{"id":46859,"date":"2019-11-25T12:11:44","date_gmt":"2019-11-25T11:11:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=46859"},"modified":"2019-11-25T12:11:44","modified_gmt":"2019-11-25T11:11:44","slug":"contratto-collaboratori-i-nodi-non-risolti-della-gestione-separata-inps-le-proposte-dei-sindacati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/contratto-collaboratori-i-nodi-non-risolti-della-gestione-separata-inps-le-proposte-dei-sindacati\/","title":{"rendered":"Collaborators contract. The unresolved nodes of the separate INPS management. Union proposals"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019attivit\u00e0 del collaboratore autonomo con partita IVA trova il proprio fondamento giuridico nel contratto d\u2019opera definito dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.diritto24.ilsole24ore.com\/guidaAlDiritto\/codici\/codiceCivile\/articolo\/2641\/art-2222-contratto-d-opera.html?refresh_ce=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 2222 del cod. civ.<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/art.-2222-cc-lavoro-autonomo.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-46862 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/art.-2222-cc-lavoro-autonomo.jpeg\" alt=\"\" width=\"352\" height=\"395\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/art.-2222-cc-lavoro-autonomo.jpeg 352w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/art.-2222-cc-lavoro-autonomo-267x300.jpeg 267w\" sizes=\"auto, (max-width: 352px) 100vw, 352px\" \/><\/a>Si pu\u00f2 parlare di prestazioni d\u2019opera (che comprendono anche le consulenze professionali) nelle ipotesi in cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un\u2019opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.<\/p>\n<p>Il prestatore d\u2019opera svolge la propria attivit\u00e0 lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuit\u00e0 nella esecuzione della prestazione, senza alcun coordinamento con l\u2019attivit\u00e0 del committente e senza alcun inserimento funzionale nell\u2019organizzazione aziendale.<\/p>\n<p><strong>Il collaboratore autonomo con partita IVA \u00e8 obbligato ad iscriversi alla <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/nuovoportaleinps\/default.aspx?itemdir=45795\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Gestione Separata INPS<\/a><\/strong>, salvo che eserciti un\u2019attivit\u00e0 che preveda l\u2019iscrizione ad un albo o ad un ordine provvisto di cassa previdenziale specifica.<\/p>\n<p>E\u2019 prevista per\u00f2 una riduzione dell\u2019aliquota dovuta per i titolari di pensione e per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.<\/p>\n<p>La contribuzione \u00e8 a totale carico del lavoratore con partita IVA, che per\u00f2 ha la possibilit\u00e0 di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.<\/p>\n<p>Spesso dietro un presunto lavoro autonomo a partita IVA si nasconde un vero e proprio lavoro subordinato. In questo modo il datore di lavoro pu\u00f2 venir meno a tutti quegli oneri previsti dai contratti a tempo determinato e indeterminato (ferie pagate, TFR, versamento dei contributi previdenziali, etc\u2026).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/partita-iva-modello-017.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-46863 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/partita-iva-modello-017.jpg\" alt=\"\" width=\"433\" height=\"226\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/partita-iva-modello-017.jpg 672w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/partita-iva-modello-017-300x157.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 433px) 100vw, 433px\" \/><\/a>Assumere un dipendente chiedendogli di aprire una Partita IVA, quindi, permette all\u2019azienda di risparmiare &#8211; e non poco &#8211; sui costi. Per questo motivo quello delle Partite IVA fittizie \u00e8 un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese, dove per\u00f2 non \u00e8 consentito dalla legge.<\/p>\n<p>Il lavoro subordinato, infatti, indica quel rapporto dove un dipendente cede il proprio tempo ed energie ad un datore di lavoro, in cambio di una retribuzione monetaria, di garanzie di continuit\u00e0 e di una copertura previdenziale.<\/p>\n<p>Nel caso del dipendente assunto con partita IVA, quest\u2019ultimo cede comunque il proprio lavoro in modo continuativo in cambio di una retribuzione, tuttavia mancano sia le garanzie di continuit\u00e0 che la copertura previdenziale, cos\u00ec come il riconoscimento di tutti gli altri diritti riconosciuti ai lavoratori subordinati.<\/p>\n<p>Tuttavia vista la difficolt\u00e0 di trovare lavoro molte persone accettano di lavorare per un\u2019azienda senza regolare contratto, caricandosi dei costi necessari per aprire e mantenere la Partita IVA.<\/p>\n<p>Come anticipato, per\u00f2, questa procedura non \u00e8 consentita dalla legge: per questo motivo chi viene trattato come un dipendente pur essendo sulla carta un lavoratore autonomo pu\u00f2 rivolgersi al giudice e chiedere la conversione in lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la sottoscrizione di un regolare contratto.<\/p>\n<p>Se tra un lavoratore autonomo e il titolare di un\u2019azienda si presume una collaborazione coordinata e continuativa l\u2019utilizzo della Partita IVA \u00e8 del tutto legittimo, ma il rapporto di lavoro va comunque convertito.<\/p>\n<p>\u00c8 stata la Legge Fornero ad introdurre la presunzione semplice per cui ogni prestazione eseguita da un soggetto titolare di Partita IVA pu\u00f2 essere considerata un rapporto di collaborazione coordinata e <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/cococo-nel-jobs-act.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-46864 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/cococo-nel-jobs-act-1024x576.jpg\" alt=\"\" width=\"362\" height=\"204\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/cococo-nel-jobs-act-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/cococo-nel-jobs-act-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/cococo-nel-jobs-act-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/cococo-nel-jobs-act-390x220.jpg 390w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/cococo-nel-jobs-act.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 362px) 100vw, 362px\" \/><\/a>continuativa qualora sussistano almeno due delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>continuit\u00e0 della collaborazione<\/strong>: tra l\u2019autonomo titolare di Partita IVA e il titolare dell\u2019azienda c\u2019\u00e8 un rapporto lavorativo di almeno 8 mesi l\u2019anno, per due anni consecutivi;<\/li>\n<li><strong>retribuzione<\/strong>: almeno l\u201980% del reddito annuo del titolare di partita IVA \u00e8 riconducibile a tale collaborazione (sempre nell\u2019arco dei due anni solari consecutivi);<\/li>\n<li><strong>posto di lavoro:<\/strong> se nell\u2019azienda committente il titolare di Partita IVA dispone di una postazione fissa di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Se sussistono almeno due di queste condizioni si presume l\u2019esistenza di un Co.Co.Co.<\/strong> Questo significa che l\u2019utilizzo della Partita IVA \u00e8 consentito, tuttavia gli oneri contributivi previsti derivanti dall\u2019iscrizione alla Gestione Separata INPS sono a carico per 2\/3 del committente per 1\/3 del titolare della Partita IVA. Lo stesso vale per l\u2019assicurazione infortuni.<\/p>\n<p>Ecco perch\u00e9 in questo caso l\u2019assunzione con Partita IVA \u00e8 consentito ma non si pu\u00f2 parlare di contratto di lavoro autonomo. Di conseguenza bisogna rivolgersi al giudice affinch\u00e9 questo proceda con la conversione in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa<\/p>\n<h2><strong>I sindacati chiedono interventi in legge di bilancio<\/strong><\/h2>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.rassegna.it\/articoli\/nidil-cgil-felsa-cisl-uil-temp-tutele-insufficienti-per-180000-collaboratori\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">rassegna.it 22 novembre 2019<\/a>) &#8211; Dopo la conversione in legge del decreto 101 (<a href=\"https:\/\/www.cliclavoro.gov.it\/Normative\/Legge-n-128-del-02112019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">L. 2 novembre 2019, n. 128<\/a>), alcuni nodi irrisolti della Gestione Separata Inps, non affrontati, continuano a incidere pesantemente sul reddito e sulla futura pensione dei collaboratori: circa 500 mila lavoratrici e lavoratori, di cui 180 mila particolarmente fragili, con redditi bassi e discontinui. Le ultime statistiche disponibili (dati provvisori Inps, 2018), infatti, indicano in 493 mila i collaboratori esclusivi, di cui 450 mila con un unico committente e con un reddito medio pari a 21.742 euro. Tra questi, i lavoratori pi\u00f9 deboli sono i collaboratori a progetto (142.038), con un reddito medio che va dai 6.770 euro delle donne ai 13.350 degli uomini, e i collaboratori nella pubblica amministrazione (32.931) che percepiscono circa 9.500 euro l\u2019anno (9.403 le donne e 9.713 gli uomini).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/sindacati-collaboratori.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-46865 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/sindacati-collaboratori.jpg\" alt=\"\" width=\"410\" height=\"254\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/sindacati-collaboratori.jpg 600w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/sindacati-collaboratori-300x186.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 410px) 100vw, 410px\" \/><\/a>La denuncia arriva da Felsa Cisl, NIdiL Cgil e Uil Temp: &#8220;Nel Decreto 101, convertito in legge, sono stati introdotti alcuni interventi molto importanti che rispondono, per\u00f2, solo parzialmente alle richieste dei sindacati a tutela degli iscritti alla gestione separata Inps. <strong>Ridotto, ad esempio, da tre mesi a uno, il requisito per accedere a maternit\u00e0, congedi parentali, malattia e disoccupazione. Raddoppiati fino a 89 euro, gli importi per i ricoveri ospedalieri e fino a 44 euro, gli importi per la malattia ordinaria<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>Sono rimasti sul piatto, per\u00f2, tre punti che potrebbero trovare subito soluzione, se inseriti gi\u00e0 nella prossima Legge di Bilancio. Gli emendamenti sono stati presentati e attendono di passare al vaglio delle commissioni. I<strong>l primo punto riguarda i collaboratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps<\/strong>, che versano un\u2019aliquota previdenziale pari all\u201911% del compenso, mentre i lavoratori dipendenti versano il 9,19%. Per ristabilire un principio di equit\u00e0, chiediamo di spostare l\u20191,81% in pi\u00f9 nella quota di contribuzione che fa capo al committente, cos\u00ec come accade nei rapporti di lavoro subordinati. Ci\u00f2 aumenterebbe il reddito disponibile dei collaboratori che, per le fasce pi\u00f9 basse, in media e al lordo delle tasse, sarebbe compreso tra i 123 e i 242 euro in pi\u00f9 all\u2019anno.<\/p>\n<p><strong>Il secondo punto riguarda il versamento dell\u2019aliquota previdenziale<\/strong>: se il committente, dopo avere trattenuto la quota contributiva dell\u201911% dal compenso del collaboratore, poi non lo versa all\u2019Inps, succede che il lavoratore non pu\u00f2 accedere alle prestazioni sociali (fa eccezione l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0) e quei contributi non potranno essere utilizzati per determinare il calcolo della futura pensione. Chiediamo di ripristinare un principio di equit\u00e0, affinch\u00e9 non sia il lavoratore che, dopo avere subito regolarmente la trattenuta della sua quota previdenziale, se il committente poi non la versa all\u2019Inps, poi si trovi anche a subire il maggior danno.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/DisColl.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-46866 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/DisColl.png\" alt=\"\" width=\"307\" height=\"154\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/DisColl.png 1000w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/DisColl-300x150.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/DisColl-768x384.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 307px) 100vw, 307px\" \/><\/a>Il terzo punto, infine, riguarda le lavoratrici e i lavoratori percettori di Dis Coll<\/strong>, cio\u00e8 l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione per i collaboratori, che non prevede alcuna contribuzione a fini pensionistici. Chiediamo di introdurre la contribuzione figurativa a fini pensionistici per i periodi di Dis Coll, cos\u00ec come avviene per tutte le altre indennit\u00e0 di disoccupazione previste nell\u2019ordinamento.<\/p>\n<p>Dopo le maggiori tutele introdotte dal decreto 101, questi tre emendamenti ristabilirebbero un principio di equit\u00e0 nel quotidiano, ma bisogner\u00e0 presto affrontare il nodo del futuro pensionistico di intere generazioni di lavoratori discontinui e con carriere lavorative fragili e povere in termini di reddito e contributi. Dai sindacati FeLSA Cisl, NIdiL Cgil e Uil Temp, l\u2019appello di &#8220;iniziare a costruire gi\u00e0 adesso una prospettiva previdenziale pi\u00f9 solida e meno precaria: chiediamo al Governo d&#8217;intervenire ora, senza altri rinvii, per costruire una pensione di garanzia per tutti.<\/p>\n<p>\u201cChiediamo a governo e Parlamento un segnale in favore di una fascia di lavoratori, i c<strong>ollaboratori, che vivono spesso una doppia condizione di difficolt\u00e0, quella di reddito e quella previdenziale<\/strong> \u2013 afferma Andrea Borghesi, segretario generale NIdiL Cgil \u2013. Proponiamo di approvare da subito, in legge di Bilancio, tre provvedimenti che puntano all&#8217;equit\u00e0 e che guardano al futuro delle persone. Ribaltare sul committente quella parte di aliquota ingiustamente a carico del lavoratore, che per la parte pi\u00f9 debole dei collaboratori dal punto di vista del reddito, quelli ancora classificati &#8216;a progetto&#8217; e i collaboratori nella Pa, circa 180.000 persone, porterebbero a un vantaggio economico annuo che va dai 123 ai 242 euro lordi. L&#8217;automaticit\u00e0 delle prestazioni significa non riversare sul collaboratore un danno realizzato dal committente nel momento in cui non versa la contribuzione per i periodi di collaborazione&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Permettere ai lavoratori di poter avere comunque le prestazioni sociali e pensionistiche per un errore non proprio pu\u00f2 anche aiutare a combattere l&#8217;evasione contributiva spingendo l&#8217;Inps a recuperare i crediti non pagati. Riconoscere la contribuzione figurativa per i periodi di Dis Coll equipara la condizione dei collaboratori a quella dei lavoratori dipendenti in caso di Naspi. Questa misura eviterebbe ulteriori \u2018buchi\u2019 previdenziali, causati da rapporti di lavoro precari e discontinui. Infine, bisogna definire, come chiedono le tre confederazioni, una pensione contributiva di garanzia, che assicuri pensioni dignitose anche a chi ha avuto carriere discontinue e \u2018povere\u2019, cosa purtroppo sempre pi\u00f9 frequente in un mercato del lavoro deregolamentato&#8221;, conclude il dirigente sindacale.<\/p>\n<h3><a href=\"https:\/\/www.nidil.cgil.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Comunicato-stampa-Gestione-Separata-Inps.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Comunicato sindacati<\/a><\/h3>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019attivit\u00e0 del collaboratore autonomo con partita IVA trova il proprio fondamento giuridico nel contratto d\u2019opera definito dall\u2019art. 2222 del cod. civ.. 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