{"id":46750,"date":"2019-11-16T01:58:25","date_gmt":"2019-11-16T00:58:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=46750"},"modified":"2019-11-21T19:08:00","modified_gmt":"2019-11-21T18:08:00","slug":"pedinamento-il-caso-dellisf-rsu-licenziato-per-presunte-false-attivita-e-falsi-rimborsi-e-reintegrato-dal-tribunale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/pedinamento-il-caso-dellisf-rsu-licenziato-per-presunte-false-attivita-e-falsi-rimborsi-e-reintegrato-dal-tribunale\/","title":{"rendered":"stalking. The case of the ISF (RSU) dismissed for allegedly false activities and false reimbursements and reinstated by the court"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/ISF-Pedinamento-COM.-STAMPA-SLF-Sentenza-Firenze.PDF.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ISF Pedinamento &#8211; COM. STAMPA SLF Sentenza Firenze.PDF<\/a><\/p>\n<p>Il lavoratore, informatore scientifico (ISF) e delegato sindacale (RSU e RSL-Responsabile Sicurezza), era stato licenziato per giusta causa con lettera del 26.6.2017 in relazione a violazioni disciplinari contestategli con nota del 12.6.2017 all\u2019esito di indagini investigative dalle quali era emerso, a dire della societ\u00e0, che contrariamente a quanto dichiarato dal dipendente nei report mensili presentati a fini dei rimborsi spese, in realt\u00e0 egli dedicava la gran parte delle giornate lavorative ad attivit\u00e0 personali e chiedeva il rimborso di spese non connesse o non coerenti con il lavoro. Le contestazioni riguardavano in <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/isf.Pedinamento-211.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-25948 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/isf.Pedinamento-211.jpg\" alt=\"\" width=\"355\" height=\"196\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/isf.Pedinamento-211.jpg 498w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/isf.Pedinamento-211-300x166.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/isf.Pedinamento-211-546x300.jpg 546w\" sizes=\"auto, (max-width: 355px) 100vw, 355px\" \/><\/a>particolare i controlli effettuati in due distinte settimane (dal 20 al 24 marzo e dall\u20198 al 12 maggio 2017) e si riferivano per lo pi\u00f9 al fatto che il ricorrente, avendo dichiarato nei report di avere svolto attivit\u00e0 di informazione scientifica la mattina, era invece uscito di casa in tarda mattinata e che aveva chiesto rimborsi (per pasti, carburante, pedaggi, parcheggi..) non coerenti con i tempi delle visite ai medici.<\/p>\n<p>Il licenziamento seguiva ad una precedente sanzione disciplinare conservativa irrogata in data 8.9.2016 (otto giorni di sospensione), per il contenuto di una comunicazione e-mail inviata dall\u2019ISF ad altri sindacalisti in relazione al suicidio del collega ISF Vincenzo Reina e ad un messaggio ritrovato sull\u2019Ipad di questi di accusa nei confronti della datrice Sanofi spa, sanzione che l\u2019ISF aveva impugnato in sede arbitrale perch\u00e9 resa in un contesto prettamente sindacale. Sanofi spa, non aderendo alla procedura arbitrale, aveva quindi promosso azione di accertamento della legittimit\u00e0 della sanzione dinanzi al Tribunale di Milano, definita con sentenza n.1724\/2017 del 12 giugno-7 agosto 2017 in senso positivo per la societ\u00e0 (poi impugnata e riformata dal giudice di secondo grado, come da dispositivo in data 11.9.2019). La stessa sanzione era stata oggetto inoltre di procedimento ex art.28 St.Lav. promosso dal sindacato di appartenenza dell\u2019ISF, definito con decreto di rigetto del Tribunale di Milano del 29.12.2006 e sentenza di conferma all\u2019esito dell\u2019opposizione n.1651\/2017 del 6 giugno\/26 luglio 2017 (anch\u2019essa impugnata e sul punto riformata dalla Corte di Appello di Milano nel novembre 2018).<\/p>\n<p>II datore di lavoro non era riuscito a spiegare compiutamente le ragioni di avvio dell\u2019indagine investigativa, posto che aveva inizialmente fatto riferimento a generiche anomalie riscontrate a marzo 2017 (nella nota spese relativa al mese di febbraio 2017) e poi, una volta emerso in giudizio che l\u2019incarico era stato conferito all\u2019Agenzia investigativa il 17.2.2017, ad una non meglio precisata segnalazione anonima pervenuta agli inizi di febbraio 2017, della quale non vi era neppure traccia in atti.<\/p>\n<p>Inoltre era significativo che al dipendente non fosse stato contestato di avere falsificato il numero e l\u2019identit\u00e0 dei medici visitati (che pacificamente doveva comunicare a cadenza settimanale, come riconosciuto dalla stessa societ\u00e0 a pag.23 della memoria e risultante dalla mail del 12.9.2016 prodotta dal lavoratore all\u2019udienza del 5.2.2019), ma solo l\u2019utilizzo del tempo lavorativo, la cui organizzazione era <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/nota-spese-calcolatrice.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-46751 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/nota-spese-calcolatrice.jpg\" alt=\"\" width=\"423\" height=\"176\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/nota-spese-calcolatrice.jpg 565w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/nota-spese-calcolatrice-300x125.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 423px) 100vw, 423px\" \/><\/a>rimessa alla sua autonomia, e dei rimborsi spese, per esborsi effettuati subito prima e subito dopo una visita, ma considerati non dovuti in relazione alla durata dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta.<\/p>\n<p>Ancora, le violazioni contestate dovevano essere valutate alla luce delle caratteristiche dell\u2019attivit\u00e0 richiesta che, come per gli altri informatori addetti alla linea Pompe (farmaco di cui si occupava l\u2019ISF), consisteva in un numero limitato di visite ai medici in ragione della particolarit\u00e0 dell\u2019unico farmaco presentato (destinato ad una malattia rara e prescritto da pochi medici), cos\u00ec che era plausibile che le modalit\u00e0 lavorative del ricorrente fossero non solo note o comunque facilmente conoscibili dalla datrice anche senza l\u2019ausilio degli investigatori (ci\u00f2 che sminuiva la gravit\u00e0 degli addebiti), ma soprattutto comuni agli altri informatori addetti alla linea Pompe, che non erano invece stati oggetto di controlli o sanzioni.<\/p>\n<p>Il Tribunale concludeva quindi che gli elementi indicati valevano come indizi della dedotta discriminazione e non risultavano superati da alcuna prova contraria fornita dalla datrice.<\/p>\n<p>L\u2019ISF ritiene del tutto provata la discriminatoriet\u00e0 del licenziamento, in ragione dell\u2019attivit\u00e0 sindacale svolta sgradita all\u2019azienda, individuando due fondamentali elementi indizianti : -la mancata prova da parte della societ\u00e0 datrice di un valido e lecito motivo a giustificazione delle indagini investigative, per il cambio di versione dato in corso di causa (dapprima incongruenze della nota spese di febbraio 2017 rilevate il successivo mese di marzo e poi segnalazione anonima pervenuta all\u2019inizio di febbraio), la falsit\u00e0 della ragione addotta inizialmente, peraltro del tutto generica, e la mancata prova di quella addotta successivamente; -il fatto che Sanofi spa sapesse bene quali e quanti medici visitasse il dipendente, tramite il rendiconto settimanale con il programma \u201cMobile Intelligence\u201d installato sull\u2019Ipad aziendale (il cui utilizzo da parte degli ISF, negato dalla societ\u00e0, era dimostrato dalla e-mail del 12.9.2016 prodotta in udienza), e non avesse quindi alcuna necessit\u00e0 di disporre l\u2019accertamento investigativo, oltre al fatto che tutti gli ISF addetti alla linea Pompe operavano con le stesse modalit\u00e0 di lavoro e non erano stati <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/licenziamento.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-44544 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/licenziamento-1024x451.jpg\" alt=\"\" width=\"343\" height=\"151\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/licenziamento-1024x451.jpg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/licenziamento-300x132.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/licenziamento-768x338.jpg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/licenziamento.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 343px) 100vw, 343px\" \/><\/a>sottoposti a controlli o sanzioni. Concludeva quindi che l\u2019unica vera ragione delle indagini investigative e del successivo licenziamento era costituito dalla discriminazione e ritorsione sindacale, come gi\u00e0 accertato dalla Corte d\u2019Appello di Milano. ferme le modalit\u00e0 di lavoro, conosciute o comunque conoscibili dalla societ\u00e0 datrice anche senza necessit\u00e0 di controlli investigativi, e l\u2019identit\u00e0 delle stesse per tutti gli informatori addetti alla linea Pompe, che non sono stati assoggettati a controlli in ordine alla correttezza dei report mensili presentati ai fini dei rimborsi spese \u2013 anche per tale via le indagini investigative disposte nei confronti del solo ISF, in assenza di valide e dimostrate ragioni, si prestano al sospetto di un intento persecutorio legato all\u2019attivit\u00e0 sindacale sgradita svolta dal lavoratore.<\/p>\n<p>Si conferma pertanto la valutazione di discriminatoriet\u00e0 del licenziamento intimato all\u2019ISF all\u2019esito di tali indagini investigative.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 il lavoratore ha sempre parlato di un licenziamento \u201cdiscriminatorio e ritorsivo\u201d, motivato di fatto dall\u2019intento del datore di lavoro di osteggiarlo ed espellerlo per l\u2019attivit\u00e0 sindacale svolta sgradita all\u2019azienda (come gi\u00e0 avvenuto con la sanzione disciplinare conservativa del settembre 2016), ma il riferimento alla ritorsione non appare dirimente nel senso voluto dalla reclamante, considerato che la discriminazione sindacale \u00e8 per definizione la reazione all\u2019attivit\u00e0 sindacale svolta dal lavoratore, come chiaro dalla lettura dell\u2019art.15 St.Lav. che inserisce tra gli \u201catti discriminatori\u201d quelli diretti a trattamenti deteriori \u201ca causa della sua affiliazione o attivit\u00e0 sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero\u201d (cfr. anche Cass.10834\/2015 relativa a licenziamento motivato da intento ritorsivo o discriminatorio, in ragione dell\u2019attivit\u00e0 sindacale del lavoratore diretta a contrastare una prassi aziendale sfavorevole ai dipendenti).<\/p>\n<p>Il Tribunale, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato la nullit\u00e0 del licenziamento intimato all\u2019ISF perch\u00e9 discriminatorio e condannato la societ\u00e0 datrice Sanofi spa alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del recesso alla reintegra, oltre accessori, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, al pagamento delle spese di lite delle due fasi di giudizio.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 1\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Sentenza n. 754\/2019 pubbl. il 04\/11\/2019 RG n. 443\/2019 LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ISF Pedinamento &#8211; COM. 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