{"id":47988,"date":"2020-02-23T13:28:31","date_gmt":"2020-02-23T12:28:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=47988"},"modified":"2020-03-18T20:12:19","modified_gmt":"2020-03-18T19:12:19","slug":"coronavirus-e-responsabilita-del-datore-di-lavoro-di-tutelare-i-lavoratori-dal-rischio-biologico-possibilita-di-cig-ordinaria-o-permesso-retribuito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/coronavirus-e-responsabilita-del-datore-di-lavoro-di-tutelare-i-lavoratori-dal-rischio-biologico-possibilita-di-cig-ordinaria-o-permesso-retribuito\/","title":{"rendered":"Coronavirus: It is the employer&#039;s responsibility to protect workers from biohazards. Possibility of ordinary CIG or paid leave"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Ci sono giunte molte richieste di chiarimenti sul \u201ccosa fare\u201d dal punto di vista lavorativo nelle zone a rischio coronavirus.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Dai comunicati, circolari e leggi possiamo dire quanto segue.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">\u00c8 responsabilit\u00e0 esclusiva del datore di lavoro tutelare i dipendenti dal rischio biologico. Il mancato rispetto delle misure di contenimento \u00e8 punito ai sensi dell\u2019articolo 650 del Codice penale.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/ISF-lavoro-rischio-biologico.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-47998 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/ISF-lavoro-rischio-biologico.jpg\" alt=\"\" width=\"358\" height=\"147\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/ISF-lavoro-rischio-biologico.jpg 512w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/ISF-lavoro-rischio-biologico-300x123.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 358px) 100vw, 358px\" \/><\/a>Il contagio conclamato in Italia del nuovo virus impone alle aziende l\u2019aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (Duvri) per la presenza del nuovo rischio biologico, nonch\u00e9 la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (le mascherine)<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Per gestire le assenze forzate dei lavoratori, invece, l\u2019azienda pu\u00f2 ricorrere a un periodo di cassa integrazione per \u00abeventi di forza maggiore\u00bb<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La criticit\u00e0 da affrontare \u00e8 lo stop alle attivit\u00e0. Stop che pu\u00f2 arrivare da autonoma decisione dell\u2019azienda o dei lavoratori (accogliendo gli \u00abinviti\u00bb a non uscire di casa, per esempio) oppure per ordine di autorit\u00e0.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nel primo caso l\u2019assenza non \u00e8 imputabile ai lavoratori; quindi deve essere retribuita dall\u2019azienda che ha deciso di abbassare le serrande.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nel secondo caso \u00e8 il contrario: l\u2019assenza \u00e8 imputabile al lavoratore che ha deciso di restarsene a casa per paura del contagio; ma la stessa logica preventiva del \u201crischio biologico\u201d sta poi orientando le aziende nella gestione del <strong>personale che debba recarsi in trasferta in zone \u201ca rischio\u201d<\/strong>. In tali ipotesi la tendenza appare quella di ritenere legittimo (e dunque irrilevante ai fini disciplinari) l\u2019eventuale\u00a0<strong>rifiuto opposto dal dipendente<\/strong>, in ragione dell\u2019epidemia, al provvedimento di trasferta o distacco.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nel terzo caso, poich\u00e9 lo stop \u00e8 imposto dall\u2019alto, le assenze non sono imputabili ai lavoratori (dal punto di vista disciplinare) e ricadono quindi nel secondo caso<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\">\u00c8 da escludere nel modo pi\u00f9 assoluto che il dipendente sia costretto a prendere delle ferie<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/partita-IVA.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-47253 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/partita-IVA.jpg\" alt=\"\" width=\"368\" height=\"221\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/partita-IVA.jpg 750w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/partita-IVA-300x180.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 368px) 100vw, 368px\" \/><\/a>La CIG, tuttavia, spetta ai dipendenti con almeno tre mesi di anzianit\u00e0 delle aziende destinatarie della cassa integrazione. E gli altri lavoratori? E le altre aziende?\u00a0In soccorso pu\u00f2 arrivare il contratto collettivo applicato in azienda, eventualmente (molti lo fanno) contempli la possibilit\u00e0 per il lavoratore di fruire di permessi retribuiti in caso di eventi eccezionali.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">I lavoratori autonomi, come le false partite IVA che caratterizzano gli ISF autonomi, non hanno adempimenti e incombenze da mettere in atto per affrontare l\u2019emergenza del virus, essendo praticamente responsabili di loro stessi. Queste false partite IVA rischiano la disdetta del mandato, in pratica il licenziamento.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<h3>Riportiamo sotto alcuni comunicati e circolari o norme<\/h3>\n<p>Rimane fermo l\u2019obbligo datoriale di attuare specifiche misure di sicurezza (si veda nello specifico l\u2019art. 18, co.1, lett. e), D. Lgs. n. 151\/2015) calibrate anche in funzione delle condizioni sanitarie (si veda l\u2019interpello Ministero del Lavoro n. 11\/2016) del luogo della prestazione.<\/p>\n<p>In tal senso, per fronteggiare al meglio il concreto pericolo di contagio, \u00e8 sempre pi\u00f9 frequente il ricorso delle aziende sia a forme di <strong>lavoro \u201cda remoto\u201d<\/strong> (\u201clavoro agile\/smart-working\u201d o telelavoro), sia a provvedimenti di sospensione della dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa pur in costanza di retribuzione; iniziative, queste, che stanno trovando riscontro anche nei riguardi di lavoratori \u201cin quarantena\u201d dopo essere tornati in Italia da zone particolarmente esposte all\u2019epidemia.<\/p>\n<p>La stessa logica preventiva del \u201crischio biologico\u201d sta poi orientando le aziende nella gestione del personale che debba recarsi in trasferta nell\u2019area orientale o in zone \u201ca rischio\u201d. In tali ipotesi la tendenza appare quella di ritenere legittimo (e dunque irrilevante ai fini disciplinari) l\u2019eventuale <strong>rifiuto opposto dal dipendente<\/strong>, in ragione dell\u2019epidemia, al provvedimento di trasferta o distacco.<\/p>\n<p>Cos\u00ec descritto il quadro attuale, rimane inteso che le misure precauzionali richieste o messe in atto da operatori e datori di lavoro potranno\/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni nazionali, dall\u2019OMS e dagli esperti del settore.<\/p>\n<p><strong>Indennit\u00e0 lavoratori autonomi (<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/03\/02\/20G00026\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 16, D.L. n. 9\/2020<\/a>)<\/strong><\/p>\n<p>Ai collaboratori coordinati e continuativi (Co.co.co), ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale ed ai lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attivit\u00e0 di impresa, iscritti all\u2019assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonch\u00e9 alla gestione separata (di cui all\u2019articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335) e che svolgono la loro attivit\u00e0 lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della \u00abzona rossa\u00bb o siano ivi residenti alla medesima data viene riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 mensile di cinquecento per un massimo di tre mesi e parametrata all\u2019effettivo periodo di sospensione dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<hr \/>\n<p><b>Coronavirus: le istruzioni del Ministero della salute per i datori di lavoro<\/b><\/p>\n<p>Per fare fronte alla diffusione del &#8220;coronavirus&#8221;, il Ministero della salute ha pubblicato la Circolare n. 3190\/2020, destinata agli operatori che per ragioni lavorative vengano a contatto con il pubblico, ma che fornisce indicazioni operative utili per tutti i datori di lavoro.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Il Ministero ribadisce che, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81\/2008), la responsabilit\u00e0 di tutelare i lavoratori dal &#8220;rischio biologico&#8221;, a cui afferisce il Coronavirus, \u00e8 in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.<\/span> <\/strong><\/p>\n<p>La sorveglianza sanitaria, alla quale \u00e8 tenuto il datore di lavoro in tali casi, deve necessariamente considerare la concreta situazione di rischio che, ad oggi, in Italia, \u00e8 caratterizzata dall&#8217;assenza di circolazione del virus. E pertanto restano applicabili le indicazioni generali rilasciate dall&#8217;Organizzazione Mondiale per la Sanit\u00e0 con riferimento alla prevenzione dalle malattie trasmesse per via respiratoria.<\/p>\n<p>Al riguardo, \u00e8 consigliabile che i datori di lavoro invitino i propri dipendenti ad adottare alcuni accorgimenti, tra cui ad esempio: lavarsi frequentemente le mani, curare l&#8217;igiene delle superfici, evitare contatti prolungati e ravvicinati con persone che presentano i sintomi dell&#8217;influenza e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>Il Ministero invita, inoltre, i datori di lavoro a predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.<\/p>\n<p>I casi di intervento immediato vengono invece ricondotti esclusivamente ai soggetti che presentino sintomi influenzali e che siano stati a contatto con persone malate o che provengano dalle zone coinvolte dal contagio (per l&#8217;individuazione delle zone a rischio la circolare rinvia al sito web dell&#8217;OMS). In simili circostanze, i datori di lavoro sono invitati a segnalare il caso &#8220;sospetto&#8221; ai servizi sanitari adottando, nell&#8217;attesa dell&#8217;intervento, misure atte ad evitare la possibile diffusione del contagio.<\/p>\n<p>La circolare non affronta il tema degli &#8220;expat&#8221;, cio\u00e8 i lavoratori in distacco o trasferta all&#8217;estero; tuttavia, sia il Ministero della salute (tramite le FAQ reperibili sul sito), sia il Ministero degli esteri (nell&#8217;apposito FOCUS sul sito) consigliano di posticipare i viaggi non necessari verso le aree colpite dall&#8217;epidemia.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.amblav.it\/news\/@coronavirus\u00a3+le+istruzioni+del+ministero+della+salute+per+i+datori+di+lavoro@+di+luigi+colantuoni_17008.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Associazione ambiente e lavoro<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Il ministero del Lavoro annuncia che ha individuato una misura per sostenere i dipendenti: &#8221;E&#8217; quella di concedere loro <span style=\"color: #000000;\"><b>la Cassa integrazione ordinaria <\/b><\/span>(Cigo)&#8221; si legge in una nota. &#8221;Trattandosi di un evento imprevedibile, qual \u00e8 questo, non c&#8217;\u00e8 bisogno di una norma ad hoc. \u00c8 un primo ma tempestivo intervento che possiamo mettere in campo e siamo pronti a predisporne altri qualora ve ne fosse la necessit\u00e0&#8221;.<\/p>\n<hr \/>\n<h2 class=\"span11\">Covid-19, Consiglio straordinario dei ministri vara decreto legge<\/h2>\n<p>Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-2019. Il provvedimento \u00e8 stato illustrato in una conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Presidente dell&#8217;Istituto superiore di sanit\u00e0 Silvio Brusaferro. Il punto sulla situazione da parte del Capo della protezione civile: 79 persone colpite, di queste 76 positive al test, 2 deceduti, un dimesso (guarito). Dei 76 positivi al test: 54 sono in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emila Romagna, 1 in Piemonte, oltre i 2 turisti cinesi ancora ricoverati allo Spallanzani di Roma. Il ministro Speranza: &#8220;Misure per la tutela della salute delle comunit\u00e0, contiamo sulla collaborazione di tutti i cittadini&#8221;.<\/p>\n<p>Watch the <a href=\"http:\/\/youtu.be\/Ib8eS5ShCzQ\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">video della conferenza stampa<\/a><\/p>\n<p>Il decreto interviene in modo organico, nell\u2019attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0, allo scopo di prevenire e contrastare l\u2019ulteriore trasmissione del virus.<\/p>\n<p>Il testo prevede, tra l\u2019altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi \u00e8 un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un\u2019area gi\u00e0 interessata dal contagio, le autorit\u00e0 competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all\u2019evolversi della situazione epidemiologica.<\/p>\n<p>Tra le misure sono inclusi, tra l\u2019altro:<\/p>\n<ul>\n<li>il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all\u2019area interessata;<\/li>\n<li>la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;<\/li>\n<li>la sospensione dei servizi educativi dell\u2019infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;<\/li>\n<li>la sospensione dell\u2019apertura al pubblico dei musei;<\/li>\n<li>la sospensione delle procedure concorsuali e delle attivit\u00e0 degli uffici pubblici, fatta salva l\u2019erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilit\u00e0;<\/li>\n<li>l\u2019applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell\u2019obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente, per l\u2019adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa<\/span> per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attivit\u00e0 commerciale;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 che l\u2019accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l\u2019acquisto di beni di prima necessit\u00e0 sia condizionato all\u2019utilizzo di dispositivi di protezione individuale;<\/li>\n<li>la limitazione all\u2019accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si introduce, inoltre, la facolt\u00e0, per le autorit\u00e0 competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi gi\u00e0 elencati.<\/p>\n<p>L\u2019attuazione delle misure di contenimento sar\u00e0 disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino pi\u00f9 regioni. Nei casi di estrema necessit\u00e0 ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorit\u00e0 regionali o locali, ai sensi dell\u2019articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all\u2019adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/p>\n<p>Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento \u00e8 punito ai sensi dell\u2019articolo 650 del Codice penale.<\/p>\n<p>Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell\u2019Interno, assicuri l\u2019esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.salute.gov.it\/portale\/news\/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&amp;menu=notizie&amp;p=dalministero&amp;id=4086\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Comunicato Ministero della Salute &#8211; 23 febbraio 2020<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Comunicato sindacati lombardi<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Comunicato-sindacati-lombardi-coronavirus.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-47990 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Comunicato-sindacati-lombardi-coronavirus.jpeg\" alt=\"\" width=\"564\" height=\"692\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Comunicato-sindacati-lombardi-coronavirus.jpeg 564w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Comunicato-sindacati-lombardi-coronavirus-245x300.jpeg 245w\" sizes=\"auto, (max-width: 564px) 100vw, 564px\" \/><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ci sono giunte molte richieste di chiarimenti sul \u201ccosa fare\u201d dal punto di vista lavorativo nelle zone a rischio coronavirus. 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