugno 2019.<\/b><\/p>\n<p>La misura viene introdotta in via sperimentale soltanto per gli anni 2019 e 2020 e potr\u00e0 essere attivata in via esclusiva solo dall\u2019azienda, in quanto unica finanziatrice dello scivolo che permetter\u00e0 ai lavoratori in possesso dei requisiti descritti di beneficiare di un\u2019 indennit\u00e0 pari all\u2019assegno previdenziale lordo maturato al <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43526 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240.png\" alt=\"\" width=\"302\" height=\"201\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240.png 360w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-300x200.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-274x183.png 274w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-80x54.png 80w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-130x87.png 130w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-359x240.png 359w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-85x57.png 85w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-546x365.png 546w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-165x109.png 165w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-112x75.png 112w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-179x120.png 179w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-170x113.png 170w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-81x55.png 81w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/prepensionamento-quota-100-scivolo-360x240-765x510.png 765w\" sizes=\"auto, (max-width: 302px) 100vw, 302px\" \/><\/a>momento della cessazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Questo nuovo contratto di espansione riguarda le grandi imprese con un organico superiore a 1.000 unit\u00e0 e che intendono avviare processi di rinnovamento tecnologico, reindustrializzazione e riorganizzazione. Il vantaggio per le aziende che decideranno di ricorrere al contratto di espansione \u00e8 quello di agevolare il turn over generazionale, soprattutto se l\u2019azienda si trova in una fase di trasformazione con il passaggio a nuove tecnologie che richiedono l\u2019ingresso in azienda di professionalit\u00e0 adeguatamente formate.<\/p>\n<p><b>L\u2019obiettivo \u00e8 incentivare il turnover all\u2019interno delle grandi aziende, che potranno cos\u00ec offrire ai lavoratori pi\u00f9 anziani, uno \u201cscivolo\u201d di 5 anni (modificando i contratti di solidariet\u00e0 espansiva di cui all\u2019articolo 41 del D.Lgs., n.148\/2015).<\/b> Il nuovo testo prevede anche un vincolo al futuro legislatore, disponendo che i requisiti per la pensione in vigore al momento di sottoscrizione dell\u2019accordo per l\u2019uscita non potranno essere cambiati successivamente da altre norme.<\/p>\n<p>Ricordiamo che il contratto di espansione non si applica ai dirigenti, in quanto \u00e8 un\u2019evoluzione del contratto di solidariet\u00e0 espansiva, dalla cui applicazione ne sono esclusi.<\/p>\n<p><strong>Possono essere licenziati e accompagnati al trattamento previdenziale quei lavoratori che si trovino a non pi\u00f9 di 60 mesi (5 anni) dal maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (e abbiano gi\u00e0 maturato il requisito minimo contributivo di 20 anni di contributi) o a quella anticipata (esclusa quota 100). L\u2019indennit\u00e0, come detto, sar\u00e0 commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e, eventualmente, inclusiva della Naspi. Se l\u2019accesso \u00e8 alla pensione anticipata, vanno versati <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/naspi-id17712.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-18476 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/naspi-id17712.jpg\" alt=\"\" width=\"255\" height=\"159\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/naspi-id17712.jpg 403w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/naspi-id17712-300x187.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 255px) 100vw, 255px\" \/><\/a>anche i contributi, escluso il periodo coperto da contribuzione figurativa per Naspi.<\/strong><\/p>\n<p><b>Lo scivolo viene pagato dall\u2019azienda e potr\u00e0 essere concesso anche ricorrendo ai fondi di solidariet\u00e0 bilaterali, se gi\u00e0 costituiti o in corso di costituzione, senza dover modificare i rispettivi statuti.<\/b><\/p>\n<p>Mediante il contratto di espansione \u00e8 possibile, tra l\u2019altro, programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale \u00e8 indicato il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere e il numero dei lavoratori che possono accedere, a certe condizioni, ad un\u2019indennit\u00e0 precedente il trattamento pensionistico.<\/p>\n<p>Il contratto di espansione deve contenere: a) il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere; b) la programmazione temporale delle assunzioni; c) l\u2019indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro si intendono inclusi i contratti di apprendistato professionalizzanti; d) con riguardo alle professionalit\u00e0 in organico, la riduzione complessiva media dell\u2019orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati e il numero dei lavoratori che possono accedere al regime pensionistico agevolato.<\/p>\n<p>Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del Lavoro verifica il progetto di formazione e di riqualificazione che l\u2019impresa \u00e8 tenuta a presentare, nonch\u00e9 il numero delle assunzioni. Il progetto di formazione e di riqualificazione infatti \u00e8 parte integrante del contratto di espansione e descrive i contenuti formativi e le modalit\u00e0 attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali distinto per categorie, nonch\u00e9 garantisce che nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all\u2019interno di altre unit\u00e0 produttive, nonch\u00e9 iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi.<\/p>\n<p><b>Per gli addetti che mantengono il posto di lavoro si pu\u00f2 fare ricorso alla Cigs fino a 18 mesi con una riduzione media oraria del 30%, anche in deroga ai limiti previsti dalla norma.<\/b><\/p>\n<p>Le imprese interessate ad attivare questi processi per l\u2019innovazione sono tenute ad avviare una procedura di consultazione sindacale, analoga a quella prevista per l\u2019accesso alla cassa integrazione straordinaria, che coinvolge necessariamente ministero del Lavoro e le associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale. L\u2019esito finale di tale procedura \u00e8 la stipula in sede governativa del <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Decreto-crescita.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45107 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Decreto-crescita.jpg\" alt=\"\" width=\"380\" height=\"213\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Decreto-crescita.jpg 638w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Decreto-crescita-300x168.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Decreto-crescita-390x220.jpg 390w\" sizes=\"auto, (max-width: 380px) 100vw, 380px\" \/><\/a>contratto di espansione con l\u2019accesso alle relative misure agevolative.<\/p>\n<p>Le novit\u00e0 introdotte dal decreto Crescita per le grandi imprese in fase di trasformazione tecnologica non si fermano alle pensioni in quanto \u00e8 prevista anche la possibilit\u00e0, per i lavoratori che non hanno maturato i requisiti per l\u2019accesso allo scivolo, di ridurre l\u2019orario di lavoro per favorire l\u2019ingresso in azienda di nuovi lavoratori. In questo caso, la corrispondente riduzione di stipendio sar\u00e0 compensata con una integrazione salariale a carico dell\u2019Inps.<\/p>\n<p>Va ricordato che un analogo meccanismo di pensionamento anticipato (cd. isopensione) \u00e8 disciplinato dalla L. 92\/2012, secondo cui, nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente pi\u00f9 di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono prevedere che il lavoratore riceva, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (limite elevato a 7 per il triennio 2018-2020 dalla legge di bilancio 2018), una prestazione (a carico del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.<\/p>\n<p><b>Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, le aziende potenzialmente interessate ad applicare la norma, cio\u00e8 che contano almeno mille dipendenti, sono 381, con una platea di ipotetici beneficiari, sia per quanto riguarda il maxi scivolo che la riduzione di orario, stimata in un totale di 1,1 milioni di lavoratori.<\/b><\/p>\n<\/div>\n<p class=\"article__tags\"><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;58\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">LEGGE 28 giugno 2019, n. 58<\/a> (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;34\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 3<\/a>4 &#8211; crescita)<\/p>\n<p>Related news:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.federfarma.it\/Edicola\/Filodiretto\/VediNotizia.aspx?id=19801\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Semplificazioni fiscali, convertito in legge il decreto \u2018crescita\u2019. Tutte le novit\u00e0 per i farmacisti<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/contratto-espansione-dal-30-giugno-possibilita-di-prepensionamento-fino-a-7-anni-il-testo-dellemendamento-governativo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Contratto espansione. Dal 30 giugno possibilit\u00e0 di prepensionamento fino a 7 anni? Il testo dell\u2019emendamento governativo<\/strong><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La possibilit\u00e0 di andare in pensione grazie al contratto di espansione, uno scivolo di cinque anni per i lavoratori di aziende con almeno 1.000 dipendenti, \u00e8 una delle novit\u00e0 contenute nel cosiddetto decreto Crescita. 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