{"id":47464,"date":"2020-01-22T12:56:09","date_gmt":"2020-01-22T11:56:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=47464"},"modified":"2020-02-01T12:40:59","modified_gmt":"2020-02-01T11:40:59","slug":"cassazione-non-esiste-il-reato-di-comparaggio-per-gli-integratori-rimane-comunque-il-reato-di-corruzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/cassazione-non-esiste-il-reato-di-comparaggio-per-gli-integratori-rimane-comunque-il-reato-di-corruzione\/","title":{"rendered":"Cassazione. Non esiste il reato di comparaggio per gli integratori. Rimane comunque il reato di corruzione. N.d.R."},"content":{"rendered":"<p><em>In considerazione delle accuse della guardia di finanza a Shedir Pharma per fatturazioni per finti meeting e finti viaggi per medici\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ansa.it\/sito\/notizie\/cronaca\/2020\/01\/22\/finti-viaggi-per-truffa-integratori_1a531966-396d-471a-b553-950e1549548f.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">riportate dalla stampa<\/a>, riproponiamo le precisazioni della Cassazione<\/em><\/p>\n<p>La Corte di Cassazione Sezione VI Penale,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpen&amp;id=.\/20181116\/snpen@s60@a2018@n51946@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sentenza 51946 del 16 novembre 2018<\/a>, ribadisce che per la normativa di riferimento (Direttiva 2002\/46\/CE, attuata in Italia con il D.Lgs 21 maggio 2004, n. 169), gli integratori alimentari sono definiti come \u201c<em>prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di<\/em><em>\u00a0<\/em><em>altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate<\/em>\u201c.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/cassazione.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4938 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/cassazione.gif\" alt=\"\" width=\"347\" height=\"85\" \/><\/a>Pertanto gli integratori alimentari sono prodotti alimentari e come tali: a) non possono vantare propriet\u00e0 terapeutiche n\u00e9 capacit\u00e0 di prevenzione e cura di malattie (etichettatura, presentazione e pubblicit\u00e0); b) sono soggetti alle norme in materia di sicurezza alimentare. Dunque, un integratore non \u00e8 un farmaco, non una specialit\u00e0 medicinale e non pu\u00f2 essere considerato un prodotto a uso farmaceutico con conseguenti riflessi anche sul piano della integrazione in concreto del reato di comparaggio.<\/p>\n<p>Il reato di comparaggio non \u00e8 quindi configurabile quando le prescrizioni abbiano a oggetto semplici integratori alimentari e non specialit\u00e0 medicinali a uso farmaceutico.<\/p>\n<p>La produzione e il commercio dei farmaci sono, nell\u2019interesse pubblico, soggetti invece a particolari limitazioni per i quali l\u2019art. 123 del D.Lgs. 219\/06 stabilisce che \u201c<em>nel quadro dell\u2019attivit\u00e0 di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e\u2019 vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all\u2019attivit\u00e0 espletata dal medico e dal farmacista<\/em>\u201c. Inoltre il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 170 punisce \u201c<em>il medico o il veterinario che ricevano, per s\u00e9 o per altri, denaro o altra utilit\u00e0 ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialit\u00e0 medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico<\/em>\u201c<\/p>\n<p>La sentenza, ovviamente, non significa che i comportamenti corruttivi in materia di prodotti altri dai farmaci non integrino gli estremi di altri reati: la Suprema Corte ha infatti confermato la condanna del ricorrente, amministratore di un\u2019azienda, per corruzione propria, commessa (nel caso in esame) con una serie di iniziative illecite finalizzate a favorire la prescrizione del parafarmaco: dazione di buoni carburanti a due Mmg; organizzazione di cene elettorali in favore di un altro medico candidato alle elezioni comunali, oltre all\u2019assunzione di sua moglie; corresponsione di somme di denaro a un primario di pediatria e\u00a0<strong>assunzione del di lui figlio come informatore farmaceutico<\/strong>\u00a0e, infine, corresponsione di denaro (circa 1.500 euro) a un medico di base.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/Cassazione-Pen.-Sez.-6-N.-51946-del-2018-Integratori.pdf\"><strong>Cassazione Pen. Sez. 6 N. 51946 del 2018 \u2013 (Integratori)<\/strong><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<h3 class=\"sottotitolo_news\"><span style=\"color: #339966;\">Guardia di Finanza Comando Provinciale Napoli &#8211; Comunicato<\/span><\/h3>\n<p>Nella mattinata odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all\u2019esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha dato esecuzione ad un\u2019ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal Sost. Proc. Dott. Giuseppe Borriello, per la somma <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Finanza-fatture-false.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-42518 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Finanza-fatture-false.png\" alt=\"\" width=\"351\" height=\"201\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Finanza-fatture-false.png 893w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Finanza-fatture-false-300x172.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Finanza-fatture-false-768x439.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 351px) 100vw, 351px\" \/><\/a>complessiva di oltre 1 milione di euro quale profitto illecito di una maxi evasione fiscale posta in essere da un&#8217;azienda leader nel settore del commercio all\u2019ingrosso di integratori.<\/p>\n<p>La misura cautelare patrimoniale scaturisce da un\u2019attivit\u00e0 ispettiva condotta dal II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, nell\u2019ambito dell\u2019operazione denominata \u201cPillole da viaggio\u201d, che ha consentito di constatare, per le annualit\u00e0 2013, 2014 e 2015, l\u2019utilizzo da parte dell&#8217;azienda di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per oltre 2 milioni di euro.<\/p>\n<p>E\u2019 stato cos\u00ec accertato che una parte consistente dei costi afferenti a servizi connessi all\u2019organizzazione di meeting e congressi tenutisi presso varie capitali europee, del sud est asiatico e del sud America erano gonfiati o del tutto inesistenti. Il meccanismo fraudolento, ben congeniato e difficilmente individuabile se non a seguito di specifici e capillari controlli fiscali, ha permesso di creare, in capo all&#8217;azienda, crediti IVA inesistenti e costi fittizi, che hanno generato una maxi evasione ai danni dell\u2019Erario.<\/p>\n<p>La misura cautelare applicata, che ha portato al sequestro di ingenti somme di denaro sui conti correnti della societ\u00e0 e del suo rappresentate legale, ha permesso di ristorare la perdita patita dalle casse statali. L\u2019operazione di servizio si pone nel quadro della sinergica azione di contrasto all\u2019evasione fiscale svolta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e dalla Guardia di Finanza al fine di tutelare gli interessi finanziari dello Stato, facendovi rientrare le somme che illecitamente sono state sottratte alla collettivit\u00e0.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/gennaio\/maxi-frode-fiscale-nel-settore-del-commercio-all2019ingrosso-di-integratori\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">GdF &#8211; 22 gennaio 2020<\/a><\/p>\n<p>Related news:<a href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/362716_il-reato-di-comparaggio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> Il reato di comparaggio<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Ed<\/strong><\/span>: Pu\u00f2 sembrare una distinzione puramente formale fra il reato di corruzione e quello di comparaggio. In realt\u00e0 il comparaggio riguarda solo il farmaco rimarcando cos\u00ec che la figura dell&#8217;ISF ha una sua regolamentazione legale dedicata e quindi non \u00e8 da confondersi con altre figure. Riportiamo sotto le norme legali che lo caratterizzano.<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">The figure of the Scientific Representative of the drug found its first normative reference in the Italian legislation in the Consolidated Text of the Health Laws (Royal Decree of 27 July 1934, n. 1265, published in the Official Gazette of 9 August 1934, n. 186);<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">vari lustri dopo, la Commissione Europea ha elaborato una serie di Direttive che hanno riguardato l\u2019omogeneizzazione delle disposizioni di legge, in materia di informazione scientifica, applicate nei singoli paesi componenti la Comunit\u00e0 (la Direttiva n. 92\/28 CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha delineato la figura professionale dell&#8217;ISF);<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">successivi provvedimenti legislativi hanno disciplinato la figura dell\u2019Informatore Scientifico del Farmaco (ISF). In particolare, il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all\u2019articolo 122 (\u201cRequisiti e attivit\u00e0 degli informatori scientifici\u201d), ha riformulato il contenuto dell\u2019attivit\u00e0 degli informatori scientifici stabilendo, fra l\u2019altro, i requisiti soggettivi che consentono l\u2019esercizio della professione di Informatore Scientifico, ovvero l\u2019obbligo per ogni impresa farmaceutica di comunicare all\u2019Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro il mese di gennaio di ogni anno, l\u2019elenco degli Informatori Scientifici impiegati nel corso dell\u2019anno precedente, con l\u2019indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l\u2019azienda farmaceutica, l&#8217;obbligo di dipendere da un Servizio Scientifico distinto dalla Direzione Marketing;<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\"><a class=\"lightbox-img\" href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/isf-con-medico.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3702 alignright disappear mom_appear\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/isf-con-medico.jpg\" sizes=\"auto, (max-width: 241px) 100vw, 241px\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/isf-con-medico.jpg 241w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/isf-con-medico-36x36.jpg 36w\" alt=\"\" width=\"241\" height=\"245\" \/><\/a>l\u2019attivit\u00e0 di Informatore Scientifico si concretizza nelle visite, da parte di quest\u2019ultimo, ai medici in ambulatori, in studio, in ambiente ospedaliero, con la finalit\u00e0 di illustrare la composizione, le caratteristiche tecnologiche, l\u2019efficacia terapeutica, le controindicazioni, i modi d\u2019impiego e la posologia ottimale di nuovi farmaci oppure quelli il cui uso \u00e8 ormai consolidato;<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">il compito fondamentale degli Informatori Scientifici del Farmaco \u00e8, dunque, quello di concorrere ad aggiornare costantemente la classe medica della zona di lavoro assegnata sui contenuti scientifici e terapeutici dei farmaci affidati, nell\u2019ambito delle indicazioni terapeutiche registrate. In buona sostanza i medici possono avere, proprio attraverso il colloquio con l\u2019informatore scientifico, un utile aggiornamento per svolgere ancora meglio la professione sotto il profilo terapeutico;<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">giova qui ricordare che, spesso impropriamente, la figura professionale dell\u2019Informatore Scientifico del Farmaco \u00e8 associata a quella dell\u2019agente di commercio, dalla quale \u2013 invece \u2013 profondamente differisce, non configurandosi alcuna attivit\u00e0 di promozione contrattuale in senso proprio. In tal senso si \u00e8 pronunciato, in pi\u00f9 occasioni, il giudice adito (Cassazione civile, Sezione lavoro, 23.10.2001, n. 13027 ; Corte di Cassazione il 19.07.2004, sentenza n. 13389, e Corte di Cassazione il 1.06.2004, sentenza n. 10507; Corte Cassazione\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20140916\/snciv@sL0@a2014@n19394@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sentence 15 September 2014 n. 19394<\/a><\/strong>; Corte d\u2019Appello di Roma, Sezione lavoro, il 27.03.2006; Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, il 31.01.2006);<\/p>\n<p class=\"ALA00Normale\">quanto alla necessit\u00e0 di una disciplina legislativa pi\u00f9 puntuale della professione dell\u2019Informatore Scientifico del Farmaco, sia nella XIV legislatura (<a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/DDL-N.-404-D-Istituzione-Albo-ISF-2006.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Senate act n. 404<\/a>, approvato il 25 settembre 2002, e atto Camera n. 3204, approvato il 23 febbraio 2005), sia nella XVI legislatura (AS 3237), il Parlamento \u2013 pur non concludendo l\u2019iter legislativo \u2013 si \u00e8 occupato della materia. Nel corso della XVII Legislatura risulta presentato, al Senato della Repubblica, un DDL (<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/293936.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">S613<\/a>) recante \u201cNuova regolamentazione delle attivit\u00e0 di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell\u2019albo degli informatori scientifici del farmaco\u201d. Nella XVIII legislatura \u00e8 stata presentata una nuova proposta di legge: Atto Camera 2077\u00a0\u201c<strong>Disposizioni per il riconoscimento della professione sanitaria di informatore scientifico del farmaco e per l\u2019istituzione del relativo albo professionale<\/strong>\u201c. Gli articoli dei Disegni di Legge intendono apportare la necessaria regolamentazione in un settore molto particolare quale \u00e8 quello della attivit\u00e0 di informazione scientifica-farmaceutica con l\u2019istituzione dell\u2019<strong>Register of scientific representatives of the drug.<\/strong><\/p>\n<p>Detto ci\u00f2 dal punto di vista della legge, pu\u00f2 esserci benissimo un ISF con contratto di lavoro autonomo, ma se ha farmaci da prescrizione non pu\u00f2 avere attivit\u00e0 di vendita e deve avere i requisiti prescritti dal D.Lgs.219\/06. Da notare che fra i lavoratori autonomi non c&#8217;\u00e8 solo l&#8217;agente di commercio, ma tante altre tipologie contrattuali a partita IVA che non implicano la vendita<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In considerazione delle accuse della guardia di finanza a Shedir Pharma per fatturazioni per finti meeting e finti viaggi per medici\u00a0riportate dalla stampa, riproponiamo le precisazioni della Cassazione La Corte di Cassazione Sezione VI Penale,\u00a0sentenza 51946 del 16 novembre 2018, ribadisce che per la normativa di riferimento (Direttiva 2002\/46\/CE, attuata in Italia con il D.Lgs &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":38597,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[41,22],"class_list":["post-47464","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","tag-leggisentenze","tag-truffa-farmaci"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47464"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47464\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38597"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}